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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RB EL ON Presidente
NC LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Di Benedetto e Valeria Toppetti;
appellante
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di
Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1385/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 26 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di alienazione alla quale dava impulso la Compagnia dei Carabinieri di per mancanza dei presupposti di CP_1 legge, nonché l'illegittimità nella notificazione dell'avviso di ritiro del bene mobile determinata dall'uso di una modulistica errata, annessa ad una circolare ormai superata (Circ. Min. Int. 300/2014), in luogo di quella seguita al momento della commissione del reato (Circ. 300/2019), nonché accertata e dichiarata la responsabilità della , in persona del Prefetto p.t. per avere, Controparte_1 contravvenendo a disposizioni di Legge, circolari e provvedimenti della Autorità
Giudiziaria omesso di ordinare, ai sensi dell'art. 224-ter c. 7 CdS la restituzione dell'autoveicolo Volkswagen Golf tg. FK030GC al proprietario, Dott. Parte_1 stante l'intervenuta estinzione del reato e della relativa pena accessoria, annullare il provvedimento di assegnazione della predetta autovettura all'Autocentro della Polizia di Stato di (Ag. Demanio Abruzzo e Molise - Sede di , Prot. CP_1 CP_1
2020/14655/DRAM del 3/12/20, Fasc. GTV 0377/2020) ordinando di conseguenza, ai sensi del comma 5 art. 213 e del comma 3, art. 215-bis CdS la restituzione del mezzo, in proprietà, al Dott. in conseguenza dell'accertamento della condotta, Parte_1 tenuta in violazione di Legge, circolari e di quanto disposto dalla Magistratura, da parte della , in persona del Prefetto p.t., si chiede la condanna Controparte_1 della a risarcire i danni in favore del Dott. da Controparte_1 Parte_1 quantizzarsi nella differenza di valore della vettura Golf tg. FK030GC tra il momento
pag. 2/8 del sequestro (02/06/20), pari ed € 25.000,00 ed il valore minore, dovuto al trascorrere del tempo, valutato al momento della decisione del presente giudizio (valore della vettura al momento del presente atto, di circa € 9.500,00), oltre all'eventuale maggiore deprezzamento conseguente all'effettivo utilizzo, all'usura e ad eventuali danni subiti dal veicolo, da accertarsi eventualmente in corso di causa e per il mancato uso da parte del legittimo proprietario;
nell'ipotesi in cui non risultasse più possibile la restituzione della Golf t.g. FK030GC al Dott. , per ragioni tecniche, amministrative Parte_1
o economiche (ad es. perchè danneggiata, eccessivamente usurata ovvero cancellata dal PRA), si domanda la condanna al risarcimento del danno, a carico della CP_1
per € 25.000,00, pari all'intero valore dell'auto al momento del sequestro;
[...] su ogni importo riconosciuto al Dott. si chiede che lo stesso venga Parte_1 onerato di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del 28/10/21 (Ord.
di revoca della confisca), fino al saldo;
vittoria di spese e competenze CP_2 del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare tutte le avverse pretese in quanto infondate, confermando la sentenza appellata.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1385/2023 pubblicata in data 26 ottobre
2023 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , volta ad ottenere la restituzione Controparte_1 del proprio veicolo Volkswagen Golf tg. FK030CG, con contestuale risarcimento del danno individuato nella differenza di valore della vettura tra il momento del sequestro e quello della decisione o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente pari al valore della stessa.
1.1 Il primo giudice, preliminarmente, decideva sulle eccezioni formulate dalla convenuta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rigettando le pag. 3/8 eccezioni di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione passiva della . Controparte_1
Ciò posto, precisava, in primo luogo, che il veicolo oggetto della domanda di restituzione era già stato alienato al momento in cui perveniva alla di Pescara CP_1 la richiesta di restituzione da parte dell'attore.
In particolare, non avendo il provveduto al ritiro del mezzo nel termine di tre Pt_1 mesi da quando era stato notificato il verbale di sequestro, era stata attivata legittimamente la procedura disciplinata dal D.P.R. 189/2001, la quale consente di alienare i beni considerati “abbandonati”. Il veicolo era stato, dunque, assegnato alla
Polizia di Stato – Autocentro Pescara su istanza di quest'ultima.
In conclusione, il primo giudice rigettava la domanda formulata dall'attore, compensando nella misura del 50% le spese di lite e ponendo il residuo 50% a carico dell'attore.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello , Parte_1 per il motivo di seguito indicato:
2.1 Motivazione giuridicamente erronea, illogica e carente.
Ha dedotto l'appellante che, a fronte della pretesa restitutoria del veicolo assegnato alla
Polizia di Stato di , il primo giudice avrebbe ritenuto legittima la procedura con CP_1 la quale si era provveduto all'alienazione del mezzo per mancato ritiro da parte del proprietario, come previsto dal D.P.R. 189/2001.
In particolare, ha evidenziato come la procedura di assegnazione del Parte_1 veicolo fosse illegittima, essendo la stessa in contrasto con l'ordinanza n. 170/2021 adottata dal G.I.P di Pescara con la quale era stato dichiarato estinto il reato e disposta la revoca della confisca del mezzo.
L'appellante, di conseguenza, ha richiesto la restituzione del veicolo ovvero il risarcimento del danno per equivalente.
pag. 4/8
3. Costituitosi in giudizio il ha Controparte_1 evidenziato, da un lato, la correttezza della procedura adottata in quanto la stessa avrebbe avuto luogo solo a seguito del mancato ritiro del veicolo nel termine di tre mesi, come indicato nel verbale di sequestro amministrativo redatto dalla Compagnia dei Carabinieri di;
dall'altro lato, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in quanto la non avrebbe avuto alcun coinvolgimento nella procedura CP_1 che aveva portato all'alienazione (rectius, assegnazione) del veicolo di proprietà dell'appellante.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
con riferimento alla domanda di restituzione Controparte_1 del veicolo, mentre nel merito infondato risulta essere il motivo di appello inerente all'accertamento della illegittimità della procedura di assegnazione del veicolo di proprietà di e, di conseguenza, al risarcimento del danno in ipotesi Parte_1 cagionato dalla , da individuarsi nella differenza di valore Controparte_1 della vettura tra il momento del sequestro e quello della decisione, o, in via subordinata alla impossibilità di soddisfare in concreto la pretesa restitutoria, nel valore commerciale del veicolo.
4.2 In via di inquadramento generale occorre precisare i presupposti ricorrendo i quali è possibile attivare la procedura di alienazione del veicolo prevista dal D.P.R. 189/2001.
In primo luogo, bisogna chiarire che il verbale di “sequestro amministrativo per confisca” del veicolo, emesso dai Carabinieri N.O.R. di il 2 giugno 2020 e CP_1 regolarmente sottoscritto da il quale aveva peraltro nominato Parte_1 nell'immediato quale difensore di fiducia l'Avv. Stefano Pastore, come da contestuale verbale “di identificazione, elezione del domicilio, nomina del difensore, contestuale ritiro della patente di guida e consegna del veicolo”, conteneva espressamente l'invito
“a provvedere al ritiro del veicolo entro 3 (tre) mesi decorrente dalla data di contestazione o notificazione dell'atto”, con la precisazione altresì che, in caso di pag. 5/8 inottemperanza, si sarebbe provveduto ad attivare la procedura di alienazione del veicolo prevista dal D.P.R. 189/2001.
L'art. 3 del D.P.R. 189/2001 individua nell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze l'organo competente ad avviare la procedura di vendita dei beni mobili stabilendo, inoltre, che non debba procedersi alla vendita qualora gli stessi vengano richiesti da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali.
Nel caso in esame, proprio in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3 D.P.R.
189/2001, l' – Sede di ha disposto l'assegnazione del Controparte_3 CP_1 veicolo di proprietà del Polizia di Stato – Autocentro Pescara, su istanza di CP_4 quest'ultima.
Appare evidente, ad avviso di questa Corte, come la procedura che ha determinato l'acquisizione del mezzo oggetto di sequestro amministrativo da parte della Polizia di
Stato – Autocentro veda coinvolti dei soggetti diversi dalla CP_1 Controparte_1
. Quest'ultima, infatti, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di cui all'art.
[...]
224-ter, comma 7 C.d.S. nelle quali il Prefetto, a seguito di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario, non viene chiamata in causa nella procedura di alienazione di beni “abbandonati” prevista dal D.P.R.
189/2001, essendo titolare della stessa l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è necessario rilevare, dunque, il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_5 quanto l'appellante, chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura che ha portato all'alienazione del veicolo di proprietà dello stesso, contesta l'iter disciplinato dal
D.P.R. 189/2001 e, di conseguenza, l'attività posta in essere dall' Controparte_3
– Sede di . CP_1
Quest'ultima risulta essere, pertanto, l'unica legittimata passiva di una eventuale pretesa restitutoria.
pag. 6/8 4.3 Con riferimento, invece, alla pretesa risarcitoria fatta valere dall'appellante e consistente nella differenza di valore del veicolo tra il momento del sequestro e quello della decisione, o in via subordinata nel valore commerciale del veicolo, ove ne fosse stata impossibile la restituzione, occorre preliminarmente chiarire come la
[...]
sia stata individuata dal , in chiave di Controparte_1 Pt_1 prospettazione, quale soggetto responsabile in relazione alla pretesa risarcitoria.
Ciò posto, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, la domanda in esame non può trovare, tuttavia, accoglimento nel merito.
L'appellante, infatti, chiede il risarcimento del danno come conseguenza derivante dalla condotta colpevole tenuta dalla che avrebbe determinato Controparte_1
l'ingiusta alienazione (rectius assegnazione) del veicolo di proprietà di Parte_1 alla Polizia di Stato – Autocentro Pescara;
tuttavia, come evidenziato in precedenza, la procedura della quale si duole l'appellante e che ha trovato applicazione nel caso in esame in presenza di sequestro amministrativo per confisca è quella prevista dal D.P.R.
189/2001 e non quella di cui all'art. 224 – ter C.d.S. ed è stata correttamente posta in essere dall' – sede di quale soggetto competente Controparte_3 CP_1 individuato dall'art. 3 D.P.R. 189/2001.
Ha precisato correttamente il giudice di prime cure, infatti, che, “quando l'attore si era rivolto alla , per chiedere la restituzione del veicolo (il Controparte_1
12.11.2021) il bene era già stato alienato da tempo, in applicazione della procedura di assegnazione disposta in data 07.09.2020, non avendo l'attore provveduto al ritiro del veicolo entro tre mesi dalla data di contestazione o notificazione del verbale di sequestro, come indicato in calce allo stesso verbale”.
Appare evidente, dunque, che non sussistono profili di responsabilità in capo alla e, di conseguenza, che non vi sono ragioni che Controparte_1 giustifichino il risarcimento del danno lamentato dall'appellante.
4.3 Per tutte le esposte ragioni, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
pag. 7/8 5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in relazione alla domanda restitutoria, quanto Controparte_6 alle restanti domande l'appello va rigettato nel merito, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi in ragione della natura non complessa della questione, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1385/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 26 ottobre 2023, nei confronti del , ogni altra istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31 ottobre 2025
Consigliere est.
NC LI
Presidente
RB EL ON
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio Antonio Alexandre
Ciccone.
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RB EL ON Presidente
NC LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Di Benedetto e Valeria Toppetti;
appellante
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di
Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1385/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 26 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di alienazione alla quale dava impulso la Compagnia dei Carabinieri di per mancanza dei presupposti di CP_1 legge, nonché l'illegittimità nella notificazione dell'avviso di ritiro del bene mobile determinata dall'uso di una modulistica errata, annessa ad una circolare ormai superata (Circ. Min. Int. 300/2014), in luogo di quella seguita al momento della commissione del reato (Circ. 300/2019), nonché accertata e dichiarata la responsabilità della , in persona del Prefetto p.t. per avere, Controparte_1 contravvenendo a disposizioni di Legge, circolari e provvedimenti della Autorità
Giudiziaria omesso di ordinare, ai sensi dell'art. 224-ter c. 7 CdS la restituzione dell'autoveicolo Volkswagen Golf tg. FK030GC al proprietario, Dott. Parte_1 stante l'intervenuta estinzione del reato e della relativa pena accessoria, annullare il provvedimento di assegnazione della predetta autovettura all'Autocentro della Polizia di Stato di (Ag. Demanio Abruzzo e Molise - Sede di , Prot. CP_1 CP_1
2020/14655/DRAM del 3/12/20, Fasc. GTV 0377/2020) ordinando di conseguenza, ai sensi del comma 5 art. 213 e del comma 3, art. 215-bis CdS la restituzione del mezzo, in proprietà, al Dott. in conseguenza dell'accertamento della condotta, Parte_1 tenuta in violazione di Legge, circolari e di quanto disposto dalla Magistratura, da parte della , in persona del Prefetto p.t., si chiede la condanna Controparte_1 della a risarcire i danni in favore del Dott. da Controparte_1 Parte_1 quantizzarsi nella differenza di valore della vettura Golf tg. FK030GC tra il momento
pag. 2/8 del sequestro (02/06/20), pari ed € 25.000,00 ed il valore minore, dovuto al trascorrere del tempo, valutato al momento della decisione del presente giudizio (valore della vettura al momento del presente atto, di circa € 9.500,00), oltre all'eventuale maggiore deprezzamento conseguente all'effettivo utilizzo, all'usura e ad eventuali danni subiti dal veicolo, da accertarsi eventualmente in corso di causa e per il mancato uso da parte del legittimo proprietario;
nell'ipotesi in cui non risultasse più possibile la restituzione della Golf t.g. FK030GC al Dott. , per ragioni tecniche, amministrative Parte_1
o economiche (ad es. perchè danneggiata, eccessivamente usurata ovvero cancellata dal PRA), si domanda la condanna al risarcimento del danno, a carico della CP_1
per € 25.000,00, pari all'intero valore dell'auto al momento del sequestro;
[...] su ogni importo riconosciuto al Dott. si chiede che lo stesso venga Parte_1 onerato di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del 28/10/21 (Ord.
di revoca della confisca), fino al saldo;
vittoria di spese e competenze CP_2 del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare tutte le avverse pretese in quanto infondate, confermando la sentenza appellata.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1385/2023 pubblicata in data 26 ottobre
2023 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , volta ad ottenere la restituzione Controparte_1 del proprio veicolo Volkswagen Golf tg. FK030CG, con contestuale risarcimento del danno individuato nella differenza di valore della vettura tra il momento del sequestro e quello della decisione o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente pari al valore della stessa.
1.1 Il primo giudice, preliminarmente, decideva sulle eccezioni formulate dalla convenuta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rigettando le pag. 3/8 eccezioni di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione passiva della . Controparte_1
Ciò posto, precisava, in primo luogo, che il veicolo oggetto della domanda di restituzione era già stato alienato al momento in cui perveniva alla di Pescara CP_1 la richiesta di restituzione da parte dell'attore.
In particolare, non avendo il provveduto al ritiro del mezzo nel termine di tre Pt_1 mesi da quando era stato notificato il verbale di sequestro, era stata attivata legittimamente la procedura disciplinata dal D.P.R. 189/2001, la quale consente di alienare i beni considerati “abbandonati”. Il veicolo era stato, dunque, assegnato alla
Polizia di Stato – Autocentro Pescara su istanza di quest'ultima.
In conclusione, il primo giudice rigettava la domanda formulata dall'attore, compensando nella misura del 50% le spese di lite e ponendo il residuo 50% a carico dell'attore.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello , Parte_1 per il motivo di seguito indicato:
2.1 Motivazione giuridicamente erronea, illogica e carente.
Ha dedotto l'appellante che, a fronte della pretesa restitutoria del veicolo assegnato alla
Polizia di Stato di , il primo giudice avrebbe ritenuto legittima la procedura con CP_1 la quale si era provveduto all'alienazione del mezzo per mancato ritiro da parte del proprietario, come previsto dal D.P.R. 189/2001.
In particolare, ha evidenziato come la procedura di assegnazione del Parte_1 veicolo fosse illegittima, essendo la stessa in contrasto con l'ordinanza n. 170/2021 adottata dal G.I.P di Pescara con la quale era stato dichiarato estinto il reato e disposta la revoca della confisca del mezzo.
L'appellante, di conseguenza, ha richiesto la restituzione del veicolo ovvero il risarcimento del danno per equivalente.
pag. 4/8
3. Costituitosi in giudizio il ha Controparte_1 evidenziato, da un lato, la correttezza della procedura adottata in quanto la stessa avrebbe avuto luogo solo a seguito del mancato ritiro del veicolo nel termine di tre mesi, come indicato nel verbale di sequestro amministrativo redatto dalla Compagnia dei Carabinieri di;
dall'altro lato, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in quanto la non avrebbe avuto alcun coinvolgimento nella procedura CP_1 che aveva portato all'alienazione (rectius, assegnazione) del veicolo di proprietà dell'appellante.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
con riferimento alla domanda di restituzione Controparte_1 del veicolo, mentre nel merito infondato risulta essere il motivo di appello inerente all'accertamento della illegittimità della procedura di assegnazione del veicolo di proprietà di e, di conseguenza, al risarcimento del danno in ipotesi Parte_1 cagionato dalla , da individuarsi nella differenza di valore Controparte_1 della vettura tra il momento del sequestro e quello della decisione, o, in via subordinata alla impossibilità di soddisfare in concreto la pretesa restitutoria, nel valore commerciale del veicolo.
4.2 In via di inquadramento generale occorre precisare i presupposti ricorrendo i quali è possibile attivare la procedura di alienazione del veicolo prevista dal D.P.R. 189/2001.
In primo luogo, bisogna chiarire che il verbale di “sequestro amministrativo per confisca” del veicolo, emesso dai Carabinieri N.O.R. di il 2 giugno 2020 e CP_1 regolarmente sottoscritto da il quale aveva peraltro nominato Parte_1 nell'immediato quale difensore di fiducia l'Avv. Stefano Pastore, come da contestuale verbale “di identificazione, elezione del domicilio, nomina del difensore, contestuale ritiro della patente di guida e consegna del veicolo”, conteneva espressamente l'invito
“a provvedere al ritiro del veicolo entro 3 (tre) mesi decorrente dalla data di contestazione o notificazione dell'atto”, con la precisazione altresì che, in caso di pag. 5/8 inottemperanza, si sarebbe provveduto ad attivare la procedura di alienazione del veicolo prevista dal D.P.R. 189/2001.
L'art. 3 del D.P.R. 189/2001 individua nell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze l'organo competente ad avviare la procedura di vendita dei beni mobili stabilendo, inoltre, che non debba procedersi alla vendita qualora gli stessi vengano richiesti da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali.
Nel caso in esame, proprio in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3 D.P.R.
189/2001, l' – Sede di ha disposto l'assegnazione del Controparte_3 CP_1 veicolo di proprietà del Polizia di Stato – Autocentro Pescara, su istanza di CP_4 quest'ultima.
Appare evidente, ad avviso di questa Corte, come la procedura che ha determinato l'acquisizione del mezzo oggetto di sequestro amministrativo da parte della Polizia di
Stato – Autocentro veda coinvolti dei soggetti diversi dalla CP_1 Controparte_1
. Quest'ultima, infatti, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di cui all'art.
[...]
224-ter, comma 7 C.d.S. nelle quali il Prefetto, a seguito di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario, non viene chiamata in causa nella procedura di alienazione di beni “abbandonati” prevista dal D.P.R.
189/2001, essendo titolare della stessa l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è necessario rilevare, dunque, il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_5 quanto l'appellante, chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura che ha portato all'alienazione del veicolo di proprietà dello stesso, contesta l'iter disciplinato dal
D.P.R. 189/2001 e, di conseguenza, l'attività posta in essere dall' Controparte_3
– Sede di . CP_1
Quest'ultima risulta essere, pertanto, l'unica legittimata passiva di una eventuale pretesa restitutoria.
pag. 6/8 4.3 Con riferimento, invece, alla pretesa risarcitoria fatta valere dall'appellante e consistente nella differenza di valore del veicolo tra il momento del sequestro e quello della decisione, o in via subordinata nel valore commerciale del veicolo, ove ne fosse stata impossibile la restituzione, occorre preliminarmente chiarire come la
[...]
sia stata individuata dal , in chiave di Controparte_1 Pt_1 prospettazione, quale soggetto responsabile in relazione alla pretesa risarcitoria.
Ciò posto, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, la domanda in esame non può trovare, tuttavia, accoglimento nel merito.
L'appellante, infatti, chiede il risarcimento del danno come conseguenza derivante dalla condotta colpevole tenuta dalla che avrebbe determinato Controparte_1
l'ingiusta alienazione (rectius assegnazione) del veicolo di proprietà di Parte_1 alla Polizia di Stato – Autocentro Pescara;
tuttavia, come evidenziato in precedenza, la procedura della quale si duole l'appellante e che ha trovato applicazione nel caso in esame in presenza di sequestro amministrativo per confisca è quella prevista dal D.P.R.
189/2001 e non quella di cui all'art. 224 – ter C.d.S. ed è stata correttamente posta in essere dall' – sede di quale soggetto competente Controparte_3 CP_1 individuato dall'art. 3 D.P.R. 189/2001.
Ha precisato correttamente il giudice di prime cure, infatti, che, “quando l'attore si era rivolto alla , per chiedere la restituzione del veicolo (il Controparte_1
12.11.2021) il bene era già stato alienato da tempo, in applicazione della procedura di assegnazione disposta in data 07.09.2020, non avendo l'attore provveduto al ritiro del veicolo entro tre mesi dalla data di contestazione o notificazione del verbale di sequestro, come indicato in calce allo stesso verbale”.
Appare evidente, dunque, che non sussistono profili di responsabilità in capo alla e, di conseguenza, che non vi sono ragioni che Controparte_1 giustifichino il risarcimento del danno lamentato dall'appellante.
4.3 Per tutte le esposte ragioni, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
pag. 7/8 5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in relazione alla domanda restitutoria, quanto Controparte_6 alle restanti domande l'appello va rigettato nel merito, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi in ragione della natura non complessa della questione, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1385/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 26 ottobre 2023, nei confronti del , ogni altra istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31 ottobre 2025
Consigliere est.
NC LI
Presidente
RB EL ON
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio Antonio Alexandre
Ciccone.
pag. 8/8