Art. 1.
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983 .
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983 .
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.