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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 441/2025 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domici- Parte_1 P.IVA_1 liato presso lo studio dell'avv. Antonio Manzari, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in at- ti;
opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., eletti- Controparte_1 P.IVA_2 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Lattanzio, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione notificato il 31.1.2025, il ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1766/2024 del Tribunale di Foggia del 18.12.2024, con cui gli
è stato ingiunto di pagare la somma di € 171.389,65 in favore della , a titolo di Controparte_1 rimborso dei costi di manutenzione straordinaria di un impianto comunale gestito dall'associazione opposta, oltre interessi e spese di lite.
Il rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto preliminarmente di riunire al Pt_1 presente procedimento quello successivo avente a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1781/2024; nel merito, ha chiesto che sia accertata l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria e, per l'effetto, che sia revocato il decreto ingiuntivo;
in subordine, ha chiesto la compensazione dei crediti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2025, si è costituita in giudizio l' _1
, impugnando e contestando tutte le deduzioni di controparte.
[...]
L'opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, in quanto notificata il 31.1.2025 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641
c.p.c., decorso inutilmente il 20.12.2024; nel merito, ha contestato integralmente il contenuto dell'avverso atto di opposizione, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
II.- Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per essere l'opposizione di pronta soluzione, la causa – stante la sua natura documentale – è stata rinviata all'udienza di discussione del 18.9.2025, svoltasi in modalità cartolare.
Lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa dal poiché tardiva. Parte_1
L'art. 641 c.p.c. prevede, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere propo- sta notificando l'atto di citazione al creditore-opposto entro il termine di quaranta giorni dalla noti- ficazione del provvedimento monitorio al debitore.
Come è noto, trattasi di termine perentorio: la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiari- to che, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del de- creto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile
(Cass. civ. n. 15763/2006).
2 Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 1766/2024 del 18.12.2024 è stato notificato a mezzo pec al in data 20.12.2024, mentre l'Ente ha notificato l'atto di citazione Parte_1 solo il 31.1.2025 e, cioè, due giorni dopo la scadenza del termine ultimo per proporre opposizione
(che scadeva il 29.1.2025).
Ne discende l'accoglimento dell'avanzata eccezione di inammissibilità, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, in ragione dell'importo del credito ingiunto, applicando i va- lori minimi per tutte le fasi, stante la natura documentale della causa, l'esigua attività difensiva espletata e la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1766/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Foggia il 18.12.2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
2) CONDANNA il alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di € 7.052, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte vittoriosa, avv. Mariagrazia Lattanzio, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 18.9.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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