TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Sabrina Cicero Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore nel procedimento iscritto al 2641/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/05/2024
d a con l'avv. VALLE PAOLA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con l'Avv. Francesca Castelletti;
CP_1
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio precisazioni congiunte delle parti: all'udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno rassegnato precisazioni congiunte, chiedendo che vengano confermate le condizioni già stabilite all'udienza del 15.10.2024, con la precisazione che l'importo di 150 euro mensili sarà dovuto con decorrenza da maggio 2024, con esigibilità dal 1 aprile 2027.
Spese compensate.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n.455/2017 sub R.G. 1435/2017, rappresentando delle importanti criticità nei rapporti tra il padre e il figlio R_
, nato a [...] il [...].
[...]
Si è costituito il resistente, opponendosi alle richieste di controparte e instando per una presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e Specialistici competenti. All'udienza del 15.10.2024, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti, recepiti dal Tribunale. Tra le condizioni dell'accordo è stato previsto l'incarico ai S.S. di attivare un percorso di ripresa dei rapporti tra il padre e il minore, con assegnazione di un termine per il deposito della relazione.
Alla successiva udienza del 2 aprile 2025 le parti hanno rassegnato le precisazioni congiunte in epigrafe e il Tribunale si è riservata la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative alla ratifica dell'accordo in questione non essendovi pattuizioni contrastanti con il preminente interesse del figlio minore.
Non appare necessario l'ascolto del minore, considerata la natura congiunta delle conclusioni rassegnate dalle parti. Va inoltre evidenziato che le visite con il padre sono state rimesse alla volontà del minore e regolamentate nell'ambito di un percorso con i servizi sociali e specialistici competenti.
Si prende atto, infine, della concorde indicazione per la compensazione delle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n.455/2017 sub R.G.
1435/2017, ratificando le conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- Il figlio minore della coppia, , sarà affidato ad entrambi i genitori Persona_1
e collocato presso la madre;
- Le visite con il padre avverranno secondo le modalità stabilite nella sentenza di divorzio n. 455/2017 sub R.G. 1435/2017 del Tribunale di Trieste, solo se volute dal figlio;
- d i s p o n e che il Consultorio competente per il territorio di Trieste, in collaborazione con i Servizi Sociali, verifichi la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto e al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità;
- Incarica i S.S. di Trieste, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di curare la ripresa dei rapporti tra il minore e il padre, nelle modalità ritenute più opportune nell'interesse del minore, eventualmente attraverso l'attivazione di un intervento educativo domiciliare;
- Dispone la presa in carico di da parte dei per Persona_1 Controparte_2 la prosecuzione del percorso psicologico già avviato dal minore con la dott.ssa
CP_3
- i n v i t a le parti a rapportarsi sin d'ora al Consultorio familiare competente per territorio per opera di mediazione e per avviare a soluzione le problematiche della conflittualità;
- Onera il sig. di contribuire al mantenimento del figlio con R_ R_
l'importo di euro 150 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che l'importo di 150 euro mensili sarà dovuto con decorrenza da maggio 2024, con esigibilità dal 1 aprile 2027. Assegno unico alla madre;
- Il sig. dà la disponibilità a sottoscrivere i moduli di espatrio del bambino R_ affinché possa recarsi in Slovenia, anche con i nonni, con l'impegno della madre di comunicare preventivamente al padre detti spostamenti.
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 09/05/2025
Il presidente Il giudice relatore
Dott. Anna Lucia Fanelli Dott. Filomena Piccirillo