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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. RENDE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ( ) VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 FIRENZE;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI CP_1 C.F._3 BENEDETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 78 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MARIANI BENEDETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da 'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 13/23 a veniva ingiunto di pagare in favore di , col quale la Parte_1 CP_1 aveva intrattenuto relazione more uxorio, la somma di € 14.702,04 a titolo di rimborso di Pt_1 quanto versato dallo stesso per canoni di locazione e spese di esecuzione al locatore dell'immobile destinato a casa familiare, abitato dalla ed i cui canoni in base agli accordi tra le parti Pt_1 dovevano essere sostenuti dalla Pt_1
La proponeva opposizione al decreto chiedendone la revoca. Pt_1
Il resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Preliminarmente deve essere osservato che il decreto opposto contiene nel dispositivo errore materiale: in effetti dal ricorso per ingiunzione risulta che l'importo effettivamente richiesto è la risultante della somma di € 13.536,40 e di € 535,64, per complessivi € 14.072,04 e non € 14.702,04.
Risulta dagli atti: che tra le parti è intercorsa relazione more uxorio , dalla quale nel 2013 è nato un figlio;
che una volta cessata la relazione le parti si sono accordate per la permanenza della Pt_1 nell'appartamento condotto in locazione da entrambi e che il si è obbligato con la a CP_1 Pt_1 sostenere le spese del canone di locazione fino al giugno del 2019( v. ricorso congiunto in atti, doc. 1 ing.) ; che il con lettera del 4.1.21 comunicava al locatore della casa familiare il proprio CP_1 recesso dal contratto e si impegnava comunque a pagare i canoni dovuti fino al marzo del 2021 , avendo efficacia il recesso dal mese di aprile;
che il locatore della casa familiare ha ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1105/22 nei confronti del per CP_1
l'importo di € 9.000,00 per il mancato pagamento del canone mensile di € 1.000,00 per sei mensilità del 2020 e fino al marzo del 2021; che in base a tale decreto il locatore ha promosso esecuzione forzata nei confronti del e che al termine dell'esecuzione il ha pagato al locatore per canoni e CP_1 CP_1 spese l'importo complessivo di € 14.072,04; che il locatore per il mancato pagamento dei canoni nell'aprile del 2021 promuoveva procedimento per convalida di sfratto nei confronti della che
Pt_1 il locatore e la con scrittura privata del 21.12.21 concludevano transazione nel senso che la
Pt_1 si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 12.1.22 ed il locatore, stante il rilascio entro la
Pt_1 data suddetta, rinunciava a qualsiasi pretesa economica nei confronti della
Pt_1
I rapporti tra le parti per quanto concerne l'obbligo di pagamento del canone di locazione sono stati definiti nel ricorso congiunto del 2019 , recepito dal Tribunale: in base alla lett. C del ricorso congiunto il si è obbligato a pagare il canone di locazione della casa familiare fino al mese di giugno CP_1 compreso del 2019.Il testo della clausola del ricorso congiunto al riguardo indica quindi chiaramente che nei rapporti tra le parti il trasferitosi in altro immobile, era obbligato a pagare il canone CP_1 solo fino al mese di giugno del 2019.
Deve darsi atto che col ricorso il si obbligava a contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 versando l'importo mensile di € 1.250,00.
Naturalmente il , essendo parte del contratto di locazione, fino al suo recesso è rimasto CP_1 obbligato al pagamento del canone verso il locatore che, appunto,ha ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo n. 1105/22 provvisoriamente esecutivo nei confronti del per sei mensilità del 2020 CP_1
e per i primi tre mesi del 2021 , per l'importo di € 9.000,00 oltre interessi e spese( doc. 4 ing.).
Ciò che ha comportato la notifica nell'aprile del 2022 al di atto di precetto per l'importo di € CP_1
10.335,44 per capitale e spese ( doc. 5 ing) e, quindi , atto di pignoramento di veicolo del nel CP_1 luglio del 2022( doc. 6 ing.).
E' in seguito al pignoramento del veicolo che in data 4.8.22 il legale del ha sollecitato la CP_1
pagina 2 di 3 al pagamento dei canoni da essa dovuti( doc. 7 ing.). Pt_1
Con versamenti del 12.11.22 e dell'1.12.22 per complessivi € 14.072,04 ( doc. 9 e 11 ing.) il CP_1 ha estinto verso il locatore il debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 1105/22 e dalla sua esecuzione .
Sulla base delle risultanze processuali può essere affermato che solamente l'importo di € 9.000,00 è in effetti dovuto dalla al dal momento che gli importi ulteriori attengono a spese che il Pt_1 CP_1 avrebbe potuto evitare se avesse correttamente adempiuto l'obbligo sussistente verso il Per_1 locatore e specificamente assunto con la lettera del 4.1.21.
Il ha dedotto che l'impegno di cui alla lettera del 4.1.21 era venuto meno per successiva CP_1 lettera del 4.2.21( v. in atti) con la quale lo stesso aveva comunicato al locatore di non intendere pagare i canoni poiché non era stato raggiunto l'accordo con la riguardo ai loro rapporti. Pt_1
In realtà la comunicazione del 4.2.21 è irrilevante al fine che qui interessa poiché l'impegno che era stato assunto dal col locatore il 4.1.21 derivava in primo luogo dal contratto tuttora in vigore e CP_1 non era stato condizionato ad eventuali accordi con la Pt_1
Già è stato evidenziato d'altronde che la successivamente , il 21.12.21, raggiungeva accordo Pt_1 col locatore in base al quale questi rinunciava a pretendere dalla stessa il pagamento del canone previa osservanza della dell'impegno al rilascio dell'immobile entro il 12.1.22. Pt_1
Ne consegue pertanto che la somma di cui al decreto n. 1105/22 era effettivamente dovuta dal CP_1 al locatore- fatto salvo il diritto di regresso del nei confronti della in base all'accordo CP_1 Pt_1 di cui al ricorso congiunto- e , d'altronde, solo dopo il pignoramento del luglio del 2022 il si CP_1 attivava verso la perché provvedesse al pagamento( gli importi richiesti per spese concernono Pt_1 appunto il pignoramento del veicolo).
Pertanto il , che non ha dichiarato di voler profittare della transazione intercorsa tra il locatore CP_1 e la art. 1304 comma 1 c.c.) ,ha diritto di regresso nei confronti della solo per l'importo Pt_1 Pt_1 di € 9.000,00 e cioè per i canoni pagati, mentre le spese ulteriori di carattere giudiziale ed esecutivo sono riconducibili a sua responsabilità per inadempimento .
Pertanto il decreto opposto deve essere revocato e la deve essere condannata a pagare in favore Pt_1 del la somma di € 9.000,00 oltre interessi dalla domanda. CP_1
Le spese di lite , liquidate in ragione della somma riconosciuta , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in complessivi € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali, vengono compensate nella misura di un terzo per il parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 13/23; condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di € 9.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna l'opponente a rimborsare
[...] in favore dell'opposto, previa compensazione nella misura di un terzo, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.600,00.
Firenze, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1578/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. RENDE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ( ) VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 FIRENZE;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI CP_1 C.F._3 BENEDETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 78 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MARIANI BENEDETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da 'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 13/23 a veniva ingiunto di pagare in favore di , col quale la Parte_1 CP_1 aveva intrattenuto relazione more uxorio, la somma di € 14.702,04 a titolo di rimborso di Pt_1 quanto versato dallo stesso per canoni di locazione e spese di esecuzione al locatore dell'immobile destinato a casa familiare, abitato dalla ed i cui canoni in base agli accordi tra le parti Pt_1 dovevano essere sostenuti dalla Pt_1
La proponeva opposizione al decreto chiedendone la revoca. Pt_1
Il resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Preliminarmente deve essere osservato che il decreto opposto contiene nel dispositivo errore materiale: in effetti dal ricorso per ingiunzione risulta che l'importo effettivamente richiesto è la risultante della somma di € 13.536,40 e di € 535,64, per complessivi € 14.072,04 e non € 14.702,04.
Risulta dagli atti: che tra le parti è intercorsa relazione more uxorio , dalla quale nel 2013 è nato un figlio;
che una volta cessata la relazione le parti si sono accordate per la permanenza della Pt_1 nell'appartamento condotto in locazione da entrambi e che il si è obbligato con la a CP_1 Pt_1 sostenere le spese del canone di locazione fino al giugno del 2019( v. ricorso congiunto in atti, doc. 1 ing.) ; che il con lettera del 4.1.21 comunicava al locatore della casa familiare il proprio CP_1 recesso dal contratto e si impegnava comunque a pagare i canoni dovuti fino al marzo del 2021 , avendo efficacia il recesso dal mese di aprile;
che il locatore della casa familiare ha ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1105/22 nei confronti del per CP_1
l'importo di € 9.000,00 per il mancato pagamento del canone mensile di € 1.000,00 per sei mensilità del 2020 e fino al marzo del 2021; che in base a tale decreto il locatore ha promosso esecuzione forzata nei confronti del e che al termine dell'esecuzione il ha pagato al locatore per canoni e CP_1 CP_1 spese l'importo complessivo di € 14.072,04; che il locatore per il mancato pagamento dei canoni nell'aprile del 2021 promuoveva procedimento per convalida di sfratto nei confronti della che
Pt_1 il locatore e la con scrittura privata del 21.12.21 concludevano transazione nel senso che la
Pt_1 si impegnava a rilasciare l'immobile entro il 12.1.22 ed il locatore, stante il rilascio entro la
Pt_1 data suddetta, rinunciava a qualsiasi pretesa economica nei confronti della
Pt_1
I rapporti tra le parti per quanto concerne l'obbligo di pagamento del canone di locazione sono stati definiti nel ricorso congiunto del 2019 , recepito dal Tribunale: in base alla lett. C del ricorso congiunto il si è obbligato a pagare il canone di locazione della casa familiare fino al mese di giugno CP_1 compreso del 2019.Il testo della clausola del ricorso congiunto al riguardo indica quindi chiaramente che nei rapporti tra le parti il trasferitosi in altro immobile, era obbligato a pagare il canone CP_1 solo fino al mese di giugno del 2019.
Deve darsi atto che col ricorso il si obbligava a contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 versando l'importo mensile di € 1.250,00.
Naturalmente il , essendo parte del contratto di locazione, fino al suo recesso è rimasto CP_1 obbligato al pagamento del canone verso il locatore che, appunto,ha ottenuto la pronuncia di decreto ingiuntivo n. 1105/22 provvisoriamente esecutivo nei confronti del per sei mensilità del 2020 CP_1
e per i primi tre mesi del 2021 , per l'importo di € 9.000,00 oltre interessi e spese( doc. 4 ing.).
Ciò che ha comportato la notifica nell'aprile del 2022 al di atto di precetto per l'importo di € CP_1
10.335,44 per capitale e spese ( doc. 5 ing) e, quindi , atto di pignoramento di veicolo del nel CP_1 luglio del 2022( doc. 6 ing.).
E' in seguito al pignoramento del veicolo che in data 4.8.22 il legale del ha sollecitato la CP_1
pagina 2 di 3 al pagamento dei canoni da essa dovuti( doc. 7 ing.). Pt_1
Con versamenti del 12.11.22 e dell'1.12.22 per complessivi € 14.072,04 ( doc. 9 e 11 ing.) il CP_1 ha estinto verso il locatore il debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 1105/22 e dalla sua esecuzione .
Sulla base delle risultanze processuali può essere affermato che solamente l'importo di € 9.000,00 è in effetti dovuto dalla al dal momento che gli importi ulteriori attengono a spese che il Pt_1 CP_1 avrebbe potuto evitare se avesse correttamente adempiuto l'obbligo sussistente verso il Per_1 locatore e specificamente assunto con la lettera del 4.1.21.
Il ha dedotto che l'impegno di cui alla lettera del 4.1.21 era venuto meno per successiva CP_1 lettera del 4.2.21( v. in atti) con la quale lo stesso aveva comunicato al locatore di non intendere pagare i canoni poiché non era stato raggiunto l'accordo con la riguardo ai loro rapporti. Pt_1
In realtà la comunicazione del 4.2.21 è irrilevante al fine che qui interessa poiché l'impegno che era stato assunto dal col locatore il 4.1.21 derivava in primo luogo dal contratto tuttora in vigore e CP_1 non era stato condizionato ad eventuali accordi con la Pt_1
Già è stato evidenziato d'altronde che la successivamente , il 21.12.21, raggiungeva accordo Pt_1 col locatore in base al quale questi rinunciava a pretendere dalla stessa il pagamento del canone previa osservanza della dell'impegno al rilascio dell'immobile entro il 12.1.22. Pt_1
Ne consegue pertanto che la somma di cui al decreto n. 1105/22 era effettivamente dovuta dal CP_1 al locatore- fatto salvo il diritto di regresso del nei confronti della in base all'accordo CP_1 Pt_1 di cui al ricorso congiunto- e , d'altronde, solo dopo il pignoramento del luglio del 2022 il si CP_1 attivava verso la perché provvedesse al pagamento( gli importi richiesti per spese concernono Pt_1 appunto il pignoramento del veicolo).
Pertanto il , che non ha dichiarato di voler profittare della transazione intercorsa tra il locatore CP_1 e la art. 1304 comma 1 c.c.) ,ha diritto di regresso nei confronti della solo per l'importo Pt_1 Pt_1 di € 9.000,00 e cioè per i canoni pagati, mentre le spese ulteriori di carattere giudiziale ed esecutivo sono riconducibili a sua responsabilità per inadempimento .
Pertanto il decreto opposto deve essere revocato e la deve essere condannata a pagare in favore Pt_1 del la somma di € 9.000,00 oltre interessi dalla domanda. CP_1
Le spese di lite , liquidate in ragione della somma riconosciuta , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in complessivi € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali, vengono compensate nella misura di un terzo per il parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 13/23; condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di € 9.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna l'opponente a rimborsare
[...] in favore dell'opposto, previa compensazione nella misura di un terzo, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.600,00.
Firenze, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3