Decreto cautelare 28 maggio 2022
Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2022, proposto da -OMISSIS- in proprio e altresì rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Gruppo -OMISSIS-, Comando Gruppo -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, protocollato in data 4 marzo 2022 e prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta a carico del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa VA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, il Tenente ris. compl. della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in congedo, impugna il provvedimento in epigrafe specificato con cui è stata disposta a suo carico la sanzione della perdita del grado per rimozione, in correlazione a una complessa vicenda di carattere penale che lo ha visto condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia e poi prosciolto in appello per prescrizione, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a ripristinare la sua collocazione nel grado e con l’anzianità maturata nel ruolo degli ufficiali della Guardia di Finanza con riposizionamento nella graduatoria, salvo il risarcimento del danno da richiedersi in separato giudizio.
2. A sostegno del gravame articola otto motivi di ricorso, deducendo plurime violazioni di legge, anche sul piano del corretto svolgimento degli adempimenti propri del procedimento disciplinare, eccesso di potere in varie figure sintomatiche, travisamento dei fatti, violazione del divieto di bis in idem , difetto di motivazione, disparità di trattamento.
3. Si è costituita l’amministrazione per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato, depositando memoria difensiva e documenti.
4. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 698/2022 la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata respinta per difetto di fumus -OMISSIS- iuris del ricorso.
5. Le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Prima di procedere allo scrutinio di merito delle censure articolate in ricorso, è opportuna una sintetica ricostruzione delle principali vicende che costituiscono l’antefatto del procedimento disciplinare di cui si discute nella presente sede.
7. I fatti di causa hanno origine nell’ambito di un articolato e lungo contenzioso che ha visto contrapposti, sia in sede sia civile che penale, il -OMISSIS-. -OMISSIS- al signor -OMISSIS-, alla moglie -OMISSIS- ed ai figli di quest’ultima -OMISSIS- e -OMISSIS-, cui aveva prestato assistenza professionale nella sua qualità di avvocato nell’ambito una procedura per l’aggiunta del cognome “-OMISSIS-” al cognome “-OMISSIS-”.
8. In particolare, nel 2008 il ricorrente ha convenuto in giudizio le succitate parti per il pagamento di una parcella professionale relativa alla predisposizione della bozza di un ricorso al T.A.R. sul silenzio-rigetto della Prefettura avverso un’istanza di aggiunta di cognome; a tale azione giudiziaria ha fatto seguito una denuncia dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- nei confronti del Ten. -OMISSIS-, con l’accusa di aver redatto, al fine di lucrare il pagamento della parcella, una bozza di ricorso al giudice amministrativo utilizzando abusivamente una procura ad litem dagli stessi rilasciata “in bianco” al momento del conferimento di un precedente e diverso mandato professionale. Dalla citata denuncia è scaturito un primo procedimento penale a carico del ricorrente in ordine al reato di falsità in foglio firmato in bianco, definito con condanna dell’interessato – giusta sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2014 - alla pena di quattro mesi di reclusione. Sotto il profilo disciplinare, nei confronti del -OMISSIS- è stata irrogata la sanzione della sospensione dalle funzioni del grado per dodici mesi (cfr. doc. 2 dell’amministrazione).
9. Nel 2011, il Ten. Palmieri ha sporto a sua volta denuncia nei confronti dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS- per il reato di calunnia e falsa testimonianza per le dichiarazioni da questi rese nel precedente giudizio, cui ha fatto seguito un procedimento penale nei confronti degli stessi concluso con decreto di archiviazione del Giudice delle Indagini Preliminari.
10. Dette parti hanno quindi sporto una querela per calunnia nei confronti del -OMISSIS-, dalla quale è scaturito un ulteriore procedimento penale – di cui si discute nella presente sede – esitato prima nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione a fronte dell’accertamento della responsabilità per i fatti ascritti e, poi, conclusosi con sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di non luogo a procedere per l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
11. All’esito di tale articolata vicenda, il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha ordinato l’avvio di un’inchiesta formale disciplinare a carico del ricorrente per il seguente addebito: “ Ufficiale in congedo della Guardia di finanza, nel corso dello svolgimento della professione forense, presentava una denuncia-querela dal contenuto consapevolmente falso con cui incolpava quattro soggetti, pur sapendoli innocenti, dei reati di calunnia e falsa testimonianza. Per tali fatti nei confronti dell’interessato è stato istruito un procedimento penale per il reato di calunnia, all’esito del quale la Corte di Appello di -OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza di condanna a due anni di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’Ufficiale per essere il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili. Il comportamento tenuto, oltre ad evidenziare assoluta carenza di qualità morali e di carattere, costituiva gravissima violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato ” (cfr. doc. 7 dell’amministrazione).
12. Conclusa l’inchiesta formale disciplinare, con provvedimento del 10.12.2021 il ricorrente è stato deferito al giudizio di una commissione di disciplina (cfr. doc. 10 dell’amministrazione), che, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha concluso le proprie valutazioni ritenendo il ricorrente non meritevole di conservare il grado e disponendo, per l’effetto, la perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865, 867 e 1357, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 66/2010.
13. Tanto premesso per migliore comprensione della vicenda, il Collegio può adesso passare allo scrutinio di merito delle censure articolate in ricorso, che ritiene infondate per le ragioni di seguito illustrate.
14. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 651 c.p.p. in quanto l’amministrazione non avrebbe potuto porre a fondamento dell’azione disciplinare una sentenza penale di non luogo a procedere, qual è quella che, come nella fattispecie, dichiara il reato estinto per prescrizione. Ai sensi della citata disposizione normativa, difatti, soltanto la sentenza di condanna definitiva farebbe stato in ogni procedimento, anche disciplinare militare, ma non la diversa pronuncia in rito di estinzione del reato. Pertanto, “ la valutazione disciplinare militare, a fronte di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere basata sulle sentenze e sulle motivazioni, ma solo e se proprio sul materiale probatorio acquisito in quei processi penali ” (cfr. ricorso pag. 13).
Le censure sono infondate.
14.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza che conclude il procedimento penale con pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione, essendo priva di contenuto assolutorio, non esclude che l’amministrazione possa valutare i fatti ivi emersi e ritenere gli stessi disciplinarmente rilevanti, a condizione che ciò avvenga all’esito di un’autonoma delibazione. Gli atti di un procedimento penale, anche se sfociato in una pronuncia di non luogo a procedere, possono quindi essere utilizzati in sede disciplinare e, in questi casi, “ la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 febbraio 2022, n. 1163). Pertanto, “ l’intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea a estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare ”, per cui “ l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 13.01.2023, n. 468; Id., Sez. VI. 09.07.2025, n. 5987).
14.2 Tanto più che, nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti, ritenendo insussistenti i presupposti per un proscioglimento nel merito e, anzi, rilevando come fosse “ ampiamente accertata l’integrazione del reato contestato in rubrica ad opera dell’odierno imputato, sulla scorta della ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice ” oltre che “ prive di ogni rilievo le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa appellante, che mirano ad una inammissibile rivisitazione critica di fatti del tutto inidonee a scalfire il quadro probatorio granitico posto dal primo giudice a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ”.
14.3 Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, l’Amministrazione Militare ha correttamente proceduto all’avvio e all’istruttoria del procedimento disciplinare nonostante il giudizio penale non si sia concluso con una sentenza definitiva di condanna, nel quadro di un’autonoma valutazione in merito al rilievo dei fatti emersi in detta sede.
15. Con il secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe basato sull’erroneo travisamento dei fatti occorsi nell’ambito della complessa vicenda penale che vede contrapposto il ricorrente ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. In particolare, sarebbe erroneo e pregiudizievole il riferimento alla circostanza che a carico del ricorrente è stato instaurato un procedimento penale “ con l'accusa di avere utilizzato abusivamente, falsificandola, una procura alle liti, di cui lo stesso era in possesso per un mandato professionale ricevuto in precedenza ”; le firme dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbero state infatti autentiche, al più utilizzate indebitamente per presentare un ricorso al T.A.R. ritenuto dalle parti non proponibile e mai autorizzato. L’Ufficiale Inquisitore avrebbe dovuto dare ingresso alla prova testimoniale, sia con riferimento a testimoni mai sentiti nel giudizio penale, sia quelli che avrebbero reso una testimonianza inattendibile e contraddittoria. Al contrario, il procedimento disciplinare condotto nella fattispecie avrebbe perso ogni caratteristica di autonomia per allinearsi a quello penale. Nella relazione finale predisposta dall’amministrazione, inoltre, sarebbero rinvenibili molteplici errori, in particolare non sarebbe stata ammessa la richiesta di acquisire gli atti del precedente procedimento disciplinare e le testimonianze orali indicate a discarico, così privando il procedimento disciplinare di adeguata istruttoria, non sarebbe stata valutata adeguatamente la sentenza di assoluzione del ricorrente e vi sarebbe stato ampio riferimento alle sentenze del secondo processo penale in violazione dell’art. 651 c.p.p.
Il motivo è infondato.
15.1 Rileva il Collegio che il procedimento disciplinare culminato nell’emanazione del provvedimento impugnato è stato avviato sulla scorta delle risultanze emerse nell’ambito del giudizio instaurato a carico dell’odierno ricorrente per il solo reato di calunnia in danno dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nel quadro di un complesso contenzioso che ha visto tali parti contrapposte sia in sede civile che penale. Le vicende relative alla diversa condanna riportata dal Ten. -OMISSIS-per il reato di falsità in foglio firmato in bianco ex art. 486 c.p. costituiscono esclusivamente l’antefatto della più recente vicenda giudiziaria e, come tali, sono richiamate al fine di una più completa ricostruzione degli accadimenti che hanno condotto alla successiva condanna del ricorrente per il reato di calunnia, poi prescritto in appello. Nel caso in esame, pertanto, il richiamo alla falsificazione delle procure non presenta alcuna nota decettiva rispetto alla ricostruzione della complessiva vicenda su cui si innesta l’attuale procedimento, considerando che il reato di cui all’art. 486 c.p. riguarda pur sempre un’ipotesi di mendacio e la falsità attiene non alle sottoscrizioni apposte su foglio bianco, ma alla procura speciale per la presentazione di un ricorso al T.A.R. che è risultata non autentica. Parimenti, tali circostanze non assumono rilievo nella valutazione della rilevanza disciplinare della successiva condotta tenuta dal ricorrente, che è stato accusato e condannato – salva la successiva prescrizione del reato – per aver presentato una denuncia-querela dal contenuto consapevolmente falso in relazione alle dichiarazioni rese dai signor -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- nel corso del precedente procedimento instaurato nei suoi confronti.
15.2 Va poi considerato che sulle circostanze che hanno condotto alla condanna del ricorrente per falsità di foglio firmato in bianco si è ormai formato in giudicato, per cui correttamente l’amministrazione ha ritenuto non necessario introdurre nuove prove testimoniali – vieppiù giudicate superflue dal giudice del processo a quo – in relazione a fatti già definitivamente accertati e, peraltro, non direttamente rilevanti nell’ambito del secondo giudizio penale a carico del ricorrente, da cui ha origine l’odierno procedimento disciplinare.
15.3 Pertanto, l’amministrazione militare non aveva alcun obbligo di procedere all’acquisizione di testimonianze orali o ulteriori elementi di prova, potendo utilizzare ai fini della valutazione della rimproverabilità della condotta del militare tutti gli elementi emersi in sede penale, senza necessità di rinnovare interamente o parzialmente l’istruttoria. Al riguardo, difatti, è ormai acquisizione consolidata che “ al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3125 del 14 maggio 2019; Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 3.07.2023, n. 6455).
15.4 Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che sia inoltre infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta che il procedimento disciplinare non risulterebbe basato su un’autonoma valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione, ma sarebbe sostanzialmente allineato in maniera automatica alle risultanze del processo penale di primo grado, nonostante l’ulteriore sentenza di non luogo a procedere in grado di appello.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, oltre che dal complesso degli atti di causa, risulta invero che l’amministrazione ha ricostruito adeguatamente gli elementi essenziali della vicenda e della condotta ascritta al ricorrente, individuandoli nell’aver presentato una denuncia – querela nei confronti dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- di contenuto consapevolmente falso, come riconosciuto e accertato dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- conclusiva del giudizio penale di primo grado, su cui ha preso espressamente posizione con un’autonoma valutazione sorretta da adeguate motivazioni. A fondamento della sanzione applicata, l’amministrazione ha infatti espresso un proprio giudizio negativo valorizzando il disvalore della condotta del ricorrente sotto molteplici profili, evidenziando in particolare che quest’ultimo “ ha consapevolmente posto in essere un comportamento di assoluta gravità, violando gli obblighi derivanti dal suo status; - ha trasgredito al dovere di rettitudine che deve contraddistinguere, in ogni circostanza, l’operato dell’appartenente al Corpo, a fortiori se Ufficiale; - ha tenuto una condotta incompatibile con il proprio ruolo, contraria alla disciplina e in dispregio ai doveri di fedeltà, correttezza e lealtà, assunti con il giuramento prestato (…); - ha assunto scientemente comportamenti riprovevoli che hanno comportato contestazioni in sede penale, arrecando rilevante nocumento all’immagine e al prestigio del Corpo ”. Come anzidetto, le motivazioni della decisione assunta dall’amministrazione sono adeguatamente indicate nell’ambito del provvedimento impugnato e rendono chiaramente comprensibili, sul piano dell’accertamento delle responsabilità disciplinari, le ragioni della scelta operata. Ne deriva, pertanto, l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.
In conclusione, anche i motivi sopra scrutinati sono infondati e vanno respinti.
16. Con il terzo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione del divieto di bis in idem , essendo stato sottoposto a due procedimenti disciplinari in relazione a un unico fatto, ovvero una truffa attuata mediante la simulazione di un incarico professionale di assistenza legale mai conferito, considerata una volta con riferimento al profilo dell’abuso del foglio in bianco e, successivamente, ai fini dell’integrazione della fattispecie di calunnia. L’Ufficiale inquisitore avrebbe quindi dovuto acquisire il fascicolo del precedente procedimento disciplinare e verificare che il fatto era stato già esaminato.
La censura è destituita di fondamento.
16.1 Le condotte criminose ascritte al ricorrente sono puntualmente descritte nelle pronunce giudiziarie intervenute a conclusione dei due procedimenti penali nei quali il medesimo è stato imputato, la cui lettura rende chiaramente percepibile l’autonomia non solo delle singole imputazioni, ma, prima ancora, dei fatti storici che ne costituiscono il presupposto anche se nell’ambito di una complessa vicenda che ha un’origine unitaria, da individuarsi nell’attività professionale svolta dal ricorrente per la procedura per aggiunta del cognome -OMISSIS- al cognome -OMISSIS-. In nessun caso, peraltro, si fa riferimento al reato di truffa, per cui le vicende penali rimangono delineate negli atti giudiziari dei relativi processi, culminati con l’emanazione di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di falsità in foglio firmato in bianco ai sensi dell’art. 486 c.p., passata in giudicato, e con la successiva condanna del medesimo per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., poi seguito da una pronuncia in grado di appello di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
16.2 Tale autonomia si riflette anche sul piano della valutazione disciplinare, poiché il procedimento di cui si discute non può ritenersi in alcun modo assorbito in quello svolto con riferimento alla prima vicenda penale, stante la chiara differenza delle condotte contestate al ricorrente e la loro oggettiva autonomia anche sul piano temporale. Invero, il procedimento in questione è chiaramente correlato alla sola commissione, da parte del -OMISSIS-, del delitto di calunnia nei termini illustrati nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, il cui complessivo accertamento è stato ritenuto nel merito corretto anche dalla pronuncia della Corte di Appello di -OMISSIS-, che pure ha riconosciuto la prescrizione del reato. Conseguentemente, nella fattispecie non ha fondamento il richiamo al divieto di bis in idem , considerando l’autonomia dei giudizi penali, delle condotte in detta sede perseguite e delle valutazioni disciplinari, che, nell’ambito del provvedimento impugnato, hanno a oggetto esclusivamente la rilevanza dei fatti integrativi del reato di calunnia.
17. Con il quinto mezzo viene dedotta la tardività dell’azione disciplinare sia con riferimento al suo termine inziale, sia quanto al termine di conclusione del relativo procedimento. In particolare, il ricorrente lamenta che l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Casellario Giudiziale in data 11.09.2017, da cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avrebbe dovuto essergli notificato e che, conseguentemente, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere avviato e poi sospeso in attesa della definizione del giudizio penale.
Inoltre, come riportato alla riga 63 dell'Indice degli atti datato 11.08.2021, la sentenza di primo grado di condanna del ricorrente risulterebbe acquisita in data 17.06.2019; considerato che la sentenza di appello dichiara il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, la data per iniziare e concludere (oppure sospendere) il procedimento disciplinare sarebbe il 16.03.2020, poiché a quella data la vicenda penale poteva e doveva essere considerata definitiva ai fini di un eventuale illecito disciplinare. La sentenza 3963 del 30.10.2020, passata in giudicato in data 14.01.2021, sarebbe stata acquisita dall’amministrazione in data 24.05.2021, per cui il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere concluso alla data del 23.02.2022. Non corrisponderebbe al vero quanto affermato nel provvedimento impugnato, ovvero che la sentenza penale con il passaggio in giudicato sarebbe stata acquisita in data 7.06.2021, poiché la riga 66 dell'Indice degli atti indicherebbe che tale acquisizione è avvenuta il 24.05.2021.
Le censure sono complessivamente infondate.
17.1 Va premesso che, nel caso di specie, l’amministrazione ha avuto conoscenza del procedimento penale nei confronti del ricorrente con l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti rilasciato dal casellario giudiziale in data 11.09.2017 e, non ritenendo evidentemente sufficienti gli elementi a disposizione per la valutazione dell’eventuale responsabilità disciplinare del medesimo, ha atteso l’esito definitivo del giudizio ancora pendente. Il che è coerente con la previsione di cui all’art. 1393, comma 1, a mente del quale “ nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ”.
17.2 Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era alcun obbligo in capo all’amministrazione né di avviare e poi sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale, essendo la sospensione una mera facoltà esercitabile discrezionalmente, né di notificare al ricorrente l’acquisizione del predetto certificato del casellario giudiziale, essendo la pendenza del procedimento penale a suo carico circostanza certamente nota e avendo l’amministrazione rinviato ogni valutazione interna all’esito del giudizio penale.
17.3 Ciò posto, una volta che – come in questo caso – l’amministrazione non ritenga di poter procedere immediatamente e attenda la conclusione del processo in corso in sede penale, il conseguente procedimento disciplinare di stato, ai sensi dell’art. 1392, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, “ deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ”. Il successivo comma 3 della disposizione, inoltre, stabilisce che “ il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”.
17.4 Quanto all’interpretazione di detta norma, la giurisprudenza ha chiarito che la conoscenza acquisita dall’amministrazione in ordine alla pronuncia giudiziaria conclusiva del giudizio penale deve essere non solo integrale, ma anche certa, ovvero “ documentata conformemente alla modalità individuata dall'ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e più in generale agli atti pubblici ex art. 2714 c.c.) per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale (C.d.S., Sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 5.09.2023, n. 8168). Difatti, “ l’art. 1392 cod.ord.mil., laddove indica come dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, fa evidentemente riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell'attestazione di irrevocabilità; di converso, la norma non individua un termine entro il quale l'Amministrazione deve provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 866) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2023, n. 3976).
17.5 Ne deriva che, ai fini del decorso del termine di 90 giorni per dare avvio al procedimento disciplinare, non è in alcun modo rilevante la conoscenza della sentenza resa all’esito del primo grado di giudizio, essendo invece richiesta l’acquisizione nelle forme di legge della pronuncia definitiva che conclude la vicenda penale. Correttamente, dunque, l’amministrazione ha atteso di avere piena e legale conoscenza della sentenza della corte di appello e del suo passaggio in giudicato prima di dare avvio all’azione disciplinare a garanzia della completezza e correttezza del giudizio, “ sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13.09.2022, n. 14).
18. Poste le giuste premesse teoriche, occorre adesso stabilire quando l’amministrazione abbia avuto effettivamente piena conoscenza della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- comprensiva dell’attestazione di passaggio in giudicato. Al riguardo, ritiene il Collegio che possa darsi continuità alle conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in sede cautelare e cioè che “ non appare provata la non veridicità di quanto affermato nel provvedimento circa l’acquisizione della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 7 giugno 2021: nell’indice degli atti, sub doc. n. 66, il 24 maggio 2021 figura infatti quale data in cui è stata apposta l’indicazione del passaggio in giudicato, non già quale giorno di acquisizione della pronuncia da parte della P.A. ” (cfr. ord. n. -OMISSIS-).
18.1 Invero, il documento 66 indicato nell’Indice degli atti – cui fa riferimento parte ricorrente a supporto della propria prospettazione censoria – è relativo espressamente alla “ sentenza n. 3963 del 30.10.2020 passata in giudicato in data 14.01.2021 come da indicazione apposta in calce in data 24.05.2021 ”, per cui quest’ultima risulta essere la data in cui è stata apposta l’indicazione di passaggio in giudicato della pronuncia, non essendovi alcuna certezza che sia anche la data di acquisizione della stessa da parte dell’amministrazione. La contestazione del ricorrente secondo cui la sentenza in questione non sarebbe pervenuta nella disponibilità dell’amministrazione in data 7.06.2021, come indicato nel provvedimento impugnato, rimane dunque indimostrata e destituita di fondamento.
18.2 Pertanto, considerato che l’atto di contestazione degli addebiti che dà avvio al procedimento disciplinare è stato adottato e notificato al -OMISSIS- in data 10.08.2021 (cfr. doc. 2 del ricorrente), deve concludersi che l’amministrazione ha tempestivamente intrapreso l’azione disciplinare nell’osservanza del termine di legge stabilito in 90 giorni dalla integrale conoscenza della pronuncia conclusiva, in via definitiva, del giudizio penale.
18.3 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rispetto del termine di conclusione del procedimento disciplinare previsto in 270 giorni decorrenti anch’essi dalla piena conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento penale. Difatti, il provvedimento che dispone a carico del -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione è stato adottato in data 4.03.2022 e dunque l’ultimo giorno utile del complessivo termine di 270 giorni, computati dal 7.06.2021, all’uopo previsto dall’art. 1392, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2010. Va infatti rammentato che, “ ai fini del rispetto del termine decadenziale per la conclusione del procedimento disciplinare occorre considerare la data in cui il provvedimento si è giuridicamente perfezionato (ovverosia la sua adozione da parte dell’Amministrazione) e non già quella in cui lo stesso è notificato all'incolpato e ciò in quanto l'adempimento partecipativo attiene all'efficacia dell'atto nei confronti del solo destinatario (cfr., ex aliis, CdS, Sez. II, sentenze numeri 667/2022, 825/2021, 1464/2021, 3223/2021; CdS, Sez. IV, sentenze numeri 2050/2019, 3318/2018, n. 4298/2015, e 5582/2012) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 5.09.2023, n. 8168).
19. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta che, mentre nel capo di incolpazione si fa riferimento al reato di calunnia, nel provvedimento impugnato l'accusa si estenderebbe alla falsificazione della procura alle liti, circostanza non vera. In ogni caso, a voler sostenere tale nuova contestazione si sarebbe dovuto procedere ad una nuova contestazione degli addebiti.
Inoltre, il difensore d'ufficio avrebbe ricevuto comunicazione dell’udienza solo 15 giorni prima della data all’uopo fissata e non con l’anticipo minimo di 20 giorni ai sensi dell’art. 1387 del D.Lgs. n. 66/2010. Viene inoltre dedotto che la procedura penale militare richiederebbe la notifica personale, a mani, e non la notifica a mezzo pec; la notifica del differimento dell’udienza sarebbe poi nulla perché non proverrebbe dall’indirizzo pec istituzionale e, quindi, dal domicilio digitale della pubblica Amministrazione, ma da un indirizzo non destinato a tale funzione. Inoltre, dal 2 al 12 febbraio 2022, il ricorrente sarebbe rimasto immobilizzato a letto, per cui avrebbe avuto un legittimo impedimento a presenziare all’udienza; il differimento della data di udienza avrebbe dovuto essere notificata al solo difensore, risultando inutile la notifica all’inquisito, e la nuova udienza, alla luce dei problemi di salute di quest’ultimo, avrebbe dovuto essere tenuta presso la sua abitazione, salvo sospendere il procedimento e attendere il miglioramento delle sue condizioni di salute.
Il motivo è infondato.
19.1 Come già evidenziato ai precedenti paragrafi, la lettura del provvedimento impugnato lascia chiaramente emergere che il perimetro della valutazione della responsabilità disciplinare è limitato alla condotta e ai fatti emersi nell’ambito del processo penale a carico del ricorrente per il reato di calunnia. L’amministrazione, difatti, nel ricostruire la condotta tenuta dall’avvocato Palmieri, ha espressamente fatto riferimento alla circostanza che quest’ultimo abbia presentato, “ il 12 ottobre 2011, una denuncia-querela di contenuto consapevolmente falso, in relazione alle dichiarazioni rese dai predetti soggetti ” – ovvero i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- – “ nell’ambito di un distinto procedimento penale (instaurato nei confronti dell’Ufficiale con l’accusa di aver utilizzato abusivamente, falsificandola, una procura alle liti di cui lo stesso era in possesso per un mandato professionale ricevuto in precedenza) ”. È dunque erronea l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui nel provvedimento impugnato l’accusa mossa nei confronti del -OMISSIS- sarebbe estesa anche alla falsificazione della procura alle liti, mentre nel capo di incolpazione risulterebbe limitata al solo delitto di calunnia.
19.2 Parimenti infondato è il profilo di censura con cui il ricorrente deduce la violazione del termine di cui all’art. 1387, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010, a tenore del quale “ redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi ” dinanzi alla commissione di disciplina stessa. Va premesso che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, con nota del 17.01.2022 il ricorrente ha comunicato alla nominata commissione di disciplina di non volersi avvalere di alcuna difesa tecnica, rimettendosi al giudizio della stessa in ordine alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. doc. 5 del ricorrente). Conseguentemente, in data 18.01.2022, la commissione ha proceduto a incaricare di tale compito un Ufficiale dalla stessa individuato, comunicandogli contestualmente la data della riunione per il giorno 3.02.2022. Alla data così fissata, il -OMISSIS- ha rappresentato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta per ragioni di salute, chiedendo il differimento della stessa; la nuova riunione della commissione di disciplina è stata dunque fissata per il giorno 9.02.2022, data così comunicata al ricorrente con pec del 7.02.2022.
19.3 Ciò premesso sul piano fattuale, rileva innanzitutto il Collegio che il termine stabilito dall’art. 1387, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010 non è dalla legge qualificato come perentorio, né alla sua violazione è espressamente correlata alcuna decadenza o forma di invalidità procedimentale, per cui non può prospettarsi l’automatica illegittimità del provvedimento finale che sia stato adottato senza la sua l’osservanza. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, difatti, “ un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce. (…) Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718, con riguardo anche a Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 22.10.2020, n. 537; Id., Sez. II, 9.05.2024, n. 4200; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.11.2024, n. 3317).
19.4 Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato che l’inosservanza di detto termine abbia comportato a suo danno concreti, specifici e oggettivi impedimenti a svolgere pienamente le proprie difese, tenuto conto non solo che la comunicazione della riunione della commissione di disciplina al difensore d’ufficio è avvenuta comunque 15 giorni prima in luogo dei venti previsti dalla norma, dunque con un anticipo sul termine di legge non eccessivo o palesemente irragionevole, ma anche della circostanza che la predetta riunione è stata poi differita dalla data prevista del 3.02.2022 a quella del 9.02.2022, su istanza del ricorrente, che ha rappresentato l’insorgenza di problematiche di salute (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 8.02.2018, n. 823). Pertanto, il militare che lamenti la violazione degli adempimenti procedurali di cui all’art. 1387 del D.Lgs. n. 66/2010 “ non può limitarsi (…) a dolersene senza fornire né un principio di prova della loro mancata effettuazione, né, e soprattutto, fornire la dimostrazione che in concreto la loro omissione ha effettivamente inciso negativamente sulla trasparenza dell’attività della Commissione di disciplina ovvero sul suo diritto di difesa ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 14.05.2015, n. 2418).
20. Quanto ai restanti profili di doglianza, ritiene il Collegio che gli stessi siano complessivamente infondati.
20.1 Non coglie nel segno, innanzitutto, l’affermazione secondo cui nei procedimenti disciplinari militari sarebbe necessaria sempre la notifica a mani dell’incolpato e non sarebbe possibile utilizzare la notifica a mezzo pec. La giurisprudenza, difatti, ha ritenuto la comunicazione via posta elettronica certificata equivalente alla notificazione a mezzo posta raccomandata anche con riferimento agli atti propri del procedimento disciplinare militare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005, a mente del quale “ la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.01.2022, n. 62).
20.1 Peraltro, va rimarcato che nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica cui è stata trasmessa la comunicazione del differimento della riunione della commissione di disciplina è quello utilizzato dal ricorrente medesimo nelle comunicazioni intercorse con il predetto organo e dal quale, in particolare, è pervenuta la stessa richiesta di postporre la seduta già fissata ad altra data. Peraltro, si tratta di un indirizzo attivato sul dominio di posta elettronica dell’ordine professionale di appartenenza del ricorrente, che può essere ben utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’ambito della professione svolta, poiché “ nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto ” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.01.2025, n. 1615).
20.2 Non sussiste, inoltre, l’eccepita nullità della notifica del differimento dell’udienza in quanto proveniente dall’indirizzo non istituzionale dell’amministrazione, poiché la notifica ha, in questo caso, mera funzione di comunicazione col fine di porre il destinatario a conoscenza della fissazione di una nuova seduta in commissione di disciplina e della relativa data. Ne consegue che l’amministrazione non era tenuta a utilizzare uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata, potendo avvalersi di ogni idonea modalità di comunicazione del citato differimento. Peraltro, non è contestato che l’indirizzo utilizzato sia valido e riconducibile al personale dell’amministrazione procedente, né il ricorrente lamenta che tale comunicazione non sia stata ricevuta, per cui, anche da tale prospettiva, la contestazione non ha pregio.
20.3 Infine, non risulta fondata la deduzione del -OMISSIS- secondo cui sarebbe stato immobilizzato a letto dal 2 febbraio al 12 febbraio 2022, avendo in detti termini un legittimo impedimento a presenziare alla riunione della commissione di disciplina, che si sarebbe dunque dovuta tenere presso la sua abitazione.
Va premesso che, nella stessa data del 3.02.2022 fissata per la riunione della commissione di disciplina, il ricorrente ha comunicato il proprio impedimento a partecipare e ha ottenuto un differimento alla data del 9.02.2022, alla quale non ha presenziato. In data 17.02.2022 ha quindi trasmesso documentazione sanitaria tra cui due certificati medici redatti nelle giornate del 3.02.2022 e del 9.02.2022 con prescrizione di due e tre giorni di riposo e cure presso il domicilio per lombosciatalgia.
20.4 Con riferimento a tale circostanza, nel provvedimento impugnato si legge che “ l’onere della prova della sussistenza di un impedimento di natura sanitaria e, secondo i principi generali, a carico di chi invoca a suo favore detta circostanza ”. Pertanto, “ in caso di invocato legittimo impedimento per motivi di salute, l’inquisito “deve produrre una certificazione medica che (…) precisi in modo chiaro ed espresso […] che l’infermità stessa comporta l’impossibilità a partecipare alla seduta. Di conseguenza, in assenza di una certificazione del genere deve ritenersi che manchi un legittimo impedimento e che pertanto l’organo giudicante possa pronunciarsi anche senza aver sentito l’interessato” (cfr. TAR Venezia, Sez. I, sent. 25 febbraio 2010, n. 563) ”.
20.5 Ritiene il Collegio che tale motivazione sia corretta nel merito e, inoltre, non risulti adeguatamente contestata dalle censure svolte da parte ricorrente. Va in proposito rammentato che, ai sensi dell’art. 1370, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010 “ il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare (…). ”
Con riferimento all’interpretazione della citata previsione di legga, la giurisprudenza ha chiarito che “ l’impedimento di natura sanitaria che può giustificare la richiesta dell’inquisito di differimento del procedimento disciplinare non coincide con un qualsiasi stato patologico dell’interessato, ma deve necessariamente consistere in uno stato patologico tale da rendere “impossibile” la sua partecipazione al procedimento disciplinare. E tale previsione, nella sua radicalità, sembra evidentemente ispirata dall’esigenza di evitare utilizzi strumentali e pretestuosi dell’istituto in questione, adducendo ragioni di salute non oggettivamente impeditive della partecipazione al procedimento, ma allegate al solo fine di protrarre sine die la conclusione del procedimento disciplinare, per il quale, al contrario, la legge fissa termini perentori di avvio e di conclusione proprio al fine di garantirne la speditezza ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 15.03.2021, n. 248).
20.6 Ne consegue che il differimento della riunione della commissione di disciplina per legittimo impedimento dell’incolpato dovuto a ragioni sanitarie è ammissibile soltanto laddove la condizione di infermità sia non solo comprovata da idonea certificazione medica, ma anche di gravità tale da impedire in termini assoluti la partecipazione al procedimento. Circostanza, quest’ultima, che non risulta dimostrata nel caso di specie, in quanto i certificati medici trasmessi all’amministrazione si limitano a prescrivere riposo e cure domiciliari per lombosciatalgia per una durata di due e tre giorni senza indicare condizioni di particolare severità clinica tali da comportare l’impossibilità di deambulare o di partecipare alla riunione della commissione di disciplina. Peraltro, il provvedimento impugnato precisa che il ricorrente non ha esibito alcuna certificazione sanitaria né in occasione della seduta della commissione di disciplina in data 3.02.2022, né in occasione della seconda riunione in data 9.02.2022, limitandosi a trasmettere delle certificazioni sanitarie in data 17.02.2022, che sono state dunque anche tardivamente comunicate all’amministrazione dopo la data fissata per la convocazione dinanzi alla commissione.
20.7 Si tratta, a ben vedere, di circostanze che il ricorrente neppure ha contestato adeguatamente in giudizio, limitandosi soltanto ad affermare l’esistenza di un oggettivo impedimento alla partecipazione al procedimento disciplinare, ma senza fornire sul punto alcun ulteriore e più solido elemento di prova. Ne consegue che l’amministrazione ha proceduto correttamente in contumacia in mancanza di alcuna giustificazione per la mancata comparizione, come previsto dall’art. 1387 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 66/2010 a tenore del quale se, alla data stabilita per la seduta della commissione di disciplina, l’incolpato “ non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza ”.
Alla luce di quanto precede, le doglianze sopra scrutinate sono infondate e vanno respinte.
21. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione ed eccesso dli potere in quanto il provvedimento, pur ponendosi nelle conclusioni “ in linea col giudizio di non meritevolezza a conservare il grado formulato dall'organo collegiale in data 9 febbraio 2022 ”, farebbe tuttavia riferimento alla successiva pec del 17.02.2022 con cui sono stati trasmessi due certificati medici del 3 e 9 febbraio 2022.
Il motivo è infondato.
Nel ricostruire le fasi principali del procedimento disciplinare, il provvedimento impugnato dà correttamente atto che, con pec del 17.02.2022, il ricorrente ha trasmesso documentazione sanitaria consistente in un certificato di “visita fisiatrica” del 17.02.2022 e due certificazioni mediche del 3.02.2022 e del 9.02.2022 con prescrizione di riposo e cure domiciliari rispettivamente per due e tre giorni. Si tratta, con evidenza, di una precisazione con finalità meramente descrittive, volta a dare evidenza di quanto occorso nell’ambito dell’iter procedimentale che ha condotto all’applicazione della sanzione sub iudice . Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la conclusione cui perviene il provvedimento impugnato, né si pone in contraddizione con la circostanza che la sanzione della perdita del grado per rimozione sia in linea con il giudizio formulato in data 9 febbraio 2022, poiché è a quella data che la commissione di disciplina si è convocata per la decisione in ordine alla posizione del ricorrente.
22. Con l’ottavo motivo viene dedotto il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e l’inadeguatezza del trattamento sanzionatorio, in quanto, in relazione allo stesso fatto, sarebbe stata applicata prima la sanzione di un anno di sospensione per una sentenza di condanna passata in giudicato e, poi, la perdita del grado rimozione a seguito di una sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, la sanzione sarebbe stata comminata anche in ragione dell’asserita carenza di qualità morali e di carattere, che invece avrebbero caratterizzato l’operato del ricorrente.
Le censure non colgono nel segno.
22.1 Come già chiarito ai paragrafi che precede, a fronte di una sentenza che pronuncia non luogo a procedere per estinzione del reato, l’amministrazione è libera di utilizzare i fatti e gli atti del relativo procedimento penale ai fini della valutazione di responsabilità disciplinare, purché compia una propria autonoma disamina e non si limiti a un mero rinvio per relationem alle risultanze di quel procedimento. Ciò significa che la stessa può valutare in termini di marcata gravità circostanze fattuali e comportamenti che non sono suscettibili di condurre a una condanna penale, ad esempio per gli effetti estintivi correlati al decorso del tempo, valorizzandone la rilevanza sotto il profilo disciplinare in contrapposizione ai doveri di servizio e agli obblighi a carico degli appartenenti all’organizzazione militare.
22.2 Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, “ la valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (ex multis, Cons Stato, sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672; Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667; Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629) ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11.02.2025, n. 453), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie.
22.3 Invero, la condotta per cui il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- – sebbene il reato si sia successivamente estinto per prescrizione – è oggettivamente grave ed è stata ritenuta incompatibile con i principi di moralità e rettitudine a cui deve essere improntato il comportamento di un militare dell’amministrazione di pubblica sicurezza con una valutazione che non può ritenersi irragionevole. Invero, quello contestato al ricorrente è il secondo episodio criminoso commesso nell’ambito della relazione professionale intercorsa con i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, vieppiù caratterizzato da innegabile gravità in relazione alla tipologia di illecito contestato, ovvero il reato di calunnia di cui all’art. 368 del c.p., figura delittuosa di indubbia offensività come riscontrabile dalla comminatoria di una pena edittale quale la reclusione da due a sei anni, nonché direttamente in contrasto con i doveri morali e d’ufficio dell’appartenente alle forze armate.
23. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede il ricorso è complessivamente infondato e merita di essere respinto.
24. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti considerata la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
VA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CA | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.