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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2126/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Bagheria, Via G. Boccaccio n. 17, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO MARIA TERESA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Ficarazzi (PA), Piazza S. Francesco di Paola n. 9, presso lo studio dell'Avv. CALÌ ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale d'udienza dell'11 luglio
2025 2 note di trattazione scritta per l'udienza del 18/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 17/7/2025 e sottoscritto il
16/7/2025, a seguito del rinvio a trattazione scritta disposto all'udienza dell'11/7/2025.
A tale udienza, infatti, i coniugi sono comparsi personalmente, hanno
1 dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Avendo però, la sig.ra dubbi ripetto al consenso in rpecedenza Pt_1 mostrato, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per confermare l'accordo raggiunto in ricorso, ovvero per depositarne uno nuovo sottoscritto dai coniugi.
Il Giudice delegato ha quindi rinviato all'udienza del 18/7/25 a trattazione scritta, a seguito della quale, preso atto del deposito di un nuovo accordo sottoscritto, ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio..
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel nuovo accordo depositato il 17/7/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Palermo, Largo Zancle n. 2, piano terzo con Co annessi arredi continuerà ad essere abitata dalla ra e Parte_1 dalle figlie e . Si precisa che, la sig.ra avrà Per_1 Per_2 Parte_1
l'uso esclusivo della predetta abitazione sita in Palermo alla Via Largo Zancle
n. 2.
Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione su indicata con facoltà per il padre di vedere le proprie figlie nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e la settimana successiva, alternandosi con l'altro genitore, dalle ore 19:00 del venerdi fino alle ore 20:00 della domenica (escluso il martedi ed il giovedi), salvo diverso accordo tra i genitori. Durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi e/o non che i genitori concorderanno entro fine giugno di ogni anno. Durante le festività natalizie, da concordare tra le parti ovvero in caso di permanente disaccordo, decorrenti ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio. Durante tutte le restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Per ogni altra determinazione, ci si riporta al piano genitoriale in allegato.
3. il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla moglie CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 a titolo Parte_1 di mantenimento per le figlie e oltre aumento annuale ISTAT. Per_1 Per_2
2 Mentre, per quanto riguarda l'assegno unico dell'importo di € 400,00 ad oggi percepito dal , questi si obbliga a versare alla l'importo CP_1 Pt_1 di € 300,00 fino al mese di aprile 2025 e, successivamente, l'importo di €
200,00 mensili.
4. II Sig. si obbliga a contribuire, nella misura del 50% alle CP_1 spese straordinarie nell'interesse delle figlie e previamente Per_1 Per_2 concordate.
5. Ciascun coniuge provvederà in maniera del tutto autonoma al proprio mantenimento.
6. La rata di mutuo gravante sull'immobile sito in Palermo alla Via Largo
Zancle n.
2. piano terzo verrà interamente pagata dal compresa, CP_1 quindi, la metà spettante alla Sig. ra senza che venga meno Parte_1 il diritto di comproprietà di quest'ultima sull'immobile specificato nella misura del 50%;
7. In riferimento all'abitazione sita in Bagheria (Pa) Contrada Amalfitano questa, rimane in uso esclusivo al . CP_1
8. Per quanto riguarda, il pagamento della retta mensile dell'asilo frequentato dalla minore questo verrà sostenuto nella misura del 50% Per_2 anche per un mese estivo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 106 P. 2, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2126/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Bagheria, Via G. Boccaccio n. 17, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO MARIA TERESA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Ficarazzi (PA), Piazza S. Francesco di Paola n. 9, presso lo studio dell'Avv. CALÌ ANTONELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale d'udienza dell'11 luglio
2025 2 note di trattazione scritta per l'udienza del 18/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 17/7/2025 e sottoscritto il
16/7/2025, a seguito del rinvio a trattazione scritta disposto all'udienza dell'11/7/2025.
A tale udienza, infatti, i coniugi sono comparsi personalmente, hanno
1 dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali.
Avendo però, la sig.ra dubbi ripetto al consenso in rpecedenza Pt_1 mostrato, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per confermare l'accordo raggiunto in ricorso, ovvero per depositarne uno nuovo sottoscritto dai coniugi.
Il Giudice delegato ha quindi rinviato all'udienza del 18/7/25 a trattazione scritta, a seguito della quale, preso atto del deposito di un nuovo accordo sottoscritto, ha posto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio..
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel nuovo accordo depositato il 17/7/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Palermo, Largo Zancle n. 2, piano terzo con Co annessi arredi continuerà ad essere abitata dalla ra e Parte_1 dalle figlie e . Si precisa che, la sig.ra avrà Per_1 Per_2 Parte_1
l'uso esclusivo della predetta abitazione sita in Palermo alla Via Largo Zancle
n. 2.
Le figlie minori resteranno affidate ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione su indicata con facoltà per il padre di vedere le proprie figlie nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e la settimana successiva, alternandosi con l'altro genitore, dalle ore 19:00 del venerdi fino alle ore 20:00 della domenica (escluso il martedi ed il giovedi), salvo diverso accordo tra i genitori. Durante il periodo estivo, per quindici giorni consecutivi e/o non che i genitori concorderanno entro fine giugno di ogni anno. Durante le festività natalizie, da concordare tra le parti ovvero in caso di permanente disaccordo, decorrenti ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio. Durante tutte le restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Per ogni altra determinazione, ci si riporta al piano genitoriale in allegato.
3. il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla moglie CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 a titolo Parte_1 di mantenimento per le figlie e oltre aumento annuale ISTAT. Per_1 Per_2
2 Mentre, per quanto riguarda l'assegno unico dell'importo di € 400,00 ad oggi percepito dal , questi si obbliga a versare alla l'importo CP_1 Pt_1 di € 300,00 fino al mese di aprile 2025 e, successivamente, l'importo di €
200,00 mensili.
4. II Sig. si obbliga a contribuire, nella misura del 50% alle CP_1 spese straordinarie nell'interesse delle figlie e previamente Per_1 Per_2 concordate.
5. Ciascun coniuge provvederà in maniera del tutto autonoma al proprio mantenimento.
6. La rata di mutuo gravante sull'immobile sito in Palermo alla Via Largo
Zancle n.
2. piano terzo verrà interamente pagata dal compresa, CP_1 quindi, la metà spettante alla Sig. ra senza che venga meno Parte_1 il diritto di comproprietà di quest'ultima sull'immobile specificato nella misura del 50%;
7. In riferimento all'abitazione sita in Bagheria (Pa) Contrada Amalfitano questa, rimane in uso esclusivo al . CP_1
8. Per quanto riguarda, il pagamento della retta mensile dell'asilo frequentato dalla minore questo verrà sostenuto nella misura del 50% Per_2 anche per un mese estivo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 106 P. 2, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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