Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026REG.PROV.COLL.
N. 00561/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma di Montechiaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale il TAR Sicilia Palermo – sezione seconda, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha accolto, limitatamente all'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria del Comune resistente, il ricorso n. -OMISSIS- e ha annullato, per l'effetto, l'impugnata nota n° 5816/2017, rigettando per il resto il medesimo ricorso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma di Montechiaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. EB Di TA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente appello viene in rilievo una vicenda concernente tre istanze di definizione di illeciti edilizi, presentate in data 31 marzo 2004 e contraddistinte dai numeri 182, 183 e 184 del 2004, aventi a oggetto un fabbricato abusivo composto da tre elevazioni fuori terra, ubicato nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, in via -OMISSIS- (nelle fonti versate agli atti variamente indicato in prossimità del -OMISSIS- ovvero, con distinta numerazione interna, ai -OMISSIS-).
Sul piano della vicenda sostanziale e procedimentale, l’Amministrazione comunale ha fatto riferimento, quale antecedente sanzionatorio, all’ordinanza sindacale di demolizione n. 197 del 4 luglio 1995, concernente il fabbricato a tre elevazioni fuori terra. In seguito, con nota prot. n. 25092 del 18 ottobre 2001, è stato notificato ai soggetti indicati come proprietari del terreno (foglio -OMISSIS-) l’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area e del fabbricato; a tale atto ha fatto seguito la trascrizione del 13 marzo 2002 (reg. gen. n. -OMISSIS-).
Quanto alle domande di condono, dagli atti di causa emerge che le istanze nn. 182, 183 e 184 sono state presentate il 31 marzo 2004 e che, nella ricostruzione dell’istruttoria comunale, a esse risultano associate le dichiarazioni sostitutive sottoscritte il 19 marzo 2004, nonché versamenti rateali di oblazione e oneri concessori tra luglio 2005 e settembre 2005; risulta inoltre depositata una perizia giurata sullo stato di consistenza dell’immobile (prot. n. 26397 del 21 dicembre 2006) con indicazione dell’avvenuto accatastamento al foglio -OMISSIS-, subalterni 2-3-4. Nella medesima ricostruzione si dà atto che, con nota dell’U.T.C. prot. n. 757 dell’11 gennaio 2007, notificata in data 18 gennaio 2007, sono state richieste integrazioni documentali per le istanze indicate nonché risulta avvenuto il deposito del certificato di idoneità statica al n. 1675 in data 10 aprile 2009; dopo tale ultimo deposito e sino al 24 ottobre 2016, data della nota prot. 36649 con cui l’interessato ha chiesto l’istruttoria d’urgenza delle domande di sanatoria, non sarebbe stata versata ulteriore documentazione.
La vicenda contenziosa trae, poi, occasione dalla nota prot. n. 5816 del 16 febbraio 2017, con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha richiesto il pagamento di somme a conguaglio, a titolo di oblazione e di oneri concessori (comprensivi di interessi), in relazione alle pratiche di sanatoria nn. 182, 183 e 184 del 2004; tra gli importi specificamente contestati dall’interessato figurano, quanto alla pratica n. 184/2004, euro 4.528,64 per conguaglio di oblazione ed euro 2.566,28 per conguaglio di oneri, nonché ulteriori conguagli riferiti alle pratiche n. 183/2004 e n. 182/2004.
2. Avverso tale quadro, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, iscritto al n.g.r. -OMISSIS-, nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Palma di Montechiaro, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, per quanto qui rileva, l’incompletezza della documentazione presentata dall’istante quale presupposto essenziale per la formazione del silenzio-assenso nonché la carenza di legittimazione attiva, ricollegata alla pregressa acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, trascritta nel 2002.
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sezione seconda, ha definito il giudizio con sentenza 6 marzo 2023, n. 682, pronunciando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e, nel merito, accogliendo il ricorso limitatamente all’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria comunale, con conseguente annullamento della nota n. 5816/2017; per il resto, il ricorso è stato respinto.
4. Avverso tale sentenza è stato proposto appello innanzi a questo Consiglio, iscritto al n.g.r. 561/2023.
4.1. Con ordinanza istruttoria resa nel giudizio di appello, questo Consiglio ha dato atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto preclusiva della procedibilità delle istanze di sanatoria l’intervenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ex art. 7 della l. n. 47/1985, con trascrizione del 13 marzo 2002, e ha tuttavia richiamato l’indirizzo secondo cui l’acquisizione, quand’anche trascritta e formalizzata, non costituisce di per sé causa ostativa alla sanatoria, ove non risulti avvenuta la demolizione (anche solo parziale) del manufatto ovvero l’effettiva sua destinazione a fini pubblici; sulla base di tali premesse è stata disposta articolata istruttoria, imponendo al Comune, tra l’altro, di depositare ogni atto attestante utilizzazione pubblica o demolizione, documentazione circa l’eventuale immissione in possesso successiva alla trascrizione del 2002, elementi circa la consistenza materiale attuale dell’immobile e l’eventuale destinazione pubblica del bene, nonché chiarimenti sul corretto assolvimento degli obblighi documentali e tributari ai fini della formazione del silenzio-assenso e dell’eventuale prescrizione.
5. All’udienza pubblica del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo, l’appellante lamenta che la pronuncia di primo grado avrebbe attribuito all’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale un effetto preclusivo, reputandola circostanza idonea, di per sé sola, a rendere improcedibili le istanze di condono e, per conseguenza, a precludere tanto la formazione del silenzio-assenso, quanto il rilascio dei titoli in sanatoria.
La doglianza è veicolata attraverso il richiamo, da un lato, alla disciplina del terzo condono (d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003) e, dall’altro, agli artt. 43 e 44 della l. n. 47 del 1985, assunti come norme di sistema idonee a dimostrare che l’esistenza o la pendenza di misure repressive non eseguite non impedisce il conseguimento della sanatoria.
Il motivo non può essere condiviso.
Il Collegio ritiene, anzitutto, di dover ricondurre la questione al suo corretto inquadramento, poiché l’argomento evocato dall’appellante contiene una premessa che, pur non conducendo all’esito da lui preteso, merita di essere ribadita con la necessaria chiarezza, anche per la sua oggettiva valenza ordinante nei rapporti tra funzione repressiva e funzione di definizione straordinaria dell’illecito.
In tema di rapporto tra acquisizione ex art. 7 l. n. 47 del 1985 e condono, la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale, quand’anche trascritta e formalizzata, non costituisce di per sé causa ostativa alla sanatoria, dovendosi piuttosto verificare se l’amministrazione abbia dato corso a condotte materialmente incompatibili con l’effetto tipico del condono, ossia la demolizione, anche solo parziale, del manufatto ovvero la sua effettiva destinazione e utilizzazione a fini pubblici. Questo principio è espresso con particolare nettezza, in termini che risultano difficilmente eludibili, nelle decisioni che, per quanto qui rileva, costituiscono il nucleo dell’indirizzo richiamato anche in sede istruttoria: si è affermato, in modo esplicito, che il condono non è precluso dal provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune e che non sono preclusivi neppure la trascrizione e la presa di possesso “ senza modificazione della consistenza e destinazione ”, determinandosi una situazione incompatibile con la sanatoria soltanto quando all’immissione in possesso siano seguite la demolizione o la destinazione a uso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2973/2000); ed è stato ribadito, in termini coerenti, che l’acquisizione gratuita determina un’inconciliabilità con la sanatoria solo quando all’immissione nel possesso segua una delle due ipotesi tipizzate dall’art. 43 l. n. 47 del 1985, che del resto integrano l’effettiva finalità dell’acquisizione, cioè la demolizione ovvero l’utilizzazione a fini pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5007/2016).
È, tuttavia, proprio l’inerzia dell’amministrazione, ove si traduca nel mancato completamento della sequenza fattuale e gestionale che dovrebbe dare effettività all’acquisizione, a generare un’area di instabilità foriera di contenzioso e di riemersione, a distanza di anni, delle medesime questioni sotto altre forme, con aggravio evidente per l’interesse pubblico. Il rilievo non è astratto: la giurisprudenza di questo Consiglio ha posto in evidenza come la protratta permanenza del godimento in capo al privato, unita alla mancata immissione nel possesso per un arco temporale ultraventennale, possa aprire spazi di conflitto sul terreno civilistico dell’usucapione del cespite acquisito al patrimonio disponibile, con il rischio concreto che la vicenda, anziché chiudersi, si riapra in forme più complesse (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 981/2025).
Sennonché, ed è questo il punto che rende decisivo il rigetto del motivo, la corretta delimitazione del rapporto tra acquisizione e procedibilità dell’istanza non conduce affatto all’esito preteso dall’appellante. Essa vale a escludere l’automatismo ostativo, ma non vale, né può valere, a fondare l’accertamento della formazione del silenzio-assenso o il diritto al rilascio immediato della sanatoria. Occorre evitare, con particolare rigore, un equivoco di prospettiva: la non preclusione “in radice” dell’esame dell’istanza non coincide con la maturazione del titolo, né in via espressa né, a maggior ragione, in via tacita. Il titolo in sanatoria, specialmente quando se ne invochi la formazione per silentium , presuppone una fattispecie costitutiva completa, in cui l’interessato abbia assolto integralmente agli oneri imposti dalla disciplina del condono, in modo tale da porre l’amministrazione in condizione di compiere l’istruttoria e di verificare, sul piano soggettivo e oggettivo, la condonabilità dell’abuso. Non diversamente, la decorrenza del termine per il silenzio-assenso non può essere sganciata dalla completezza dell’istanza, perché ciò trasformerebbe un meccanismo eccezionale in un effetto automatico del mero decorso del tempo, indipendentemente dalla possibilità stessa di istruire e decidere.
Sul punto la giurisprudenza offre un criterio di giudizio di particolare precisione: ai fini della formazione del silenzio-assenso su domanda di condono edilizio, il termine biennale non decorre quando la domanda sia carente dei documenti necessari a identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta; e, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione a corredo, il termine di ventiquattro mesi decorre dal momento in cui tali carenze siano state eliminate a opera della parte interessata, assumendo specifico rilievo, per il condono ex l. n. 326 del 2003, gli adempimenti indicati dall’art. 32, comma 37, tra cui il pagamento degli oneri di concessione e la presentazione della documentazione prevista, nonché gli adempimenti fiscali e catastali espressamente contemplati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 755/2022).
La regola è, dunque, inequivoca: non solo la completezza è presupposto sostanziale della sanatoria, ma essa è anche presupposto temporale della decorrenza, poiché senza individuare con certezza il momento in cui l’istanza è divenuta “completa” non è possibile neppure individuare il dies a quo del termine utile. E qui emerge la ragione per cui il motivo, pur contenendo una premessa in parte condivisibile circa l’assenza di automatismi ostativi derivanti dall’acquisizione, non può essere accolto quanto alla pretesa sostanziale coltivata in giudizio.
La domanda, per come è stata impostata, non si limita a sollecitare la ripresa o la conclusione dell’istruttoria, ma mira a ottenere un accertamento costitutivo particolarmente incisivo, vale a dire la dichiarazione di intervenuta formazione del silenzio-assenso e, quale conseguenza, l’ordine di immediato rilascio delle concessioni in sanatoria, con ulteriore pretesa di effetti restitutori rispetto alla vicenda acquisitiva. Un simile accertamento non può essere pronunciato in presenza di un quadro istruttorio che, per sua natura, risulti controverso proprio sul punto che costituisce la soglia di accesso al meccanismo tacito: la completezza della domanda e la certezza del momento in cui tale completezza sarebbe stata raggiunta.
Nella specie, la completezza della pratica è stata specificamente contestata dall’amministrazione sin dal primo grado. La memoria difensiva comunale ha ricostruito la sequenza dei depositi e ha affermato che, dopo il deposito del certificato di idoneità statica registrato il 10 aprile 2009, non sarebbe stata versata ulteriore documentazione sino alla richiesta di istruttoria d’urgenza del 24 ottobre 2016, e soprattutto che non risulterebbe presentata la dimostrazione documentale dell’avvenuto pagamento dell’ICI e della tassa rifiuti, indicati come adempimenti espressamente richiesti dalla disciplina del terzo condono quale presupposto della maturazione del silenzio-assenso. In appello, a fronte di tale contestazione, l’appellante ha sostenuto che le ricevute dei pagamenti sarebbero state depositate nel fascicolo introduttivo per alcune annualità e poi nuovamente prodotte in epoca successiva per le annualità seguenti. Ma, al di là della contrapposizione tra prospettazioni difensive, ciò che rileva ai fini dell’accertamento invocato è che la fattispecie del silenzio-assenso, proprio perché costitutiva, esige un riscontro certo e non equivoco, idoneo a dimostrare non soltanto l’esistenza degli adempimenti, ma la loro riferibilità alle singole pratiche e, soprattutto, la collocazione temporale del completamento, così da rendere determinabile il dies a quo del termine biennale secondo la regola sopra ricordata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 755/2022).
Ne consegue che, in una situazione nella quale l’amministrazione ha specificamente lamentato l’assenza di documentazione decisiva e ha collocato temporalmente un lungo arco di inerzia documentale, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso non può essere affermato, perché ciò equivarrebbe a sostituire alla prova della fattispecie costitutiva una presunzione incompatibile con la natura eccezionale e condizionata dell’istituto. In altre parole, la pretesa di conseguire, in sede giurisdizionale, la dichiarazione di un titolo tacito e l’immediato rilascio delle concessioni in sanatoria non può prescindere dalla dimostrazione rigorosa di quella completezza che sola fa decorrere utilmente il termine e sola consente di ritenere integrata la fattispecie. Diversamente, si finirebbe per riconoscere un effetto costitutivo in presenza di un quadro che, sul presupposto stesso dell’effetto, resta controverso e non oggettivamente determinato.
II. Sul secondo motivo di appello, rubricato “ violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ”, l’appellante sostiene, in estrema sintesi, che la sentenza impugnata avrebbe male inteso la portata della norma evocata, poiché essa riconoscerebbe, in presenza degli oneri assolti e della domanda di sanatoria presentata, un vero e proprio diritto alla rimozione degli effetti dell’acquisizione al patrimonio comunale e alla cancellazione della relativa trascrizione; ne conseguirebbe, secondo la prospettazione, che l’avvenuta acquisizione non potrebbe mai essere valorizzata come ragione impeditiva, né sul piano della procedibilità della sanatoria, né sul piano della possibilità di conseguire – in via immediata – un assetto restitutorio del bene.
La censura non può essere condivisa.
Occorre, anzitutto, chiarire il dato strutturale della disposizione invocata.
L’art. 39 della legge n. 724 del 1994, per come formulato, non introduce un automatismo restitutorio che operi per il solo fatto della presentazione della domanda di sanatoria, né, tanto meno, per il solo fatto del pagamento di somme che l’interessato reputi dovute; esso, al contrario, presuppone che la vicenda condonistica sia maturata secondo la sua fisiologia, poiché solo in presenza di una sanatoria positivamente definita può porsi, in termini giuridicamente fondati, il tema dell’annullamento dell’acquisizione e della cancellazione della trascrizione. Non è casuale, del resto, che la giurisprudenza amministrativa, nel delineare il rapporto tra acquisizione e condono, abbia sempre insistito sulla necessità di evitare automatismi, ma senza mai confondere la “non preclusione in astratto ” dell’istanza con il conseguimento in concreto degli effetti della sanatoria: l’acquisizione non è, di per sé, sbarramento assoluto alla trattazione dell’istanza, ma l’incompatibilità con la sanatoria si determina soltanto in presenza di demolizione o di effettiva destinazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2973/2000; Id., sez. IV, n. 5007/2016; sez. VI, n. 5207/2018).
Il punto assume, nel caso concreto, un rilievo ancora più marcato, perché l’appellante non chiede una mera statuizione di principio, bensì pretende un accertamento costitutivo di effetti particolarmente incisivi: l’intervenuta formazione del silenzio-assenso e, per conseguenza, il diritto all’immediato rilascio delle concessioni in sanatoria, con l’ulteriore esito restitutorio della cancellazione delle trascrizioni. Ora, l’accertamento del silenzio-assenso in materia di condono non tollera approssimazioni, perché esso postula la dimostrazione rigorosa della completezza dell’istanza e degli adempimenti che condizionano la stessa decorrenza del termine utile. Non è sufficiente invocare il mero decorso del tempo; è necessario individuare, con certezza, il momento in cui la domanda è divenuta effettivamente completa, poiché soltanto da tale momento il termine può utilmente decorrere (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 755/2022). Ne consegue che la pretesa di fondare sull’art. 39 una rimozione immediata dell’acquisizione e delle formalità di trascrizione, in assenza dell’accertamento – a monte – della formazione del titolo in sanatoria (espresso o tacito), equivale a postulare un effetto restitutorio sganciato dal suo presupposto costitutivo, e dunque non sostenibile sul piano giuridico.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, che rende la censura, per così dire, doppiamente infondata. La stessa disciplina invocata dall’appellante, nel prevedere la cancellazione “ dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda ”, mostra che il meccanismo restitutorio non è concepito come un comando giudiziale immediato rivolto ai registri immobiliari indipendentemente dall’esito del procedimento di sanatoria, bensì come un esito conseguenziale che, una volta maturati i presupposti sostanziali, viene attuato attraverso un circuito amministrativo-documentale tipizzato.
III. L’appellante, inoltre, non si limita a censurare il rigetto della domanda di sanatoria per silentium , ma insiste affinché il Collegio si pronunci anche sul segmento economico della vicenda, chiedendo che l’illegittimità della richiesta comunale di ulteriori somme a conguaglio venga confermata “ con diversa motivazione ”, ancorata alla prospettata formazione del silenzio-assenso o alla prescrizione. Tale istanza impone una puntuale delimitazione dell’effettiva devoluzione e dell’interesse, anche per prevenire equivoci applicativi circa la sorte della pretesa creditoria.
Muovendo da tale premessa, va ricordato che il primo giudice ha definito espressamente il capo economico, accogliendo il ricorso limitatamente all’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria comunale e annullando, per l’effetto, la nota prot. n. 5816 del 16 febbraio 2017, con rigetto per il resto e compensazione delle spese. Ne discende che l’appellante, quanto all’utilità concreta, ha già conseguito il bene della vita correlato a tale segmento (la caducazione dell’atto impositivo), sicché la domanda di “diversa motivazione” non può essere intesa come una ordinaria censura demolitoria, ma come una richiesta di sostituzione argomentativa volta a rifondare l’esito favorevole su presupposti diversi, tra cui – in via centrale – l’asserita formazione del titolo tacito in sanatoria.
In altri termini, l’appellante tenta di utilizzare il tema dei conguagli come argomento di rinforzo della sanatoria tacita; ma, esclusa l’accertabilità del silenzio-assenso, la “rifondazione motivazionale” perde il proprio presupposto e si riduce, per ciò solo, a una pretesa eccentrica rispetto alla fisiologia dell’appello.
A ciò si aggiunge un elemento che, sul piano della chiarezza conformativa, rende necessario “sterilizzare” ogni possibile equivoco circa la pretesa di ulteriori somme: la posizione assunta dallo stesso Comune in giudizio. In sede cautelare, infatti, è stato espressamente rilevato che il lamentato periculum era “meramente ipotetico” anche perché il Comune, nella memoria di costituzione, ha riconosciuto l’erroneità di una eventuale pretesa di ulteriori somme.
E, nelle conclusioni depositate per l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, il Comune ha ulteriormente chiarito di essersi conformato alla pronuncia di primo grado, affermando testualmente: “ Il Comune, preso atto, si è conformato alla pronunzia del TAR ”, dopo avere richiamato l’annullamento della nota n. 5816/2017 conseguente all’accoglimento limitato sul capo creditorio.
Ne consegue che il segmento relativo ai conguagli non costituisce più, in effetti, terreno di effettiva contesa: esso risulta, da un lato, già travolto dall’annullamento disposto dal TAR Sicilia e, dall’altro, sostanzialmente “disinnescato” dalla stessa amministrazione resistente, che ne ha riconosciuto l’erroneità e ha dichiarato di essersi conformata alla pronuncia di primo grado, acquiescendo a essa.
In conclusione, per le ragioni diffusamente esposte, l’appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata e alla necessità di puntualizzare il corretto inquadramento del rapporto tra acquisizione e sanatoria, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 561 del 2023, lo respinge.
Spese del grado compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de CI, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
EB Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EB Di TA | ER de CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.