Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 522/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco,
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 522/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. ) rappresentata dalla sua _1 P.IVA_1 mandataria (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SAGGINI SERENA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fideiussori e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2832/2023 emesso dal Tribunale di
Padova in favore di per l'importo di euro _1
81.774,80, oltre a interessi e spese, a titolo di saldo
1
s.p.a. a crediti entrambi ceduti Parte_3 all'istituto bancario alla _1
1.1. Gli opponenti al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto hanno eccepito:
- l'invalidità parziale per contrasto con la normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate in data
13 gennaio 2011 a garanzia dei crediti vantati dalla banca nei confronti della debitrice principale Parte_3
e la decadenza del creditore ai sensi dell'art.
[...]
1957 c.c.;
- la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a _1
- l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo chirografario per omessa indicazione della base di calcolo del tasso Euribor;
- la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato;
Cont
- la divergenza tra e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito;
- l'invalidità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente per coincidenza tra tasso annuo di interesse e tasso annuo di interesse comprensivo degli effetti della capitalizzazione;
- l'illegittimità della clausola relativa allo ius variandi;
- la nullità delle commissioni di messa a disposizione fondi previste nel contratto di conto corrente;
- la nullità della indennità di sconfinamento prevista nel contratto di conto corrente.
2. Costituitasi in giudizio, ha contestato _1 la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
3. Emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. e scambiate le memorie fra le parti, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
4. Visto l'esito negativo del procedimento di mediazione,
2 la causa è stata trattenuta in decisione previa discussione orale.
5. L'opposizione è infondata e va respinta.
6. In ordine alla titolarità dei crediti azionati in giudizio da va osservato che ai fini della _1 prova della titolarità del credito non è necessario che la cessionaria depositi in giudizio il contratto di cessione, atteso che «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (cfr. Cass.
n. 4277/2023; 17944/2023; 31188/2017). Inoltre, il cessionario può raggiungere la prova documentale della cessione in blocco attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione stessa rilasciata da parte del creditore cedente o di altre prove presuntive (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie la convenuta opposta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 60/2023, anche il contratto di cessione con allegato un parziale elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 14). Tale elenco contiene dei dati – ovvero l'indicazione dei
“codici pratica” e dell'ammontare della pretesa creditoria - perfettamente coincidenti con quelli indicati dalla banca cedente nell'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB, ossia: codice rapporto 91111 e importo di euro 14.131,77 per quanto riguarda il credito derivante dal mutuo chirografario n.
91111; codice rapporto n. 183100 e importo di euro
67.965,30 per quanto riguarda il credito per saldo passivo del conto corrente n. 183100.
Dal confronto tra le dichiarazioni della banca cedente
Banco di Desio e della Brianza s.p.a. in ordine a natura ed entità dei crediti vantati nei confronti della debitrice principale (di cui al doc. 13 Parte_3 prodotto in sede monitoria) e le indicazioni contenute
3 nell'elenco dei crediti ceduti a allegato _1 al contratto di cessione da questa concluso con l'istituto bancario, è dunque possibile evincere senza margini di incertezza che l'odierna convenuta è titolare dei crediti azionati in via monitoria.
7. Tanto chiarito, va ora esaminata la contestazione relativa alla nullità per contrasto con la normativa antitrust delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti in data 13 gennaio 2011 a garanzia dei crediti vantati dalla banca nei confronti della debitrice principale Parte_4
. Gli opponenti, a seguito di richiesta del giudice
[...] contenuta nel decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., hanno precisato di aver sollevato la questione di nullità quale mera eccezione riconvenzionale e non quale domanda svolta in via principale. Non viene pertanto chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato della invocata nullità, totale o parziale, delle fideiussioni, ma soltanto un accertamento incidentale della stessa, al fine di paralizzare la domanda svolta dalla convenuta opposta.
Tale precisazione consente la trattazione della questione da parte dell'adito Tribunale, venendo in tal modo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma
1 ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 3 del 19.1.2017).
7.2. Nel merito l'eccezione è infondata, in quanto:
- la garanzia omnibus stipulata dagli opponenti risale al 2011;
- la stessa, pertanto, è stata rilasciata molti anni dopo il maggio del 2005 (data del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia che ha “censurato” l'applicazione uniforme degli artt. 2,6,8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in quanto contraria al principio della libera concorrenza);
- grava dunque sul fideiussore l'onere di allegare e provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche successivamente al 2005 (eventualmente producendo idonea documentazione atta a dimostrare la persistente applicazione uniforme del modello ABI di fideiussione
4 omnibus), considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari in esecuzione di un accordo anticoncorrenziale;
- non è dunque sufficiente allegare che la singola fideiussione omnibus stipulata con la banca opposta contiene le tre clausole “censurate” dalla Banca d'Italia, in quanto tale allegazione di per sé nulla prova in ordine alla persistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche dopo il maggio del 2005 (cfr.
Cass. 30383/2024);
- nel caso di specie la parte opponente si è limitata ad evidenziare la presenza, nel testo della garanzia prestata, delle tre clausole “censurate” dalla Banca
d'Italia con il provvedimento del 2005, senza null'altro allegare e dimostrare, sicché l'eccezione di nullità non può essere accolta. A questo proposito, va osservato che la richiesta di ordine di esibizione di modelli di fideiussioni (omnibus e specifiche) fatte sottoscrivere dalla data del provvedimento della Banca d'Italia e sino alla sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, articolata dagli opponenti, non può essere accolta in quanto irrilevante ai fini del decidere, mancando in ogni caso l'allegazione e la prova della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'intesa anticoncorrenziale anche nell'anno 2011, intesa che non può essere semplicisticamente ricondotta all'applicazione uniforme di modelli standard di fideiussione omnibus da parte delle banche.
7.3. Peraltro, va osservato che nel caso di specie la nullità invocata non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio al fideiussore, che a ben vedere risulta privo di un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità della garanzia. Questo perché, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati in violazione della normativa antitrust sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti,
5 comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Peraltro, spetta «a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola
o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione omnibus oggetto di causa.
Tale nullità parziale potrebbe avere effetti giuridici vantaggiosi per il fideiussore soltanto nel caso in cui la banca non avesse rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia). Non è infatti stata dedotta, né comunque emerge, una diretta rilevanza della pronuncia di nullità delle clausole 2 e
8: in altre parole, nella fattispecie oggetto del giudizio, non vengono in rilievo ai fini della decisione né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza. Tuttavia, l'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. non può ritenersi fondata.
Va infatti precisato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017).
6 In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni» così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia). La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale.
Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale
(orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di
Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n.
2110/2021). Pertanto, anche volendo per ipotesi ritenere fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dall'opponente, quest'ultimo non potrebbe in ogni caso ritenersi liberato dalle proprie obbligazioni, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
In data 14 febbraio 2018, infatti, la banca ha revocato le linee di credito accordate alla società, intimando contestualmente il pagamento del dovuto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. al debitore principale e al fideiussore (cfr. doc. 11 allegato al fascicolo monitorio;
la circostanza, peraltro, è pacifica in quanto ammessa dagli stessi opponenti a p. 7 dell'atto di citazione). L'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca deve ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate
7 dall'opponente sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola «a prima richiesta».
Pertanto, va ribadito che anche a volere in ipotesi ritenere integrata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per cui è causa, non potrebbe comunque ritenersi che la banca sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; circostanza che disvela l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza dell'opposizione proposta dal fideiussore.
8. In ordine alle censure sollevate dagli opponenti in relazione al mutuo chirografario n. 91111 concesso alla in data 22 giugno 2015 per l'importo di Parte_3 euro 40.000,00, va osservato quanto segue.
8.1. Sostengono gli opponenti che il tasso di interesse previsto in contratto dovrebbe ritenersi nullo per indeterminatezza, non essendo evincibile se il parametro di indicizzazione del tasso variabili corrisponda all'Euribor con divisore 365 o con divisore 360.
8.2. L'assunto è infondato. 8.3. Il contratto di mutuo prodotto dalla convenuta (doc. 10 allegato al ricorso monitorio) prevede quanto segue:
L'apparente contraddizione tra le due indicazioni del divisore del tasso Euribor è però risolta dalla lettura delle condizioni economiche del contratto, ove si precisa che la rata di preammortamento e la prima rata di ammortamento dovute dal mutuatario prevedono un tasso di interesse fisso pari al 3,60%, mentre le successive
8 prevedono un tasso di interesse variabile calcolato sulla base dell'Euribor 6 mesi base 365:
Non è dunque ravvisabile alcuna indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, che anzi risulta dettagliatamente indicato nelle condizioni contrattuali, tanto in relazione al periodo di preammortamento quanto in relazione al periodo di amortamento.
8.4. Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità del mutuo per omessa indicazione del regime finanziario applicato (regime di capitalizzazione composta, maggiormente oneroso per il mutuatario rispetto a quello di capitalizzazione semplice) nonché la divergenza tra
TAN e TAE del mutuo in conseguenza dell'applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito espressamente.
8.5. Entrambi gli assunti sono infondati. 8.6. Il contratto di mutuo oggetto di causa indica chiaramente che il tipo di ammortamento applicato è quello “alla francese”. Il contratto contiene, inoltre, la descrizione di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione del piano di ammortamento (somma mutuata, durata dell'ammortamento, numero delle rate e periodicità delle stesse, tasso di interesse) e presenta in allegato il piano di ammortamento stesso. Gli opponenti, per contro, non hanno fornito alcun elemento di prova in grado di dimostrare che la banca abbia applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi né che tale applicazione abbia comportato maggiori esborsi per il mutuatario, essendosi limitati ad affermare genericamente tali circostanze e a formulare istanza di c.t.u. contabile, da ritenersi esplorativa in mancanza di un substrato tecnico-documentale idoneo a
9 giustificarla (ad esempio una perizia di parte). Parimenti, risulta del tutto generica ed indimostrata l'affermazione per cui «nel contratto di mutuo sub judice sia stato applicato un tasso effettivo di interesse diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto della occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta di cui si è testè trattato» (cfr. p. 23 atto di citazione).
Le eccezioni sollevate dagli opponenti devono pertanto essere respinte.
9. In ordine al rapporto di conto corrente n. 183100 va osservato che:
- la convenuta ha provato il proprio credito mediante produzione degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura (cfr. doc. 14 della convenuta);
- la clausola anatocistica risulta validamente pattuita, nonostante l'equivalenza tra TAN e TAE (0,013%) indicati nel contratto di conto corrente;
infatti, da un lato l'indicazione del tasso effettivo su base annua in relazione agli effetti della capitalizzazione, a differenza della pari periodicità nella capitalizzazione e della specifica approvazione per iscritto della clausola, non costituisce un requisito previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 a pena di nullità della clausola anatocistica, ma ai soli fini della trasparenza, dall'altro, «In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. 11014/2024);
- lo ius variandi è validamente pattuito nel contratto di conto corrente (art. 17) e gli opponenti non hanno indicato, nemmeno in via esemplificativa, quali variazioni peggiorative poste in essere dalla banca in via unilaterale dovrebbero ritenersi inefficaci;
10 - la c.d.f. è stata validamente pattuita nel rispetto dell'art. 117 bis TUB nei contratti di apertura di credito e di anticipazione sottoscritti dalla correntista
(doc. 19 della convenuta), mentre gli opponenti non hanno fornito prova che l'indennità da sconfinamento per conti non affidati – espressamente pattuita nel contratto di conto corrente – sia stata in concreto applicata in concomitanza con la c.d.f.
Per tali motivi anche le censure relative al rapporto di conto corrente devono ritenersi infondate.
10. In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2832/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di dichiarandolo _1 definitivamente esecutivo.
2. CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di _1
, che si liquidano in: euro 11.977,00 per
[...] compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 11 marzo 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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