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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12931 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 936 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma alla via Tuscolana n. 1348, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo
Ruggiero che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pindaro n. 28N, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Santis che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
e
(c.f./p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pindaro n. 28N, presso lo studio dell'Avv. Flavio De Santis che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettando le domande e le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto anche in forza delle eccezioni proposte nelle proprie memorie e art.183 c.p.c.:
CONFERMARE l'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cronologico n.
9082/2023 – Repertorio n. 23918/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – sez. X – Dr. Russo in data 29.11.2023 e depositata in data
30.11.2023 nel procedimento R.G. 936/2023, che ingiunge ex art. 186 ter c.p.c. alla OP
, di pagare alla
[...] parte intimante, la somma di € 320.000,00, oltre agli interessi di cui agli artt.4 e ss. D.Lgs. n. 231 del 2002 e le spese del procedimento liquidate in € 16.293,00 per compensi, oltre Iva, CPA
e rimborso spese generali come per legge e che ha ACCERTATO E
DICHIARATO il grave inadempimento della stessa OP
, rispetto agli impegni assunti con la
[...] Parte_1 nella scrittura privata del 09.07.2018 e conseguentemente confermare la CONDANNA della stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 320.000,00 - se del caso integrandola con la differenza
(€ 37.588,81) determinata dalla somma maggiore di € 357.588,81 - come indicata nella premessa della scrittura prodotta con doc.3 al punto d) anche equitativamente determinata ex artt.1226-2056 c.c. - oltre interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002 dalle scadenze al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA, per mero zelo difensivo, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta l'invocata penale ridurne l'importo ex art.1384 c.c. a valore simbolico in virtù del fatto che la stessa era stata superata dalla nota scrittura transattiva ed in considerazione che nella stessa è stata già applicata per le questioni pregresse la riduzione della somma indicata nelle premesse della stessa in € 457.588,81 (scrittura prodotta con doc.3 al punto d).
PER L'EFFETTO
- ACCERTATA la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 e segg. c.c. così come descritti nella citazione introduttiva ed in atti, DICHIARARE che il “contratto di compravendita” stipulato in
Roma, in data 04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060
– Racc. 4785 (cfr. doc. 1) con cui la
[...]
OP
Cont
ha ceduto alla (oggi la
[...] Controparte_2 piena proprietà del terreno sito in Comune di Ciampino, località
"MOROSINA" - zona C5 (e precisamente: - terreno della superficie complessiva di mq. 2.636 (duemilaseicentotrentasei), confinante con
i terreni distinti con le p.lle 993, 743 e 280 dello stesso foglio, salvo altri;
censito al Catasto Terreni del Comune di Ciampino al foglio 4, p.lla 994, VIGNETO, cl. 2, are 26, ca 36, R.D. euro 80,32,
R.A. euro 21,78.) ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della , e di conseguenza disporne la revoca Parte_1 ai sensi delle disposizioni richiamate, altresì dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice nonché ordinando al
Conservatore dei RR.II. di Roma 2 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge.”
per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectiis, in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda. nel merito: in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione nei confronti accerti e dichiari che la Parte_1 somma dovuta è pari ad Euro 114.100,00 ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale “trasversale” condanni la convenuta Società al pagamento della somma di Euro Controparte_2
114.100,00 a favore della Parte_1 In via subordinata rigettando la dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, accerti e dichiari che la somma dovuta è pari ad Euro 320.000,00 ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale “trasversale” condanni la convenuta Società
al pagamento della somma di Euro 320.000,00 a favore Controparte_2 della Parte_1
Rigetti la domanda dispiegata dalla di DICHIARARE Parte_1 che il “contratto di compravendita” stipulato in Roma, in data
04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060 … ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della e di Parte_1 conseguenza disporne la revoca ai sensi delle disposizioni richiamate, dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice … poiché infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
per : Controparte_2
“all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectiis, nel merito:
In accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione dispiegata dalla soc. coop. nei confronti alla CP_3 Parte_1 quale la mia rappresentata ha aderito, accerti e dichiari che la somma dovuta dalla già s.r.l. è pari ad Euro Controparte_5
114.100,00
In via subordinata rigettando la dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, accerti e dichiari che la somma dovuta dalla già s.r.l. alla è Controparte_5 Parte_1 pari ad Euro 320.000,00, avendo aderito alla domanda di manleva dispiegata con domanda riconvenzionale “trasversale” dalla soc. coop. CP_6
la domanda dispiegata dalla di DICHIARARE
[...] Parte_1 che il “contratto di compravendita” stipulato in Roma, in data
04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060 … ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della e di Parte_1 conseguenza disporne la revoca ai sensi delle disposizioni richiamate, dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice … poiché infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. (di seguito anche per Parte_1 Parte_1 brevità) ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società cooperativa
[...]
(di seguito anche Controparte_7 CP_3 per brevità) e la (di seguito anche per Controparte_2 CP_2 brevità) esponendo che:
- in virtù della scrittura del 09/07/2018 e del contratto di appalto del 09/07/2014 era debitrice nei confronti di CP_3
dell'importo di € 320.000 per le lavorazioni eseguite sul Parte_1 terreno - acquistato dalla stessa con atto notarile del 19 CP_3 dicembre 2014 – sito nel Comune di Ciampino, Località “MORENA”, zona
C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994, sul quale era stata autorizzata, con permesso di costruire n. 573 rilasciato dal Comune di Ciampino in data 18 febbraio 2015, la realizzazione di un fabbricato residenziale per un totale di n. 30
(trenta) unità abitative, nell'ambito del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare;
- con pec ricevuta dall'odierna attrice in data 25/10/2021 le due convenute, per il tramite dell'Avv. Peluso, avevano confermato e riconosciuto l'esistenza del suddetto debito nei confronti di
; Parte_1
- nonostante le ripetute richieste di pagamento, in CP_3 pregiudizio dell'attrice-creditrice con rogito del 04/04/2022 aveva ceduto il compendio immobiliare sopra menzionato alla al CP_2 prezzo di Euro 550.000,00 oltre iva di legge pari ad euro 121.000,00 per complessivi euro 671.000,00.
La società attrice ha quindi chiesto di accertare il grave inadempimento di , rispetto agli impegni assunti con CP_3
nella scrittura privata del 09/07/2018 e conseguentemente Parte_1 di condannare la stessa al pagamento in favore della società attrice della somma di € 320.000,00 oltre agli interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002 dalle scadenze al soddisfo.
Assumendo poi la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria Edilitalia ha inoltre domandato di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita, sopra menzionato, stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022, con ordine al Conservatore dei
RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con comparsa difensiva depositata in data 2 marzo 2023 si è costituita in giudizio la società cooperativa la quale ha CP_3 contestato le domande proposte dall'attrice.
La convenuta in primo luogo ha sollevato eccezione riconvenzionale di compensazione, sostenendo che dal credito di Euro 320.000,00 vantato dall'attrice doveva essere detratto l'importo di Euro
205.900,00 quale credito maturato da per la penale prevista CP_3 dall'art. 11 del contratto di appalto, sottoscritto in data 2/12/2014
(e non in data 9/7/2014 come erroneamente riportato nell'atto di citazione) con l'ATI costituita da e da Parte_1 CP_8 in conseguenza dei gravi ritardi e del successivo abbandono del cantiere da parte della società attrice che aveva altresì impedito la predisposizione dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite sino alla risoluzione del contratto comunicata dalla committente con pec dell'11/6/2018.
ha inoltre dedotto che: CP_3
- in data 28/06/2018 essa convenuta aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di ramo d'azienda con la Società Tahro
Edile s.r.l. che con lo stesso atto si era impegnata a corrispondere “…euro 400.000,00 (quattrocentomila) pari alla somma dovuta alla ditta esecutrice delle strutture in c.a secondo gli accordi a latere.”;
- al fine di dare attuazione al contratto preliminare sopra menzionato la cooperativa in data 09/07/2018 aveva CP_3 sottoscritto l'accordo prodotto dall'attrice, al quale aveva partecipato anche la Tahro Edile s.r.l. che si era impegnata, ai fini del buon esito della cessione del ramo d'azienda, a liquidare ad una somma complessiva pari ad € 420.000,00 di cui € Parte_1
100.000,00 erano poi state effettivamente liquidate da Tahro Edile
s.r.l.;
- in seguito all'impossibilità di addivenire alla stipula dell'atto definitivo di cessione del ramo d'azienda il Tribunale
Civile di Roma all'esito del giudizio iscritto al n. 62092/2019 R.G., accogliendo totalmente le ragioni della aveva OP pronunciato la risoluzione dell'atto preliminare di compravendita del ramo d'azienda per fatto e colpa esclusiva della Tahro Edile
s.r.l., così travolgendo anche gli accordi a latere sottoscritti con
; Parte_1
- dopo una serie di tentativi, non riusciti, finalizzati a cedere direttamente all'ATI appaltatrice ovvero ad che aveva Parte_1 mostrato interesse, il proprio ramo aziendale (praticamente alle medesime condizioni già offerte alla Tahro Edile s.r.l.) in CP_3 data 08/03/2021 aveva sottoscritto con un nuovo preliminare CP_2 di compravendita dei diritti edificatori presenti nell'area localizzata nel P.d.Z. ex lege n°167/62 “Morena C5”, nel quale accordo era stato espressamente previsto: “…la prende CP_2 visione dei debiti che la presenta nei confronti di CP_3
per SAL maturati su lavori, …omissis… Tali debiti Parte_1 saranno congiuntamente affrontati e definiti con appositi accordi tra le parti interessate”;
- successivamente, con atto notarile del 04/04/2022, la cooperativa convenuta, previa autorizzazione del Comune di Ciampino, aveva provveduto alla cessione definitiva dei suddetti diritti edificatori;
- l'atto di cessione dei diritti edificatori, intervenuto tra la e la faceva salvi i pagamenti che CP_2 OP quest'ultima doveva effettuare alla (per Controparte_9
l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di
Zona) ed alla (per l'avvenuta esecuzione delle opere in Parte_1 cemento) che sarebbero stati effettuati dalla come confermato CP_2 anche dall'accordo transattivo intervenuto tra quest'ultima e e dal conseguente avvenuto pagamento. Controparte_9
Sulla base di tali circostanze di fatto ha quindi svolto CP_3 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altra convenuta , assumendo che quest'ultima con l'acquisto dei CP_2 diritti edificatori del Piano di Zona si fosse accollata i debiti di verso . La cooperativa convenuta ha pertanto CP_3 Parte_1 chiesto la condanna di a pagare direttamente in favore di CP_2
la somma di Euro 114.100,00 o, in subordine, in caso di Parte_1 rigetto dell'eccezione riconvenzionale, la maggior somma di euro
320.000,00 richiesta dall'attrice.
infine ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria CP_3 svolta da contestando la sussistenza del presupposto Parte_1 oggettivo dell'eventus damni e di quello soggetto della scientia damni. In particolare la cooperativa convenuta ha eccepito che:
- l'accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale
“trasversale” avrebbe comportato il venir meno della posizione debitoria della soc. coop. e il suo trasferimento a , CP_3 CP_2 con conseguente difetto di interesse ad agire in revocatoria dell'attrice, la quale poteva soddisfare le proprie pretese nei confronti della , il cui patrimonio di fatto era stato CP_2 incrementato con l'atto di compravendita qui impugnato;
- i diritti edificatori di cui è causa, riferiti ad un Piano di
Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (così detto PEEP), erano sottoposti a vincoli di inusucapibilità e impignorabilità, in quanto afferenti aree originariamente acquisite mediante la procedura di esproprio e confluite nel patrimonio indisponibile del CP_10
- l'attrice non aveva dimostrato il peggioramento della garanzia fornita dal patrimonio di , la cui capienza era, al contrario, CP_3 comprovata dal bilancio della società allegato dalla stessa convenuta.
3. Con separata ed autonoma comparsa depositata in data 12 marzo
2023 si è costituita in giudizio anche l'altra convenuta la CP_2 quale in primo luogo ha fatto propria l'eccezione di compensazione dispiegata da al fine di dimostrare che il credito vantato CP_3 da ammontava ad Euro 114.100,00 e non ad Euro 320.000,00. Parte_1
ha aderito anche alla domanda riconvenzionale trasversale CP_2 spiegata dall'altra convenuta, ammettendo di essersi obbligata in forza del contratto di cessione dei diritti edificatori a manlevare e si è quindi dichiarata disponibile al pagamento delle CP_3 lavorazioni eseguite nel cantiere da sia nel caso di Parte_1 accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione che nel caso di rigetto.
Da ultimo ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria CP_2 spiegata dall'attrice proponendo le stesse contestazioni mosse da
. CP_3
4. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), con provvedimento del 29 novembre 2023 è stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da con la prima memoria ex art. 183 sesto comma CP_3
c.p.c. e, su richiesta dell'attrice, è stato ingiunto ex art. 186 ter c.p.c. ad di pagare in favore di la somma di CP_3 Parte_1
€ 320.000,00 oltre agli interessi moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n. 231 del 2002 e alle spese processuali liquidate in complessivi € 16.293,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Con la stessa ordinanza è stata disattesa la richiesta di acquisizione documentale avanzata dalla cooperativa convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e la causa, ritenuta già documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe e rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
************
5. In via pregiudiziale va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione che la convenuta Controparte_1 ha peraltro sollevato tardivamente soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Al riguardo si deve evidenziare che la mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non è sanzionata con la nullità dall'art. 164 c.p.c. che prende in considerazione soltanto la mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. puntualmente indicati dalla società attrice non soltanto in relazione alla domanda revocatoria, ma anche in relazione alla pretesa creditoria che risulta ben determinata sia nel petitum (condanna al pagamento della somma di euro 320.000,00) che nella causa petendi inequivocabilmente individuata nel contratto di appalto del 2 dicembre 2014 e nella successiva scrittura transattiva del 9 luglio 2018.
6. Venendo al merito occorre in primo luogo esaminare la domanda proposta da al fine di di condannare al pagamento Parte_1 CP_3 in favore di essa attrice della somma di € 320.000,00 oltre agli interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002, previo accertamento dell'inadempimento della cooperativa convenuta rispetto agli impegni assunti con nella scrittura privata del 09/07/2018. Parte_1
La domanda va accolta per le ragioni già espresse con l'ordinanza- ingiunzione pronunciata in data 29 novembre 2023.
Ed invero il credito azionato dall'attrice è sorretto da adeguata prova scritta costituita dal contratto di appalto datato 2 dicembre
2014 (all. 4 del fascicolo di parte attrice) stipulato da con CP_3
ed (costituite in Associazione Temporanea CP_11 CP_8 di Imprese di cui l'odierna attrice è la capogruppo/mandataria) e dalla successiva scrittura transattiva datata 9 luglio 2018 (all. 3 del fascicolo di parte attrice), con la quale la committente si è espressamente impegnata unitamente alla Controparte_12
(quest'ultima in forza di un accollo non liberatorio del debito) a corrispondere all'ATI appaltatrice la somma di euro 420.000,00 “a chiusura e stralcio di quanto dovuto in forza del contratto di appalto” sopra richiamato, così riconoscendosi debitrice della società attrice, la quale, successivamente a detto accordo, ha già ricevuto la somma di euro 100.000,00.
Le ragioni di credito opposte in compensazione dalla cooperativa convenuta per penali riferite a presunti ritardi nell'esecuzione dell'appalto devono ritenersi superate dall'accordo transattivo intervenuto in data 9 luglio 2018 che certamente preclude la possibilità di avanzare nuove pretese concernenti il rapporto contrattuale di appalto definito con la transazione.
Contrariamente a quanto eccepito da la risoluzione del CP_3 contratto preliminare di compravendita del ramo d'azienda stipulato da quest'ultima con la in data 28 giugno 2018 Controparte_12
(doc. 9 dei fascicoli di entrambe due convenute) non può produrre alcun effetto in ordine all'accordo transattivo concluso con l'attrice, la quale in ogni caso è rimasta estranea al giudizio svoltosi tra e la definito con una sentenza CP_3 Controparte_12 del Tribunale di Roma (doc. 10 dei fascicoli di entrambe due convenute) che, dunque, non può essere opposta ad Parte_1
Quindi, a conferma dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 29 novembre 2023, deve essere CP_3 condannata a pagare in favore di la somma di € 320.000,00 Parte_1 oltre agli interessi moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n. 231 del 2002.
7. Quanto alla domanda trasversale proposta da nei confronti CP_3 dell'altra convenuta si osserva che nella documentazione acquisita in atti non vi è traccia dell'accollo da parte di del debito CP_2 contratto dalla stessa nei confronti dell'attrice. CP_3
Siffatto accollo non si rinviene nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le due convenute in data 08/03/2021 (doc.
13 dei fascicoli delle due convenute), laddove al punto d) della premessa le parti si sono limitate a dichiarare: “la prende CP_2 visione dei debiti che la presenta nei confronti di CP_3
per SAL maturati su lavori, …omissis… Tali debiti Parte_1 saranno congiuntamente affrontati e definiti con appositi accordi tra le parti interessate”. Dunque, a ben vedere, la promissaria acquirente ha solamente preso visione dei debiti contratti da CP_3 nei confronti dell'odierna attrice, ma non ha assunto alcun impegno che è stato rinviato a successivi “appositi accordi” di cui però non
è stata offerta alcuna prova.
Neanche il successivo contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice) contiene alcuna pattuizione concernente l'accollo posto a fondamento della domanda trasversale.
Ma anche a voler ritenere che la abbia assunto l'impegno di CP_2 manlevare dal debito contratto nei confronti di CP_3 Parte_1 siffatto accordo integrerebbe al più un accollo c.d. semplice o interno che non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione. Del resto non è stato allegato, né tanto meno provato che l'odierna attrice abbia mai aderito all'accordo asseritamente intervenuto tra le due convenute;
né vi è prova che abbia mai liberato il Parte_1 debitore originario, , che, pertanto, è l'unico soggetto CP_3 tenuto al pagamento richiesto dall'attrice.
, dunque, non può essere condannata a pagare direttamente in CP_2 favore di la somma di cui quest'ultima è creditrice nei Parte_1 soli confronti di . Ne consegue il rigetto della domanda CP_3 trasversale proposta da nei confronti dell'altra convenuta. CP_3
8. Occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda revocatoria proposta dall'attrice.
La domanda è fondata.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale. Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica patrimoniale ex art. 2740
c.c., propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare ogni legittima ragione o aspettativa di credito
(cfr. Cass. n. 3981/2003, Cass. n. 9349/2002 e Cass. n. 7484/2001) anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso ((cfr. Cass. n. 11573/2013, Cass.
n. 2673/2016 e Cass. n. 3369/2019), con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. n.
20002/2008, Cass. n. 5359/2009 e Cass. n. 11755/2018).
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo
(scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (consilium fraudis o animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
Circa l'oggetto dell'azione revocatoria giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore.
Nel caso di specie ha chiesto la revocatoria ex art. Parte_1
2901 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra e CP_3 con rogito notarile del 4 aprile 2022 (repertorio Controparte_2
n. 6060 e raccolta n. 4785) avente ad oggetto la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Ciampino, Località “MORENA”, zona C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice). Le due convenute hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria riferita ad un terreno che, essendo incluso in un Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (così detto PEEP), sarebbe sottoposto a vincoli di inusucapibilità e impignorabilità, in quanto afferente ad aree originariamente acquisite mediante la procedura di esproprio e confluite nel patrimonio indisponibile del
Comune.
L'eccezione è priva di fondamento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, sia pure con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, la circostanza che il terreno trasferito con l'atto di compravendita qui impugnato sia ricompreso in un piano di edilizia popolare non vale a sottrarre l'atto d'acquisto al regime dell'azione revocatoria, in presenza delle condizioni a tal fine richieste dalla legge (cfr.
Cass. 12/09/2003 n. 13443). La stessa Suprema Corte ha escluso qualunque dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 47 Cost., evidenziando che, per un verso, la proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, ma non a scapito dei creditori dell'alienante, e, per altro verso, il favore verso l'accesso del risparmio popolare all'abitazione va coordinato con la tutela del credito, pur esso riflettentesi sul risparmio diffuso (cfr. ancora
Cass. 12/09/2003 n. 13443). Pertanto, la destinazione del terreno all'edilizia economica e popolare non comporta alcun vincolo di impignorabilità legale su un bene ormai appartenente a privati e tutt'al più potrebbe incidere sulle modalità della sua vendita all'esito della procedura esecutiva. Ed infatti la legge n. 178/2020, all'art. 1, commi 376, 377 e 378, ha introdotto una disciplina speciale per le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, così confermando la pignorabilità di tali beni.
Dunque, contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute,
l'atto di disposizione qui impugnato può essere sottoposto a revocatoria.
Priva di fondamento è anche l'ulteriore eccezione sollevata dalle due convenute, secondo cui l'accollo del debito da parte di CP_2 avrebbe determinato il venir meno della posizione debitoria della e il suo trasferimento a , con conseguente CP_1 CP_3 CP_2 difetto di interesse dell'attrice ad agire in revocatoria.
Come già sopra chiarito l'eventuale accollo interno intervenuto tra le due convenute (peraltro non documentato) non può aver determinato una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione contratta da , non essendovi prova che l'odierna CP_3 attrice abbia mai aderito a siffatto accollo, né tanto meno che abbia mai liberato il debitore originario.
Va quindi ribadita l'esistenza - sopra accertata - delle ragioni di credito poste a fondamento dell'azione pauliana originate dall'atto di transazione sottoscritto in data 09/07/2018 e, dunque, sorte anteriormente al contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022.
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore di sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di Parte_1 oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio del debitore convenuto, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto il disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto affermato dall'attrice e non contestato né smentito dalle due convenute, la cedente non possiede altri beni immobili rispetto a quello oggetto della presente azione e sui quali potevano trovare – eventualmente - soddisfazione le pretese creditorie. E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'unico cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale della debitrice, posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678).
Del resto la debitrice non ha dato prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Tale prova certamente non può essere desunta dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di (doc. 15 dei fascicoli di CP_3 entrambe le convenute), la cui nota integrativa, al contrario, evidenzia “una situazione complessa soprattutto sul fronte del cash flow a breve e medio termine” e la sussistenza di “criticità relative al fronte dei rapporti bancari”.
Pertanto deve ritenersi provato il requisito dell'eventus damni.
Parimenti risulta dimostrato il presupposto soggettivo della c.d. scientia damni ovvero la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo.
La consapevolezza della società debitrice del pregiudizio arrecato ad può essere agevolmente desunta dal fatto che Parte_1 CP_3 al momento della stipula della compravendita, aveva piena conoscenza delle proprie passività nei confronti dell'attrice avendo sottoscritto l'accordo transattivo in data 09/07/2018. Il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le due convenute in data
08/03/2021 (doc. 13 dei fascicoli delle due convenute) documenta poi che anche era stata messa a conoscenza di tale situazione CP_2 debitoria. Ed infatti al punto d) della premessa del citato contratto si legge testualmente: “la prende visione dei debiti che CP_2 la presenta nei confronti di per SAL CP_3 Parte_1 maturati su lavori …”. Dunque entrambe le convenute erano consapevoli del pregiudizio che l'atto da loro stipulato avrebbe arrecato alle ragioni di credito vantate da Parte_1 Per quanto fin qui esposto la domanda revocatoria proposta dall'attrice merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato.
9. In ragione della soccombenza le due società convenute devono essere condannate, in solido, a pagare in favore di le Parte_1 spese processuali già parzialmente liquidate in corso di causa con l'ordinanza-ingiunzione pronunciata in data 29 novembre 2023 e quelle dovute per la fase finale (decisoria) che vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014 (come modificato dal DM n. 37 dell'8/3/2018), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice ed a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 29/11/2023, condanna l'
[...]
Controparte_13
a pagare in favore di
[...] Parte_1 la somma di € 320.000,00 oltre agli interessi
[...] moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n.
231 del 2002;
- respinge la domanda trasversale proposta dall'
[...]
Parte_2
e la
[...] Controparte_2
- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] del contratto di compravendita stipulato Parte_1 tra l' Controparte_13
e la
[...] CP_2
a rogito del Notaio Christian Voccia di Roma in data 4
[...] aprile 2022 (repertorio n. 6060 e raccolta n. 4785) avente ad oggetto la piena proprietà del terreno sito nel Comune di
Ciampino, Località “MORENA”, zona C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994;
- ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna le due convenute, in solido, a rifondere ad
[...]
le spese processuali liquidate in corso di Parte_1 causa in complessivi € 16.293,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quelle dovute per la fase finale (decisoria), liquidate in euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 936 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f./p.iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma alla via Tuscolana n. 1348, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo
Ruggiero che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pindaro n. 28N, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Santis che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
e
(c.f./p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pindaro n. 28N, presso lo studio dell'Avv. Flavio De Santis che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 6 marzo 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettando le domande e le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto anche in forza delle eccezioni proposte nelle proprie memorie e art.183 c.p.c.:
CONFERMARE l'Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cronologico n.
9082/2023 – Repertorio n. 23918/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – sez. X – Dr. Russo in data 29.11.2023 e depositata in data
30.11.2023 nel procedimento R.G. 936/2023, che ingiunge ex art. 186 ter c.p.c. alla OP
, di pagare alla
[...] parte intimante, la somma di € 320.000,00, oltre agli interessi di cui agli artt.4 e ss. D.Lgs. n. 231 del 2002 e le spese del procedimento liquidate in € 16.293,00 per compensi, oltre Iva, CPA
e rimborso spese generali come per legge e che ha ACCERTATO E
DICHIARATO il grave inadempimento della stessa OP
, rispetto agli impegni assunti con la
[...] Parte_1 nella scrittura privata del 09.07.2018 e conseguentemente confermare la CONDANNA della stessa al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 320.000,00 - se del caso integrandola con la differenza
(€ 37.588,81) determinata dalla somma maggiore di € 357.588,81 - come indicata nella premessa della scrittura prodotta con doc.3 al punto d) anche equitativamente determinata ex artt.1226-2056 c.c. - oltre interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002 dalle scadenze al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA, per mero zelo difensivo, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta l'invocata penale ridurne l'importo ex art.1384 c.c. a valore simbolico in virtù del fatto che la stessa era stata superata dalla nota scrittura transattiva ed in considerazione che nella stessa è stata già applicata per le questioni pregresse la riduzione della somma indicata nelle premesse della stessa in € 457.588,81 (scrittura prodotta con doc.3 al punto d).
PER L'EFFETTO
- ACCERTATA la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 e segg. c.c. così come descritti nella citazione introduttiva ed in atti, DICHIARARE che il “contratto di compravendita” stipulato in
Roma, in data 04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060
– Racc. 4785 (cfr. doc. 1) con cui la
[...]
OP
Cont
ha ceduto alla (oggi la
[...] Controparte_2 piena proprietà del terreno sito in Comune di Ciampino, località
"MOROSINA" - zona C5 (e precisamente: - terreno della superficie complessiva di mq. 2.636 (duemilaseicentotrentasei), confinante con
i terreni distinti con le p.lle 993, 743 e 280 dello stesso foglio, salvo altri;
censito al Catasto Terreni del Comune di Ciampino al foglio 4, p.lla 994, VIGNETO, cl. 2, are 26, ca 36, R.D. euro 80,32,
R.A. euro 21,78.) ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della , e di conseguenza disporne la revoca Parte_1 ai sensi delle disposizioni richiamate, altresì dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice nonché ordinando al
Conservatore dei RR.II. di Roma 2 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge.”
per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectiis, in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di diritto costituendi le ragioni della domanda. nel merito: in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione nei confronti accerti e dichiari che la Parte_1 somma dovuta è pari ad Euro 114.100,00 ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale “trasversale” condanni la convenuta Società al pagamento della somma di Euro Controparte_2
114.100,00 a favore della Parte_1 In via subordinata rigettando la dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, accerti e dichiari che la somma dovuta è pari ad Euro 320.000,00 ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale “trasversale” condanni la convenuta Società
al pagamento della somma di Euro 320.000,00 a favore Controparte_2 della Parte_1
Rigetti la domanda dispiegata dalla di DICHIARARE Parte_1 che il “contratto di compravendita” stipulato in Roma, in data
04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060 … ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della e di Parte_1 conseguenza disporne la revoca ai sensi delle disposizioni richiamate, dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice … poiché infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
per : Controparte_2
“all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectiis, nel merito:
In accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione dispiegata dalla soc. coop. nei confronti alla CP_3 Parte_1 quale la mia rappresentata ha aderito, accerti e dichiari che la somma dovuta dalla già s.r.l. è pari ad Euro Controparte_5
114.100,00
In via subordinata rigettando la dispiegata eccezione riconvenzionale di compensazione, accerti e dichiari che la somma dovuta dalla già s.r.l. alla è Controparte_5 Parte_1 pari ad Euro 320.000,00, avendo aderito alla domanda di manleva dispiegata con domanda riconvenzionale “trasversale” dalla soc. coop. CP_6
la domanda dispiegata dalla di DICHIARARE
[...] Parte_1 che il “contratto di compravendita” stipulato in Roma, in data
04/04/2022 a Rogito Avv. Christian Voccia, Rep. 6060 … ha prodotto una riduzione della capacità patrimoniale della cedente-debitrice in pregiudizio delle ragioni di credito della e di Parte_1 conseguenza disporne la revoca ai sensi delle disposizioni richiamate, dichiarando il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace e non opponibile alla odierna società attrice … poiché infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. (di seguito anche per Parte_1 Parte_1 brevità) ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la società cooperativa
[...]
(di seguito anche Controparte_7 CP_3 per brevità) e la (di seguito anche per Controparte_2 CP_2 brevità) esponendo che:
- in virtù della scrittura del 09/07/2018 e del contratto di appalto del 09/07/2014 era debitrice nei confronti di CP_3
dell'importo di € 320.000 per le lavorazioni eseguite sul Parte_1 terreno - acquistato dalla stessa con atto notarile del 19 CP_3 dicembre 2014 – sito nel Comune di Ciampino, Località “MORENA”, zona
C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994, sul quale era stata autorizzata, con permesso di costruire n. 573 rilasciato dal Comune di Ciampino in data 18 febbraio 2015, la realizzazione di un fabbricato residenziale per un totale di n. 30
(trenta) unità abitative, nell'ambito del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare;
- con pec ricevuta dall'odierna attrice in data 25/10/2021 le due convenute, per il tramite dell'Avv. Peluso, avevano confermato e riconosciuto l'esistenza del suddetto debito nei confronti di
; Parte_1
- nonostante le ripetute richieste di pagamento, in CP_3 pregiudizio dell'attrice-creditrice con rogito del 04/04/2022 aveva ceduto il compendio immobiliare sopra menzionato alla al CP_2 prezzo di Euro 550.000,00 oltre iva di legge pari ad euro 121.000,00 per complessivi euro 671.000,00.
La società attrice ha quindi chiesto di accertare il grave inadempimento di , rispetto agli impegni assunti con CP_3
nella scrittura privata del 09/07/2018 e conseguentemente Parte_1 di condannare la stessa al pagamento in favore della società attrice della somma di € 320.000,00 oltre agli interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002 dalle scadenze al soddisfo.
Assumendo poi la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria Edilitalia ha inoltre domandato di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita, sopra menzionato, stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022, con ordine al Conservatore dei
RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Con comparsa difensiva depositata in data 2 marzo 2023 si è costituita in giudizio la società cooperativa la quale ha CP_3 contestato le domande proposte dall'attrice.
La convenuta in primo luogo ha sollevato eccezione riconvenzionale di compensazione, sostenendo che dal credito di Euro 320.000,00 vantato dall'attrice doveva essere detratto l'importo di Euro
205.900,00 quale credito maturato da per la penale prevista CP_3 dall'art. 11 del contratto di appalto, sottoscritto in data 2/12/2014
(e non in data 9/7/2014 come erroneamente riportato nell'atto di citazione) con l'ATI costituita da e da Parte_1 CP_8 in conseguenza dei gravi ritardi e del successivo abbandono del cantiere da parte della società attrice che aveva altresì impedito la predisposizione dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite sino alla risoluzione del contratto comunicata dalla committente con pec dell'11/6/2018.
ha inoltre dedotto che: CP_3
- in data 28/06/2018 essa convenuta aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di ramo d'azienda con la Società Tahro
Edile s.r.l. che con lo stesso atto si era impegnata a corrispondere “…euro 400.000,00 (quattrocentomila) pari alla somma dovuta alla ditta esecutrice delle strutture in c.a secondo gli accordi a latere.”;
- al fine di dare attuazione al contratto preliminare sopra menzionato la cooperativa in data 09/07/2018 aveva CP_3 sottoscritto l'accordo prodotto dall'attrice, al quale aveva partecipato anche la Tahro Edile s.r.l. che si era impegnata, ai fini del buon esito della cessione del ramo d'azienda, a liquidare ad una somma complessiva pari ad € 420.000,00 di cui € Parte_1
100.000,00 erano poi state effettivamente liquidate da Tahro Edile
s.r.l.;
- in seguito all'impossibilità di addivenire alla stipula dell'atto definitivo di cessione del ramo d'azienda il Tribunale
Civile di Roma all'esito del giudizio iscritto al n. 62092/2019 R.G., accogliendo totalmente le ragioni della aveva OP pronunciato la risoluzione dell'atto preliminare di compravendita del ramo d'azienda per fatto e colpa esclusiva della Tahro Edile
s.r.l., così travolgendo anche gli accordi a latere sottoscritti con
; Parte_1
- dopo una serie di tentativi, non riusciti, finalizzati a cedere direttamente all'ATI appaltatrice ovvero ad che aveva Parte_1 mostrato interesse, il proprio ramo aziendale (praticamente alle medesime condizioni già offerte alla Tahro Edile s.r.l.) in CP_3 data 08/03/2021 aveva sottoscritto con un nuovo preliminare CP_2 di compravendita dei diritti edificatori presenti nell'area localizzata nel P.d.Z. ex lege n°167/62 “Morena C5”, nel quale accordo era stato espressamente previsto: “…la prende CP_2 visione dei debiti che la presenta nei confronti di CP_3
per SAL maturati su lavori, …omissis… Tali debiti Parte_1 saranno congiuntamente affrontati e definiti con appositi accordi tra le parti interessate”;
- successivamente, con atto notarile del 04/04/2022, la cooperativa convenuta, previa autorizzazione del Comune di Ciampino, aveva provveduto alla cessione definitiva dei suddetti diritti edificatori;
- l'atto di cessione dei diritti edificatori, intervenuto tra la e la faceva salvi i pagamenti che CP_2 OP quest'ultima doveva effettuare alla (per Controparte_9
l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di
Zona) ed alla (per l'avvenuta esecuzione delle opere in Parte_1 cemento) che sarebbero stati effettuati dalla come confermato CP_2 anche dall'accordo transattivo intervenuto tra quest'ultima e e dal conseguente avvenuto pagamento. Controparte_9
Sulla base di tali circostanze di fatto ha quindi svolto CP_3 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altra convenuta , assumendo che quest'ultima con l'acquisto dei CP_2 diritti edificatori del Piano di Zona si fosse accollata i debiti di verso . La cooperativa convenuta ha pertanto CP_3 Parte_1 chiesto la condanna di a pagare direttamente in favore di CP_2
la somma di Euro 114.100,00 o, in subordine, in caso di Parte_1 rigetto dell'eccezione riconvenzionale, la maggior somma di euro
320.000,00 richiesta dall'attrice.
infine ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria CP_3 svolta da contestando la sussistenza del presupposto Parte_1 oggettivo dell'eventus damni e di quello soggetto della scientia damni. In particolare la cooperativa convenuta ha eccepito che:
- l'accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale
“trasversale” avrebbe comportato il venir meno della posizione debitoria della soc. coop. e il suo trasferimento a , CP_3 CP_2 con conseguente difetto di interesse ad agire in revocatoria dell'attrice, la quale poteva soddisfare le proprie pretese nei confronti della , il cui patrimonio di fatto era stato CP_2 incrementato con l'atto di compravendita qui impugnato;
- i diritti edificatori di cui è causa, riferiti ad un Piano di
Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (così detto PEEP), erano sottoposti a vincoli di inusucapibilità e impignorabilità, in quanto afferenti aree originariamente acquisite mediante la procedura di esproprio e confluite nel patrimonio indisponibile del CP_10
- l'attrice non aveva dimostrato il peggioramento della garanzia fornita dal patrimonio di , la cui capienza era, al contrario, CP_3 comprovata dal bilancio della società allegato dalla stessa convenuta.
3. Con separata ed autonoma comparsa depositata in data 12 marzo
2023 si è costituita in giudizio anche l'altra convenuta la CP_2 quale in primo luogo ha fatto propria l'eccezione di compensazione dispiegata da al fine di dimostrare che il credito vantato CP_3 da ammontava ad Euro 114.100,00 e non ad Euro 320.000,00. Parte_1
ha aderito anche alla domanda riconvenzionale trasversale CP_2 spiegata dall'altra convenuta, ammettendo di essersi obbligata in forza del contratto di cessione dei diritti edificatori a manlevare e si è quindi dichiarata disponibile al pagamento delle CP_3 lavorazioni eseguite nel cantiere da sia nel caso di Parte_1 accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione che nel caso di rigetto.
Da ultimo ha chiesto il rigetto della domanda revocatoria CP_2 spiegata dall'attrice proponendo le stesse contestazioni mosse da
. CP_3
4. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), con provvedimento del 29 novembre 2023 è stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da con la prima memoria ex art. 183 sesto comma CP_3
c.p.c. e, su richiesta dell'attrice, è stato ingiunto ex art. 186 ter c.p.c. ad di pagare in favore di la somma di CP_3 Parte_1
€ 320.000,00 oltre agli interessi moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n. 231 del 2002 e alle spese processuali liquidate in complessivi € 16.293,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Con la stessa ordinanza è stata disattesa la richiesta di acquisizione documentale avanzata dalla cooperativa convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e la causa, ritenuta già documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe e rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
************
5. In via pregiudiziale va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione che la convenuta Controparte_1 ha peraltro sollevato tardivamente soltanto con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Al riguardo si deve evidenziare che la mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non è sanzionata con la nullità dall'art. 164 c.p.c. che prende in considerazione soltanto la mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. puntualmente indicati dalla società attrice non soltanto in relazione alla domanda revocatoria, ma anche in relazione alla pretesa creditoria che risulta ben determinata sia nel petitum (condanna al pagamento della somma di euro 320.000,00) che nella causa petendi inequivocabilmente individuata nel contratto di appalto del 2 dicembre 2014 e nella successiva scrittura transattiva del 9 luglio 2018.
6. Venendo al merito occorre in primo luogo esaminare la domanda proposta da al fine di di condannare al pagamento Parte_1 CP_3 in favore di essa attrice della somma di € 320.000,00 oltre agli interessi di cui al D. L.vo n.231 del 2002, previo accertamento dell'inadempimento della cooperativa convenuta rispetto agli impegni assunti con nella scrittura privata del 09/07/2018. Parte_1
La domanda va accolta per le ragioni già espresse con l'ordinanza- ingiunzione pronunciata in data 29 novembre 2023.
Ed invero il credito azionato dall'attrice è sorretto da adeguata prova scritta costituita dal contratto di appalto datato 2 dicembre
2014 (all. 4 del fascicolo di parte attrice) stipulato da con CP_3
ed (costituite in Associazione Temporanea CP_11 CP_8 di Imprese di cui l'odierna attrice è la capogruppo/mandataria) e dalla successiva scrittura transattiva datata 9 luglio 2018 (all. 3 del fascicolo di parte attrice), con la quale la committente si è espressamente impegnata unitamente alla Controparte_12
(quest'ultima in forza di un accollo non liberatorio del debito) a corrispondere all'ATI appaltatrice la somma di euro 420.000,00 “a chiusura e stralcio di quanto dovuto in forza del contratto di appalto” sopra richiamato, così riconoscendosi debitrice della società attrice, la quale, successivamente a detto accordo, ha già ricevuto la somma di euro 100.000,00.
Le ragioni di credito opposte in compensazione dalla cooperativa convenuta per penali riferite a presunti ritardi nell'esecuzione dell'appalto devono ritenersi superate dall'accordo transattivo intervenuto in data 9 luglio 2018 che certamente preclude la possibilità di avanzare nuove pretese concernenti il rapporto contrattuale di appalto definito con la transazione.
Contrariamente a quanto eccepito da la risoluzione del CP_3 contratto preliminare di compravendita del ramo d'azienda stipulato da quest'ultima con la in data 28 giugno 2018 Controparte_12
(doc. 9 dei fascicoli di entrambe due convenute) non può produrre alcun effetto in ordine all'accordo transattivo concluso con l'attrice, la quale in ogni caso è rimasta estranea al giudizio svoltosi tra e la definito con una sentenza CP_3 Controparte_12 del Tribunale di Roma (doc. 10 dei fascicoli di entrambe due convenute) che, dunque, non può essere opposta ad Parte_1
Quindi, a conferma dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 29 novembre 2023, deve essere CP_3 condannata a pagare in favore di la somma di € 320.000,00 Parte_1 oltre agli interessi moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n. 231 del 2002.
7. Quanto alla domanda trasversale proposta da nei confronti CP_3 dell'altra convenuta si osserva che nella documentazione acquisita in atti non vi è traccia dell'accollo da parte di del debito CP_2 contratto dalla stessa nei confronti dell'attrice. CP_3
Siffatto accollo non si rinviene nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le due convenute in data 08/03/2021 (doc.
13 dei fascicoli delle due convenute), laddove al punto d) della premessa le parti si sono limitate a dichiarare: “la prende CP_2 visione dei debiti che la presenta nei confronti di CP_3
per SAL maturati su lavori, …omissis… Tali debiti Parte_1 saranno congiuntamente affrontati e definiti con appositi accordi tra le parti interessate”. Dunque, a ben vedere, la promissaria acquirente ha solamente preso visione dei debiti contratti da CP_3 nei confronti dell'odierna attrice, ma non ha assunto alcun impegno che è stato rinviato a successivi “appositi accordi” di cui però non
è stata offerta alcuna prova.
Neanche il successivo contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice) contiene alcuna pattuizione concernente l'accollo posto a fondamento della domanda trasversale.
Ma anche a voler ritenere che la abbia assunto l'impegno di CP_2 manlevare dal debito contratto nei confronti di CP_3 Parte_1 siffatto accordo integrerebbe al più un accollo c.d. semplice o interno che non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione. Del resto non è stato allegato, né tanto meno provato che l'odierna attrice abbia mai aderito all'accordo asseritamente intervenuto tra le due convenute;
né vi è prova che abbia mai liberato il Parte_1 debitore originario, , che, pertanto, è l'unico soggetto CP_3 tenuto al pagamento richiesto dall'attrice.
, dunque, non può essere condannata a pagare direttamente in CP_2 favore di la somma di cui quest'ultima è creditrice nei Parte_1 soli confronti di . Ne consegue il rigetto della domanda CP_3 trasversale proposta da nei confronti dell'altra convenuta. CP_3
8. Occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda revocatoria proposta dall'attrice.
La domanda è fondata.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale. Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica patrimoniale ex art. 2740
c.c., propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare ogni legittima ragione o aspettativa di credito
(cfr. Cass. n. 3981/2003, Cass. n. 9349/2002 e Cass. n. 7484/2001) anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso ((cfr. Cass. n. 11573/2013, Cass.
n. 2673/2016 e Cass. n. 3369/2019), con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. n.
20002/2008, Cass. n. 5359/2009 e Cass. n. 11755/2018).
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico sia del debitore che del terzo.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo
(scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (consilium fraudis o animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
Circa l'oggetto dell'azione revocatoria giova a questo punto ricordare che possono essere revocati gli atti di disposizione che a qualsiasi titolo incidono negativamente sul patrimonio del debitore, rendendolo insufficiente alla garanzia patrimoniale nei confronti del creditore.
Nel caso di specie ha chiesto la revocatoria ex art. Parte_1
2901 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra e CP_3 con rogito notarile del 4 aprile 2022 (repertorio Controparte_2
n. 6060 e raccolta n. 4785) avente ad oggetto la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Ciampino, Località “MORENA”, zona C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice). Le due convenute hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria riferita ad un terreno che, essendo incluso in un Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (così detto PEEP), sarebbe sottoposto a vincoli di inusucapibilità e impignorabilità, in quanto afferente ad aree originariamente acquisite mediante la procedura di esproprio e confluite nel patrimonio indisponibile del
Comune.
L'eccezione è priva di fondamento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, sia pure con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare, la circostanza che il terreno trasferito con l'atto di compravendita qui impugnato sia ricompreso in un piano di edilizia popolare non vale a sottrarre l'atto d'acquisto al regime dell'azione revocatoria, in presenza delle condizioni a tal fine richieste dalla legge (cfr.
Cass. 12/09/2003 n. 13443). La stessa Suprema Corte ha escluso qualunque dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 47 Cost., evidenziando che, per un verso, la proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, ma non a scapito dei creditori dell'alienante, e, per altro verso, il favore verso l'accesso del risparmio popolare all'abitazione va coordinato con la tutela del credito, pur esso riflettentesi sul risparmio diffuso (cfr. ancora
Cass. 12/09/2003 n. 13443). Pertanto, la destinazione del terreno all'edilizia economica e popolare non comporta alcun vincolo di impignorabilità legale su un bene ormai appartenente a privati e tutt'al più potrebbe incidere sulle modalità della sua vendita all'esito della procedura esecutiva. Ed infatti la legge n. 178/2020, all'art. 1, commi 376, 377 e 378, ha introdotto una disciplina speciale per le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, così confermando la pignorabilità di tali beni.
Dunque, contrariamente a quanto eccepito dalle due convenute,
l'atto di disposizione qui impugnato può essere sottoposto a revocatoria.
Priva di fondamento è anche l'ulteriore eccezione sollevata dalle due convenute, secondo cui l'accollo del debito da parte di CP_2 avrebbe determinato il venir meno della posizione debitoria della e il suo trasferimento a , con conseguente CP_1 CP_3 CP_2 difetto di interesse dell'attrice ad agire in revocatoria.
Come già sopra chiarito l'eventuale accollo interno intervenuto tra le due convenute (peraltro non documentato) non può aver determinato una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione contratta da , non essendovi prova che l'odierna CP_3 attrice abbia mai aderito a siffatto accollo, né tanto meno che abbia mai liberato il debitore originario.
Va quindi ribadita l'esistenza - sopra accertata - delle ragioni di credito poste a fondamento dell'azione pauliana originate dall'atto di transazione sottoscritto in data 09/07/2018 e, dunque, sorte anteriormente al contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 4 aprile 2022.
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore di sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di Parte_1 oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare:
a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio del debitore convenuto, sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto il disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare al terzo acquirente (art. 2901, primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto affermato dall'attrice e non contestato né smentito dalle due convenute, la cedente non possiede altri beni immobili rispetto a quello oggetto della presente azione e sui quali potevano trovare – eventualmente - soddisfazione le pretese creditorie. E', quindi, evidente che la trasformazione monetaria dell'unico cespite immobiliare conseguente all'atto di compravendita è idonea a diminuire, o quantomeno a mettere in pericolo, la garanzia patrimoniale della debitrice, posto che, come afferma la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'integrazione di tale presupposto oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato semplicemente una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678).
Del resto la debitrice non ha dato prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Tale prova certamente non può essere desunta dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di (doc. 15 dei fascicoli di CP_3 entrambe le convenute), la cui nota integrativa, al contrario, evidenzia “una situazione complessa soprattutto sul fronte del cash flow a breve e medio termine” e la sussistenza di “criticità relative al fronte dei rapporti bancari”.
Pertanto deve ritenersi provato il requisito dell'eventus damni.
Parimenti risulta dimostrato il presupposto soggettivo della c.d. scientia damni ovvero la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore che da parte del terzo.
La consapevolezza della società debitrice del pregiudizio arrecato ad può essere agevolmente desunta dal fatto che Parte_1 CP_3 al momento della stipula della compravendita, aveva piena conoscenza delle proprie passività nei confronti dell'attrice avendo sottoscritto l'accordo transattivo in data 09/07/2018. Il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le due convenute in data
08/03/2021 (doc. 13 dei fascicoli delle due convenute) documenta poi che anche era stata messa a conoscenza di tale situazione CP_2 debitoria. Ed infatti al punto d) della premessa del citato contratto si legge testualmente: “la prende visione dei debiti che CP_2 la presenta nei confronti di per SAL CP_3 Parte_1 maturati su lavori …”. Dunque entrambe le convenute erano consapevoli del pregiudizio che l'atto da loro stipulato avrebbe arrecato alle ragioni di credito vantate da Parte_1 Per quanto fin qui esposto la domanda revocatoria proposta dall'attrice merita pieno accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto impugnato.
9. In ragione della soccombenza le due società convenute devono essere condannate, in solido, a pagare in favore di le Parte_1 spese processuali già parzialmente liquidate in corso di causa con l'ordinanza-ingiunzione pronunciata in data 29 novembre 2023 e quelle dovute per la fase finale (decisoria) che vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014 (come modificato dal DM n. 37 dell'8/3/2018), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice ed a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 29/11/2023, condanna l'
[...]
Controparte_13
a pagare in favore di
[...] Parte_1 la somma di € 320.000,00 oltre agli interessi
[...] moratori al tasso e con le decorrenze previsti dal D. L.vo n.
231 del 2002;
- respinge la domanda trasversale proposta dall'
[...]
Parte_2
e la
[...] Controparte_2
- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
[...] del contratto di compravendita stipulato Parte_1 tra l' Controparte_13
e la
[...] CP_2
a rogito del Notaio Christian Voccia di Roma in data 4
[...] aprile 2022 (repertorio n. 6060 e raccolta n. 4785) avente ad oggetto la piena proprietà del terreno sito nel Comune di
Ciampino, Località “MORENA”, zona C5, lotto L1/A della superficie complessiva di mq. 2.636, censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 994;
- ordina all'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna le due convenute, in solido, a rifondere ad
[...]
le spese processuali liquidate in corso di Parte_1 causa in complessivi € 16.293,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quelle dovute per la fase finale (decisoria), liquidate in euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo