Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1191/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1191/2025, promossa con ricorso depositato il 24/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 21/02/1970
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Tenaglia
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 30/06/1969
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Paola Tenaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (Va), in data 13 settembre
1997 (anno 1997 atto n. 217 parte II serie A)
con i seguenti figli maggiorenni: (17.4.2001) e (31.3.2005). Persona_1 Persona_2
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
Sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della prole
La casa coniugale sita in BO NA via Rosmini 19 viene assegnata alla signora che Pt_1
la abiterà con il figlio , maggiorenne e non economicamente autonomo. Per_2
Il sig. temporaneamente continuerà ad abitare nel domicilio coniugale sino a che non Pt_2
reperirà altro alloggio ove trasferirsi (asportando i suoi effetti personali); durante la temporanea condivisione della casa coniugale, le spese delle utenze e quelle condominiali ordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti (le spese condominiali straordinarie continueranno, anche successivamente e sino alla vendita dell'immobile comune, ad essere a carico pro quota di entrambi i comproprietari).
Il figlio maggiorenne non è più convivente con i genitori, ha un impiego ed è Persona_1
economicamente autonomo.
Il secondogenito è maggiorenne, studente universitario ed economicamente non Per_2
autonomo ed genitori provvederanno al suo mantenimento in maniera condivisa e paritaria, contribuendo ciascuno al 50% delle spese straordinarie e ordinarie (secondo le Linee guida indicate nel protocollo del Tribunale di Varese), tra cui le spese di abbigliamento, trasporti urbani ed extraurbani, spese di svago del ragazzo, concordando, per queste ultime, un importo mensile da elargire direttamente al medesimo.
Tale regime di divisione delle spese di mantenimento del figlio proseguirà sino a quando il padre resterà provvisoriamente nella casa coniugale o sino a quando verrà venduto l'immobile coniugale: al verificarsi di tali circostanze (trasferimento in altro alloggio del sig. o Pt_2
vendita della casa coniugale) ciascun genitore provvederà alle spese di vitto e alloggio del figlio quando il medesimo starà presso di sè, fermo restando l'accordo di suddivisione in pari quota delle spese straordinarie, di abbigliamento, trasporti urbani ed extraurbani, spese di svago del ragazzo.
Sugli accordi di natura patrimoniale tra i coniugi
2 Le parti concordano sin d'ora la vendita dell'immobile in comproprietà, casa coniugale, sita in
BO NA Via Rosmini 19, suddividendo in pari quota il prezzo di vendita previo pagamento delle spese straordinarie che residueranno a tale data;
l'immobile dovrà essere posto in vendita entro il termine di due anni decorrenti dalla data della sentenza di divorzio ed entro tale termine le parti divideranno altresì arredo e corredi della stessa.
Le parti detengono un conto corrente comune presso filiale di Azzate che manterranno CP_1
cointestato per le spese comuni della casa coniugale ed un Fondo Deposito titoli presso che CP_1
manterranno cointestato per le spese future del figlio . Per_2
L'autovettura Volkswagen Polo tg GE009VP telaio WVWZZZAWZMU075862, cointestata Pt_2
e , resterà in proprietà esclusiva di e a tal fine
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1
cederà la sua quota di proprietà al medesimo, senza corresponsione di denaro. La vettura
[...]
Renault ME NI tg EM520EF telaio VF1JZ140646424195 cointestata a e Parte_2
resterà in proprietà esclusiva di e a tal fine Parte_1 Parte_1 Parte_2
cederà la sua quota di proprietà alla medesima, senza corresponsione di denaro
Le Parti chiedono che l'impegno al trasferimento/cessione delle autovetture come sopra specificato goda delle esenzioni ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e seguenti circolari e sentenze interpretative di legittimità, in quanto effettuato in regime di convenzione matrimoniale stipulata tra i ricorrenti nel contesto della causa di separazione, con conseguente applicazione del privilegio fiscale riservato a tale fattispecie, dandosi atto che l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione
Le parti si dichiarano economicamente autonome e nessun assegno di contributo al mantenimento viene pattuito, non sussistendone, allo stato, i presupposti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne e non economicamente autonomo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno CP_2
chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/09/1997, in Varese (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 1993, atto n. 217, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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