Decreto cautelare 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dalle avvocate Clara Nieloud e Claudia De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 26/03/2025), che ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di -ricorrente-;
- di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OV ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 23/05/2025, -ricorrente- ha impugnato la determinazione – meglio individuata in epigrafe – a mezzo della quale la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Considerato che, all’esito della celebrazione dell’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso gli effetti esecutivi della determinazione gravata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 03/07/2025 n. 290);
Rilevato che, in vista dell’udienza di discussione, la Difesa erariale ha depositato il decreto del -OMISSIS- con cui la Questura ha disposto l’annullamento in autotutela della determinazione impugnata, oltre alla relazione informativa “n. -OMISSIS-” ove è indicato che « verrà rinnovato il permesso di soggiorno » in favore del ricorrente (nota di deposito del 16/03/2026);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta sia venuta a cessare la materia del contendere, giacché l’annullamento del provvedimento gravato e il prospettato rinnovo del titolo di soggiorno hanno indubbiamente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto infine che l’obiettiva peculiarità della vicenda controversa e il contegno dell’Amministrazione resistente giustifichi l’integrale compensazione delle spese del giudizio, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
OV ES RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ES RI | EL OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.