Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13743 del 2025, proposto da
EP Centrale LI PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, Terna Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni – Terna S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
-della nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, prot. n. 27612 del 28 luglio 2025, comunicata in pari data, avente per oggetto: «[ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di LI (MN)". Proponente: EP Centrale LI S.p.A.(ex EP UZ S.p.A.). Comunicazione verifica »;
di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e paesaggio, Servizio V, del 2 luglio 2025, prot. n. 23324, avente per oggetto: «[ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di LI (MN)". Proponente: EP Centrale LI S.p.A. (ex EP UZ S.p.A.). Richiesta di valutazioni »;
della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi - Mantova, prot. n. 7553 del 4 luglio 2025, avente per oggetto "[ID_VIP: 12385] [ID_VIP: 13972] [ID_VIP: 13973] Istanze per l'avvio delle procedure di verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nn. 1, 2, 3 del MIC, 4.2.5 della DGR Lombardia n. 4918 del 21/06/2021, contenute nel Provvedimento VIA n. 354 del 12/08/2021, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.152/2006, relative al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di LI (MN)" Proponente: EP UZ S.p.a. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del Provvedimento VIA n. 354 del 12/08/2021, ai sensi dell'art. 28 co.3 del D.lgs. 152/2006. Nota di annullamento parere »; della nota della Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi prot. n. 7947 del 15 luglio 2025, non conosciuta;
della nota del Ministero della Cultura - Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, del 22 ottobre 2025, prot. n. 38392, avente per oggetto « [ID: 13972] Procedura di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di LI (MN)". Proponente: EP Centrale LI S.p.A. Procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006. Riscontro a nota Società del 06/08/2025 ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - La società ricorrente EP Centrale LI PA (di seguito, per brevità, “EP LI”) veniva costituita per la gestione della centrale termoelettrica ubicata sulla Strada Statale 12 Abetone Brennero km 239 nel Comune di LI, Provincia di Mantova (in breve, la “Centrale”). Progettata e costruita negli anni ‘60 -’70, tale Centrale è stata oggetto di vari interventi di ammodernamento, il più importante dei quali ancora in corso, consistente: ( i ) nell’installazione all’interno della Centrale di un nuovo ciclo combinato (“CCGT”) di ultima generazione, denominato “Nuova Unità 5” o “OS5”, da 923,6 MWe, alimentato a gas naturale; ( ii ) nella messa in riserva fredda della Sezione 1; ( iii ) nell’installazione di un sistema di abbattimento catalitico degli NOx all’interno dei generatori di vapore a recupero delle sezioni 1, 2 e 3 esistenti.
Al fine di realizzare tali interventi, con nota del 20 luglio 2020, comprensiva della relativa documentazione tecnica, è stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (“TUA”). Nel corso del procedimento si sono espressi favorevolmente tutti gli Enti competenti, fra i quali il Ministero della Cultura (“MiC”). Quest’ultimo ha espresso parere positivo con condizioni ambientali attraverso la nota prot. n. 24291 del 14 luglio 2021. Con decreto n. 354 del 12 agosto 2021, il Ministero dell’Ambiente (“MASE”) – di concerto con il MiC – ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in discussione. Il progetto è stato, infine, assentito, con autorizzazione integrata ambientale (“AIA”) e con autorizzazione unica ex D.L. 7/2002 con decreto del direttore generale del MASE n. 55 del 13 dicembre 2021 (“AU”).
In particolare, nella VIA sono state recepite “ le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso con nota della DG-ABAP prot.24291 del 14 luglio 2021…” (art. 3 VIA). Di esse, per quel che qui particolarmente interessa, la seconda ha previsto che la società istante avrebbe dovuto valutare, “ 2…la possibilità, in riferimento alle vedute dall'Argine Po Fornaci, di interramento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino all'intersezione degli stessi con la SP 482 e con l'Argine medesimo. Solo qualora fosse dimostrata la non fattibilità tecnica di tale intervento, dovranno essere concordate opere compensative ulteriori. Ambito applicazione: componenti: paesaggio. Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: PROGETTO ESECUTIVO. Verifica ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova …”. Anche l’AU ha recepito la seconda condizione ambientale predetta, con alcune specificazioni: “ Si valuti la possibilità di interramento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino alla intersezione con la S.P. 482 e l'argine medesimo, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo nel contesto paesaggistico godibile dall'argine del fiume Po. Qualora, per ragioni esclusivamente tecniche, non sia possibile tale soluzione, dovranno essere previste ulteriori misure mitigative (es. colorazione sostegni, morfologia sostegni, ecc.) ”.
Con nota prot. n. 646 del 20 settembre 2022, trasmessa al MiC ed alla Soprintendenza, EP UZ PA (allora gestore della Centrale e dante causa dell’odierna ricorrente), ha trasmesso un approfondimento paesaggistico predisposto in ottemperanza, tra le altre, alla suddetta condizione ambientale. Nella richiamata nota si è rappresentato che, “ le linee elettriche cui si fa riferimento nelle prescrizioni non sono state interessate dal progetto di EP “Centrale di LI: installazione di una nuova unità a Ciclo Combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti”, pertanto non è stato previsto alcun intervento o modifica di tali linee elettriche, che sono presenti sul territorio da anni e sono ormai parte integrante del paesaggio circostante. Inoltre, tali linee elettriche richiamate dalla prescrizione 2 non sono di proprietà di EP UZ, proponente del progetto suddetto, ma di Terna S.p.A. e, quindi, non è possibile per EP UZ andare ad intervenire su opere di altre Società. Quindi , per le motivazioni precedentemente esposte, non è per EP UZ fattibile perseguire l’interramento delle linee ”. Sicché, in tale contesto, l’interessata ha proposto quale misura compensativa alternativa per ottemperare alla condizione - a seguito di riferito confronto con la Soprintendenza – il miglioramento ed incremento, “degli interventi di mitigazione da realizzare nella zona sud del sito dove sarà realizzato OS5 al fine di mitigare al meglio le strutture del progetto, compatibilmente con il nuovo layout di progetto ”.
E’ poi seguita la presa d’atto delle indicazioni della società da parte della Soprintendenza con nota prot. n. 10898 del 15 novembre 2022.
Nel maggio del 2025, la società ha presentato un approfondimento paesaggistico del progetto nel quale ha anche esposto le soluzioni ambientali alternative all’interramento degli elettrodotti Terna PA così come previsto dalla richiamata condizione ambientale n. 2 (cap. 4, approfondimento).
Con nota prot. n. 7483 del 3 luglio 2025, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi ha espressamente riscontrato l’intervenuta “ ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del parere MiC-DGABAP prot. 24291 del 14/07/2021 ” da parte della società ricorrente.
Senonché, con nota prot. n. 7553 del 4 luglio 2025, la medesima Soprintendenza ha annullato il predetto provvedimento di riscontro positivo dell’adempimento delle condizioni da parte della società, reputando che l’espressione del parere sull’ottemperanza ai sensi dell’art. 28, comma 3, TUA, fosse di competenza della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIC cui la stessa avrebbe fornito il proprio parere istruttorio sulla vicenda.
A questo punto, con nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC ha comunicato al MASE ed alla ricorrente la sua valutazione di inottemperanza alla condizione ambientale di cui si è detto da parte della EP LI. Nel richiamato atto il MiC ha affermato che la condizione n. 2 consentirebbe di concordare opere compensative sostitutive all’interramento degli elettrodotti soltanto nel caso in cui “ fosse stata dimostrata la non fattibilità tecnica dell’intervento prescritto, in merito alla quale il Proponente non ha prodotto documentazione ” e che, “l ’entità delle eventuali opere compensative sostitutive dell’interramento degli elettrodotti in questione dovrebbe essere comunque commisurata in termini estimativi all’importo del mancato interramento degli elettrodotti ”; ha infine, sostenuto che EP avrebbe dovuto prendere contatti con Terna PA, per verificare la fattibilità tecnica dell’interramento, spettando a quest’ultima, in qualità di proprietaria degli elettrodotti, “ esprimersi sulla fattibilità o non fattibilità tecnica dell’intervento prescritto ”.
Con nota del 6 agosto 2025, EP LI ha dato riscontro alla nota MiC n. 27612, ribadendo l’impossibilità oggettiva di procedere all’interramento di elettrodotti altrui e la disponibilità a valutare congiuntamente ulteriori soluzioni alternative elaborate dall’istante per garantire analoga efficacia mitigativa.
Il MiC, con nota prot. n. 38392 del 22 ottobre 2025, ha confermato le proprie precedenti valutazioni, chiarendo che per la condizione n. 2 l’esame delle soluzioni alternative proposte dalla società sarebbe avvenuto “ solo a valle della dimostrazione da parte della Società della non fattibilità tecnica dell’intervento di parziale interramento degli elettrodotti, così come stabilito nella stessa condizione ”.
2. Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la società EP LI, chiedendone l’annullamento per i motivi di seguito indicati.
2.1. Con un primo motivo (“ violazione dell’art. 28 del TUA. Violazione dell’art. 4 dell’autorizzazione unica. Violazione dell’art. 3 della VIA. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al parere del MiC prot. n. 24291 del 14 luglio 2021, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per irragionevolezza manifesta e per violazione del principio di proporzionalità, per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Incompetenza. violazione dell’art. 7 e dell’art. 21-novies della l. 241/1990 ”) la ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti gravati in quanto con essi si afferma l’inottemperanza da parte della società medesima alla seconda condizione ambientale posta dal MiC, di fatto rivelatasi oggettivamente impossibile da realizzare, circostanza questa resa nota all’Amministrazione dall’istante sin dal 2022 e riscontrata dalla Soprintendenza con la menzionata nota prot. 10898 del 15 novembre 2022; contesta altresì la legittimità delle determinazioni assunte dalla Direzione Generale del MiC con nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 per incompetenza, in quanto, tanto il parere del MiC del 14 luglio 2021 quanto la VIA, individuerebbero l’autorità competente alla verifica di ottemperanza come segue: “ MIC - Soprintendenza ABAP per le Province di Cremona, Lodi e Mantova ” e per ingiustificata contraddittorietà rispetto al precedente parere espresso dal MiC medesimo in data 14 luglio 2021; rileva, infine, che la condizione de qua sarebbe stata ottemperata anche sotto il profilo della presentazione di opere compensative ulteriori da parte della medesima società, stante l’impossibilità tecnica di interrare gli elettrodotti, interventi che il MiC non avrebbe minimamente preso in considerazione omettendo di avviare istruttoria tesa alla relativa valutazione.
2.2. Con un secondo motivo (“ Violazione dell’art. 5, comma 1, lett. o-quater, dell’art. 25, comma 4, e dell’art. 28, comma 1, del TUA. Violazione sotto altro profilo dell’art. 3 della via, dell’art. 4, comma 3, lett. m) dell’AU. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e per sviamento di potere ”), la ricorrente afferma l’illegittimità degli atti impugnati atteso che la condizione ambientale de qua , originariamente posta dal MiC nel parere del 14 luglio 2021 e recepita nella VIA e nella AU non stabilirebbe affatto che le opere alternative dovessero essere commisurate “ in termini estimativi all’importo del mancato interramento degli elettrodotti ” come erroneamente richiesto nella nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIC in quanto, assolvendo la stessa a finalità di carattere prettamente ambientale, è in tali termini che andrebbe concepita l’equivalenza fra le diverse attività che possono essere funzionali all’assolvimento della condizione medesima siano esse misure di compensazione (nella formulazione della VIA) o di mitigazione (nella formulazione della AU).
3. Si sono costituiti formalmente il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Medio tempore , con nota dell’1 dicembre 2025 Terna PA ha risposto alla richiesta inoltratale dalla società ricorrente in data 28 ottobre 2025 (prot. n. 666-2025-94-23) escludendo radicalmente la fattibilità dell’intervento di interramento degli elettrodotti oggetto della condizione posta dal MiC rilevando, in particolare, criticità dal punto di vista della sicurezza della RTN e della continuità del servizio elettrico.
5. Con nota prot.n.798 del 9 dicembre 2025 la ricorrente, a riscontro delle note del MiC impugnate in ricorso - prot. nn. 27612 del 29 luglio 2025 e 38392 del 22 ottobre 2025- ha comunicato l'impossibilità di provvedere alla condizione ambientale dell'interramento degli elettrodotti, allegando la dichiarazione in tal senso fornita da Terna PA.
6. Con successiva memoria depositata il 21 febbraio 2026 le Amministrazioni costituite hanno eccepito il superamento delle doglianze sollevate dalla ricorrente in relazione alla fattibilità dell’intervento di interramento richiesto in condizione, proprio facendo riferimento alla sopravvenuta nota di Terna dell’1 dicembre 2025. Indi hanno ribadito la correttezza della condizione ambientale n.2 in relazione all’entità delle misure compensative richieste – equivalenza al costo dei lavori di interramento degli elettrodotti – in quanto conseguenza delle scelte effettuate dal MiC con il giudizio di compatibilità ambientale, che come noto hanno natura ampiamente discrezionale e si giustificano alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti, quali la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, che trovano espressione nell’art.9 della Costituzione.
7. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito espresse.
9. La questione posta all’esame del Collegio riguarda la valutazione della fase di ottemperanza alle condizioni ambientali inserite nella VIA (Decreto n. 354 del 12 agosto 2021) con la quale l’allora Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) – di concerto con il MiC – ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovamento e di adeguamento ambientale presentato dalla EP Centrale LI in relazione alla omonima Centrale. Le predette condizioni derivano dal parere espresso dal MiC con nota prot. 24291 del 14 luglio 2021 in senso all’istruttoria per valutare l’impatto ambientale dei menzionati interventi.
9.1. In particolare il ricorso riguarda l’ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 in forza della quale la società istante avrebbe dovuto valutare, “ 2…la possibilità, in riferimento alle vedute dall'Argine Po Fornaci, di interramento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino all'intersezione degli stessi con la SP 482 e con l'Argine medesimo. Solo qualora fosse dimostrata la non fattibilità tecnica di tale intervento, dovranno essere concordate opere compensative ulteriori… ”; tale condizione è stata sostanzialmente recepita anche nell’AU rilasciata sul progetto in discorso (decreto del direttore generale del MASE n. 55 del 13 dicembre 2021), con alcune specificazioni, “ Si valuti la possibilità di interramento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino alla intersezione con la S.P. 482 e l'argine medesimo, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo nel contesto paesaggistico godibile dall'argine del fiume Po. Qualora, per ragioni esclusivamente tecniche, non sia possibile tale soluzione, dovranno essere previste ulteriori misure mitigative (es. colorazione sostegni, morfologia sostegni, ecc.) ”.
9.2. La società svolge, infatti, una serie di censure, contestando in particolare il contenuto della nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 attraverso la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC ha comunicato al MASE ed alla ricorrente la sua valutazione di inottemperanza alla condizione ambientale di cui si è detto da parte della EP LI. A sostegno di tale valutazione negativa il MiC ha affermato che la condizione n. 2 consentirebbe di concordare opere compensative sostitutive all’interramento degli elettrodotti soltanto nel caso in cui “ fosse stata dimostrata la non fattibilità tecnica dell’intervento prescritto, in merito alla quale il Proponente non ha prodotto documentazione ”, affermando al contempo che “ l’entità delle eventuali opere compensative sostitutive dell’interramento degli elettrodotti in questione dovrebbe essere comunque commisurata in termini estimativi all’importo del mancato interramento degli elettrodotti ”; ha infine, sostenuto che EP avrebbe dovuto prendere contatti con Terna PA, per verificare la fattibilità tecnica dell’interramento, spettando a quest’ultima, in qualità di proprietaria degli elettrodotti, “ esprimersi sulla fattibilità o non fattibilità tecnica dell’intervento prescritto ”.
9.3. Diversamente, secondo prospettazione attorea, l’Amministrazione non potrebbe sostenere l’inadempimento di tale condizione essendo la misura indicata – interramento di elettrodotti - oggettivamente impossibile da realizzare in quanto, da un lato, le linee elettriche interessate appartengono a Terna PA con ciò escludendosi la possibilità di interventi diretti da parte della istante sui predetti manufatti, dall’altro, l’ipotizzato interramento non sarebbe tecnicamente realizzabile in ragione delle caratteristiche dei luoghi, della brevità del tratto di rete interessato e della natura delle opere necessarie. A fronte della riscontrata impossibilità di realizzare tale condizione, la società avrebbe proposto numerose misure alternative compensativo/mitigative non prese in considerazione dall’Amministrazione procedente – peraltro reputata incompetente a determinarsi sulla ottemperanza alla condizione in discorso - che, da parte propria, avrebbe illegittimamente preteso dalla società istante misure compensative di valore economico equivalente “ all’importo del mancato interramento degli elettrodotti ” (motivi I e II del ricorso).
10. Orbene la tesi prospettata dalla ricorrente non è condivisibile per le ragioni che seguono.
10.1. In ordine logico, va prioritariamente riconosciuta la competenza del MiC – Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio - contestata nell’ambito del I motivo di ricorso - ad assumere determinazioni sull’ottemperanza da parte della ricorrente alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA. Difatti, l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 (“TUA”) dopo avere affermato al primo comma l’obbligo del proponente di ottemperare alle “ condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA ”, assegna, al secondo comma, un potere di vigilanza al MiC, per i profili di competenza, che la menzionata Direzione Generale del Ministero ha esercitato con la nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025, richiamando espressamente anche il parere contenuto nella nota della Soprintendenza ABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi prot. 7947 del 15 luglio 2025 che, con riferimento alla condizione n. 2 comunicava “ di non aver acquisito agli atti alcuna documentazione specifica al di fuori di quanto dichiarato nella Proponente negli elaborati allegati alla Vostra richiesta ” (doc. 15, produzione documentale EP LI del 10 novembre 2025). Di qui l’infondatezza del denunciato vizio di incompetenza relativa.
10.2. Anche le ulteriori censure di merito risultano prive di fondamento.
Con il primo motivo di ricorso viene denunciato che l’Amministrazione non avrebbe potuto contestare alla società ricorrente il mancato adempimento alla condizione ambientale n. 2 stante l’impossibilità oggettiva di realizzare tale condizione sia per ragioni attinenti all’alterità della proprietà degli elettrodotti da interrare, sia per l’impraticabilità tecnica in sé dell’intervento dovuta alla condizione dei luoghi. Sicché la ricorrente avrebbe correttamente proceduto con la proposta di misure alternative come prescritto nella condizione medesima.
A ben vedere, come correttamente affermato nelle difese della parte pubblica e nel provvedimento prot. n. 27612 del 28 luglio 2025, la condizione imposta dal MiC con l’originario parere del 2021 (nota prot. 24291 del 14 luglio 2021) consente di superare la misura dell’interramento proposta in via primaria solo ove risulti tecnicamente impossibile realizzare tale intervento. In altri termini, la condizione in discorso impone alla società interessata di verificare prima l’impossibilità di realizzare l’interramento degli elettrodotti richiesto, anche tramite la consultazione del soggetto proprietario (Terna PA) e, ove riscontratane – come poi in concreto avvenuto – l’oggettiva infattibilità tecnica, procedere poi con la proposta di ulteriori misure compensative o mitigative (come da nomenclatura VIA o AU) come in effetti avvenuto.
Sicché, del tutto correttamente nel provvedimento prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 viene affermato l’inadempimento della società alla condizione in discorso perché, all’epoca dell’adozione dell’atto, la società è risultata avere prospettato generiche conclusioni di infattibilità dell’intervento di interramento senza confrontarsi con il proprietario degli elettrodotti in questione (Terna PA), soggetto competente a pronunciarsi sulla fattibilità o non fattibilità tecnica dell’intervento prescritto.
Tanto è vero che è solo con la nota di riscontro emanata da Terna PA in data 1 dicembre 2025 in risposta alla richiesta inoltratale dalla società ricorrente in data 28 ottobre 2025 (prot. n. 666-2025-94-23) che possono apprezzarsi i motivi di radicale infattibilità dell’intervento di interramento degli elettrodotti oggetto della condizione posta dal MiC, attinenti in sintesi alla necessità di garantire la sicurezza della RTN, la continuità del servizio elettrico ed una facile gestione e manutenzione delle linee elettriche interessate (per ulteriore approfondimento sia consentito rinviare alle motivazioni espresse nella nota Terna PA cit. - doc. 19, produzione documentale EP LI del 12 febbraio 2026).
Riconosciuta, pertanto, la legittimità del provvedimento prot. n. 27612 del 28 luglio 2025 e l’infondatezza del primo motivo di ricorso, è evidente che l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere di competenza onde prendere atto della non fattibilità tecnica dell’intervento di interramento richiesto nella condizione n. 2 alla luce della sopravvenuta nota esplicativa dell’1 dicembre 2025 emessa da Terna PA in argomento e valutare le misure alternative proposte dalla ricorrente o indicarne Essa stessa quelle reputate idonee per consentire l’ottemperanza alla condizione.
10.3. Ciò posto, circa la consistenza delle soluzioni alternative praticabili per adempiere al vincolo fissato, la ricorrente denuncia con il secondo motivo di ricorso che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente preteso dalla società istante, con la più volte menzionata nota prot. n. 27612 del 28 luglio 2025, misure compensative di valore economico equivalente “ all’importo del mancato interramento degli elettrodotti ”, proporzione questa non richiesta dalla condizione ambientale n.2. Orbene reputa il Collegio che la previsione di una equivalenza tra l’intervento di interramento ed ogni misura compensativa/mitigativa ad esso alternativa debba essere intesa non in senso strettamente economico di equivalente valore del costo delle soluzioni, pena l’illegittimità di tale stretta interpretazione, quanto in termini di eguale efficacia dal punto di vista dell’implementazione e della portata riparatrice del bene ambiente tutelato dall’art. 9 della Costituzione e, a livello primario, dalle stesse norme del D. Lgs. 152/2006 - TUA. Tendendo la condizione ad assolvere finalità di ripristino dell’ambiente, quale bene inciso dalle opere strutturali realizzate con il progetto della ricorrente, è in tale ottica di efficacia ed effettività di tutela che va concepita l’equivalenza fra le diverse attività che possono essere funzionali all’assolvimento della condizione medesima. Di talché, nei medesimi termini, l’Amministrazione dovrà valutare le proposte di misure alternative presentate dalla società ricorrente o, a sua volta, indicare all’interessata quelle reputate sufficientemente idonee a perseguire l’equivalente standard di riparazione ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione ambientale posta.
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato nei termini detti, ferma restando la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finalizzata alla constatazione della impossibilità tecnica di effettuare l’intervento di interramento richiesto alla ricorrente con la condizione n. 2, alla luce della citata nota dell’1 dicembre 2025 emessa da Terna PA ed all’analisi delle condizioni compensative/mitigative proposte alternativamente dalla ricorrente o indicate dall’Amministrazione stessa che garantiscano un’equivalenza funzionale in termini di riparazione ed implementazione del bene ambiente rispetto al non percorribile intervento di interramento degli elettrodotti esplicitato in condizione.
12. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda posta all’attenzione del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | LE IZ |
IL SEGRETARIO