Articolo 43 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 maggio 1967
Art. 43.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1967 in lire 7.500.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967