Sentenza 22 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/07/2021, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2021
N. 00965/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Gatto, Angelo Ressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione lavoro, depositata in data 9/10/2014 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione lavoro, con sentenza n.-OMISSIS-, ha condannato il Ministero della Salute a pagare alle ricorrenti, nella qualità di eredi in solido, “€ -OMISSIS- oltre interessi legali dalla data del ricorso sino al saldo” e ha compensato le spese di lite;
Considerato che con il presente ricorso in ottemperanza le ricorrenti lamentano l’inadempimento del Ministero della Salute agli obblighi nascenti dalla sentenza sopra indicata;
Considerato che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;
Considerato che il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Considerato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio;
Considerato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, munita di formula esecutiva, è stata regolarmente notificata al Ministero della Salute presso la sua sede reale ed è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Considerato che agli atti del presente giudizio non risulta che il Ministero della Salute abbia corrisposto alle ricorrenti le somme loro dovute, secondo quanto disposto nella sentenza in epigrafe;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza vada accolto e che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto alle ricorrenti secondo quanto disposto dalla sentenza medesima, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta delle interessate, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto dalla sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto che le spese di lite, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto della serialità delle controversie, quali quella in questione, relative all’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione al giudicato a favore del ricorrente, di cui alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta delle interessate, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, secondo quanto disposto nella sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.