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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 184 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Tola n. 6, presso lo studio C.F._1
legale dell'avv. Giorgio Loi, che la rappresenta e assiste giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore - opponente
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Eroi d'Italia n. 45, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Simone Roggeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta -opposta
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUS
Nell'interesse della parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale: a) In via preliminare sospendere la presente esecuzione;
b) Nel merito, accertati i fatti di causa - e quindi accertata la mancanza di valido titolo esecutivo, il grave inadempimento agli accordi modificativi delle condizioni di divorzio intercorse tra gli ex coniugi e , la mancanza di documentazione allegata al precetto CP_1 Parte_1
opposto e la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione oltre che il diverso importo calcolato a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento -
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte della creditrice e dichiarare CP_1
privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
c) in subordine, nella denegata ipotesi avversa,
determinare in misura diversa e inferiore quanto dovuto dal sig. per le causali di Parte_1
cui al precetto, con ogni conseguente statuizione riflessa sulla presente esecuzione;
d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva se dovuta, cpa e spese generali come per legge.”
Nell'interesse della parte opposta: “Voglia L'Ill.mo tribunale
In via preliminare:
1. dichiarare nulla e/o inammissibile e/o, comunque, improcedibile l'opposizione proposta da nella presente sede;
Parte_1
2. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, stante la sua inammissibilità e infondatezza,
difettando altresì i gravi motivi. In via principale:
3. rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto;
4. condannare l'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della temerarietà dei motivi di opposizione, nonché in considerazione dell'abuso dello strumento processuale, considerato l'inutile e gravoso proliferare di opposizione all'esecuzione proposte dal debitore. Con il favore di spese e compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali.” *******
Con ricorso ex art 615 comma 2 c.p.c, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, intrapreso da , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_1
dell'esecuzione e nel merito, l'accertamento della mancanza di valido titolo esecutivo (oltre al grave inadempimento agli accordi modificativi delle condizioni di divorzio intercorse tra gli ex coniugi, la mancanza di documentazione allegata al precetto opposto e la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione oltre che il diverso importo calcolato a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento ) e che il pignoramento introdotto sia dichiarato privo di efficacia. In subordine, ha domandato la determinazione di una misura diversa ed inferiore di quanto da lui dovuto per le causali di cui al precetto.
Si è costituita in giudizio domandando in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, poiché proposta dinanzi a un Giudice funzionalmente incompetente e in quanto analogamente proposta dal ricorrente anche dinanzi al Giudice dell'Esecuzione ed, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e di tutte domande, con condanna dell'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 12 giugno 2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso introduttivo ed in merito alla questione della eccepita nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto per incompetenza del Giudice adito, ha rappresentato che si è verificata una attribuzione tabella errata che ha determinato l'attribuzione al giudice ordinario anziché alla sezione esecuzioni mobiliari. Ha domandato, pertanto, che il giudice adito provveda alla trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente ai sensi degli artt. 38 e 50 c.p.c.
Il procuratore di parte resistente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità del ricorso e domandando che la causa sia tenuta a decisione.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
***** L'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.
per incompetenza funzionale del Giudice è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico, difatti, che il presente giudizio è stato incardinato dopo l'inizio dell'esecuzione,
pendente in forza di pignoramento presso terzi notificato in data 24.11.2023 e iscritto a ruolo in data
22.12.2023 (n. 2076/2023 R.ES. Tribunale di Cagliari).
Secondo quanto disposto dall' 615 c.p.c, l'opposizione successiva, ad esecuzione già iniziata,
finalizzata a contestare non solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione ( ma anche la pignorabilità dei beni) ha una struttura bifasica e viene introdotta con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso.
Per tali ragioni, stante la primaria competenza del Giudice dell'Esecuzione sulle domande di sospensione della procedura esecutiva al medesimo assegnata, come stabilita dal codice di rito, da ritenersi inderogabile, e la rimessione al Giudice del merito, su disposizione del primo, una volta esaurita la fase cautelare, il ricorso proposto da è inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La domanda della convenuta diretta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni Pt_2
per lite temeraria è infondata e va pertanto rigettata.
Giova osservare che difetta il requisito del danno essendo il pregiudizio subito in questo giudizio sufficientemente ristorato dalla parziale condanna del resistente alla refusione delle spese di lite che si va a disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta dal sig. per Parte_1
incompetenza funzionale del giudice adito.
3) condanna al rimborso delle spese di lite a favore della sig.ra che Parte_3 CP_1
liquida in euro 1500,00 oltre iva e accessori di legge,
Così deciso in Cagliari il 25.3.2025
Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 184 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Tola n. 6, presso lo studio C.F._1
legale dell'avv. Giorgio Loi, che la rappresenta e assiste giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore - opponente
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Eroi d'Italia n. 45, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Simone Roggeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta -opposta
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUS
Nell'interesse della parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale: a) In via preliminare sospendere la presente esecuzione;
b) Nel merito, accertati i fatti di causa - e quindi accertata la mancanza di valido titolo esecutivo, il grave inadempimento agli accordi modificativi delle condizioni di divorzio intercorse tra gli ex coniugi e , la mancanza di documentazione allegata al precetto CP_1 Parte_1
opposto e la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione oltre che il diverso importo calcolato a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento -
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte della creditrice e dichiarare CP_1
privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
c) in subordine, nella denegata ipotesi avversa,
determinare in misura diversa e inferiore quanto dovuto dal sig. per le causali di Parte_1
cui al precetto, con ogni conseguente statuizione riflessa sulla presente esecuzione;
d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva se dovuta, cpa e spese generali come per legge.”
Nell'interesse della parte opposta: “Voglia L'Ill.mo tribunale
In via preliminare:
1. dichiarare nulla e/o inammissibile e/o, comunque, improcedibile l'opposizione proposta da nella presente sede;
Parte_1
2. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, stante la sua inammissibilità e infondatezza,
difettando altresì i gravi motivi. In via principale:
3. rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto;
4. condannare l'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione della temerarietà dei motivi di opposizione, nonché in considerazione dell'abuso dello strumento processuale, considerato l'inutile e gravoso proliferare di opposizione all'esecuzione proposte dal debitore. Con il favore di spese e compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali.” *******
Con ricorso ex art 615 comma 2 c.p.c, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, intrapreso da , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_1
dell'esecuzione e nel merito, l'accertamento della mancanza di valido titolo esecutivo (oltre al grave inadempimento agli accordi modificativi delle condizioni di divorzio intercorse tra gli ex coniugi, la mancanza di documentazione allegata al precetto opposto e la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione oltre che il diverso importo calcolato a titolo di adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento ) e che il pignoramento introdotto sia dichiarato privo di efficacia. In subordine, ha domandato la determinazione di una misura diversa ed inferiore di quanto da lui dovuto per le causali di cui al precetto.
Si è costituita in giudizio domandando in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, poiché proposta dinanzi a un Giudice funzionalmente incompetente e in quanto analogamente proposta dal ricorrente anche dinanzi al Giudice dell'Esecuzione ed, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e di tutte domande, con condanna dell'opponente al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 12 giugno 2024 il procuratore di parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso introduttivo ed in merito alla questione della eccepita nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto per incompetenza del Giudice adito, ha rappresentato che si è verificata una attribuzione tabella errata che ha determinato l'attribuzione al giudice ordinario anziché alla sezione esecuzioni mobiliari. Ha domandato, pertanto, che il giudice adito provveda alla trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente ai sensi degli artt. 38 e 50 c.p.c.
Il procuratore di parte resistente ha insistito nell'eccezione di improcedibilità del ricorso e domandando che la causa sia tenuta a decisione.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
***** L'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.
per incompetenza funzionale del Giudice è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico, difatti, che il presente giudizio è stato incardinato dopo l'inizio dell'esecuzione,
pendente in forza di pignoramento presso terzi notificato in data 24.11.2023 e iscritto a ruolo in data
22.12.2023 (n. 2076/2023 R.ES. Tribunale di Cagliari).
Secondo quanto disposto dall' 615 c.p.c, l'opposizione successiva, ad esecuzione già iniziata,
finalizzata a contestare non solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione ( ma anche la pignorabilità dei beni) ha una struttura bifasica e viene introdotta con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ovvero il giudice presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso.
Per tali ragioni, stante la primaria competenza del Giudice dell'Esecuzione sulle domande di sospensione della procedura esecutiva al medesimo assegnata, come stabilita dal codice di rito, da ritenersi inderogabile, e la rimessione al Giudice del merito, su disposizione del primo, una volta esaurita la fase cautelare, il ricorso proposto da è inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La domanda della convenuta diretta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni Pt_2
per lite temeraria è infondata e va pertanto rigettata.
Giova osservare che difetta il requisito del danno essendo il pregiudizio subito in questo giudizio sufficientemente ristorato dalla parziale condanna del resistente alla refusione delle spese di lite che si va a disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta dal sig. per Parte_1
incompetenza funzionale del giudice adito.
3) condanna al rimborso delle spese di lite a favore della sig.ra che Parte_3 CP_1
liquida in euro 1500,00 oltre iva e accessori di legge,
Così deciso in Cagliari il 25.3.2025
Dott. Mario Farina