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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3313/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3313/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/02/1982 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO PATTI
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE non costituito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 16 marzo 2023, parte ricorrente agisce avverso la cartella n. 028
2022 0000 946130 000, avente ad oggetto una sanzione dell'anno 2018 elevata dalla CP_2 resistente, per l'importo complessivo di € 456,36, comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
Deduce di avere, invece, già nel mese di aprile dell'anno 2022, estinto il procedimento sanzionatorio azionato a suo carico, dalla cui precedentemente apparteneva quale avvocato CP_2
1 (fino alla data di cessazione di tale attività, avvenuta il 18 dicembre 2017), con il pagamento della somma di euro 790,89 a titolo di oblazione, relativa proprio agli anni contributivi 2017 e 2018, per le voci di cui al ricorso.
Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La cassa è rimasta contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono. risulta documentalmente dimostrato il pagamento da parte della ricorrente della somma indicata dall'ente di appartenenza a titolo di oblazione (cfr. doc. allegati al ricorso). peraltro la resistente è rimasta contumace non offrendo in tal modo contrari elementi di prova CP_2 sul punto.
Va dunque dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo a carico della parte ricorrente delle somme pretese, di cui alla cartella esattoriale sopra individuata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido.
Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore.
Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
2 a) accoglie il ricorso
e per l'effetto
- accerta l'avvenuto pagamento della somma di euro 790,89 da parte della ricorrente in favore della cassa resistente;
- annulla la cartella n. 028 2022 0000 946130 000 e dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo esattoriale dalla stessa derivante;
b) condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. in epigrafe individuato;
Si comunichi.
Aversa, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA SO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA SO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3313/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/02/1982 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO PATTI
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE non costituito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 16 marzo 2023, parte ricorrente agisce avverso la cartella n. 028
2022 0000 946130 000, avente ad oggetto una sanzione dell'anno 2018 elevata dalla CP_2 resistente, per l'importo complessivo di € 456,36, comprensivo di oneri di riscossione e diritti di notifica.
Deduce di avere, invece, già nel mese di aprile dell'anno 2022, estinto il procedimento sanzionatorio azionato a suo carico, dalla cui precedentemente apparteneva quale avvocato CP_2
1 (fino alla data di cessazione di tale attività, avvenuta il 18 dicembre 2017), con il pagamento della somma di euro 790,89 a titolo di oblazione, relativa proprio agli anni contributivi 2017 e 2018, per le voci di cui al ricorso.
Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La cassa è rimasta contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono. risulta documentalmente dimostrato il pagamento da parte della ricorrente della somma indicata dall'ente di appartenenza a titolo di oblazione (cfr. doc. allegati al ricorso). peraltro la resistente è rimasta contumace non offrendo in tal modo contrari elementi di prova CP_2 sul punto.
Va dunque dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo a carico della parte ricorrente delle somme pretese, di cui alla cartella esattoriale sopra individuata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido.
Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore.
Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
2 a) accoglie il ricorso
e per l'effetto
- accerta l'avvenuto pagamento della somma di euro 790,89 da parte della ricorrente in favore della cassa resistente;
- annulla la cartella n. 028 2022 0000 946130 000 e dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo esattoriale dalla stessa derivante;
b) condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. in epigrafe individuato;
Si comunichi.
Aversa, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA SO
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