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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8012 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2793/2023 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
, nato a [...], il [...], ivi residente a[...]
Semmola 136 (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
mandato a margine del presente atto, dall'avv. Bruno Sellitti, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
– ATTORE – contro
Controparte_1
, con sede in Napoli, Via Cimarosa 32, (c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del Curatore Speciale Avv. ; Controparte_2
con l'intervento di in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Cervantes 64, CP_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo De Maio presso cui domicilia con elezione di domicilio digitale, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione;
r.g. 2793/2023 Controparte_4
- interventore -
Oggetto: opposizione delibera assembleare assunta dalla convenuta in data
30.12.2022.
Conclusioni:
Per l'attore:
a) in via preliminare sospendere, ex art. 2378 III c.c., l'esecuzione della delibera impugnata, come da ricorso che, ai sensi del citato art. 2378 c.c., III co, contestualmente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio verrà formulato;
b) nel merito – accertata e dichiarata la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto sociale - accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 30/12/2022, è nulla ovvero annullabile, ex art. 2479 ter II co c.c., siccome dannosa per la
[...]
poiché assunta con la Controparte_1 partecipazione ed il voto determinante della socio con quota pari al CP_3
97% della società, siccome in evidente conflitto di interessi, essendo portatrice di un interesse in conflitto di interessi con la
[...]
ovvero per abuso di posizione Controparte_1
dominante del socio CP_3
c) emettere tutte le conseguenti pronunce di condanna, con vittoria di spese.
Per l'intervenuto curatore speciale:
- rigetto delle domande proposte con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Per l'intervenuta società CP_3
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile, ovvero nulla la domanda ex adverso promossa, in quanto diretta ad un soggetto giuridico oramai cancellato dal Registro delle Imprese e dunque estinto a far data dal 16-26.01.2023, dichiarando, in ogni caso, cessata – rectius inesistente - la materia del contendere;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 2 r.g. 2793/2023 Controparte_4
- dichiarare inammissibile per tuti i motivi espressi in narrativa la nomina nel caso di specie del curatore speciale di una società estinta,
e dunque estromettere quest'ultimo dal giudizio.
- dichiarare carente di legittimazione passiva la interveniente;
- dichiarare inammissibili in rito e infondate nel merito, anche per carenza di interesse, le domande ex adverso formulate per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare tenuta a condannare l'attore al pagamento di un importo non inferiore ad euro 15.000,00, ovvero comunque al pagamento della somma che il Tribunale riterrà equa, a titolo di lite temeraria ex art.
96 c.p.c.;
- condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi della presente fase.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di essere socio della costituita il 14 gennaio Controparte_1
2003, con la quota del 3%, con la socia al 97%, con CP_3
liquidatore il dott. , nominato in sostituzione di Persona_1
; Persona_2
- che il predetto giudizio era solo l'ultimo di altri tra le parti;
- che il fatto storico determinativo del contenzioso era costituito dal deteriorarsi dei rapporti tra l'attore e i prof.ri e Per_3 CP_5
coniugi dei soci della i quali di fatto erano coloro Per_4 CP_3 che indirizzavano e amministravano la seppure Controparte_1
schermati dai coniugi e da una società titolare di partecipazione;
- che le divergenze predette portarono l'attore ad allontanarsi professionalmente dalla società dove prestava la propria opera, ma da quel momento i suoi diritti di socio erano stati vanificati dall'organo gestorio;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 3 r.g. 2793/2023 Controparte_4
- che in una sentenza di questo tribunale, passata in giudicato, n.
9777/2021 del 02.12.2021, si dava atto del conflitto di interessi della in sede di assemblea dei soci e, per quanto rilevante in CP_3
quella sede, del suo agire fraudolento, abusando della posizione di maggioranza contro il socio di minoranza, odierno attore (nella specie si discuteva della delibera di rimozione dalla carica di liquidatore dell'avv. ; CP_6
- che in data 8 dicembre 2022 era convocata per il 19 dicembre 2022
l'assemblea della per deliberare sui seguenti Controparte_1
punto all'ordine del giorno:
1 Esame ed approvazione del bilancio finale di liquidazione.
2. Deliberazione del piano di riparto.
3. Incarico al liquidatore per la pratica di cancellazione alla cciaa della società.
4. Varie ed eventuali.
In quella sede accadde che:
a) -Il liquidatore proponeva di attendere fine giugno del Per_1
2023, per la cancellazione della società, stante la pendenza di un giudizio che se avesse visto soccombente la società avrebbe aperto profili di responsabilità dei soci e del liquidatore, a fronte di un attivo di circa euro 45.000 da ripartire, salvo che taluno dei soci non si fosse accollato l'onere dell'esito del giudizio anche nei confronti del liquidatore;
b) l'attore contestava la scelta di cancellare la società sia per la pendenza del giudizio cennato dal liquidatore, sia perché un altro giudizio, che invece lo riguardava personalmente, dove si contestava la cessione dell'azienda ad una terza società, Sarci
Medica s.r.l., non era ancora passato in giudicato;
c) in particolare, il giudizio che riguardava il aveva ad Parte_1
oggetto la declaratoria di nullità per simulazione, ovvero r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 4 r.g. 2793/2023 Controparte_4
annullabilità, ovvero revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione d'azienda che la aveva realizzato Controparte_1
a favore della Sarci Medica s.r.l. in danno, a suo dire, del
Parte_1
d) l'assemblea deliberava pertanto di rinviare l'assemblea a breve.
- Che repentinamente in data 20 dicembre 2022 era convocata nuova assemblea per il 30 dicembre 2022 con medesimo ordine del giorno.
In quella sede accadeva:
a. Che il liquidatore rappresentasse la volontà del socio di maggioranza di accollarsi l'eventuale esito negativo dei giudizi pendenti, ivi compreso il giudizio promosso dal dottor liberando anche il liquidatore dalle sue eventuali Parte_1
responsabilità;
b. che il socio contestasse il bilancio di liquidazione Parte_1
perché era stato effettuato il pagamento di taluni creditori in modo completo ed in altri in modo parziale, in modo irragionevole e anche in passato erano stati effettuati pagamenti per debiti che, sebbene ancora contabilizzati, afferivano a vecchie operazioni di dubbia origine. Ciò impediva conseguenzialmente anche l'approvazione del piano di riparto.
Inoltre, il socio esprimeva voto contrario anche con Parte_1
riguardo alla cancellazione della società dal registro delle imprese perché, laddove in appello fosse stato ribaltato l'esito del giudizio relativo all'impugnazione della cessione di azienda, la società sarebbe divenuta di nuovo titolare Controparte_1 dell'azienda.
c. L'assemblea, in ogni caso, deliberava con il voto favorevole del socio di maggioranza l'approvazione del bilancio finale di liquidazione con l'assunzione di responsabilità del socio di maggioranza per l'esito delle cause richiamate, deliberava r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 5 r.g. 2793/2023 Controparte_4
l'approvazione del piano di riparto, autorizzava il liquidatore alla cancellazione della società nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.
- Che la predetta delibera era affetta da annullabilità, ex art. 2479 ter e
2373 c.c., per essere stata assunta in conflitto di interessi col voto di maggioranza del socio infatti costui aveva come unico CP_3 interesse rendere inutile giuridicamente un'eventuale vittoria del dottor in appello, nell'ambito del giudizio che domanda la Parte_1 retrocessione dell'azienda ceduta dalla alla Sarci Controparte_1
medica s.r.l., società partecipata al 100% dalla appunto;
CP_3
- Che in ogni caso la predetta delibera era affetta da annullabilità per essere il frutto dell'abuso della posizione di maggioranza che la stessa riveste nella società , abuso comprovato CP_3 Controparte_1 dalla circostanza che la delibera produce effetti favorevoli solo per il socio ed evidentemente pregiudica la società. CP_3
Interveniva il curatore speciale all'uopo nominato nell'interesse della società il quale concludeva come già menzionato Controparte_1 deducendo a sostegno che:
- Preliminarmente il curatore speciale evidenziava che la delibera oggetto di impugnazione era già stata eseguita, e conseguentemente la società cancellata, prima della sua impugnazione:
- che infatti l'impugnazione era proposta con atto di citazione del 30 gennaio 2023, mentre la cancellazione della società dal registro delle imprese risultava effettuata in data 26 gennaio 2023;
- che pertanto, preliminare al merito della domanda attorea, era necessario prendere posizione sulla legittimazione processuale della società, quindi implicitamente sulla legislazione del curatore speciale ad essere parte di giudizio, nonché sull'interesse dell'attore alla domanda spiegata;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 6 r.g. 2793/2023 Email_1
- Che ai sensi dell'articolo 2495, 2° comma, c.c. ferma l'estinzione della società a partire dal momento dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere il loro credito nei confronti degli ex soci entro i limiti di quanto ottenuto all'esito della liquidazione ovvero nei confronti degli ex liquidatori se il mancato pagamento è difeso da loro colpa;
- Che tale disposizione è interpretata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nel senso di disciplinare un fenomeno successorio dei rapporti passivi della società in capo agli ex-soci della società estinta nei limiti di quanto ricevuto ingiustificatamente, ferma restando l'estinzione della società con l'effetto estintivo prodotto dalla cancellazione, con la conseguente perdita della legittimazione processuale della società;
- Ne conseguirebbe la cessata materia del contendere per l'assenza di qualsiasi interesse riconducibile al ricorrente attore derivante dall'assenza di legittimazione processuale della società oramai inesistente nell'ordinamento giuridico;
- Tuttavia lo stesso curatore speciale evidenzia come con specifico riferimento ai fatti di causa, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato una residua capacità processuale per la società cancellata, ed evocata nel giudizio finalizzato alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione dal registro delle imprese, allorquando la vicenda involge nella sua interezza non una questione relativa ha diritti o debiti della società, opponibili anche ai soci dopo la cancellazione della società stessa, bensì quando la cancellazione riguarda atti contrattuali nei quali la società è stata parte e per i quali se ne chiede l'annullamento o comunque l'efficacia, Cass. Ord. 3653 del 7 febbraio 2023. Per tali atti, infatti, non vi è altro litisconsorte necessario se non la società medesima.
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 7 r.g. 2793/2023 Email_1
- In questi limiti il curatore speciale ritiene di essere pertanto legittimato a contraddire, venendo la questione della cancellazione in rilievo con riferimento ad una delibera sociale e alla sua legittimità, ponendosi la seconda quale presupposto strumentale per la contestazione della legittimità della cancellazione;
- Che in questo senso, l'impugnazione della delibera circa la parte della autorizzazione alla cancellazione della società, appare infondata per difetto del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza paventato dal dott. Parte_1
- Che infatti la delibera di cancellazione assunta alla fine dell'anno solare 2022 rappresentava il naturale approdo del procedimento di liquidazione avviato con la delibera del 4 gennaio 2016 mai impugnata;
- Infatti, una volta cessati tutti gli atti relativi alla liquidazione della società, in capo al liquidatore non rimane che l'obbligo di dare seguito agli atti conclusivi consistenti proprio nell'approvazione del bilancio finale, nel riparto di eventuali utili e all'esito nella cancellazione della società dal registro delle imprese;
- Ebbene, il socio non risulta aver impugnato la delibera per Parte_1
vizi relativi alla formazione del bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che non si pongono problemi circa il rispetto della procedura di cui all'articolo 2492 c.c., bensì contesta la cancellazione della società perché la delibera che la prevede sarebbe dannosa per la società medesima e per il socio di minoranza, essendo diretta a completare il disegno finalizzato a travasare l'azienda della
[...]
in favore di altra società riconducibile comunque al socio di CP_1
maggioranza;
- Che tale quadro appare sconfessato dallo scorrere degli eventi dal momento che: in data 18 Aprile 2014 l'azienda venne ceduta in esecuzione di una delibera assembleare mai impugnata;
che r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 8 r.g. 2793/2023 Controparte_4
successivamente nel 2016 ebbe inizio l'attività liquidatoria, con delibera che anch'essa non risulta mai impugnata;
che l'attività liquidatoria è durata 7 anni;
che nel 2019 il dottor ha Parte_1
impugnato l'atto di cessione di azienda nel 2014 con un giudizio che lo ha visto soccombente nel 2022 in primo grado e oggi pendente in appello;
- Che l'iter degli atti narrati, sotto il profilo temporale, esclude evidentemente che la delibera di cancellazione della società possa avere scopi fraudolenti o avere un contenuto meramente emulativo in danno del socio di minoranza, dal momento che l'eventuale danno potenziale sarebbe riferibile non alla cancellazione della società bensì alla presunta distrazione dell'azienda avvenuta nel 2014, nonché alla messa in liquidazione avvenuta nel 2016, con delibere ma impugnate dal socio di minoranza;
- Che l'esclusione della natura emulativa della delibera di autorizzazione alla cancellazione della società, in ultimo, era corroborata anche dalla circostanza che essa veniva assunta solo dopo la definizione del giudizio di primo grado con modalità sfavorevole per il dottor ma con l'assunzione della responsabilità da parte del socio Parte_1
di maggioranza del debito eventualmente derivante dal ribaltamento in appello del giudizio a favore del medesimo socio di minoranza.
Interveniva la quale ex socio della la CP_3 Controparte_1
quale a fondamento delle conclusioni spiegate deduceva:
- Il difetto di legittimazione del curatore speciale per l'estinzione della società in virtù della cancellazione avvenuta pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione;
- Il difetto di legittimazione di sé medesima per non essere parte in ogni caso di un giudizio impugnatorio tra la società e l'altro socio;
- L'infondatezza, nel merito, della domanda come meglio precisato nella sentenza di primo grado, la quale ha rigettato la domanda r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 9 r.g. 2793/2023 Controparte_4
dell'attore sulla scorta delle risultanze documentali costituite: dal pagamento del corrispettivo per la cessione di azienda, preceduto da una stima del valore resa da un terzo, dalla mancata impugnazione da parte del dott. della delibera assembleare che disponeva la Parte_1 cessione dell'azienda.
*****
La domanda è infondata per le ragioni appresso spiegate.
Preliminarmente, circa la legittimazione passiva della società
[...]
, si deve Controparte_1
convenire con quanto affermato dal curatore speciale, alla luce delle determinazioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2023, n. 3653 secondo cui chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso.
In altri termini, là dove non si ponga un fenomeno successorio nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2492 c.c. in ragione della natura del rapporto dedotto in causa, Cass., Sezioni Unite civili, 12 marzo 2013, n. 6070, e nei limiti della responsabilità degli stessi soci dipendente dal tipo di società, bensì si ponga in questione la legittimità della cancellazione quale strumento utilizzato dalla società per sottrarsi all'esito di eventuali contenziosi a contenuto diverso da quelli produttivi di diritti e obblighi, quali la validità di atti contrattuali nei quali la stessa società è parte, la società rimane r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 10 r.g. 2793/2023 Controparte_4
litisconsorte necessario e di conseguenza è legittima anche la costituzione del curatore speciale.
D'altronde, ove così non fosse, non vi sarebbe reazione dell'ordinamento contro le cancellazioni fraudolente, poste in essere solo per sottrarsi a giudizi indesiderati.
Continuando, nel merito, la domanda attorea è infondata.
Premesso che la ricostruzione fattuale in essere tra le parti è incontestata, circa lo svolgimento degli eventi a far data dal 2014, data della cessione di azienda da parte della e fino alla cancellazione della società, Controparte_1
avvenuta con delibera sociale, ciò che residua al vaglio del collegio è la legittimità della delibera con la quale la società ha in ordine: - approvato il bilancio di liquidazione - disposto l'esecuzione del riparto come presentato dal liquidatore - autorizzato il liquidatore, all'esito, a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
L'attore deduce due vizi per l'annullamento ex art. 2749 ter c.c.: un primo, in combinato ex art. 2373 c.c., per aver assunto la delibera con il voto favorevole del socio di maggioranza in conflitto di interessi, espunto il quale la delibera sarebbe stata respinta con il voto del socio di minoranza. Un secondo vizio, per aver assunto la delibera in virtù dell'abuso della maggioranza, non rispondendo la stessa ad alcun interesse sociale.
Invero nessuno dei due appare sussistente.
Con riferimento al conflitto di interessi, l'art. 2373 c.c. richiede ai fini del perfezionamento della fattispecie che il voto del socio verta su una vicenda rispetto alla quale questi abbia un doppio interesse, uno extra-sociale ed uno sociale in contrasto tra loro, e scelga di votare determinando con la propria partecipazione una decisione, almeno potenzialmente, dannosa per la società,
Cass. 15950/2007, Cass. 27387/2005.
Nel caso di specie, è evidente che se delibera dannosa vi fu essa sarebbe stata quella del 2014, quando la società decise di cedere l'azienda, rimanendo senza oggetto sociale da perseguire, delibera che tuttavia mai fu impugnata.
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 11 r.g. 2793/2023 Email_1
Così come neanche la messa in liquidazione del 4 gennaio 2016 fu mai impugnata dal socio attore, dovendosi quindi ritenere che anche in quella sede l'istante abbia fatto le proprie valutazioni di merito.
In questo senso, dopo ben sette anni di liquidazione, terminata ogni attività liquidatoria e pendenti solo due giudizi in appello, il cui rischio economico è stato assunto dal socio di maggioranza, era doveroso per il liquidatore procedere alle attività propedeutiche alla cancellazione della società, tra le quali l'approvazione del bilancio ex art. 2492 c.c., cui segue come atto obbligato ex art. 2495 c.c. la richiesta al RR.II. della cancellazione della società.
A diversamente ritenere, il liquidatore si sarebbe esposto a responsabilità per procrastinare la vita della società, con il conseguente maturare di nuovi costi annuali di gestione, senza alcuno scopo lecito.
Le stesse motivazioni, utilizzate per escludere che la delibera impugnata sia stata assunta dal socio di maggioranza a discapito dell'interesse sociale, e a suo danno, comprovano l'esclusione di qualsiasi abuso della maggioranza.
Infatti, l'abuso di maggioranza, vizio di annullabilità delle delibere sociali di elaborazione dottrinaria, è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli”,
Cass. 27387/2005, maturata proprio con riguardo all'ipotesi della delibera di scioglimento anticipato della società e confermata in Cass., sentenza, del 29 settembre 2020, n. 20625.
Nel caso di specie, l'evidenza degli atti societari, dalla vendita dell'azienda fino alla cancellazione della società, evidenzia il perseguimento in 9 anni di un preciso iter, avvenuto in gran parte pacificamente, al fine di liquidare r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 12 r.g. 2793/2023 Email_1
correttamente la società e cancellarla senza oneri o rischi di liquidazioni giudiziali, quindi nel suo interesse, anche mediante l'assunzione di eventuali rischi economici successivi alla cancellazione da parte del socio di maggioranza, per contemperare con l'interesse sociale alla corretta liquidazione gli interessi di potenziali creditori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per le cause di valore indeterminabile di media complessità per la curatela speciale, il cui procuratore si è dichiarato antistatario, mentre si compensano tra l'attore e il socio interventore, in ragione sia della natura dell'intervento volontario, sia per non aver offerto elementi determinanti alla decisione sfavorevole per l'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 2793/2023, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 5.431,00 oltre accessori in favore della società intervenuta a mezzo della curatela speciale, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
3) Compensa le spese tra l'attore e la CP_3
Così deciso in Napoli, il 4 settembre 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2793/2023 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
, nato a [...], il [...], ivi residente a[...]
Semmola 136 (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
mandato a margine del presente atto, dall'avv. Bruno Sellitti, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
– ATTORE – contro
Controparte_1
, con sede in Napoli, Via Cimarosa 32, (c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del Curatore Speciale Avv. ; Controparte_2
con l'intervento di in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Cervantes 64, CP_3
rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo De Maio presso cui domicilia con elezione di domicilio digitale, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione;
r.g. 2793/2023 Controparte_4
- interventore -
Oggetto: opposizione delibera assembleare assunta dalla convenuta in data
30.12.2022.
Conclusioni:
Per l'attore:
a) in via preliminare sospendere, ex art. 2378 III c.c., l'esecuzione della delibera impugnata, come da ricorso che, ai sensi del citato art. 2378 c.c., III co, contestualmente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio verrà formulato;
b) nel merito – accertata e dichiarata la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto sociale - accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 30/12/2022, è nulla ovvero annullabile, ex art. 2479 ter II co c.c., siccome dannosa per la
[...]
poiché assunta con la Controparte_1 partecipazione ed il voto determinante della socio con quota pari al CP_3
97% della società, siccome in evidente conflitto di interessi, essendo portatrice di un interesse in conflitto di interessi con la
[...]
ovvero per abuso di posizione Controparte_1
dominante del socio CP_3
c) emettere tutte le conseguenti pronunce di condanna, con vittoria di spese.
Per l'intervenuto curatore speciale:
- rigetto delle domande proposte con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Per l'intervenuta società CP_3
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile, ovvero nulla la domanda ex adverso promossa, in quanto diretta ad un soggetto giuridico oramai cancellato dal Registro delle Imprese e dunque estinto a far data dal 16-26.01.2023, dichiarando, in ogni caso, cessata – rectius inesistente - la materia del contendere;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 2 r.g. 2793/2023 Controparte_4
- dichiarare inammissibile per tuti i motivi espressi in narrativa la nomina nel caso di specie del curatore speciale di una società estinta,
e dunque estromettere quest'ultimo dal giudizio.
- dichiarare carente di legittimazione passiva la interveniente;
- dichiarare inammissibili in rito e infondate nel merito, anche per carenza di interesse, le domande ex adverso formulate per tutti i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare tenuta a condannare l'attore al pagamento di un importo non inferiore ad euro 15.000,00, ovvero comunque al pagamento della somma che il Tribunale riterrà equa, a titolo di lite temeraria ex art.
96 c.p.c.;
- condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi della presente fase.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di essere socio della costituita il 14 gennaio Controparte_1
2003, con la quota del 3%, con la socia al 97%, con CP_3
liquidatore il dott. , nominato in sostituzione di Persona_1
; Persona_2
- che il predetto giudizio era solo l'ultimo di altri tra le parti;
- che il fatto storico determinativo del contenzioso era costituito dal deteriorarsi dei rapporti tra l'attore e i prof.ri e Per_3 CP_5
coniugi dei soci della i quali di fatto erano coloro Per_4 CP_3 che indirizzavano e amministravano la seppure Controparte_1
schermati dai coniugi e da una società titolare di partecipazione;
- che le divergenze predette portarono l'attore ad allontanarsi professionalmente dalla società dove prestava la propria opera, ma da quel momento i suoi diritti di socio erano stati vanificati dall'organo gestorio;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 3 r.g. 2793/2023 Controparte_4
- che in una sentenza di questo tribunale, passata in giudicato, n.
9777/2021 del 02.12.2021, si dava atto del conflitto di interessi della in sede di assemblea dei soci e, per quanto rilevante in CP_3
quella sede, del suo agire fraudolento, abusando della posizione di maggioranza contro il socio di minoranza, odierno attore (nella specie si discuteva della delibera di rimozione dalla carica di liquidatore dell'avv. ; CP_6
- che in data 8 dicembre 2022 era convocata per il 19 dicembre 2022
l'assemblea della per deliberare sui seguenti Controparte_1
punto all'ordine del giorno:
1 Esame ed approvazione del bilancio finale di liquidazione.
2. Deliberazione del piano di riparto.
3. Incarico al liquidatore per la pratica di cancellazione alla cciaa della società.
4. Varie ed eventuali.
In quella sede accadde che:
a) -Il liquidatore proponeva di attendere fine giugno del Per_1
2023, per la cancellazione della società, stante la pendenza di un giudizio che se avesse visto soccombente la società avrebbe aperto profili di responsabilità dei soci e del liquidatore, a fronte di un attivo di circa euro 45.000 da ripartire, salvo che taluno dei soci non si fosse accollato l'onere dell'esito del giudizio anche nei confronti del liquidatore;
b) l'attore contestava la scelta di cancellare la società sia per la pendenza del giudizio cennato dal liquidatore, sia perché un altro giudizio, che invece lo riguardava personalmente, dove si contestava la cessione dell'azienda ad una terza società, Sarci
Medica s.r.l., non era ancora passato in giudicato;
c) in particolare, il giudizio che riguardava il aveva ad Parte_1
oggetto la declaratoria di nullità per simulazione, ovvero r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 4 r.g. 2793/2023 Controparte_4
annullabilità, ovvero revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione d'azienda che la aveva realizzato Controparte_1
a favore della Sarci Medica s.r.l. in danno, a suo dire, del
Parte_1
d) l'assemblea deliberava pertanto di rinviare l'assemblea a breve.
- Che repentinamente in data 20 dicembre 2022 era convocata nuova assemblea per il 30 dicembre 2022 con medesimo ordine del giorno.
In quella sede accadeva:
a. Che il liquidatore rappresentasse la volontà del socio di maggioranza di accollarsi l'eventuale esito negativo dei giudizi pendenti, ivi compreso il giudizio promosso dal dottor liberando anche il liquidatore dalle sue eventuali Parte_1
responsabilità;
b. che il socio contestasse il bilancio di liquidazione Parte_1
perché era stato effettuato il pagamento di taluni creditori in modo completo ed in altri in modo parziale, in modo irragionevole e anche in passato erano stati effettuati pagamenti per debiti che, sebbene ancora contabilizzati, afferivano a vecchie operazioni di dubbia origine. Ciò impediva conseguenzialmente anche l'approvazione del piano di riparto.
Inoltre, il socio esprimeva voto contrario anche con Parte_1
riguardo alla cancellazione della società dal registro delle imprese perché, laddove in appello fosse stato ribaltato l'esito del giudizio relativo all'impugnazione della cessione di azienda, la società sarebbe divenuta di nuovo titolare Controparte_1 dell'azienda.
c. L'assemblea, in ogni caso, deliberava con il voto favorevole del socio di maggioranza l'approvazione del bilancio finale di liquidazione con l'assunzione di responsabilità del socio di maggioranza per l'esito delle cause richiamate, deliberava r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 5 r.g. 2793/2023 Controparte_4
l'approvazione del piano di riparto, autorizzava il liquidatore alla cancellazione della società nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.
- Che la predetta delibera era affetta da annullabilità, ex art. 2479 ter e
2373 c.c., per essere stata assunta in conflitto di interessi col voto di maggioranza del socio infatti costui aveva come unico CP_3 interesse rendere inutile giuridicamente un'eventuale vittoria del dottor in appello, nell'ambito del giudizio che domanda la Parte_1 retrocessione dell'azienda ceduta dalla alla Sarci Controparte_1
medica s.r.l., società partecipata al 100% dalla appunto;
CP_3
- Che in ogni caso la predetta delibera era affetta da annullabilità per essere il frutto dell'abuso della posizione di maggioranza che la stessa riveste nella società , abuso comprovato CP_3 Controparte_1 dalla circostanza che la delibera produce effetti favorevoli solo per il socio ed evidentemente pregiudica la società. CP_3
Interveniva il curatore speciale all'uopo nominato nell'interesse della società il quale concludeva come già menzionato Controparte_1 deducendo a sostegno che:
- Preliminarmente il curatore speciale evidenziava che la delibera oggetto di impugnazione era già stata eseguita, e conseguentemente la società cancellata, prima della sua impugnazione:
- che infatti l'impugnazione era proposta con atto di citazione del 30 gennaio 2023, mentre la cancellazione della società dal registro delle imprese risultava effettuata in data 26 gennaio 2023;
- che pertanto, preliminare al merito della domanda attorea, era necessario prendere posizione sulla legittimazione processuale della società, quindi implicitamente sulla legislazione del curatore speciale ad essere parte di giudizio, nonché sull'interesse dell'attore alla domanda spiegata;
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 6 r.g. 2793/2023 Email_1
- Che ai sensi dell'articolo 2495, 2° comma, c.c. ferma l'estinzione della società a partire dal momento dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere il loro credito nei confronti degli ex soci entro i limiti di quanto ottenuto all'esito della liquidazione ovvero nei confronti degli ex liquidatori se il mancato pagamento è difeso da loro colpa;
- Che tale disposizione è interpretata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nel senso di disciplinare un fenomeno successorio dei rapporti passivi della società in capo agli ex-soci della società estinta nei limiti di quanto ricevuto ingiustificatamente, ferma restando l'estinzione della società con l'effetto estintivo prodotto dalla cancellazione, con la conseguente perdita della legittimazione processuale della società;
- Ne conseguirebbe la cessata materia del contendere per l'assenza di qualsiasi interesse riconducibile al ricorrente attore derivante dall'assenza di legittimazione processuale della società oramai inesistente nell'ordinamento giuridico;
- Tuttavia lo stesso curatore speciale evidenzia come con specifico riferimento ai fatti di causa, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato una residua capacità processuale per la società cancellata, ed evocata nel giudizio finalizzato alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione dal registro delle imprese, allorquando la vicenda involge nella sua interezza non una questione relativa ha diritti o debiti della società, opponibili anche ai soci dopo la cancellazione della società stessa, bensì quando la cancellazione riguarda atti contrattuali nei quali la società è stata parte e per i quali se ne chiede l'annullamento o comunque l'efficacia, Cass. Ord. 3653 del 7 febbraio 2023. Per tali atti, infatti, non vi è altro litisconsorte necessario se non la società medesima.
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 7 r.g. 2793/2023 Email_1
- In questi limiti il curatore speciale ritiene di essere pertanto legittimato a contraddire, venendo la questione della cancellazione in rilievo con riferimento ad una delibera sociale e alla sua legittimità, ponendosi la seconda quale presupposto strumentale per la contestazione della legittimità della cancellazione;
- Che in questo senso, l'impugnazione della delibera circa la parte della autorizzazione alla cancellazione della società, appare infondata per difetto del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza paventato dal dott. Parte_1
- Che infatti la delibera di cancellazione assunta alla fine dell'anno solare 2022 rappresentava il naturale approdo del procedimento di liquidazione avviato con la delibera del 4 gennaio 2016 mai impugnata;
- Infatti, una volta cessati tutti gli atti relativi alla liquidazione della società, in capo al liquidatore non rimane che l'obbligo di dare seguito agli atti conclusivi consistenti proprio nell'approvazione del bilancio finale, nel riparto di eventuali utili e all'esito nella cancellazione della società dal registro delle imprese;
- Ebbene, il socio non risulta aver impugnato la delibera per Parte_1
vizi relativi alla formazione del bilancio finale di liquidazione, con la conseguenza che non si pongono problemi circa il rispetto della procedura di cui all'articolo 2492 c.c., bensì contesta la cancellazione della società perché la delibera che la prevede sarebbe dannosa per la società medesima e per il socio di minoranza, essendo diretta a completare il disegno finalizzato a travasare l'azienda della
[...]
in favore di altra società riconducibile comunque al socio di CP_1
maggioranza;
- Che tale quadro appare sconfessato dallo scorrere degli eventi dal momento che: in data 18 Aprile 2014 l'azienda venne ceduta in esecuzione di una delibera assembleare mai impugnata;
che r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 8 r.g. 2793/2023 Controparte_4
successivamente nel 2016 ebbe inizio l'attività liquidatoria, con delibera che anch'essa non risulta mai impugnata;
che l'attività liquidatoria è durata 7 anni;
che nel 2019 il dottor ha Parte_1
impugnato l'atto di cessione di azienda nel 2014 con un giudizio che lo ha visto soccombente nel 2022 in primo grado e oggi pendente in appello;
- Che l'iter degli atti narrati, sotto il profilo temporale, esclude evidentemente che la delibera di cancellazione della società possa avere scopi fraudolenti o avere un contenuto meramente emulativo in danno del socio di minoranza, dal momento che l'eventuale danno potenziale sarebbe riferibile non alla cancellazione della società bensì alla presunta distrazione dell'azienda avvenuta nel 2014, nonché alla messa in liquidazione avvenuta nel 2016, con delibere ma impugnate dal socio di minoranza;
- Che l'esclusione della natura emulativa della delibera di autorizzazione alla cancellazione della società, in ultimo, era corroborata anche dalla circostanza che essa veniva assunta solo dopo la definizione del giudizio di primo grado con modalità sfavorevole per il dottor ma con l'assunzione della responsabilità da parte del socio Parte_1
di maggioranza del debito eventualmente derivante dal ribaltamento in appello del giudizio a favore del medesimo socio di minoranza.
Interveniva la quale ex socio della la CP_3 Controparte_1
quale a fondamento delle conclusioni spiegate deduceva:
- Il difetto di legittimazione del curatore speciale per l'estinzione della società in virtù della cancellazione avvenuta pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione;
- Il difetto di legittimazione di sé medesima per non essere parte in ogni caso di un giudizio impugnatorio tra la società e l'altro socio;
- L'infondatezza, nel merito, della domanda come meglio precisato nella sentenza di primo grado, la quale ha rigettato la domanda r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 9 r.g. 2793/2023 Controparte_4
dell'attore sulla scorta delle risultanze documentali costituite: dal pagamento del corrispettivo per la cessione di azienda, preceduto da una stima del valore resa da un terzo, dalla mancata impugnazione da parte del dott. della delibera assembleare che disponeva la Parte_1 cessione dell'azienda.
*****
La domanda è infondata per le ragioni appresso spiegate.
Preliminarmente, circa la legittimazione passiva della società
[...]
, si deve Controparte_1
convenire con quanto affermato dal curatore speciale, alla luce delle determinazioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2023, n. 3653 secondo cui chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso.
In altri termini, là dove non si ponga un fenomeno successorio nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2492 c.c. in ragione della natura del rapporto dedotto in causa, Cass., Sezioni Unite civili, 12 marzo 2013, n. 6070, e nei limiti della responsabilità degli stessi soci dipendente dal tipo di società, bensì si ponga in questione la legittimità della cancellazione quale strumento utilizzato dalla società per sottrarsi all'esito di eventuali contenziosi a contenuto diverso da quelli produttivi di diritti e obblighi, quali la validità di atti contrattuali nei quali la stessa società è parte, la società rimane r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 10 r.g. 2793/2023 Controparte_4
litisconsorte necessario e di conseguenza è legittima anche la costituzione del curatore speciale.
D'altronde, ove così non fosse, non vi sarebbe reazione dell'ordinamento contro le cancellazioni fraudolente, poste in essere solo per sottrarsi a giudizi indesiderati.
Continuando, nel merito, la domanda attorea è infondata.
Premesso che la ricostruzione fattuale in essere tra le parti è incontestata, circa lo svolgimento degli eventi a far data dal 2014, data della cessione di azienda da parte della e fino alla cancellazione della società, Controparte_1
avvenuta con delibera sociale, ciò che residua al vaglio del collegio è la legittimità della delibera con la quale la società ha in ordine: - approvato il bilancio di liquidazione - disposto l'esecuzione del riparto come presentato dal liquidatore - autorizzato il liquidatore, all'esito, a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
L'attore deduce due vizi per l'annullamento ex art. 2749 ter c.c.: un primo, in combinato ex art. 2373 c.c., per aver assunto la delibera con il voto favorevole del socio di maggioranza in conflitto di interessi, espunto il quale la delibera sarebbe stata respinta con il voto del socio di minoranza. Un secondo vizio, per aver assunto la delibera in virtù dell'abuso della maggioranza, non rispondendo la stessa ad alcun interesse sociale.
Invero nessuno dei due appare sussistente.
Con riferimento al conflitto di interessi, l'art. 2373 c.c. richiede ai fini del perfezionamento della fattispecie che il voto del socio verta su una vicenda rispetto alla quale questi abbia un doppio interesse, uno extra-sociale ed uno sociale in contrasto tra loro, e scelga di votare determinando con la propria partecipazione una decisione, almeno potenzialmente, dannosa per la società,
Cass. 15950/2007, Cass. 27387/2005.
Nel caso di specie, è evidente che se delibera dannosa vi fu essa sarebbe stata quella del 2014, quando la società decise di cedere l'azienda, rimanendo senza oggetto sociale da perseguire, delibera che tuttavia mai fu impugnata.
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 11 r.g. 2793/2023 Email_1
Così come neanche la messa in liquidazione del 4 gennaio 2016 fu mai impugnata dal socio attore, dovendosi quindi ritenere che anche in quella sede l'istante abbia fatto le proprie valutazioni di merito.
In questo senso, dopo ben sette anni di liquidazione, terminata ogni attività liquidatoria e pendenti solo due giudizi in appello, il cui rischio economico è stato assunto dal socio di maggioranza, era doveroso per il liquidatore procedere alle attività propedeutiche alla cancellazione della società, tra le quali l'approvazione del bilancio ex art. 2492 c.c., cui segue come atto obbligato ex art. 2495 c.c. la richiesta al RR.II. della cancellazione della società.
A diversamente ritenere, il liquidatore si sarebbe esposto a responsabilità per procrastinare la vita della società, con il conseguente maturare di nuovi costi annuali di gestione, senza alcuno scopo lecito.
Le stesse motivazioni, utilizzate per escludere che la delibera impugnata sia stata assunta dal socio di maggioranza a discapito dell'interesse sociale, e a suo danno, comprovano l'esclusione di qualsiasi abuso della maggioranza.
Infatti, l'abuso di maggioranza, vizio di annullabilità delle delibere sociali di elaborazione dottrinaria, è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli”,
Cass. 27387/2005, maturata proprio con riguardo all'ipotesi della delibera di scioglimento anticipato della società e confermata in Cass., sentenza, del 29 settembre 2020, n. 20625.
Nel caso di specie, l'evidenza degli atti societari, dalla vendita dell'azienda fino alla cancellazione della società, evidenzia il perseguimento in 9 anni di un preciso iter, avvenuto in gran parte pacificamente, al fine di liquidare r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 12 r.g. 2793/2023 Email_1
correttamente la società e cancellarla senza oneri o rischi di liquidazioni giudiziali, quindi nel suo interesse, anche mediante l'assunzione di eventuali rischi economici successivi alla cancellazione da parte del socio di maggioranza, per contemperare con l'interesse sociale alla corretta liquidazione gli interessi di potenziali creditori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per le cause di valore indeterminabile di media complessità per la curatela speciale, il cui procuratore si è dichiarato antistatario, mentre si compensano tra l'attore e il socio interventore, in ragione sia della natura dell'intervento volontario, sia per non aver offerto elementi determinanti alla decisione sfavorevole per l'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 2793/2023, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa che qui si liquidano in euro 5.431,00 oltre accessori in favore della società intervenuta a mezzo della curatela speciale, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario;
Controparte_2
3) Compensa le spese tra l'attore e la CP_3
Così deciso in Napoli, il 4 settembre 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 2793/2023 Pag. 13