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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4130/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] in data [...]), elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1
Valdinievole n.11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 legge n. 118/71, il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, legge n. 388/00 ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, il congedo speciale per cure di cui all'art. 7 d.lgs n. 119/11, l'esenzione dal pagamento (parziale) dei tickets sanitari nonché il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo i sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/1992.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Ctu nominato ha accertato uno stato di invalidità pari al 56%, riconoscendo il congedo speciale per cure ai sensi dell'art. 7 d.lgs n.
119/11, mentre ha negato la sussistenza degli ulteriori benefici invocati dal ricorrente.
Con ricorso tempestivamente depositato, il a contestato le risultanze peritali del giudizio Pt_1 di accertamento tecnico preventivo, allegando le note critiche a firma del proprio consulente Dott.
Persona_1
1 In particolare, ha denunciato l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il perito per aver omesso di valutare nella diagnosi medico- legale le seguenti patologie “Deficit cognitivi, Turbe dell'attenzione e della memoria, Cefalea resistente alla terapia”, nonché di aver sottovalutato il quadro clinico del ricorrente. CP_ L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Disposta l'integrazione della Ctu medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 25.7.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 27.6.2023.
Detto ciò, si osserva che il ricorso merita accoglimento con i limiti di cui appresso.
Il Ctu medico – legale nominato (Dott.ssa ) ha spiegato quanto segue: “ si Persona_2 ritiene il quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile a quello espresso nella precedente CTU per
ATP ad eccezione del rilievo di una raccolta ascessuale nel ventre muscolare del vasto intermedio di sinistra che non influisce sulla globale funzionalità dell'arto stesso;
il soggetto, infatti, è affetto dagli esiti di un importante remoto (2011) politrauma con frattura esposta del femore sinistro, sottoposto all'epoca a vari interventi chirurgici con residua ipotonotrofia della globale muscolatura di coscia e gamba nonché una dismetria per difetto dell'arto stesso, compensata dall'uso di plantare ortopedico, esiti di fratture multiple del bacino e degli acetaboli con limitazione della globale escursione articolare delle anche;
detti esiti non determinano una rilevante compromissione dell'autonomia deambulatoria, come rilevato in sede di visita peritale ove si apprezzato una lieve zoppia di caduta a sinistra né tantomeno una significativa riduzione della globale articolarità dell'arto inferiore sinistro. Da un punto di vista valutativo, sulla base delle tabelle indicative della percentuale di invalidità allegate alla Legge si ritiene congruo confermare la valutazione delle suddette menomazioni, incidenti in maniera concorrente sullo stesso apparato con il 40% di invalidità
(riferimento proporzionale codice 7217; 7202) anche considerando che l'amputazione di coscia viene valutata, sempre in riferimento alle tabelle di legge, con un valore percentuale pari al 65%.
Per quanto attiene al disturbo ansioso-depressivo post-traumatico detto, da alcuni anni, come riferito dal soggetto, non necessita di alcun trattamento farmacologico;
dagli atti si evince una sola prescrizione farmacologica datata gennaio 2015 da parte di medico-specialistica psichiatra di Per fiducia, dr. . Nella certificazione medica redatta negli anni dallo stesso specialista (9/2012; Per_4
2/2013; 10/2014; 01/2015; 05/2015; 02/22; 07/22) non risultano allegati le risultanze dei test necessari per formulare una diagnosi di declino cognitivo (MMSE; SPMSQ;
GDS; CDR;
MODA).
In esito all'esito della visita peritale da me espletata non sono emersi segni di declino cognitivo né, tantomeno, deficit della memoria e dell'attenzione (Esame neuro-psichico: curato nella vestizione e
2 nell'igiene personale;
mimica nella norma;
accesso al colloquio spontaneo e collaborativo;
ha fornito risposte adeguate in relazione alle domande poste ed in linea con livello socio-culturale riferito;
normale l'orientamento temporo/spaziale e nei confronti delle persone;
attenzione e critica conservate;
non deficit della memoria;
non apparenti alterazioni dell'ideazione o dispercettive. Tono dell'umore deflesso;
atteggiamento congruo al contesto) si conferma, pertanto, la stima precedentemente espressa, ovvero un grado percentuale di invalidità pari al 15% (codice 2204-2205).
Insiste a suo carico una sindrome disventilatoria lieve per la quale si ritiene equo attribuire un grado di invalidità valutabile nella misura del 15% (riferimento analogico-proporzionale codice
6013, tabella indicativa percentuale di invalidità).
Avuto conto delle indicazioni tabellari vigenti, si conferma la precedente valutazione complessiva inerente al quadro morboso diagnosticato a carico del ricorrente per un grado percentuale di invalidità pari al 56% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Detta individuata valutazione dell'invalidità esclude, conseguentemente, la sussistenza della totale e permanente inabilità lavorativa prevista all'art. 12, L. 118/71, di un grado di invalidità superiore al 75% ai fini della pensione figurativa nonché un grado di invalidità superiore al 67% ai fini dell'esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Va affermato, pertanto, che si si trova nelle condizioni sanitarie per ottenere il Parte_1 congedo speciale per cure di cui all'art. 7 d.lgs n. 119/11 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11.2.2021, mentre vanno disattese le ulteriori richieste.
Il parziale accoglimento della domanda (uno solo dei requisiti richiesti è stato riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa) determina la compensazione per intero delle spese di lite, comprese quelle di atp.
Le spese di Ctu medico – legale, già liquidate provvisoriamente con separato decreto, sono poste CP_ a carico dell' stante la dichiarazione personale presentata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara che i trova nelle condizioni sanitarie per ottenere il congedo speciale Parte_1 per cure ai sensi dell'art.7 d.lgs n. 119/11 decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite;
CP_
- spese di Ctu medico – legale a definitivo carico dell'
3 Tivoli, 13.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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