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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 920/2022
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GALTIERI ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. MORINI GIAMPAOLO che attesta la presenza della parte personalmente. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.32, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORINI GIAMPAOLO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo iscritto a ruolo in data 10.11.2022, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 24 D.Lgs. 46/99 avverso l'avviso di addebito n. 362/20220001240431000 emesso dall' Sede di CP_1
per l'importo complessivo di euro 19.045,60 a titolo di contributi e somme aggiuntive a credito della CP_1
Gestione Commercianti per l'anno 2016.
L'opponente ha eccepito
-che il titolo era stato notificato il 5.10.2022 a mezzo pec, e non era stato preceduto da alcuna comunicazione di debito;
-che era intervenuta decadenza dalla esecuzione mediante ruolo ex art. 25 D.Lgs 46/99;
-che il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 3 l. 335/1995, anche tenendo conto della CP_1 sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale degli anni 2020-2021.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ente, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando
-che per quanto riguarda l'eccezione di mancata notifica di atti prodromici, questa è inammissibile per intervenuta decadenza ex art 617 c.p.c.;
-che l'eccezione di decadenza è infondata e comunque anche nel caso contrario il Giudice, secondo consolidata giurisprudenza deve pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, trattandosi di una decadenza meramente procedimentale, che non comporta l'estinzione del credito;
1 -che, quanto all'eccezione di prescrizione, questa è infondata, posto che in data 18.4.2019 , a seguito della liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/1973 Agenzia delle Entrate aveva inviato al ricorrente la comunicazione di debito n. 684911471053, regolarmente recapitata in data 29.4.2019, relativa al ricalcolo dei contributi previdenziali per l'anno 2016. Inoltre, prima della notifica dell'avviso di addebito, CP_1 aveva inviato al ricorrente una ulteriore comunicazione di debito in data 24.2.2021, regolarmente recapitata il 1.3.2021.
L' ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso e comunque per la condanna dell'opponente al CP_1 pagamento della somma portata nell'avviso di addebito.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Il ricorso è nella sostanza infondato, con le precisazioni di cui appresso.
°°°°°°°
L' non ha fornito adeguata prova documentale della ricezione da parte di di atti CP_1 Parte_1 interruttivi della prescrizione. Infatti, per quanto riguarda la comunicazione del ricalcolo dei contributi previdenziali proveniente dall'Agenzia delle Entrate, è stata prodotto un documento costituito da una relazione inviata da Agenzia delle Entrate a in data 19.11.2022 contenente dati estratti dal sistema CP_1 informatico interno dell'Agenzia, in cui si afferma che la comunicazione di debito era stata recapitata il
29.4.2019; tale documento è assimilabile ad una dichiarazione di parte, non costituendo prova della relativa ricezione, né peraltro è accertabile quale fosse effettivamente il contenuto dell'atto. Quanto alla comunicazione di debito asseritamente notificata al ricorrente in data 1.3.2021, l'Istituto ha prodotto CP_1 unicamente l'attestazione di spedizione della raccomandata 66549659509-8 avvenuta in data 1.3.2021, ma non si rinviene alcuna evidenza della consegna al destinatario, risultando peraltro nella raccomandata un indirizzo di destinazione (via Aurelia Sud 199 Viareggio) diverso da quello risultante da tutti gli altri atti di causa, ovvero Via Muricciola 133 Massarosa.
Ciononostante, il Giudicante ritiene che il credito non sia prescritto.
Trattandosi di contributi relativi al 2016 eccedenti il minimale e quindi da calcolarsi sul reddito, il termine di versamento dei medesimi, ex art. 1 l'art. 1 D.Lgs. 462/97, coincideva con quello del versamento delle imposte sui redditi;
per l'anno 2017, secondo quanto previsto dal DPCM 20.7.2017, il termine originario per il versamento relativo ai redditi del periodo di imposta 2016, ovvero il 30.6.2017 era stato prorogato al
20.7.2017 data che pertanto va individuata come dies a quo per la decorrenza quinquennale della prescrizione nel caso di specie
Secondo il normale computo della prescrizione, questa sarebbe venuta a maturare in data 20.7.2022.
Ricorrono però i due periodi di sospensione dei termini di prescrizione dovuti all'emergenza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme citate nella circolare n. 126/2021 prodotta da parte ricorrente. CP_1
2 Vanno aggiunti, pertanto, 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, (articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). È evidente che nel caso di specie, e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, questi termini devono essere sommati, per un totale di 311 giorni;
ciò fa sì che il termine finale di prescrizione sia il giorno (20.7.2022+311=) 27.5.2023, per cui la notifica dell'avviso di addebito del 5.10.2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale medesimo.
Deve però ritenersi maturata la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 non avendo l notificato l'avviso CP_1 di addebito nel termine previsto dalla norma, ciò a seguito della mancata prova della notifica al ricorrente della comunicazione dell'accertamento del maggior credito contributivo, per cui il termine previsto dalla norma non può che decorrere dal momento in cui i contributi dovevano essere versati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 25 predetto.
La decadenza ha valore meramente procedimentale, secondo consolidata giurisprudenza di merito in base alla quale si applicano alla fattispecie i medesimi meccanismi processuali relativi all'opposizione a decreto ingiuntivo. (Cfr. ex multis Cass. n. 17858 del 2018: "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" ).
Pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento dell'importo corrispondente a quello dell'avviso di addebito. Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 362/20220001240431000; condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 19.045,60 a titolo di Parte_1 CP_1 contributi e somme aggiuntive a credito della Gestione Commercianti per l'anno 2016, oltre accessori di legge successivi alla formazione dell'avviso di addebito impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese e competenze di lite liquidate in € CP_1
1.865,00 oltre iva cpa e spese generali.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 920/2022
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GALTIERI ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. MORINI GIAMPAOLO che attesta la presenza della parte personalmente. Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.32, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORINI GIAMPAOLO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo iscritto a ruolo in data 10.11.2022, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 24 D.Lgs. 46/99 avverso l'avviso di addebito n. 362/20220001240431000 emesso dall' Sede di CP_1
per l'importo complessivo di euro 19.045,60 a titolo di contributi e somme aggiuntive a credito della CP_1
Gestione Commercianti per l'anno 2016.
L'opponente ha eccepito
-che il titolo era stato notificato il 5.10.2022 a mezzo pec, e non era stato preceduto da alcuna comunicazione di debito;
-che era intervenuta decadenza dalla esecuzione mediante ruolo ex art. 25 D.Lgs 46/99;
-che il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 3 l. 335/1995, anche tenendo conto della CP_1 sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale degli anni 2020-2021.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ente, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando
-che per quanto riguarda l'eccezione di mancata notifica di atti prodromici, questa è inammissibile per intervenuta decadenza ex art 617 c.p.c.;
-che l'eccezione di decadenza è infondata e comunque anche nel caso contrario il Giudice, secondo consolidata giurisprudenza deve pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, trattandosi di una decadenza meramente procedimentale, che non comporta l'estinzione del credito;
1 -che, quanto all'eccezione di prescrizione, questa è infondata, posto che in data 18.4.2019 , a seguito della liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/1973 Agenzia delle Entrate aveva inviato al ricorrente la comunicazione di debito n. 684911471053, regolarmente recapitata in data 29.4.2019, relativa al ricalcolo dei contributi previdenziali per l'anno 2016. Inoltre, prima della notifica dell'avviso di addebito, CP_1 aveva inviato al ricorrente una ulteriore comunicazione di debito in data 24.2.2021, regolarmente recapitata il 1.3.2021.
L' ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso e comunque per la condanna dell'opponente al CP_1 pagamento della somma portata nell'avviso di addebito.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Il ricorso è nella sostanza infondato, con le precisazioni di cui appresso.
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L' non ha fornito adeguata prova documentale della ricezione da parte di di atti CP_1 Parte_1 interruttivi della prescrizione. Infatti, per quanto riguarda la comunicazione del ricalcolo dei contributi previdenziali proveniente dall'Agenzia delle Entrate, è stata prodotto un documento costituito da una relazione inviata da Agenzia delle Entrate a in data 19.11.2022 contenente dati estratti dal sistema CP_1 informatico interno dell'Agenzia, in cui si afferma che la comunicazione di debito era stata recapitata il
29.4.2019; tale documento è assimilabile ad una dichiarazione di parte, non costituendo prova della relativa ricezione, né peraltro è accertabile quale fosse effettivamente il contenuto dell'atto. Quanto alla comunicazione di debito asseritamente notificata al ricorrente in data 1.3.2021, l'Istituto ha prodotto CP_1 unicamente l'attestazione di spedizione della raccomandata 66549659509-8 avvenuta in data 1.3.2021, ma non si rinviene alcuna evidenza della consegna al destinatario, risultando peraltro nella raccomandata un indirizzo di destinazione (via Aurelia Sud 199 Viareggio) diverso da quello risultante da tutti gli altri atti di causa, ovvero Via Muricciola 133 Massarosa.
Ciononostante, il Giudicante ritiene che il credito non sia prescritto.
Trattandosi di contributi relativi al 2016 eccedenti il minimale e quindi da calcolarsi sul reddito, il termine di versamento dei medesimi, ex art. 1 l'art. 1 D.Lgs. 462/97, coincideva con quello del versamento delle imposte sui redditi;
per l'anno 2017, secondo quanto previsto dal DPCM 20.7.2017, il termine originario per il versamento relativo ai redditi del periodo di imposta 2016, ovvero il 30.6.2017 era stato prorogato al
20.7.2017 data che pertanto va individuata come dies a quo per la decorrenza quinquennale della prescrizione nel caso di specie
Secondo il normale computo della prescrizione, questa sarebbe venuta a maturare in data 20.7.2022.
Ricorrono però i due periodi di sospensione dei termini di prescrizione dovuti all'emergenza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme citate nella circolare n. 126/2021 prodotta da parte ricorrente. CP_1
2 Vanno aggiunti, pertanto, 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, (articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). È evidente che nel caso di specie, e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, questi termini devono essere sommati, per un totale di 311 giorni;
ciò fa sì che il termine finale di prescrizione sia il giorno (20.7.2022+311=) 27.5.2023, per cui la notifica dell'avviso di addebito del 5.10.2022 ha validamente interrotto il termine prescrizionale medesimo.
Deve però ritenersi maturata la decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 non avendo l notificato l'avviso CP_1 di addebito nel termine previsto dalla norma, ciò a seguito della mancata prova della notifica al ricorrente della comunicazione dell'accertamento del maggior credito contributivo, per cui il termine previsto dalla norma non può che decorrere dal momento in cui i contributi dovevano essere versati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 25 predetto.
La decadenza ha valore meramente procedimentale, secondo consolidata giurisprudenza di merito in base alla quale si applicano alla fattispecie i medesimi meccanismi processuali relativi all'opposizione a decreto ingiuntivo. (Cfr. ex multis Cass. n. 17858 del 2018: "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" ).
Pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento dell'importo corrispondente a quello dell'avviso di addebito. Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 362/20220001240431000; condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro 19.045,60 a titolo di Parte_1 CP_1 contributi e somme aggiuntive a credito della Gestione Commercianti per l'anno 2016, oltre accessori di legge successivi alla formazione dell'avviso di addebito impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese e competenze di lite liquidate in € CP_1
1.865,00 oltre iva cpa e spese generali.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
3 Lucca, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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