Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 marzo 1986
Art. 3.
Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni, e' riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprieta' o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 908/1955 v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera a).
- I soggetti indicati nell' art. 18 della legge n. 457/1978 , recante norme per l'edilizia residenziale, sono:
1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta' a cooperative edilizie a proprieta' individuale;
2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione;
3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
5) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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