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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e difesa in proprio Parte_1
- Ricorrente - contro
« Controparte_1
», in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Marcellino Barletta
- Convenuto –
Controparte_2
- Convenuto chiamato in causa, contumace -
OGGETTO: “MOBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 9 ottobre 2024 la parte ricorrente - premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del convenuto in qualità di docente di scuola CP_1 secondaria di secondo grado di ruolo nella classe di concorso A046 presso l'istituto alberghiero
Mediterraneo di Pulsano (TA); di aver presentato nei termini domanda di mobilità, indicando quale prima preferenza il liceo scientifico Battaglini di – si doleva del rigetto della istanza e del CP_1 fatto che il posto richiesto fosse stato destinato al prof. docente Persona_1 soprannumerario nell'Istituto Mediterraneo, in possesso di un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.
1
Contestava dunque l'assunto del , secondo il quale il prof. avesse diritto al CP_1 CP_2 trasferimento nella suddetta sede alla luce dell'ordine di effettuazione delle operazioni previsto dal
CCNI sulla mobilità del personale docente 2022-2025 nel contesto dei movimenti di II fase.
Chiedeva pertanto:
“1. accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa alla mobilità verso il Parte_1 [...] di , per le ragioni di cui in narrativa sulla scorta del punteggio Controparte_3 CP_1 acquisito;
2. condannare la resistente al pagamento di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando gli avversi assunti e ribadendo la CP_1 legittimità del proprio operato, alla luce della normativa contrattuale richiamata.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del prof. quale controinteressato, CP_2 nonostante regolare notifica nei suoi confronti, quest'ultimo non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
--------------
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente lamenta che sia stata alla stessa preferito altro docente - nel corso delle operazioni di mobilità all'interno di Comuni diversi della medesima Provincia - sebbene dotato (pacificamente) di punteggio inferiore.
Risulta dagli atti che il prof. sia stato individuato dalla Dirigente Scolastica come docente CP_2 soprannumerario presso l'I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo di Pulsano (TA), per la c.d.c. A046.
All'esito di ciò aveva presentato nei termini domanda di mobilità NON condizionata, indicando nella stessa quindici preferenze. Era quindi stato trasferito presso il di Controparte_3
. CP_1
Il ritiene immune da censure la propria condotta (e dunque l'assegnazione della sede allo CP_1 piuttosto che alla , invocando l'applicazione del CCNI mobilità scuola per il triennio CP_2 Pt_1
2022-25 (all.1 “effettuazione della seconda fase”) sostenendo infatti che il movimento dello CP_2
(rientrante nella ipotesi sub a) del citato allegato) sia correttamente avvenuto prima di quello della
(ipotesi sub f) dell'allegato). Pt_1
L'assunto non appare condivisibile.
Invero, il docente come evidenziato, ha presentato domanda di trasferimento per la mobilità CP_2
2
a.s. 2024/2025 non condizionata al permanere nella sua situazione di soprannumerarietà: ciò sta a significare che nel caso in cui non si verificasse la condizione risolutiva presupposta alla permanenza della domanda di trasferimento, vale a dire la disponibilità giuridica della sede di provenienza, il docente medesimo, proprio perché non ha condizionato la sua domanda a tale evenienza, non permane più nella situazione di docente soprannumerario, dovendosi quindi la sua domanda valutare alla stregua di una normale domanda di trasferimento volontaria.
Invero il personale docente può:
1) presentare domanda di trasferimento condizionata al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente): nel caso in cui il docente fosse soddisfatto per una delle sedi espresse nella domanda conserverà la “soprannumerarietà” e quindi non perderà il diritto di rientro nella sua ex scuola di titolarità e contemporaneamente il punteggio di continuità maturato nella stessa;
2) presentare domanda di trasferimento non condizionata, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente, come avvenuto nel caso di specie).
In entrambi i casi il docente partecipa alle operazioni di trasferimento contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza – in considerazione dello status di perdente posto - e tutte le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono considerate in base al punteggio spettante a domanda.
3) non presentare domanda di trasferimento: in tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dall'Allegato
1 al CCNI.
Risulta poi dagli atti che il prof. a ben vedere, aveva indicato nella domanda di mobilità non CP_2 condizionata, tra le varie preferenze, proprio il sede nella quale poi è stato Controparte_3 destinato in luogo della prof. Pt_1
Ebbene, da tanto deriva l'infondatezza dell'assunto del secondo il quale la legittimità CP_1 della scelta deriverebbe dal fatto che il movimento dello (asseritamente rientrante nella CP_2 ipotesi sub a) del citato allegato) preceda quello della (lettera f) dell'allegato). Pt_1
Invero, la lettera a) riguarda “i trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda”.
Tale non è la situazione dello il quale ha avanzato la domanda ottenendo il movimento CP_2
3
richiesto presso la scuola indicata tra le quindici preferenze.
Piuttosto è applicabile al caso di specie l'art. 22 (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO) comma 9 del citato CCNI (che regola i movimenti dei docenti soprannumerari che hanno presentato domanda non condizionata) a mente del quale “
9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi”.
Pertanto, nel caso di specie, avendo lo ottenuto il movimento desiderato (e per tale ragione CP_2 non essendo stato trasferito “d'ufficio”), lo stesso avrebbe dovuto concorrere con la prof. Pt_1 senza prevalere sulla stessa in quanto in possesso di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.
Né è possibile ritenere corretta la condotta del alla luce delle deduzioni esposte nel CP_1 verbale di udienza del 22.05.2025, in ordine alla asserita precedenza dello in quanto “titolare CP_2 dei benefici della L. 104”. Invero, tale titolarità non risulta adeguatamente provata atteso che da un lato lo non ha inteso costituirsi in giudizio, e dall'altro che il ha allegato CP_2 CP_1 esclusivamente la domanda di mobilità non condizionata del docente non corredata tuttavia degli allegati in grado di documentare detta asserita precedenza.
Il ricorso pertanto, alla luce delle ragioni esposte, deve essere accolto.
Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo) vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, mentre quelle relative al terzo CP_1 chiamato possono essere compensate in ragione della posizione dello stesso rispetto alla vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della prof.ssa alla mobilità verso il Parte_1 Controparte_3 di sin dall'a.s. 2024/2025;
[...] CP_1
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 giudizio sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
4
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. compensa le spese nei confronti del terzo chiamato.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e difesa in proprio Parte_1
- Ricorrente - contro
« Controparte_1
», in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Marcellino Barletta
- Convenuto –
Controparte_2
- Convenuto chiamato in causa, contumace -
OGGETTO: “MOBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 9 ottobre 2024 la parte ricorrente - premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del convenuto in qualità di docente di scuola CP_1 secondaria di secondo grado di ruolo nella classe di concorso A046 presso l'istituto alberghiero
Mediterraneo di Pulsano (TA); di aver presentato nei termini domanda di mobilità, indicando quale prima preferenza il liceo scientifico Battaglini di – si doleva del rigetto della istanza e del CP_1 fatto che il posto richiesto fosse stato destinato al prof. docente Persona_1 soprannumerario nell'Istituto Mediterraneo, in possesso di un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.
1
Contestava dunque l'assunto del , secondo il quale il prof. avesse diritto al CP_1 CP_2 trasferimento nella suddetta sede alla luce dell'ordine di effettuazione delle operazioni previsto dal
CCNI sulla mobilità del personale docente 2022-2025 nel contesto dei movimenti di II fase.
Chiedeva pertanto:
“1. accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa alla mobilità verso il Parte_1 [...] di , per le ragioni di cui in narrativa sulla scorta del punteggio Controparte_3 CP_1 acquisito;
2. condannare la resistente al pagamento di spese e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando gli avversi assunti e ribadendo la CP_1 legittimità del proprio operato, alla luce della normativa contrattuale richiamata.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del prof. quale controinteressato, CP_2 nonostante regolare notifica nei suoi confronti, quest'ultimo non ha inteso costituirsi in giudizio.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente lamenta che sia stata alla stessa preferito altro docente - nel corso delle operazioni di mobilità all'interno di Comuni diversi della medesima Provincia - sebbene dotato (pacificamente) di punteggio inferiore.
Risulta dagli atti che il prof. sia stato individuato dalla Dirigente Scolastica come docente CP_2 soprannumerario presso l'I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo di Pulsano (TA), per la c.d.c. A046.
All'esito di ciò aveva presentato nei termini domanda di mobilità NON condizionata, indicando nella stessa quindici preferenze. Era quindi stato trasferito presso il di Controparte_3
. CP_1
Il ritiene immune da censure la propria condotta (e dunque l'assegnazione della sede allo CP_1 piuttosto che alla , invocando l'applicazione del CCNI mobilità scuola per il triennio CP_2 Pt_1
2022-25 (all.1 “effettuazione della seconda fase”) sostenendo infatti che il movimento dello CP_2
(rientrante nella ipotesi sub a) del citato allegato) sia correttamente avvenuto prima di quello della
(ipotesi sub f) dell'allegato). Pt_1
L'assunto non appare condivisibile.
Invero, il docente come evidenziato, ha presentato domanda di trasferimento per la mobilità CP_2
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a.s. 2024/2025 non condizionata al permanere nella sua situazione di soprannumerarietà: ciò sta a significare che nel caso in cui non si verificasse la condizione risolutiva presupposta alla permanenza della domanda di trasferimento, vale a dire la disponibilità giuridica della sede di provenienza, il docente medesimo, proprio perché non ha condizionato la sua domanda a tale evenienza, non permane più nella situazione di docente soprannumerario, dovendosi quindi la sua domanda valutare alla stregua di una normale domanda di trasferimento volontaria.
Invero il personale docente può:
1) presentare domanda di trasferimento condizionata al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente): nel caso in cui il docente fosse soddisfatto per una delle sedi espresse nella domanda conserverà la “soprannumerarietà” e quindi non perderà il diritto di rientro nella sua ex scuola di titolarità e contemporaneamente il punteggio di continuità maturato nella stessa;
2) presentare domanda di trasferimento non condizionata, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente, come avvenuto nel caso di specie).
In entrambi i casi il docente partecipa alle operazioni di trasferimento contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza – in considerazione dello status di perdente posto - e tutte le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono considerate in base al punteggio spettante a domanda.
3) non presentare domanda di trasferimento: in tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dall'Allegato
1 al CCNI.
Risulta poi dagli atti che il prof. a ben vedere, aveva indicato nella domanda di mobilità non CP_2 condizionata, tra le varie preferenze, proprio il sede nella quale poi è stato Controparte_3 destinato in luogo della prof. Pt_1
Ebbene, da tanto deriva l'infondatezza dell'assunto del secondo il quale la legittimità CP_1 della scelta deriverebbe dal fatto che il movimento dello (asseritamente rientrante nella CP_2 ipotesi sub a) del citato allegato) preceda quello della (lettera f) dell'allegato). Pt_1
Invero, la lettera a) riguarda “i trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda”.
Tale non è la situazione dello il quale ha avanzato la domanda ottenendo il movimento CP_2
3
richiesto presso la scuola indicata tra le quindici preferenze.
Piuttosto è applicabile al caso di specie l'art. 22 (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO) comma 9 del citato CCNI (che regola i movimenti dei docenti soprannumerari che hanno presentato domanda non condizionata) a mente del quale “
9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi”.
Pertanto, nel caso di specie, avendo lo ottenuto il movimento desiderato (e per tale ragione CP_2 non essendo stato trasferito “d'ufficio”), lo stesso avrebbe dovuto concorrere con la prof. Pt_1 senza prevalere sulla stessa in quanto in possesso di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.
Né è possibile ritenere corretta la condotta del alla luce delle deduzioni esposte nel CP_1 verbale di udienza del 22.05.2025, in ordine alla asserita precedenza dello in quanto “titolare CP_2 dei benefici della L. 104”. Invero, tale titolarità non risulta adeguatamente provata atteso che da un lato lo non ha inteso costituirsi in giudizio, e dall'altro che il ha allegato CP_2 CP_1 esclusivamente la domanda di mobilità non condizionata del docente non corredata tuttavia degli allegati in grado di documentare detta asserita precedenza.
Il ricorso pertanto, alla luce delle ragioni esposte, deve essere accolto.
Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo) vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, mentre quelle relative al terzo CP_1 chiamato possono essere compensate in ragione della posizione dello stesso rispetto alla vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della prof.ssa alla mobilità verso il Parte_1 Controparte_3 di sin dall'a.s. 2024/2025;
[...] CP_1
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 giudizio sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
4
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. compensa le spese nei confronti del terzo chiamato.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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