Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In tema di autoservizi pubblici non di linea (nella specie, servizio di taxi), la comunicazione al conducente dell'avviso orale del questore non è idonea ad escludere il possesso, in capo al destinatario, dei requisiti di idoneità morale per l'esercizio del servizio, atteso che detto avviso non può essere considerato una misura di prevenzione ai sensi della l. n. 1423 del 1956, il cui presupposto essenziale di applicazione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona, mentre l’avviso orale, quale misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell’intimazione di tenere una condotta conforme alla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. Lazio n. 58 del 1993, la cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti non di linea del destinatario dell'avviso orale del questore disposta dalla Camera di commercio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2017, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
? 79 73. 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GIANCOLA MARIA CRISTINA Presidente Ruolo conducenti non di linea. Can- SAMBITO MARIA GIOVANNA C. Consigliere cellazione. Presup- Consigliere Rel. VALITUTTI ANTONIO - posti. MERCOLINO GUIDO Consigliere TERRUSI FRANCESCO Consigliere Ud. 03/02/2017 PU نار Cron. 7973 R.G.N. 13467/2012 SENTENZA sul ricorso 13467/2012 proposto da: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma (c.f. 80099790588), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n.38, presso l'avvocato Caporale Antonio M., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
LI AB, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Vasco De Gama n.73 Ostia Lido, presso l'avvocato Rullo Domenico che lo - rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - 5 8 1 7 1 0 2 avverso la sentenza n. 803/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato LUCIO NICASTRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato DOMENICO RULLO (depo- sita n.1 cartoline verde) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 27 ottobre 2010, proposto dinanzi al Tribunale di Roma, AB LI chie- deva accertarsi l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, comma 3, lettera d) della legge reg. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, per la cancellazione dal ruolo dei conducenti non di linea, sezione taxi, effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma con determinazione n. 55 dell'8 giugno 2010. Il Tribunale adito, con ordinanza n. 4200/2011, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 803/2012, de- positata il 14 febbraio 2012, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava, invece, l'illegittimità della determinazione n. 55/2010. La Corte territoriale riteneva, invero, che l'avviso orale del questo- re, notificato al LI in data 2 dicembre 2009, non costituisse una misura di prevenzione e che, quindi, non fosse idoneo ad escludere il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità morale per l'inserimento nel ruolo dei conducenti non di liea (taxi), ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera d), che esclude la sussisten- 2 za di tali requisiti solo nel caso in cui l'interessato risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricor- so la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, affidato a due motivi. Il resistente AB LI ha replica- to con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la Camera di Commercio, In- dustria, Artigianato ed Agricoltura di Roma denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, lett. g) della legge reg. 26 ottobre 1993, n. 58, nonché degli artt. 1 e 4 della legge 27 dicem- bre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l'avviso orale, notifica- to al LI in data 2 dicembre 2009, non costituisca una misura di prevenzione e che, quindi, non sia idoneo ad escludere il posses- so, in capo al destinatario, dei requisiti di idoneità morale per l'inserimento nel ruolo dei conducenti non di linea (taxi), ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera g), che esclude la sussistenza di tali requisiti solo nel caso in cui l'interessato risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione pre- viste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Detto avviso orale del questore costituirebbe, invece, secondo la Camera di Commercio, la più tenue delle misure di prevenzione, in quanto emessa sul pre- supposto di fatto dell'esistenza di sospetti circa la riconducibilità della persona in questione alle categorie previste dalla legge n. 1423 del 1956. 1.2. La censura è infondata.
1.2.1. Va osservato, infatti, che l'art. 17, comma 1, della legge reg. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, prevede: «1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 [ruolo provinciale dei condu- centi di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea], i soggetti interessati debbono: f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale». Ed il successivo comma 3, lettera g) della stessa norma dispone, al riguardo, che: <
3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: [...] g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed in- tegrazioni». Ne consegue che, ai fini di valutare se il provvedimento adotta- to, nel caso di specie, dalla Camera di Commercio di Roma nei con- fronti del LI violi, o meno, le disposizioni suindicate, occorre stabilire se l'avviso orale da parte del questore, notificato all'odierno ricorrente il 2 dicembre 2009, dia luogo, o meno, all'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956. - a norma1.2.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che dell'art. 4, comma 1, della legge succitata, nel testo modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (applicabile ratione temporis) «l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 [le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno e del soggiorno obbligatorio] è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano». La disposizione succitata evi- denzia, dunque, che l'avviso orale da parte del questore costituisce una misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, che trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui l'avviso ed il con- 4 nesso invito alla persona interessata «a tenere una condotta con- forme alla legge» non abbiano sortito effetto alcuno. Ma ancora più significativo, in tal senso, si rivela il comma 2 dello stesso art. 4, laddove prevede che «trascorsi almeno sessan- ta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presiden- te del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la per- sona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolo- sa per la sicurezza pubblica». Se ne deve inferire, pertanto, che Questor l'avviso orale da parte del non può essere considerato una misura di prevenzione, che è irrogabile alle persone che hanno dimostrato una pericolosità attuale e persistente, ma solo una misura corre- lata ad una pericolosità generica ed ancora in itinere di minore - intensità, preliminare all'adozione di misure più incisive sulla libertà del soggetto.
1.2.3. In tal senso si è osservato che il presupposto essenziale dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, da non confondere con la mera proclività a commettere azioni delittuose di cui è menzione nell'art. 1 della stessa legge (Cass. 17/01/2011, n. 5838), ed alla quale si correla la misura dell'avviso orale del questore. L'avviso in questione (ora disciplinato dall'art. 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non applicabile nella specie ratione temporis), è - pertanto la misura più tenue tra quelle previste dalla legge n. 1423 del - 1956, in quanto presuppone soltanto la concreta sussistenza di elementi di fatto, tali da indurre a ritenere l'appartenenza del sog- getto ad una delle categorie previste dal precedente art. 1, con ri- guardo cioè alle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità. Pertanto, essa viene emessa in presenza di circostanze tali da configurare una situazione rivelatrice di personalità incline a 5 comportamenti asociali o antisociali, ovvero di condizioni di perico- losità generica per la sicurezza e la tranquillità pubblica della per- sona avvisata, che possano eventualmente dare luogo, in seguito, in caso di accertata attuale e persistente pericolosità concreta del soggetto, all'applicazione di una misura di prevenzione vera e pro- pria (cfr. Cons. Stato 30/12/2005, n. 7581; TAR Calabria 25/3/2014, n. 479; TAR Abruzzo 14/2/2013, n. 139; Tar Abruzzo 21/11/2012, n. 498). La differenza essenziale fra l'avviso orale e le misure di pre- venzione propriamente dette consiste, dunque, essenzialmente nel fatto che queste ultime impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti. Per converso, il semplice avviso orale ricorrente nel caso di specie non accompagnato dalle eventuali - prescrizioni che possono esservi ora annesse ai sensi dell'art.
3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (cd. avviso orale «mero») - non comporta alcun vincolo per il destinatario, consistendo soltanto nell'intimazione di tenere "una condotta conforme alla legge"; pre- scrizione questa non diversa, nella sostanza, da quella rivolta a tutti i consociati. Se ne deve, pertanto, inferire che l'avviso orale in parola non può essere ritenuto ricompreso tra le misure di preven- zione personale previste dalla legge n. 1423 del 1956 (cfr., in ter- mini, Cons. Stato 14/02/2014, n. 722).
1.2.4. Ne consegue che come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello la determinazione della Camera di Commercio n. 55/2010 dell'8 giugno 2010, con la quale il LI è stato cancel- lato dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, sezio- ne taxi, sul presupposto che il medesimo sarebbe stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore, deve es- sere considerata illegittima, poichè adottata in violazione dell'art. ७ 17, comma 3, lett. g) della legge reg. n. 58 del 1993, nonché degli artt. 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956. 1.3. Il motivo di ricorso in esame non può, pertanto, che esse- re rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma denuncia l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ra- tione temporis).
2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello non abbia tenuto conto delle circostanze, risultanti dall'informativa di reato del 2 dicembre 2009 e riportate nella comparsa di costituzio- ne dell'ente dinanzi alla Corte di Appello, relative al fatto che il Ba- glioni non avrebbe dichiarato nella richiesta di nuova iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, conse- guente ad una precedente cancellazione del suo nominativo, dispo- sta dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltu- ra di Roma nel marzo 2007 - di essere stato destinatario di un precedente avviso orale del questore in data 9 agosto 2005. Di tal- chè, la Questura nella predetta informativa · avrebbe sollecitato - la cancellazione del Baglio dal ruolo suindicato «sia per mancanza dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla legge regionale n. 58/1993, sia per avere attestato falsamente di essere in possesso di detti requisiti nella richiesta di iscrizione a ruolo dell'8.7.2007». L'odierno resistente come evidenziato dalla Camera di Com- - mercio nella comparsa di costituzione in appello - si sarebbe reso, invero, responsabile di una serie di condotte criminose, tutte ricon- ducibili alla sua attività di condecente di taxi, poste in essere nel periodo dal 2001 al 2007. 2.2. La censura è inammissibile. 7 2.2.1. Deve, invero, osservarsi al riguardo che, qualora una de- terminata questione giuridica - che implichi un accertamento di non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata fatto- né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che ripro- ponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una sta- tuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il conte- nuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di control- lare "ex actis" - sulla base del solo ricorso, nel rispetto del princi- pio di autosufficienza la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).
2.2.2. Senonchè, nel caso di specie, dall'impugnata sentenza non risulta in alcun modo che gli ulteriori elementi suindicati, di- versi dall'avviso orale del questore ed ostativi al mantenimento del nominativo del LI nel ruolo summenzionato, siano stati posti a base del provvedimento della Camera di Commercio, né che gli stessi siano stati specificamente dedotti nel giudizio di appello dall'odierna ricorrente. Va, per contro, rilevato che dalla stessa esposizione del fatto contenuta del ricorso (p. 6) si rileva che l'ente appellato, nella comparsa di costituzione in appello, si era limitato a sostenere la correttezza della decisione di prime cure circa la na- tura dell'avviso orale del questore, quale misura di prevenzione più tenue» ed, al contempo, «condizione di procedibilità ed appli- cabilità di misure di prevenzione più gravi», senza fare riferimento alcuno ad altri elementi di valutazione in ordine alla moralità del LI, diversi da detto avviso.
2.3. Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, tro- vare accoglimento. 0 0 3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma deve essere, di conseguenza, rigettato.
4. La novità delle questioni giuridiche trattate induce ad una in- tegrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma il 3/02/2017. фото как 1 Consigliere estensore Il Presidente Лире Depositato in Cancelleria il 28 MAR 2017 IL FUNZIONARIO CIOLIZIARIO Franca Caldarpla IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarbla