Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2017, n. 7973
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Sentenza 28 marzo 2017

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In tema di autoservizi pubblici non di linea (nella specie, servizio di taxi), la comunicazione al conducente dell'avviso orale del questore non è idonea ad escludere il possesso, in capo al destinatario, dei requisiti di idoneità morale per l'esercizio del servizio, atteso che detto avviso non può essere considerato una misura di prevenzione ai sensi della l. n. 1423 del 1956, il cui presupposto essenziale di applicazione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona, mentre l’avviso orale, quale misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, si correla alla mera proclività a commettere azioni delittuose, consistendo soltanto nell’intimazione di tenere una condotta conforme alla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. Lazio n. 58 del 1993, la cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti non di linea del destinatario dell'avviso orale del questore disposta dalla Camera di commercio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2017, n. 7973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7973
    Data del deposito : 28 marzo 2017

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