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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Rosanna
Scillone, all'esito della discussione orale all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t. con l'Avv. Carmelo Talarico;
Parte_1
-opponente- Contro
, in persona del l.r.p.t. , con l'Avv. Controparte_1
SU ER;
-opposta-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n°98 del 31/08/2023 (prot. uscita P_CZ_0001939 del 18.01.2024), notificata in data 22.01.2024, con la quale l' le Controparte_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 2.066,67 a titolo di sanzione amministrativa.
Tale sanzione traeva origine dal verbale di contestazione n. 22/2022, elevato in data 24.05.2022 dalla Regione Carabinieri Forestale Calabria - Stazione di Vallelonga, con cui si contestava la violazione dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per aver omesso l'aggiornamento del registro di carico e scarico rifiuti. L'opposizione si basa su due ordini di motivi:
A. La nullità del verbale prodromico per carenza degli elementi essenziali, tra cui la genericità della contestazione, l'omessa indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, l'errata indicazione dell'autorità cui proporre scritti difensivi ) e la Controparte_2 mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento B. L'errata interpretazione e violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, sostenendo l'odierna opponente di rientrare tra i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, in quanto impresa produttrice di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti inferiore a dieci. Si è costituita in giudizio l' , la quale, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva. In particolare, l'Ente opposto ha sostenuto che l'esonero per le imprese con meno di dieci dipendenti riguarderebbe unicamente l'obbligo di presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e non anche quello della tenuta del registro di carico e scarico.
All'udienza odierna la causa è stata incamerata per la decisione. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del verbale per errata indicazione dell'autorità cui rivolgere il ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 11722/2010; Cass. n. 4516/2016; Cass. n. 23582/2020; Cass. n. 11623/2022), l'erronea indicazione dell'Autorità competente non determina di per sé la nullità dell'atto, trattandosi di un vizio meramente formale. La nullità è configurabile solo qualora l'errore abbia causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Invero il verbale può essere annullato se manca l'indicazione del tipo di rifiuto, ma il motivo preciso dipende dalla natura dell'obbligo di tenuta dei registri e dai vizi specifici del verbale. L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sussiste a prescindere dal tipo di rifiuto, nel senso che per determinate categorie di soggetti (produttori di rifiuti pericolosi, gestori, trasportatori)
l'obbligo è generale.
Tuttavia, l'indicazione del tipo di rifiuto nel verbale di accertamento è un elemento essenziale per diversi motivi: affinché la contestazione sia valida, il verbale deve descrivere in modo sufficientemente preciso la condotta illecita. Indicare "mancata tenuta del registro" senza specificare a quali rifiuti si riferisca rende la contestazione generica e difficile da contrastare in sede di difesa. Anche l'impatto sulla competenza e sulla sanzione, ha la sua valenza.
La normativa italiana prevede sanzioni diverse e competenze diverse a seconda che si tratti di:
Rifiuti non pericolosi: sanzioni amministrative pecuniarie.
Rifiuti pericolosi: sanzioni più gravi e, in alcuni casi, rilevanza penale se la gestione illecita è significativa.
Se il verbale non specifica il tipo di rifiuto, non è chiaro quale regime sanzionatorio sia stato applicato e se l'organo accertatore fosse competente per quella specifica violazione.
L'art. 14 della L. 689/1981 e l'art. 3 della L. 241/1990 impongono che la contestazione dell'illecito amministrativo indichi con precisione il fatto addebitato al trasgressore, in modo da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza-ingiunzione è del tutto privo di specificazione in ordine alla tipologia di rifiuto che l'impresa avrebbe omesso di registrare.
Non viene indicato alcun codice CER, non vengono individuate le operazioni di carico o scarico omesse, non vi sono riferimenti a formulari, né risultano indicate date o quantità.
Si tratta di un'omissione grave: per un'impresa che svolge attività di spurgo pozzi neri, la corretta individuazione del rifiuto – ordinariamente riconducibile al CER 20 03 04 (fanghi da fosse settiche) – costituisce elemento imprescindibile per qualificare il fatto contestato e rapportarlo agli obblighi di legge.
La giurisprudenza, anche recente, è costante nel ritenere che:
“La mancanza nel verbale degli elementi essenziali del fatto contestato, tali da non consentire l'immediata individuazione dell'illecito, comporta la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto assoluto di motivazione.” Nel caso di specie, l'indeterminatezza del fatto è tale da impedire all'opponente di comprendere quale rifiuto avrebbe dovuto essere registrato, e quindi di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo violato. L'atto amministrativo risulta, pertanto, affetto da violazione del diritto di difesa, difetto assoluto di motivazione e inidoneità dell'accertamento a fondare validamente l'irrogazione della sanzione.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe emarginata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione;
1. ANNULLA l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione per violazione alle norme D.Lgs 152/06 - prot. uscita P_CZ_0001939 del 18.01.2024, notificata in data 22.01.2024 ed il verbale prodromico n. 22/2022 emesso dai Carabinieri forestale "Calabria" in data 24.05.2022; 2. CONDANNA la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_2 CP_1
2.340,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in camera di consiglio il 14 novembre 2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Rosanna Scillone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Rosanna
Scillone, all'esito della discussione orale all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t. con l'Avv. Carmelo Talarico;
Parte_1
-opponente- Contro
, in persona del l.r.p.t. , con l'Avv. Controparte_1
SU ER;
-opposta-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n°98 del 31/08/2023 (prot. uscita P_CZ_0001939 del 18.01.2024), notificata in data 22.01.2024, con la quale l' le Controparte_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 2.066,67 a titolo di sanzione amministrativa.
Tale sanzione traeva origine dal verbale di contestazione n. 22/2022, elevato in data 24.05.2022 dalla Regione Carabinieri Forestale Calabria - Stazione di Vallelonga, con cui si contestava la violazione dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per aver omesso l'aggiornamento del registro di carico e scarico rifiuti. L'opposizione si basa su due ordini di motivi:
A. La nullità del verbale prodromico per carenza degli elementi essenziali, tra cui la genericità della contestazione, l'omessa indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, l'errata indicazione dell'autorità cui proporre scritti difensivi ) e la Controparte_2 mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento B. L'errata interpretazione e violazione dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, sostenendo l'odierna opponente di rientrare tra i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, in quanto impresa produttrice di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti inferiore a dieci. Si è costituita in giudizio l' , la quale, con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ha contestato le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiuntiva. In particolare, l'Ente opposto ha sostenuto che l'esonero per le imprese con meno di dieci dipendenti riguarderebbe unicamente l'obbligo di presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e non anche quello della tenuta del registro di carico e scarico.
All'udienza odierna la causa è stata incamerata per la decisione. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del verbale per errata indicazione dell'autorità cui rivolgere il ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 11722/2010; Cass. n. 4516/2016; Cass. n. 23582/2020; Cass. n. 11623/2022), l'erronea indicazione dell'Autorità competente non determina di per sé la nullità dell'atto, trattandosi di un vizio meramente formale. La nullità è configurabile solo qualora l'errore abbia causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Invero il verbale può essere annullato se manca l'indicazione del tipo di rifiuto, ma il motivo preciso dipende dalla natura dell'obbligo di tenuta dei registri e dai vizi specifici del verbale. L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sussiste a prescindere dal tipo di rifiuto, nel senso che per determinate categorie di soggetti (produttori di rifiuti pericolosi, gestori, trasportatori)
l'obbligo è generale.
Tuttavia, l'indicazione del tipo di rifiuto nel verbale di accertamento è un elemento essenziale per diversi motivi: affinché la contestazione sia valida, il verbale deve descrivere in modo sufficientemente preciso la condotta illecita. Indicare "mancata tenuta del registro" senza specificare a quali rifiuti si riferisca rende la contestazione generica e difficile da contrastare in sede di difesa. Anche l'impatto sulla competenza e sulla sanzione, ha la sua valenza.
La normativa italiana prevede sanzioni diverse e competenze diverse a seconda che si tratti di:
Rifiuti non pericolosi: sanzioni amministrative pecuniarie.
Rifiuti pericolosi: sanzioni più gravi e, in alcuni casi, rilevanza penale se la gestione illecita è significativa.
Se il verbale non specifica il tipo di rifiuto, non è chiaro quale regime sanzionatorio sia stato applicato e se l'organo accertatore fosse competente per quella specifica violazione.
L'art. 14 della L. 689/1981 e l'art. 3 della L. 241/1990 impongono che la contestazione dell'illecito amministrativo indichi con precisione il fatto addebitato al trasgressore, in modo da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza-ingiunzione è del tutto privo di specificazione in ordine alla tipologia di rifiuto che l'impresa avrebbe omesso di registrare.
Non viene indicato alcun codice CER, non vengono individuate le operazioni di carico o scarico omesse, non vi sono riferimenti a formulari, né risultano indicate date o quantità.
Si tratta di un'omissione grave: per un'impresa che svolge attività di spurgo pozzi neri, la corretta individuazione del rifiuto – ordinariamente riconducibile al CER 20 03 04 (fanghi da fosse settiche) – costituisce elemento imprescindibile per qualificare il fatto contestato e rapportarlo agli obblighi di legge.
La giurisprudenza, anche recente, è costante nel ritenere che:
“La mancanza nel verbale degli elementi essenziali del fatto contestato, tali da non consentire l'immediata individuazione dell'illecito, comporta la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto assoluto di motivazione.” Nel caso di specie, l'indeterminatezza del fatto è tale da impedire all'opponente di comprendere quale rifiuto avrebbe dovuto essere registrato, e quindi di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo violato. L'atto amministrativo risulta, pertanto, affetto da violazione del diritto di difesa, difetto assoluto di motivazione e inidoneità dell'accertamento a fondare validamente l'irrogazione della sanzione.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe emarginata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione;
1. ANNULLA l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione per violazione alle norme D.Lgs 152/06 - prot. uscita P_CZ_0001939 del 18.01.2024, notificata in data 22.01.2024 ed il verbale prodromico n. 22/2022 emesso dai Carabinieri forestale "Calabria" in data 24.05.2022; 2. CONDANNA la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_2 CP_1
2.340,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in camera di consiglio il 14 novembre 2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Rosanna Scillone