Articolo 29 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 28Articolo 30
Versione
13 gennaio 1974
Art. 29. (Norma transitoria)

Sino a quando non entra in vigore il regolamento previsto dall'articolo 28 della presente legge, le operazioni relative all'esercizio del credito sono disciplinate dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974