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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/07/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27537/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 20/07/2023, rimessa al Collegio in data 28.5.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. BREVEGLIERI MARTA e dall'avv. LAURINI FRANCESCA, con domicilio telematico presso la prima, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERUTI VALENTINA con studio in PIAZZA MATTEOTTI, 6
24122 BERGAMO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 16 Data comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. degli atti, vistati senza osservazioni in data 15/09/2023,
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della madre Pt_2 Per_1 sita Vaprio d'DD (MI), via Bellotto B. n. 13/E, restando espressamente inteso che le decisioni in merito ad eventuali modifiche della residenza dei figli dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
2) e rimarranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi (a) a collaborare e mantenere un elevato e pacifico livello di comunicazione su tutto ciò che concerne l'interesse, l'educazione, la crescita, lo sviluppo e le eventuali problematiche inerenti i figli;
(b) a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano e nonché (c) a concordare insieme Per_1 Pt_2 tutte le decisioni che riguardano la salute, la vita, l'istruzione e l'educazione di questi ultimi: ciò restando inteso che i genitori assumeranno liberamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione quando i ragazzi si troveranno con ciascuno di essi.
3) A tal fine, come da disponibilità già manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, i genitori si impegnano ad intraprendere, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Dott.ssa che gli stessi Persona_2 hanno già contattato, pur essendo ancora in attesa di ottenere l'appuntamento per il primo incontro.
4) Il padre potrà continuare a tenere con sé come attualmente in essere, e dunque, fatto Per_1 sempre salvo il diverso preventivo accordo fra i genitori e fermi gli impegni sportivi, extrascolastici e sociali del minore, come segue: Calendario ordinario:
• a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì alle ore 21;
• nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i Per_1 nonni materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma);
• nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i Per_1 nonni materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma) Vacanze scolastiche:
• natalizie: ferma l'alternanza annuale del giorno di Natale e di quello di Santo Stefano,
trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche e il 30 dicembre compreso e con l'altro genitore il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola: i suddetti periodi saranno alternati di anno in anno tra i pagina 2 di 16 genitori, e pertanto, con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie 2025-2026, Per_1 trascorrerà il periodo tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre, compreso il giorno di Natale, con la madre, mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola con il padre;
viceversa l'anno successivo e così via;
• di carnevale: si seguirà il calendario ordinario, fatto salvo il diverso preventivo accordo tra i genitori;
• pasquali: trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore, con alternanza annuale del Per_1 giorno di Pasqua (che il minore trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e di UE (che il minore trascorrerà con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale), restando inteso che qualora le vacanze scolastiche pasquali dovessero avere durata superiore a 3 giorni, nei giorni eccedenti si applicherà il calendario ordinario: nel 2026, trascorrerà 3 giorni con il padre, compreso il giorno di Pasqua, ed il giorno di Per_1 UE con la madre;
viceversa nell'anno successivo e così via.
• Ponti infrannuali civili, festivi e religiosi, tutti da intendersi come ponti scolastici: Per_1 trascorrerà tali ponti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza in continuità con quanto già in essere, salvi diversi accordi fra i genitori medesimi.
• Estive: a) Salvo il diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre tre settimane, di Per_1 cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
per il 2025 restano fermi i periodi di vacanza che i genitori si sono già reciprocamente comunicati ( starà con la madre dal 12 al 19 luglio e dal 30 luglio all'8 agosto Per_1 e con il padre dall'11 al 31 agosto).
b) Per il 2025, trascorrerà il periodo intercorrente fra il 30 maggio e il 30 Per_1 giugno in villeggiatura con i nonni materni: ciò, restando inteso che il padre potrà trascorrere con i weekend di propria spettanza cadenti in tale periodo (30 Per_1 maggio-30 giugno 2025) presso la località in cui il minore si trova con i nonni materni;
ciascun genitore, per il solo 2025, contribuirà ai costi di detto soggiorno del figlio versando la somma di € 200,00. Per gli anni successivi, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno come trascorrerà le vacanze estive nei periodi Per_1 che egli non trascorrerà con uno di essi.
c) I genitori concordano che, salvo diverso loro accordo, durante i periodi delle vacanze scolastiche estive che non trascorrerà con uno dei genitori, si applicherà il Per_1 calendario ordinario.
Tutto quanto precede, restando espressamente inteso che ciascun genitore, nel caso di impossibilità a trascorrere con i tempi di propria spettanza, preferirà l'altro Per_1 genitore ad altri soggetti per l'accudimento di;
in caso di impossibilità anche Per_1 dell'altro genitore, ciascun genitore potrà avvalersi dell'aiuto di una baby-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa. 5) Con riferimento a , tenuto conto che la minore non intrattiene rapporti di alcun genere Pt_2 con il padre sin dall'estate 2023, i genitori, come da disponibilità manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, si impegnano a far intraprendere alla minore, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno psicologico volto ad un suo pagina 3 di 16 riavvicinamento al padre presso la Dott.ssa cui si sono già rivolti (primo Controparte_2 appuntamento con i genitori: 23/05/2025 ore 12.00).
6) Le frequentazioni tra il padre e saranno stabilite secondo le tempistiche e le Pt_2 indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui Pt_2 si sottoporrà ai sensi del precedente art. 5 e che ciascun genitore si impegna a rispettare e a far rispettare alla figlia. Fino a quando permarrà l'assenza di qualsivoglia rapporto tra e Pt_2 il padre, quest'ultimo si obbliga a richiedere costantemente informazioni alla madre in ordine a tutte le questioni, di natura ordinaria e straordinaria, che riguardano la figlia (a mero titolo esemplificativo: andamento scolastico, questioni inerenti la salute, ecc.); da parte sua, la madre, a sua volta, si obbliga a fornire spontaneamente al padre tutte le informazioni relative a dette questioni, anche ove non espressamente richieste. Resta peraltro inteso che il Sig. Pt_1 sarà libero di informarsi presso i terzi interessati (es. insegnanti, istruttori sportivi ecc), dandone avviso alla Sig.ra . CP_1
7) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, prima della partenza, i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura preso cui soggiorneranno nei periodi che trascorreranno con i figli lontano da casa;
con riferimento a , la madre si obbliga a Pt_2 comunicare prima della partenza al padre i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi presso cui dovesse soggiornare anche in assenza dei genitori e dei nonni. Pt_2
8) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli come segue:
• per : € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: Pt_2 maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica della stessa;
• per : € 150,00 mensili soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: Per_1 maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica dello stesso.
9) Ogni genitore si obbliga a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, fino all'autosufficienza economica degli stessi, secondo quanto stabilito dalle “linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, da intendersi applicabili anche con riferimento alla richiesta del consenso dell'altro genitore ed alle modalità di rimborso;
ciò, restando inteso, anche in deroga a tali Linee Guida, che:
• ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, potrà decidere di avvalersi di una baby-sitter senza il consenso dell'altro, tenendo a proprio esclusivo carico la relativa spesa;
• per le spese mediche dei figli i genitori utilizzeranno le proprie eventuali coperture assicurative sanitarie, di cui dovranno comunicare tempestivamente l'esistenza e le condizioni all'altro genitore: ciò, restando inteso che eventuali eccedenze, esclusioni, franchigie o scoperti (anch'essi opportunamente documentati all'altro genitore) resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
10) I genitori concordano che ciascuno di essi avrà diritto di percepire l'assegno unico universale per i figli (così come ogni beneficio, comunque denominato, che dovesse in futuro essere
pagina 4 di 16 riconosciuto dallo Stato in sostituzione e/o in aggiunta a quello attualmente in essere) in misura pari al 50%.
11) Ciascuno dei genitori dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento per sé.
12) I genitori rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa formulata in atti, con integrale compensazione delle spese legali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO GERA D'DA -BG- il 11/07/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO GERA D'DA -BG- nell'anno 2008 P. II, s. A, n. 14, trascritto altresì nei registri dello stato civile del Comune di TREZZO SULL'DA nell'anno 2008 P. II, s. B, n. 7 e nei registri dello stato civile del Comune di VAPRIO D'DA nell'anno 2008 P. II, s. B, n. 5, dal matrimonio sono nati , il 6/03/2010, e , il Persona_3 Persona_4
22/04/2013, le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data
22.3.2021, omologato il 7.5.202, con cui prevedevano l'affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla , di cui la CP_1 madre è divenuta proprietaria esclusiva per aver acquistato il 50% dal marito versandogli la somma di €
55 mila e accollandosi il mutuo residuo con rata mensile di quasi € 700 e vendendo al marito il 50% di un box senza corrispettivo;
ampie frequentazioni padre-figli, regolando il diritto/dovere di frequentazione del padre tanto del periodo ordinario quanto dei periodi festivi;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 700 per i due figli, assegno che ora, rivalutato, è pari a quasi euro 800, oltre alle spese extra ripartite al 50% tra i genitori;
nessun assegno di mantenimento tra coniugi essendo le parti economicamente autosufficienti, con ricorso depositato in data 20.07.2023 il chiedeva la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio a condizioni in parte difformi da quella pattuite in sede di separazione ed in particolare: fermo l'affidamento congiunto dei minori, il collocamento alternato e paritario dei figli pagina 5 di 16 con mantenimento diretto, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese extra e con l'AUF percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%, il ricorrente allegava che la non aveva rispettato gli accordi raggiunti in sede di CP_1 separazione, specialmente con riferimento ai tempi di permanenza dei figli con il padre, imponendo deroghe senza il suo accordo;
aveva avuto un atteggiamento conflittuale, manageriale ed impositivo, irrispettoso, sminuente della figura paterna nonché volto ad escluderlo dalla vita di e . Pt_2 Per_1
In merito alla propria situazione economica e lavorativa, allegava di aver subito un complessivo impoverimento a seguito della separazione e che i suoi esborsi mensili assorbivano quasi integralmente le sue entrate. Confermava di essere proprietario dell'immobile dove viveva in via Giovanni XXIII i
Pozzo D'DD, la si costituiva, con comparsa di costituzione deposita in data 30.11.2025, e CP_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili, chiedeva la conferma degli accordi separativi e il conseguente rigetto delle domande attoree, in particolare: di respingere la domanda di collocamento paritetico e alternato;
di disporre ampie frequentazioni padre-figlio e frequentazioni con nelle Pt_2 stesse modalità, ma solo dopo il riavvicinamento della stessa con il padre;
confermare e disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 396,89 per (pari al contributo Per_1 disposto con separazione rivalutato agli indici ISTAT) e di euro 580,11 per vista la mancata Pt_2 frequentazione della figlia con il padre e nell'ipotesi di non accoglimento di quest'ultima domanda di confermare la somma di 396,89 per ciascun figlio;
confermare l'obbligo di ciascun genitore di sostenere il 50% delle spese extra;
di condannare il al risarcimento del danno in proprio favore, Pt_1 la resistente allegava che aveva smesso di vedere e sentire il padre a seguito del Pt_2 comportamento denigratorio in danno della madre e della di lei famiglia tenuti dal , a cui la Pt_1 bambina aveva assistito fin dalla separazione;
allegava che il si era reso protagonista di una Pt_1 serie di comportamenti offensivi e ingiuriosi nei suoi confronti, culminati con un'aggressione in data
25.10.2021 a seguito della quale la resistente aveva depositato atto di denuncia-querela per il reato di percosse (il cui procedimento penale è stato poi archiviato). Evidenziava che la domanda del padre di collocamento alternato e paritario dei minori era temeraria stante l'assoluta mancanza di richieste di tenere con sé i figli per periodi più ampi di quelli concordati in sede separativa e stante l'assenza di richieste da parte dei figli di trascorrere più tempo con il padre. In merito alla propria condizione economica allegava di non aver modificato la propria posizione lavorativa, di percepire, quale unico pagina 6 di 16 reddito, uno stipendio netto mensile di circa euro 3.000 e di essere proprietaria della casa coniugale, mentre il marito aveva incrementato di circa euro 1.000 il proprio reddito mensile, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 20.02.2024, venivano sentite liberamente le parti e dichiaravano concordemente di essere disponibili a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso di mediazione familiare, per questo motivo il Presidente, confermate la condizioni della separazione, rinviava l'udienza per consentire loro un adeguato periodo di tempo per verificare la possibilità di riprendere un'adeguata comunicazione, all'udienza, tenutasi in data 25.06.2024 si prendeva atto dell'esito negativo a cui aveva condotto il percorso di sostegno alla genitorialità, e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pronunciata in data
17.7.2024 statuiva quanto segue:
Le parti si sono separate consensualmente in data 22.3.2021 ….. (omissis)
Il padre ora chiede il collocamento pari tempo dei figli e la revoca del mantenimento indiretto. In via istruttoria la CTU psicologica o la nomina di un ausiliario ex art. 473 bis .26, allegando che la madre
è ostacolante, che la figlia ha interrotto i rapporti con lui da agosto 2023 mentre con Pt_2 Per_1 la relazione va bene. La madre ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione e l'aumento del contributo di mantenimento per visto che non vede mai il padre ad € 580 mensili. Ha Pt_2 negato di aver allontanato i figli dal padre ed ha attribuito a lui la responsabilità della interruzione del rapporto con la figlia visto che il padre non l'avrebbe curata adeguatamente per una paralisi al volto che la ragazzina ha avuto nell'estate del 2021 e che continua parlar male della madre ai figli insultandola e denigrandola I genitori hanno sperimentato un percorso di sostegno alla genitorialità che non ha dato buoni frutti il cui esito è stato descritto dalla psicologa dr. che ha Testimone_1 redatto una breve nota depositata in giudizio alla scora udienza, nella quale si trova conferma di quanto allegato dai genitori e cioè che pone un netto e risoluto rifiuto a vedere il padre, Pt_2 mentre ha con il padre una buona frequentazione. Non si ritiene utile una CTU vista l'attuale Per_1 chiara posizione dei figli, non ritenendo la CTU avere funzione trasformativa (come da indicazioni operative sulla CTU siglate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Milano e pubblicate sul sito del
Tribunale i Milano), piuttosto dovrebbero essere i genitori ad affrontare un percorso di sostengo alla genitorialità e/o psicologico che li aiuti a comprendere meglio le posizioni dei figli, i loro bisogni, le loro aspettative e le loro difficoltà e per meglio collaborare tra loro (la lettura degli atti introduttivi è indice di una conflittualità molto accesa che non riesce a placarsi malgrado gli anni passati dalla pagina 7 di 16 separazione). Le fatiche nel recuperare le relazioni non devono essere poste sulle spalle dei figli, ma devono essere affrontate dagli adulti. Sarebbe auspicabile che i genitori contattino un centro privato di sostegno ai nuclei familiari che possa prendere in carico tutto il nucleo e predisporre un progetto sia a sostegno degli adulti sia per i minori, in particolare per , con educatori che accompagnino la Pt_2 ragazzina nella ripresa della relazione con il padre e con psicologi che facciano capire ai genitori come esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale. In caso negativo dovrà essere messo in campo il servizio sociale con le stesse finalità sopra indicate con interventi però che saranno più diluiti nel tempo visto il carico di lavoro del servizio pubblico. Allo stato non può che essere confermato il prevalente collocamento di con la madre e devono revocarsi le condizioni della separazione Pt_2 quanto alle frequentazioni con il padre. Può essere opportuno disporre che la ragazzina veda il padre qualche volta alla settimana per qualche breve momento, per esempio il padre potrebbe accompagnandola agli sport che pratica o andarla a riprendere, o organizzare qualche ora di svago pomeridiano alla presenza anche di . Si ritiene che anche il collocamento di , che Per_1 Per_1
l'anno prossimo concluderà il ciclo delle elementari, debba rimanere, allo stato, presso la madre considerando che non appare nell'interesse del minore essere allontanato dalla sorella e dalla sua casa, dal quartiere dove vive (il padre vive in altra città a Pozzo d'DD) e nel quale ha verosimilmente coltivato relazioni amicali. Le frequentazioni previste in sede separativa, già molto ampie, possono però essere ulteriormente estese: nel periodo estivo a tre settimane (ora sono due ) e nel periodo infrasettimanale prevedendo nella settimana che termina con il fine settimana paterno un pomeriggio dalla fine della scuola alla sera dopo cena con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 21.00, fatti salvi diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Si auspica che i genitori, con l'aiuto dei loro difensori, possano cogliere il suggerimento fornito e si auspica che la relazione tra i coniugi e tra loro ed i figli possa essere del tutto ripristinata. Riserva, alla prossima udienza, verificata
l'evoluzione della situazione, di disporre l'ascolto dei minori per eventuale modificare gli attuali provvedimenti.
Quanto alle domande paterne di azzerare il contributo di mantenimento indiretto per i figli non possono che essere rigettate viste le decisioni sul collocamento adottate. Si evidenzia che i redditi delle parti sono simili, più elevato quello della madre: il padre ha depositato il 730/2023 di € 72.209 lordi che portano ad un netto (detratte le tasse e le imposte locali) ad € 4.048 mensili di media su 12 mesi, ed un CU/2021, dell'epoca della separazione, di € 56.372 lordi che portano (detratte le tasse e le pagina 8 di 16 imposte locali) ad € 3.066 mensili di media su 12 mesi. La madre ha depositato il 730/2023 di € 87.570 lordi che portano ad un netto (detratte le tasse e le imposte locali) di € 4.621 mensili di media su 12 mesi, ed un 730/2021, dell'epoca della separazione, di € 60.108 lordi che portano (detratte le tasse e le imposte locali) ad € 3.373 mensili di media su 12 mesi. Entrambi pertanto hanno avuto un incremento reddituale dall'anno fiscale 2020 al 2022. Ognuno è proprietario della casa dove vive: il padre con un mutuo di € 579 e la madre con un mutuo di € 675. Allo stato si ritiene di mantenere invariato il contributo di mantenimento paterno mensile per i due figli, sia perché si auspica la ripresa della relazione di con il padre, sia considerando che la madre ha avuto dall'epoca della Pt_2 separazione un aumento reddituale maggiore. Eventuali modifiche verranno valutate alla prossima udienza, all'esito anche del deposito dell'aggiornamento della disclosure,
P.Q.M.
1. Conferma l'affidamento condiviso dei due figli minori,
2. Conferma il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei due ragazzini presso la madre nella casa familiare ora di esclusiva proprietà materna, sita in Vaprio d'DD in via Bellotto 13/E,
3. Modifica le frequentazioni di con il padre nel senso di limitarle a qualche momento della Pt_2 giornata come meglio in parte motiva,
4. Modifica le frequentazioni di con il padre nel senso di estenderle ad una terza settimana Per_1 durante le vacanze estive e ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana paterno dalla fine della scuola alla sera dopo cena con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 21.00, fatti salvi migliorativi accordi tra i genitori,
5. Invita i genitori ed effettuare un completo percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso di sostengo psicologico individuale, in particolare il padre, al fine di limitare la conflittualità tra loro e di comprendere le esigenze dei figli, in particolare di , eventualmente presso un centro Pt_2 specializzato che possa prendere in carico il nucleo familiare e avviare anche un sostegno per Pt_2 con la figura di un educatore domiciliare,
6. Conferma le condizioni economiche della separazione,
7. Riserva di procedere all'ascolto dei minori, e di adottare ulteriori provvedimenti alla luce della evoluzione del nucleo familiare,
8. Conferma il rigetto delle istanze istruttorie già deciso alla udienza del 20.2.2024,
pagina 9 di 16
9. Dispone che le parti depositino disclosure aggiornata e completa (tenuto conto delle contestazioni della controparte) 10 giorni prima della prossima udienza, ricordando il disposto dell'art. 473 bis . 18
c.p.c.
10. Rimette la causa al Collegio per la pronuncia sullo status come già anticipato alla scorsa udienza con sentenza parziale n. 7341/24, resa dal Tribunale di Milano in data 17.7.2024, pubblicata il
24.04.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili, senza ulteriori condizioni, e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla verifica del nucleo familiare e la ripresa delle frequentazioni padre-figlia, all'udienza del 3.12.2024 venivano sentite liberamente le parti che dichiaravano: il di Pt_1 aver intrapreso un percorso di sostegno psicologico individuale e di essere stato disposto ad intraprendere anche un percorso di sostegno alla genitorialità con la madre, raccogliendo l'invito contenuto nell'ordinanza, ma che la si era opposta;
quest'ultima da parte sua dichiarava di CP_1 aver ritenendo di non aderire alle indicazioni del Giudice in ragione dell'insuccesso del percorso precedentemente intrapreso, ma di essersi comunque impegnata nel favori gli incontri padre-figlia. Il
dichiarava: “non vedo da un anno e mezzo. Vedo regolarmente ”, le parti Pt_1 Pt_2 Per_1 congiuntamente chiedevano l'ascolto di e non di che con il padre continuava ad Pt_2 Per_1 avere un buon rapporto, il Presidente disponeva l'ascolto della minore alla presenza di un Pt_2 ausiliario, all'udienza del 30.01.2025 il dichiarava che nulla era mutato nel rapporto con sua figlia Pt_1
e la dichiarava di aver tentato due percorsi di sostegno psicologico per falliti CP_1 Pt_2 entrambi perché gli psicoterapeuti hanno detto che al momento non serviva insistere perché la ragazza era serena e la situazione con il padre non le causava problemi, veniva ascoltata che, tra l'altro, Pt_2 dichiarava: “La decisione di non vedere più mio padre l'ho presa da sola e mi sento molto più tranquilla, la presenza e la relazione con mio padre non mi dava nessun valore aggiunto, mi creava solo fastidi, anche prima quando stava in casa non avevamo questo gran rapporto padre-figlia, per cui non è che mi manca”, “Io tra cinque anni mi vedo sempre ancora con mamma, non credo che la situazione possa modificarsi, mio padre è proprio una persona che non voglio frequentare”, “Nel mio caso però anche se io se ricominciassi a vedere mio padre ormai non lo vedrei più come figura paterna cui appoggiarmi, come dovrebbe essere un genitore, per me non è una cosa sana andare da lui, non mi
pagina 10 di 16 crea dei nuovi valori, non mi educa come dovrebbe fare un vero genitore. Non vedo mio padre da quasi un anno e mezzo.”,
l'ausiliario del Giudice, dr. , in data 16/02/2025, depositava la relazione clinica Per_5 sull'ascolto della minore dalla quale si evince che pur in un'apparente posizione netta di Pt_2 rifiuto, mostra in realtà vissuti abbandonici a cui reagisce con rabbia (“dichiara infatti di non essersi sentita così tanto cercata dal padre, che si è a suo dire limitato a mandarle qualche messaggio al mese
e che non mostrerebbe autentico interesse di riallacciare i rapporti con lei”) ed appare recettiva e propositiva nel riconsiderare l'idea di frequentare il padre, aspetti che sul piano prognostico confermano la presenza di margini di lavoro rispetto al rapporto padre-figlia (“per far sì che io abbia un rapporto discreto con mio padre lui dovrebbe smettere di parlare male di mia madre, questo comunque soltanto non mi basterebbe, dovrebbe anche scusarsi per tutto quello che ha fatto. Inoltre, dovrebbe cambiare proprio come persona, non mi piace nessuno aspetto di lui”), i due percorsi psicologici che vengono citati tanto dalla ragazzina quanto dalla mamma si erano in verità esauriti in soli due incontri con due psicologhe diverse, interventi pertanto del tutto insufficienti per poter consentire un effettivo lavoro di trasformazione e profonda comprensione dei vissuti della ragazzina.
La relazione dell'ausiliario ha concluso suggerendo di intraprendere un percorso di supporto che includa tutti i membri della famiglia, all'udienza del 17.04.2025 le parti dichiaravano di essere disposte ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità privato, come suggerito dalla dott.ssa nella relazione di cui sopra, Per_5
e di essere altresì disposti a far sostenere un percorso di sostegno psicologico privato a Pt_2 scegliendo congiuntamente un Centro che fornisse tali servizi;
dopo ampia discussione le parti addivenivano ad una soluzione transattiva sulle condizioni del divorzio ed i difensori chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni, rinviata l'udienza e sostituita da note scritte i difensori, nel termine concesso del 28.05.2025, precisavano congiuntamente le conclusioni come riportate in epigrafe e il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale pagina 11 di 16 Le conclusioni che le parti hanno rassegnato in merito alla responsabilità genitoriale devono essere accolte, in quanto rispondenti al dettato normativo di cui all'art. 337ter c.c. che privilegia il regime dell'affidamento condiviso nell'interesse dei minori.
I genitori, nel corso del giudizio, hanno compreso che le reciproche posizioni conflittuali non sarebbero state di aiuto ad una crescita serena dei figli e soprattutto ad un riavvicinamento della figlia al padre, sono pertanto addivenuti ad un accordo complessivo che prevede, tra l'altro, un Pt_2 percorso di sostegno psicologico per la ragazzina ed anche un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori che li aiuti a trovare le modalità comunicative più confacenti al soddisfacimento dell'interesse dei minori, confermando comunque l'affidamento condiviso dei due minori.
Hanno anche concordato sul prevalente collocamento di presso la madre e sulla Pt_2 revoca degli accordi separativi quanto alle visite paterne, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., anche in considerazione della volontà espressa da in sede di ascolto. Ritiene Pt_2 il Collegio di confermare detto accordo prevedendo che le frequentazioni padre-figlia potranno riprendere secondo le tempistiche e le indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui si sottoporrà. Pt_2
Anche il collocamento di presso la madre deve essere recepito e ratificato, Per_1 considerando che non appare rispondente all'interesse del minore essere allontanato dalla sorella, della casa in cui vive e dal quartiere nel quale ha verosimilmente coltivato relazioni amicali. Le ampie frequentazioni con il padre appaiono idonee a garantire un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
Le condizioni economiche
Il collegio recepisce altresì l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento dei due figli. I contributo totale di euro 650 risulta proporzionato alla capacità reddituale delle parti, per come documentate in atti, e alle esigenze di vita dei figli in relazione all'età. La differenza degli importi di contribuzione in relazione a ciascun figlio è giustificata dai diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore e, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter co. 4 c.c., tiene conto che il , non avendo Pt_1 allo stato alcuna frequentazione con la figlia, non sostiene alcuna spesa per il mantenimento diretto della stessa, rimanendo il mantenimento ordinario integralmente a carico della madre.
Spese di lite
pagina 12 di 16 Le spese di lite del presente giudizio, visto l'accordo tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone che e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione Pt_2 Per_1 della madre sita Vaprio d'DD (MI), via Bellotto B. n. 13/E, restando espressamente inteso che le decisioni in merito ad eventuali modifiche della residenza dei figli dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
2. Affida e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Pt_2 Per_1 responsabilità genitoriale, impegnandosi (a) a collaborare e mantenere un elevato e pacifico livello di comunicazione su tutto ciò che concerne l'interesse, l'educazione, la crescita, lo sviluppo e le eventuali problematiche inerenti i figli;
(b) a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano e nonché (c) a concordare insieme tutte le Per_1 Pt_2 decisioni che riguardano la salute, la vita, l'istruzione e l'educazione di questi ultimi: ciò restando inteso che i genitori assumeranno liberamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione quando i ragazzi si troveranno con ciascuno di essi.
3. Da atto che i genitori si sono impegnati ad intraprendere, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Dott.ssa
[...]
Per_2
4. Dispone che continui a frequentare il padre come attualmente in essere, e dunque, fatto Per_1 sempre salvo il diverso preventivo accordo fra i genitori e fermi gli impegni sportivi, extrascolastici e sociali del minore, come segue:
Calendario ordinario:
• a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì alle ore 21;
• nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i nonni Per_1 materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma);
• nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i nonni Per_1 materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma) pagina 13 di 16 Vacanze scolastiche:
• natalizie: ferma l'alternanza annuale del giorno di Natale e di quello di Santo Stefano, Per_1 trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre compreso e con l'altro genitore il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola: i suddetti periodi saranno alternati di anno in anno tra i genitori, e pertanto, con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie 2025-2026, trascorrerà il periodo tra Per_1 l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre, compreso il giorno di Natale, con la madre, mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola con il padre;
viceversa l'anno successivo e così via;
• di carnevale: si seguirà il calendario ordinario, fatto salvo il diverso preventivo accordo tra i genitori;
• pasquali: trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno Per_1 di Pasqua (che il minore trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e di UE (che il minore trascorrerà con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale), restando inteso che qualora le vacanze scolastiche pasquali dovessero avere durata superiore a 3 giorni, nei giorni eccedenti si applicherà il calendario ordinario: nel 2026, trascorrerà 3 Per_1 giorni con il padre, compreso il giorno di Pasqua, ed il giorno di UE con la madre;
viceversa nell'anno successivo e così via.
• Ponti infrannuali civili, festivi e religiosi, tutti da intendersi come ponti scolastici: Per_1 trascorrerà tali ponti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza in continuità con quanto già in essere, salvi diversi accordi fra i genitori medesimi.
• Estive: d) Salvo il diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre tre settimane, di Per_1 cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
per il 2025 restano fermi i periodi di vacanza che i genitori si sono già reciprocamente comunicati ( starà con la madre dal 12 al 19 luglio e dal 30 luglio all'8 agosto e Per_1 con il padre dall'11 al 31 agosto).
e) Per il 2025, trascorrerà il periodo intercorrente fra il 30 maggio e il 30 giugno Per_1 in villeggiatura con i nonni materni: ciò, restando inteso che il padre potrà trascorrere con i weekend di propria spettanza cadenti in tale periodo (30 maggio-30 Per_1 giugno 2025) presso la località in cui il minore si trova con i nonni materni;
ciascun genitore, per il solo 2025, contribuirà ai costi di detto soggiorno del figlio versando la somma di € 200,00. Per gli anni successivi, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno come trascorrerà le vacanze estive nei periodi che egli non Per_1 trascorrerà con uno di essi.
f) I genitori concordano che, salvo diverso loro accordo, durante i periodi delle vacanze scolastiche estive che non trascorrerà con uno dei genitori, si applicherà il Per_1 calendario ordinario.
Tutto quanto precede, restando espressamente inteso che ciascun genitore, nel caso di impossibilità a trascorrere con i tempi di propria spettanza, preferirà l'altro Per_1 genitore ad altri soggetti per l'accudimento di;
in caso di impossibilità anche Per_1
pagina 14 di 16 dell'altro genitore, ciascun genitore potrà avvalersi dell'aiuto di una baby-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa.
5. Da atto che i genitori si sono impegnati, tenuto conto che la minore non intrattiene rapporti di alcun genere con il padre sin dall'estate 2023, come da disponibilità manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, a far intraprendere alla minore a spese da ripartirsi tra gli stessi in Pt_2 misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno psicologico volto ad un suo riavvicinamento al padre presso la Dott.ssa cui si sono già rivolti (primo Controparte_2 appuntamento con i genitori: 23/05/2025 ore 12.00).
6. Dispone che le frequentazioni tra il padre e vengano regolate secondo le tempistiche e Pt_2 le indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui Pt_2 si sottoporrà ai sensi del precedente art. 5 e da atto che ciascun genitore si impegna a rispettare e a far rispettare alla figlia le suddette indicazioni. Fino a quando permarrà l'assenza di qualsivoglia rapporto tra e il padre, quest'ultimo si obbliga a richiedere costantemente Pt_2 informazioni alla madre in ordine a tutte le questioni, di natura ordinaria e straordinaria, che riguardano la figlia (a mero titolo esemplificativo: andamento scolastico, questioni inerenti la salute, ecc.); da parte sua, la madre, a sua volta, si obbliga a fornire spontaneamente al padre tutte le informazioni relative a dette questioni, anche ove non espressamente richieste. Resta peraltro inteso che il Sig. sarà libero di informarsi presso i terzi interessati (es. Pt_1 insegnanti, istruttori sportivi ecc), dandone avviso alla Sig.ra . CP_1
7. Dispone che i genitori si impegnino reciprocamente a comunicarsi, prima della partenza, i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura preso cui soggiorneranno nei periodi che trascorreranno con i figli lontano da casa;
con riferimento a la madre si obbliga a Pt_2 comunicare prima della partenza al padre i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi presso cui dovesse soggiornare anche in assenza dei genitori e dei nonni. Pt_2
8. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli come segue:
o per € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima Pt_2 rivalutazione: maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica della stessa;
o per : € 150,00 mensili soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima Per_1 rivalutazione: maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica dello stesso.
9. Dispone che ogni genitore sostenga, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, fino all'autosufficienza economica degli stessi, secondo quanto stabilito dalle “linee guida pagina 15 di 16 spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano del 2017, da intendersi applicabili anche con riferimento alla richiesta del consenso dell'altro genitore ed alle modalità di rimborso;
ciò, restando inteso, anche in deroga a tali Linee Guida, che:
• ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, potrà decidere di avvalersi di una baby- sitter senza il consenso dell'altro, tenendo a proprio esclusivo carico la relativa spesa;
• per le spese mediche dei figli i genitori utilizzeranno le proprie eventuali coperture assicurative sanitarie, di cui dovranno comunicare tempestivamente l'esistenza e le condizioni all'altro genitore: ciò, restando inteso che eventuali eccedenze, esclusioni, franchigie o scoperti (anch'essi opportunamente documentati all'altro genitore) resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
10. Dispone che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale per i figli (così come ogni beneficio, comunque denominato, che dovesse in futuro essere riconosciuto dallo Stato in sostituzione e/o in aggiunta a quello attualmente in essere) in misura pari al 50%.
11. Da atto che ciascun genitore si è dichiarato economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento per sé.
12. Da atto che i genitori rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa formulata in atti, con integrale compensazione delle spese legali.
13. Spese di lite compensate
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano 25/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico depositato in data 20/07/2023, rimessa al Collegio in data 28.5.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25/06/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. BREVEGLIERI MARTA e dall'avv. LAURINI FRANCESCA, con domicilio telematico presso la prima, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERUTI VALENTINA con studio in PIAZZA MATTEOTTI, 6
24122 BERGAMO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 16 Data comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. degli atti, vistati senza osservazioni in data 15/09/2023,
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della madre Pt_2 Per_1 sita Vaprio d'DD (MI), via Bellotto B. n. 13/E, restando espressamente inteso che le decisioni in merito ad eventuali modifiche della residenza dei figli dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
2) e rimarranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi (a) a collaborare e mantenere un elevato e pacifico livello di comunicazione su tutto ciò che concerne l'interesse, l'educazione, la crescita, lo sviluppo e le eventuali problematiche inerenti i figli;
(b) a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano e nonché (c) a concordare insieme Per_1 Pt_2 tutte le decisioni che riguardano la salute, la vita, l'istruzione e l'educazione di questi ultimi: ciò restando inteso che i genitori assumeranno liberamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione quando i ragazzi si troveranno con ciascuno di essi.
3) A tal fine, come da disponibilità già manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, i genitori si impegnano ad intraprendere, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Dott.ssa che gli stessi Persona_2 hanno già contattato, pur essendo ancora in attesa di ottenere l'appuntamento per il primo incontro.
4) Il padre potrà continuare a tenere con sé come attualmente in essere, e dunque, fatto Per_1 sempre salvo il diverso preventivo accordo fra i genitori e fermi gli impegni sportivi, extrascolastici e sociali del minore, come segue: Calendario ordinario:
• a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì alle ore 21;
• nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i Per_1 nonni materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma);
• nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i Per_1 nonni materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma) Vacanze scolastiche:
• natalizie: ferma l'alternanza annuale del giorno di Natale e di quello di Santo Stefano,
trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche e il 30 dicembre compreso e con l'altro genitore il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola: i suddetti periodi saranno alternati di anno in anno tra i pagina 2 di 16 genitori, e pertanto, con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie 2025-2026, Per_1 trascorrerà il periodo tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre, compreso il giorno di Natale, con la madre, mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola con il padre;
viceversa l'anno successivo e così via;
• di carnevale: si seguirà il calendario ordinario, fatto salvo il diverso preventivo accordo tra i genitori;
• pasquali: trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore, con alternanza annuale del Per_1 giorno di Pasqua (che il minore trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e di UE (che il minore trascorrerà con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale), restando inteso che qualora le vacanze scolastiche pasquali dovessero avere durata superiore a 3 giorni, nei giorni eccedenti si applicherà il calendario ordinario: nel 2026, trascorrerà 3 giorni con il padre, compreso il giorno di Pasqua, ed il giorno di Per_1 UE con la madre;
viceversa nell'anno successivo e così via.
• Ponti infrannuali civili, festivi e religiosi, tutti da intendersi come ponti scolastici: Per_1 trascorrerà tali ponti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza in continuità con quanto già in essere, salvi diversi accordi fra i genitori medesimi.
• Estive: a) Salvo il diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre tre settimane, di Per_1 cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
per il 2025 restano fermi i periodi di vacanza che i genitori si sono già reciprocamente comunicati ( starà con la madre dal 12 al 19 luglio e dal 30 luglio all'8 agosto Per_1 e con il padre dall'11 al 31 agosto).
b) Per il 2025, trascorrerà il periodo intercorrente fra il 30 maggio e il 30 Per_1 giugno in villeggiatura con i nonni materni: ciò, restando inteso che il padre potrà trascorrere con i weekend di propria spettanza cadenti in tale periodo (30 Per_1 maggio-30 giugno 2025) presso la località in cui il minore si trova con i nonni materni;
ciascun genitore, per il solo 2025, contribuirà ai costi di detto soggiorno del figlio versando la somma di € 200,00. Per gli anni successivi, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno come trascorrerà le vacanze estive nei periodi Per_1 che egli non trascorrerà con uno di essi.
c) I genitori concordano che, salvo diverso loro accordo, durante i periodi delle vacanze scolastiche estive che non trascorrerà con uno dei genitori, si applicherà il Per_1 calendario ordinario.
Tutto quanto precede, restando espressamente inteso che ciascun genitore, nel caso di impossibilità a trascorrere con i tempi di propria spettanza, preferirà l'altro Per_1 genitore ad altri soggetti per l'accudimento di;
in caso di impossibilità anche Per_1 dell'altro genitore, ciascun genitore potrà avvalersi dell'aiuto di una baby-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa. 5) Con riferimento a , tenuto conto che la minore non intrattiene rapporti di alcun genere Pt_2 con il padre sin dall'estate 2023, i genitori, come da disponibilità manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, si impegnano a far intraprendere alla minore, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno psicologico volto ad un suo pagina 3 di 16 riavvicinamento al padre presso la Dott.ssa cui si sono già rivolti (primo Controparte_2 appuntamento con i genitori: 23/05/2025 ore 12.00).
6) Le frequentazioni tra il padre e saranno stabilite secondo le tempistiche e le Pt_2 indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui Pt_2 si sottoporrà ai sensi del precedente art. 5 e che ciascun genitore si impegna a rispettare e a far rispettare alla figlia. Fino a quando permarrà l'assenza di qualsivoglia rapporto tra e Pt_2 il padre, quest'ultimo si obbliga a richiedere costantemente informazioni alla madre in ordine a tutte le questioni, di natura ordinaria e straordinaria, che riguardano la figlia (a mero titolo esemplificativo: andamento scolastico, questioni inerenti la salute, ecc.); da parte sua, la madre, a sua volta, si obbliga a fornire spontaneamente al padre tutte le informazioni relative a dette questioni, anche ove non espressamente richieste. Resta peraltro inteso che il Sig. Pt_1 sarà libero di informarsi presso i terzi interessati (es. insegnanti, istruttori sportivi ecc), dandone avviso alla Sig.ra . CP_1
7) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, prima della partenza, i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura preso cui soggiorneranno nei periodi che trascorreranno con i figli lontano da casa;
con riferimento a , la madre si obbliga a Pt_2 comunicare prima della partenza al padre i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi presso cui dovesse soggiornare anche in assenza dei genitori e dei nonni. Pt_2
8) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento ordinario dei figli come segue:
• per : € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: Pt_2 maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica della stessa;
• per : € 150,00 mensili soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima rivalutazione: Per_1 maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica dello stesso.
9) Ogni genitore si obbliga a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, fino all'autosufficienza economica degli stessi, secondo quanto stabilito dalle “linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, da intendersi applicabili anche con riferimento alla richiesta del consenso dell'altro genitore ed alle modalità di rimborso;
ciò, restando inteso, anche in deroga a tali Linee Guida, che:
• ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, potrà decidere di avvalersi di una baby-sitter senza il consenso dell'altro, tenendo a proprio esclusivo carico la relativa spesa;
• per le spese mediche dei figli i genitori utilizzeranno le proprie eventuali coperture assicurative sanitarie, di cui dovranno comunicare tempestivamente l'esistenza e le condizioni all'altro genitore: ciò, restando inteso che eventuali eccedenze, esclusioni, franchigie o scoperti (anch'essi opportunamente documentati all'altro genitore) resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
10) I genitori concordano che ciascuno di essi avrà diritto di percepire l'assegno unico universale per i figli (così come ogni beneficio, comunque denominato, che dovesse in futuro essere
pagina 4 di 16 riconosciuto dallo Stato in sostituzione e/o in aggiunta a quello attualmente in essere) in misura pari al 50%.
11) Ciascuno dei genitori dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento per sé.
12) I genitori rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa formulata in atti, con integrale compensazione delle spese legali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO GERA D'DA -BG- il 11/07/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO GERA D'DA -BG- nell'anno 2008 P. II, s. A, n. 14, trascritto altresì nei registri dello stato civile del Comune di TREZZO SULL'DA nell'anno 2008 P. II, s. B, n. 7 e nei registri dello stato civile del Comune di VAPRIO D'DA nell'anno 2008 P. II, s. B, n. 5, dal matrimonio sono nati , il 6/03/2010, e , il Persona_3 Persona_4
22/04/2013, le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data
22.3.2021, omologato il 7.5.202, con cui prevedevano l'affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare alla , di cui la CP_1 madre è divenuta proprietaria esclusiva per aver acquistato il 50% dal marito versandogli la somma di €
55 mila e accollandosi il mutuo residuo con rata mensile di quasi € 700 e vendendo al marito il 50% di un box senza corrispettivo;
ampie frequentazioni padre-figli, regolando il diritto/dovere di frequentazione del padre tanto del periodo ordinario quanto dei periodi festivi;
un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 700 per i due figli, assegno che ora, rivalutato, è pari a quasi euro 800, oltre alle spese extra ripartite al 50% tra i genitori;
nessun assegno di mantenimento tra coniugi essendo le parti economicamente autosufficienti, con ricorso depositato in data 20.07.2023 il chiedeva la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio a condizioni in parte difformi da quella pattuite in sede di separazione ed in particolare: fermo l'affidamento congiunto dei minori, il collocamento alternato e paritario dei figli pagina 5 di 16 con mantenimento diretto, oltre al contributo nella misura del 50% delle spese extra e con l'AUF percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%, il ricorrente allegava che la non aveva rispettato gli accordi raggiunti in sede di CP_1 separazione, specialmente con riferimento ai tempi di permanenza dei figli con il padre, imponendo deroghe senza il suo accordo;
aveva avuto un atteggiamento conflittuale, manageriale ed impositivo, irrispettoso, sminuente della figura paterna nonché volto ad escluderlo dalla vita di e . Pt_2 Per_1
In merito alla propria situazione economica e lavorativa, allegava di aver subito un complessivo impoverimento a seguito della separazione e che i suoi esborsi mensili assorbivano quasi integralmente le sue entrate. Confermava di essere proprietario dell'immobile dove viveva in via Giovanni XXIII i
Pozzo D'DD, la si costituiva, con comparsa di costituzione deposita in data 30.11.2025, e CP_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili, chiedeva la conferma degli accordi separativi e il conseguente rigetto delle domande attoree, in particolare: di respingere la domanda di collocamento paritetico e alternato;
di disporre ampie frequentazioni padre-figlio e frequentazioni con nelle Pt_2 stesse modalità, ma solo dopo il riavvicinamento della stessa con il padre;
confermare e disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 396,89 per (pari al contributo Per_1 disposto con separazione rivalutato agli indici ISTAT) e di euro 580,11 per vista la mancata Pt_2 frequentazione della figlia con il padre e nell'ipotesi di non accoglimento di quest'ultima domanda di confermare la somma di 396,89 per ciascun figlio;
confermare l'obbligo di ciascun genitore di sostenere il 50% delle spese extra;
di condannare il al risarcimento del danno in proprio favore, Pt_1 la resistente allegava che aveva smesso di vedere e sentire il padre a seguito del Pt_2 comportamento denigratorio in danno della madre e della di lei famiglia tenuti dal , a cui la Pt_1 bambina aveva assistito fin dalla separazione;
allegava che il si era reso protagonista di una Pt_1 serie di comportamenti offensivi e ingiuriosi nei suoi confronti, culminati con un'aggressione in data
25.10.2021 a seguito della quale la resistente aveva depositato atto di denuncia-querela per il reato di percosse (il cui procedimento penale è stato poi archiviato). Evidenziava che la domanda del padre di collocamento alternato e paritario dei minori era temeraria stante l'assoluta mancanza di richieste di tenere con sé i figli per periodi più ampi di quelli concordati in sede separativa e stante l'assenza di richieste da parte dei figli di trascorrere più tempo con il padre. In merito alla propria condizione economica allegava di non aver modificato la propria posizione lavorativa, di percepire, quale unico pagina 6 di 16 reddito, uno stipendio netto mensile di circa euro 3.000 e di essere proprietaria della casa coniugale, mentre il marito aveva incrementato di circa euro 1.000 il proprio reddito mensile, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 20.02.2024, venivano sentite liberamente le parti e dichiaravano concordemente di essere disponibili a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso di mediazione familiare, per questo motivo il Presidente, confermate la condizioni della separazione, rinviava l'udienza per consentire loro un adeguato periodo di tempo per verificare la possibilità di riprendere un'adeguata comunicazione, all'udienza, tenutasi in data 25.06.2024 si prendeva atto dell'esito negativo a cui aveva condotto il percorso di sostegno alla genitorialità, e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. pronunciata in data
17.7.2024 statuiva quanto segue:
Le parti si sono separate consensualmente in data 22.3.2021 ….. (omissis)
Il padre ora chiede il collocamento pari tempo dei figli e la revoca del mantenimento indiretto. In via istruttoria la CTU psicologica o la nomina di un ausiliario ex art. 473 bis .26, allegando che la madre
è ostacolante, che la figlia ha interrotto i rapporti con lui da agosto 2023 mentre con Pt_2 Per_1 la relazione va bene. La madre ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione e l'aumento del contributo di mantenimento per visto che non vede mai il padre ad € 580 mensili. Ha Pt_2 negato di aver allontanato i figli dal padre ed ha attribuito a lui la responsabilità della interruzione del rapporto con la figlia visto che il padre non l'avrebbe curata adeguatamente per una paralisi al volto che la ragazzina ha avuto nell'estate del 2021 e che continua parlar male della madre ai figli insultandola e denigrandola I genitori hanno sperimentato un percorso di sostegno alla genitorialità che non ha dato buoni frutti il cui esito è stato descritto dalla psicologa dr. che ha Testimone_1 redatto una breve nota depositata in giudizio alla scora udienza, nella quale si trova conferma di quanto allegato dai genitori e cioè che pone un netto e risoluto rifiuto a vedere il padre, Pt_2 mentre ha con il padre una buona frequentazione. Non si ritiene utile una CTU vista l'attuale Per_1 chiara posizione dei figli, non ritenendo la CTU avere funzione trasformativa (come da indicazioni operative sulla CTU siglate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Milano e pubblicate sul sito del
Tribunale i Milano), piuttosto dovrebbero essere i genitori ad affrontare un percorso di sostengo alla genitorialità e/o psicologico che li aiuti a comprendere meglio le posizioni dei figli, i loro bisogni, le loro aspettative e le loro difficoltà e per meglio collaborare tra loro (la lettura degli atti introduttivi è indice di una conflittualità molto accesa che non riesce a placarsi malgrado gli anni passati dalla pagina 7 di 16 separazione). Le fatiche nel recuperare le relazioni non devono essere poste sulle spalle dei figli, ma devono essere affrontate dagli adulti. Sarebbe auspicabile che i genitori contattino un centro privato di sostegno ai nuclei familiari che possa prendere in carico tutto il nucleo e predisporre un progetto sia a sostegno degli adulti sia per i minori, in particolare per , con educatori che accompagnino la Pt_2 ragazzina nella ripresa della relazione con il padre e con psicologi che facciano capire ai genitori come esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale. In caso negativo dovrà essere messo in campo il servizio sociale con le stesse finalità sopra indicate con interventi però che saranno più diluiti nel tempo visto il carico di lavoro del servizio pubblico. Allo stato non può che essere confermato il prevalente collocamento di con la madre e devono revocarsi le condizioni della separazione Pt_2 quanto alle frequentazioni con il padre. Può essere opportuno disporre che la ragazzina veda il padre qualche volta alla settimana per qualche breve momento, per esempio il padre potrebbe accompagnandola agli sport che pratica o andarla a riprendere, o organizzare qualche ora di svago pomeridiano alla presenza anche di . Si ritiene che anche il collocamento di , che Per_1 Per_1
l'anno prossimo concluderà il ciclo delle elementari, debba rimanere, allo stato, presso la madre considerando che non appare nell'interesse del minore essere allontanato dalla sorella e dalla sua casa, dal quartiere dove vive (il padre vive in altra città a Pozzo d'DD) e nel quale ha verosimilmente coltivato relazioni amicali. Le frequentazioni previste in sede separativa, già molto ampie, possono però essere ulteriormente estese: nel periodo estivo a tre settimane (ora sono due ) e nel periodo infrasettimanale prevedendo nella settimana che termina con il fine settimana paterno un pomeriggio dalla fine della scuola alla sera dopo cena con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 21.00, fatti salvi diversi e migliorativi accordi tra i genitori. Si auspica che i genitori, con l'aiuto dei loro difensori, possano cogliere il suggerimento fornito e si auspica che la relazione tra i coniugi e tra loro ed i figli possa essere del tutto ripristinata. Riserva, alla prossima udienza, verificata
l'evoluzione della situazione, di disporre l'ascolto dei minori per eventuale modificare gli attuali provvedimenti.
Quanto alle domande paterne di azzerare il contributo di mantenimento indiretto per i figli non possono che essere rigettate viste le decisioni sul collocamento adottate. Si evidenzia che i redditi delle parti sono simili, più elevato quello della madre: il padre ha depositato il 730/2023 di € 72.209 lordi che portano ad un netto (detratte le tasse e le imposte locali) ad € 4.048 mensili di media su 12 mesi, ed un CU/2021, dell'epoca della separazione, di € 56.372 lordi che portano (detratte le tasse e le pagina 8 di 16 imposte locali) ad € 3.066 mensili di media su 12 mesi. La madre ha depositato il 730/2023 di € 87.570 lordi che portano ad un netto (detratte le tasse e le imposte locali) di € 4.621 mensili di media su 12 mesi, ed un 730/2021, dell'epoca della separazione, di € 60.108 lordi che portano (detratte le tasse e le imposte locali) ad € 3.373 mensili di media su 12 mesi. Entrambi pertanto hanno avuto un incremento reddituale dall'anno fiscale 2020 al 2022. Ognuno è proprietario della casa dove vive: il padre con un mutuo di € 579 e la madre con un mutuo di € 675. Allo stato si ritiene di mantenere invariato il contributo di mantenimento paterno mensile per i due figli, sia perché si auspica la ripresa della relazione di con il padre, sia considerando che la madre ha avuto dall'epoca della Pt_2 separazione un aumento reddituale maggiore. Eventuali modifiche verranno valutate alla prossima udienza, all'esito anche del deposito dell'aggiornamento della disclosure,
P.Q.M.
1. Conferma l'affidamento condiviso dei due figli minori,
2. Conferma il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei due ragazzini presso la madre nella casa familiare ora di esclusiva proprietà materna, sita in Vaprio d'DD in via Bellotto 13/E,
3. Modifica le frequentazioni di con il padre nel senso di limitarle a qualche momento della Pt_2 giornata come meglio in parte motiva,
4. Modifica le frequentazioni di con il padre nel senso di estenderle ad una terza settimana Per_1 durante le vacanze estive e ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana paterno dalla fine della scuola alla sera dopo cena con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 21.00, fatti salvi migliorativi accordi tra i genitori,
5. Invita i genitori ed effettuare un completo percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso di sostengo psicologico individuale, in particolare il padre, al fine di limitare la conflittualità tra loro e di comprendere le esigenze dei figli, in particolare di , eventualmente presso un centro Pt_2 specializzato che possa prendere in carico il nucleo familiare e avviare anche un sostegno per Pt_2 con la figura di un educatore domiciliare,
6. Conferma le condizioni economiche della separazione,
7. Riserva di procedere all'ascolto dei minori, e di adottare ulteriori provvedimenti alla luce della evoluzione del nucleo familiare,
8. Conferma il rigetto delle istanze istruttorie già deciso alla udienza del 20.2.2024,
pagina 9 di 16
9. Dispone che le parti depositino disclosure aggiornata e completa (tenuto conto delle contestazioni della controparte) 10 giorni prima della prossima udienza, ricordando il disposto dell'art. 473 bis . 18
c.p.c.
10. Rimette la causa al Collegio per la pronuncia sullo status come già anticipato alla scorsa udienza con sentenza parziale n. 7341/24, resa dal Tribunale di Milano in data 17.7.2024, pubblicata il
24.04.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili, senza ulteriori condizioni, e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla verifica del nucleo familiare e la ripresa delle frequentazioni padre-figlia, all'udienza del 3.12.2024 venivano sentite liberamente le parti che dichiaravano: il di Pt_1 aver intrapreso un percorso di sostegno psicologico individuale e di essere stato disposto ad intraprendere anche un percorso di sostegno alla genitorialità con la madre, raccogliendo l'invito contenuto nell'ordinanza, ma che la si era opposta;
quest'ultima da parte sua dichiarava di CP_1 aver ritenendo di non aderire alle indicazioni del Giudice in ragione dell'insuccesso del percorso precedentemente intrapreso, ma di essersi comunque impegnata nel favori gli incontri padre-figlia. Il
dichiarava: “non vedo da un anno e mezzo. Vedo regolarmente ”, le parti Pt_1 Pt_2 Per_1 congiuntamente chiedevano l'ascolto di e non di che con il padre continuava ad Pt_2 Per_1 avere un buon rapporto, il Presidente disponeva l'ascolto della minore alla presenza di un Pt_2 ausiliario, all'udienza del 30.01.2025 il dichiarava che nulla era mutato nel rapporto con sua figlia Pt_1
e la dichiarava di aver tentato due percorsi di sostegno psicologico per falliti CP_1 Pt_2 entrambi perché gli psicoterapeuti hanno detto che al momento non serviva insistere perché la ragazza era serena e la situazione con il padre non le causava problemi, veniva ascoltata che, tra l'altro, Pt_2 dichiarava: “La decisione di non vedere più mio padre l'ho presa da sola e mi sento molto più tranquilla, la presenza e la relazione con mio padre non mi dava nessun valore aggiunto, mi creava solo fastidi, anche prima quando stava in casa non avevamo questo gran rapporto padre-figlia, per cui non è che mi manca”, “Io tra cinque anni mi vedo sempre ancora con mamma, non credo che la situazione possa modificarsi, mio padre è proprio una persona che non voglio frequentare”, “Nel mio caso però anche se io se ricominciassi a vedere mio padre ormai non lo vedrei più come figura paterna cui appoggiarmi, come dovrebbe essere un genitore, per me non è una cosa sana andare da lui, non mi
pagina 10 di 16 crea dei nuovi valori, non mi educa come dovrebbe fare un vero genitore. Non vedo mio padre da quasi un anno e mezzo.”,
l'ausiliario del Giudice, dr. , in data 16/02/2025, depositava la relazione clinica Per_5 sull'ascolto della minore dalla quale si evince che pur in un'apparente posizione netta di Pt_2 rifiuto, mostra in realtà vissuti abbandonici a cui reagisce con rabbia (“dichiara infatti di non essersi sentita così tanto cercata dal padre, che si è a suo dire limitato a mandarle qualche messaggio al mese
e che non mostrerebbe autentico interesse di riallacciare i rapporti con lei”) ed appare recettiva e propositiva nel riconsiderare l'idea di frequentare il padre, aspetti che sul piano prognostico confermano la presenza di margini di lavoro rispetto al rapporto padre-figlia (“per far sì che io abbia un rapporto discreto con mio padre lui dovrebbe smettere di parlare male di mia madre, questo comunque soltanto non mi basterebbe, dovrebbe anche scusarsi per tutto quello che ha fatto. Inoltre, dovrebbe cambiare proprio come persona, non mi piace nessuno aspetto di lui”), i due percorsi psicologici che vengono citati tanto dalla ragazzina quanto dalla mamma si erano in verità esauriti in soli due incontri con due psicologhe diverse, interventi pertanto del tutto insufficienti per poter consentire un effettivo lavoro di trasformazione e profonda comprensione dei vissuti della ragazzina.
La relazione dell'ausiliario ha concluso suggerendo di intraprendere un percorso di supporto che includa tutti i membri della famiglia, all'udienza del 17.04.2025 le parti dichiaravano di essere disposte ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità privato, come suggerito dalla dott.ssa nella relazione di cui sopra, Per_5
e di essere altresì disposti a far sostenere un percorso di sostegno psicologico privato a Pt_2 scegliendo congiuntamente un Centro che fornisse tali servizi;
dopo ampia discussione le parti addivenivano ad una soluzione transattiva sulle condizioni del divorzio ed i difensori chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione congiunta delle conclusioni, rinviata l'udienza e sostituita da note scritte i difensori, nel termine concesso del 28.05.2025, precisavano congiuntamente le conclusioni come riportate in epigrafe e il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale pagina 11 di 16 Le conclusioni che le parti hanno rassegnato in merito alla responsabilità genitoriale devono essere accolte, in quanto rispondenti al dettato normativo di cui all'art. 337ter c.c. che privilegia il regime dell'affidamento condiviso nell'interesse dei minori.
I genitori, nel corso del giudizio, hanno compreso che le reciproche posizioni conflittuali non sarebbero state di aiuto ad una crescita serena dei figli e soprattutto ad un riavvicinamento della figlia al padre, sono pertanto addivenuti ad un accordo complessivo che prevede, tra l'altro, un Pt_2 percorso di sostegno psicologico per la ragazzina ed anche un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori che li aiuti a trovare le modalità comunicative più confacenti al soddisfacimento dell'interesse dei minori, confermando comunque l'affidamento condiviso dei due minori.
Hanno anche concordato sul prevalente collocamento di presso la madre e sulla Pt_2 revoca degli accordi separativi quanto alle visite paterne, come già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., anche in considerazione della volontà espressa da in sede di ascolto. Ritiene Pt_2 il Collegio di confermare detto accordo prevedendo che le frequentazioni padre-figlia potranno riprendere secondo le tempistiche e le indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui si sottoporrà. Pt_2
Anche il collocamento di presso la madre deve essere recepito e ratificato, Per_1 considerando che non appare rispondente all'interesse del minore essere allontanato dalla sorella, della casa in cui vive e dal quartiere nel quale ha verosimilmente coltivato relazioni amicali. Le ampie frequentazioni con il padre appaiono idonee a garantire un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
Le condizioni economiche
Il collegio recepisce altresì l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento dei due figli. I contributo totale di euro 650 risulta proporzionato alla capacità reddituale delle parti, per come documentate in atti, e alle esigenze di vita dei figli in relazione all'età. La differenza degli importi di contribuzione in relazione a ciascun figlio è giustificata dai diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore e, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter co. 4 c.c., tiene conto che il , non avendo Pt_1 allo stato alcuna frequentazione con la figlia, non sostiene alcuna spesa per il mantenimento diretto della stessa, rimanendo il mantenimento ordinario integralmente a carico della madre.
Spese di lite
pagina 12 di 16 Le spese di lite del presente giudizio, visto l'accordo tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone che e manterranno la loro residenza anagrafica presso l'abitazione Pt_2 Per_1 della madre sita Vaprio d'DD (MI), via Bellotto B. n. 13/E, restando espressamente inteso che le decisioni in merito ad eventuali modifiche della residenza dei figli dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
2. Affida e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Pt_2 Per_1 responsabilità genitoriale, impegnandosi (a) a collaborare e mantenere un elevato e pacifico livello di comunicazione su tutto ciò che concerne l'interesse, l'educazione, la crescita, lo sviluppo e le eventuali problematiche inerenti i figli;
(b) a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano e nonché (c) a concordare insieme tutte le Per_1 Pt_2 decisioni che riguardano la salute, la vita, l'istruzione e l'educazione di questi ultimi: ciò restando inteso che i genitori assumeranno liberamente le decisioni relative all'ordinaria amministrazione quando i ragazzi si troveranno con ciascuno di essi.
3. Da atto che i genitori si sono impegnati ad intraprendere, a spese da ripartirsi tra gli stessi in misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno alla genitorialità presso la Dott.ssa
[...]
Per_2
4. Dispone che continui a frequentare il padre come attualmente in essere, e dunque, fatto Per_1 sempre salvo il diverso preventivo accordo fra i genitori e fermi gli impegni sportivi, extrascolastici e sociali del minore, come segue:
Calendario ordinario:
• a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì alle ore 21;
• nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del venerdì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i nonni Per_1 materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma);
• nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola del giovedì mattina (ovvero, nei periodi delle vacanze estive che non trascorrerà con i genitori o con i nonni, presso la madre o presso i nonni Per_1 materni, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla mamma) pagina 13 di 16 Vacanze scolastiche:
• natalizie: ferma l'alternanza annuale del giorno di Natale e di quello di Santo Stefano, Per_1 trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre compreso e con l'altro genitore il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola: i suddetti periodi saranno alternati di anno in anno tra i genitori, e pertanto, con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie 2025-2026, trascorrerà il periodo tra Per_1 l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30 dicembre, compreso il giorno di Natale, con la madre, mentre trascorrerà il giorno di Santo Stefano e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e la ripresa della scuola con il padre;
viceversa l'anno successivo e così via;
• di carnevale: si seguirà il calendario ordinario, fatto salvo il diverso preventivo accordo tra i genitori;
• pasquali: trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno Per_1 di Pasqua (che il minore trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e di UE (che il minore trascorrerà con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale), restando inteso che qualora le vacanze scolastiche pasquali dovessero avere durata superiore a 3 giorni, nei giorni eccedenti si applicherà il calendario ordinario: nel 2026, trascorrerà 3 Per_1 giorni con il padre, compreso il giorno di Pasqua, ed il giorno di UE con la madre;
viceversa nell'anno successivo e così via.
• Ponti infrannuali civili, festivi e religiosi, tutti da intendersi come ponti scolastici: Per_1 trascorrerà tali ponti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza in continuità con quanto già in essere, salvi diversi accordi fra i genitori medesimi.
• Estive: d) Salvo il diverso accordo dei genitori, trascorrerà con il padre tre settimane, di Per_1 cui due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
per il 2025 restano fermi i periodi di vacanza che i genitori si sono già reciprocamente comunicati ( starà con la madre dal 12 al 19 luglio e dal 30 luglio all'8 agosto e Per_1 con il padre dall'11 al 31 agosto).
e) Per il 2025, trascorrerà il periodo intercorrente fra il 30 maggio e il 30 giugno Per_1 in villeggiatura con i nonni materni: ciò, restando inteso che il padre potrà trascorrere con i weekend di propria spettanza cadenti in tale periodo (30 maggio-30 Per_1 giugno 2025) presso la località in cui il minore si trova con i nonni materni;
ciascun genitore, per il solo 2025, contribuirà ai costi di detto soggiorno del figlio versando la somma di € 200,00. Per gli anni successivi, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno come trascorrerà le vacanze estive nei periodi che egli non Per_1 trascorrerà con uno di essi.
f) I genitori concordano che, salvo diverso loro accordo, durante i periodi delle vacanze scolastiche estive che non trascorrerà con uno dei genitori, si applicherà il Per_1 calendario ordinario.
Tutto quanto precede, restando espressamente inteso che ciascun genitore, nel caso di impossibilità a trascorrere con i tempi di propria spettanza, preferirà l'altro Per_1 genitore ad altri soggetti per l'accudimento di;
in caso di impossibilità anche Per_1
pagina 14 di 16 dell'altro genitore, ciascun genitore potrà avvalersi dell'aiuto di una baby-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa.
5. Da atto che i genitori si sono impegnati, tenuto conto che la minore non intrattiene rapporti di alcun genere con il padre sin dall'estate 2023, come da disponibilità manifestata all'udienza del 17 aprile 2025, a far intraprendere alla minore a spese da ripartirsi tra gli stessi in Pt_2 misura pari al 50% ciascuno, un percorso di sostegno psicologico volto ad un suo riavvicinamento al padre presso la Dott.ssa cui si sono già rivolti (primo Controparte_2 appuntamento con i genitori: 23/05/2025 ore 12.00).
6. Dispone che le frequentazioni tra il padre e vengano regolate secondo le tempistiche e Pt_2 le indicazioni che verranno fornite nell'ambito del percorso di supporto psicologico cui Pt_2 si sottoporrà ai sensi del precedente art. 5 e da atto che ciascun genitore si impegna a rispettare e a far rispettare alla figlia le suddette indicazioni. Fino a quando permarrà l'assenza di qualsivoglia rapporto tra e il padre, quest'ultimo si obbliga a richiedere costantemente Pt_2 informazioni alla madre in ordine a tutte le questioni, di natura ordinaria e straordinaria, che riguardano la figlia (a mero titolo esemplificativo: andamento scolastico, questioni inerenti la salute, ecc.); da parte sua, la madre, a sua volta, si obbliga a fornire spontaneamente al padre tutte le informazioni relative a dette questioni, anche ove non espressamente richieste. Resta peraltro inteso che il Sig. sarà libero di informarsi presso i terzi interessati (es. Pt_1 insegnanti, istruttori sportivi ecc), dandone avviso alla Sig.ra . CP_1
7. Dispone che i genitori si impegnino reciprocamente a comunicarsi, prima della partenza, i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi di villeggiatura preso cui soggiorneranno nei periodi che trascorreranno con i figli lontano da casa;
con riferimento a la madre si obbliga a Pt_2 comunicare prima della partenza al padre i recapiti telefonici e gli indirizzi dei luoghi presso cui dovesse soggiornare anche in assenza dei genitori e dei nonni. Pt_2
8. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli come segue:
o per € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima Pt_2 rivalutazione: maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica della stessa;
o per : € 150,00 mensili soggetti a rivalutazione annuale ISTAT (prima Per_1 rivalutazione: maggio 2026), da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di maggio 2025, fino all'autosufficienza economica dello stesso.
9. Dispone che ogni genitore sostenga, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, fino all'autosufficienza economica degli stessi, secondo quanto stabilito dalle “linee guida pagina 15 di 16 spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano del 2017, da intendersi applicabili anche con riferimento alla richiesta del consenso dell'altro genitore ed alle modalità di rimborso;
ciò, restando inteso, anche in deroga a tali Linee Guida, che:
• ciascun genitore, nei tempi di propria spettanza, potrà decidere di avvalersi di una baby- sitter senza il consenso dell'altro, tenendo a proprio esclusivo carico la relativa spesa;
• per le spese mediche dei figli i genitori utilizzeranno le proprie eventuali coperture assicurative sanitarie, di cui dovranno comunicare tempestivamente l'esistenza e le condizioni all'altro genitore: ciò, restando inteso che eventuali eccedenze, esclusioni, franchigie o scoperti (anch'essi opportunamente documentati all'altro genitore) resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
10. Dispone che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale per i figli (così come ogni beneficio, comunque denominato, che dovesse in futuro essere riconosciuto dallo Stato in sostituzione e/o in aggiunta a quello attualmente in essere) in misura pari al 50%.
11. Da atto che ciascun genitore si è dichiarato economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dall'altro a titolo di mantenimento per sé.
12. Da atto che i genitori rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa formulata in atti, con integrale compensazione delle spese legali.
13. Spese di lite compensate
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano 25/06/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
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