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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 26203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26203/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNELLA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 10 71100 FOGGIA presso il difensore avv.
PENNELLA GRAZIA
ATTORE contro
IM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
COMMARA UMBERTO e NI NI ( ) elettivamente domiciliato C.F._1 in Viale Bruno Buozzi 64 00197 ROMA presso il difensore avv. LA COMMARA UMBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. condannare la società , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Controparte_1 restituite la somma di € 9.000,00 indebitamente pagata dalla società oltre Parte_1 interessi di mora e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 9 2. accertare e dichiarare la condotta colposa adottata dalla nell'esecuzione Controparte_1 dell'intervento di rimozione dei fili, cavi e centralina presenti sul terreno di proprietà della
[...]
e per l'effetto, condannare la in persona del Suo legale rappresentate Parte_1 CP_1 p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla pari a € Parte_1
660.000,00 e/o la maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del CP_1 presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si è costituita con comparsa di risposta del 12 ottobre 2022 la (già CP_2 Controparte_1
eccependo:
[...]
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice per intervenuta transazione tra le parti;
− in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in virtù di quanto argomentato in narrativa;
− in via subordinata, nell'ipotesi, invero non temuta, in cui venisse accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, ridurre l'entità del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., tenendo conto della gravità della colpa dell'attore nella causazione del danno e delle conseguenze che ne sono derivate;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 4 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. a, b e c in parte generica, d), genericamente formulate (cap, e, r) oltre che negativa), documentali o da provarsi documentalmente (cap. f e g, h, i visti i docc. 7 e 8 fasc. , j, l, q, s oltre che generica) valutative (cap. k, m,n,o,p oltre che documentali); CP_1
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate
(cap. a,b e genericamente formulate, c) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, ), documentali o da provarsi documentalmente (cap. d oltre che valutativa) genericamente formulate (cap, e, f), valutative (cap. g in parte documentale, h, i oltre che superflue ai fini della decisione);
• ritenuta l'irrilevanza di un accertamento tecnico vista la natura e l'oggetto della causa petendi spesa dall'attrice (con il conseguente onus probandi a suo carico);
• rinviato la causa all'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di restituzione della somma di € 9.000,00 proposta dall'attrice è infondata e va respinta. In limine litis occorre procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie veicolata in “fatto” dalla difesa attorea. Questa non ha qualificato giuridicamente il fondamento normativo della domanda richiamandosi “in negativo” alla disciplina delle servitù di telecomunicazioni (et similia) e all'assenza di un diritto dell'esercente l'impianto pubblico ad ottenere un indennizzo per l'attività di spostamento dell'impianto dal sedime privato vista la natura legale della servitù.
pagina 2 di 9 Ora ciò risulta dirimente poiché disvela l'insussistenza ab origine dei presupposti previsti dagli artt. 1173 e 2033 c.c. per l'esercizio della domanda. Essa pare di capire, non è altro che un ordinario indebito oggettivo poiché si incentra sull'allegazione in fatto dell'assenza di un diritto della società convenuta a richiedere un compenso (o contropartita) a fronte delle spese da sostenere per lo spostamento dell'impianto telefonico. A tal fine, tuttavia, non può non rivelarsi come proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto (infra ex arg. VI-III 26 maggio 2021, n.
14428). In questo caso la stessa difesa attorea ha prodotto il titolo giustificativo della soluti retentio della somma in parola ovvero l'accordo lato sensu transattivo concluso tra le parti con le comunicazioni del:
- 26 maggio 2021 (doc. 8 fasc. ) con la quale il legale dell'attrice formulava la seguente:” Pt_1
Proposta di definizione pro bono pacis in relazione alla richiesta di rimozione e spostamento dell'armadio n. 203 e dei cavi insistenti sull'immobile sito in Foggia alla Piazza Ugo Foscolo n.
2, angolo Via Goffredo Mameli” e nello specifico “..al fine di definire bonariamente la vicenda
e senza alcun riconoscimento di debito da parte della mia Assistita, formulo, per conto della la proposta di pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo di € 9.000,00 Parte_1 incluso IVA quale corrispettivo per l'esecuzione dei predetti lavori e a condizione imprescindibile che l'intervento venga da Voi eseguito entro 7 giorni dalla data odierna..”
- 4 giugno 2021 (doc. 9 fasc. ; dc. 5 fasc. IM) la accettava nei limiti d cui Pt_1 CP_2 appresso:” dopo attente valutazioni, si è deciso di accettare la proposta di pagamento di € 9.000,00 iva compresa con pagamento a saldo per il lavoro di spostamento impianti, eccezione fatta per la tempistica proposta che dovrà essere di 30 gg., per impossibilità a procedere in tempi stretti, per via di rilascio permessi, approvvigionamenti e altre motivazioni di carattere tecnico. Lo spostamento è subordinato al rilascio di permesso comunale”;
- 7 giugno 2021 (doc. 14 fasc. ) con la formale conferma della proposta e l'espunzione del Pt_1 termine di giorni sette inoltrata dal legale dell'attrice avente il seguente incipit:”Riscontro la mail del 04.06.2021 inviata da per trasmetterVi in allegato Controparte_3
l'accettazione, da parte della della esecuzione, a Vostra cura, della Parte_1 rimozione e spostamento dell'armadio n. 203 e dei cavi insistenti sull'immobile sito in Foggia alla Piazza Ugo Foscolo n. 2, angolo Via Goffredo Mameli a fronte del pagamento dell'importo di € 9.000,00 iva inclusa”. In allegato alla stessa e- mail sono indicati i documenti tra cui il Con
“modulo di accettazione” della citata proposta di del 4 giugno 2021 che l'attrice avrebbe compilato (tale modulo non è stato prodotto in giudizio).
Da ciò possono trarsi le conseguenze giuridiche:
- conclusione di un contratto a seguito di una trattativa circa an, quomodo et quid con la definizione finale delle condizioni. Agli odierni fini non rileva se possa qualificarsi come una transazione ex art. 1965 c.c. oppure un contratto atipico (vista la difficolta di ricondurlo ad un appalto), ciò che rileva è l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti;
- l'efficacia di un titolo di matrice negoziale non è stata in alcun modo “attaccata” dalla difesa attorea mediante azioni tese alla sua demolizione a fronte di patologie di carattere primigenio
(nullità annullabilità per vizi del consenso) o successive (risoluzione pe inadempimento);
- la causa adquirendi della somma di € 9.000,00 preesisteva alla odierna controversia ed esiste tuttora inibendo alla radice qualsivoglia richiesta restitutoria. Queste considerazioni elidono quelle svolte dalla patrona attorea circa l'insussistenza di un diritto sul piano sostanziale dell'esercente di un pubblico servizio ad essere indennizzato per lo spostamento di un impianto asseritamente presente su di un fondo privato quale servitù. Appare incongruo giuridicamente pagina 3 di 9 porre a fondamento della domanda la seguente affermazione: ”La si vedeva costretta Parte_1
a corrispondere tale somma alla società convenuta, seppur nulla era a questa dovuto, al sol fine di riprendere il prima possibile i lavori di demolizione del vecchio fabbricato. La richiesta e il contestuale pagamento della somma appare icto oculi indebito poiché contrario alla disciplina dettata dall'art. 92, comma 7, d.lgs. n. 259/2003”. In definitiva, anche accedendo a questa tesi la CP_2 sarebbe legittimata a trattenere la somma di denaro in quanto ricevuta dall'attrice in virtù della stipulazione di un contratto che non è stato privato di efficacia né prima né in questa causa.
La domanda di risarcimento del danno contrattuale è infondata e va respinta.
A monte della decisione va operata la qualificazione giuridica della fattispecie atteso che la parte attrice pare pretermettere l'esistenza di un titolo giuridico a governo della vicenda fattuale intercorsa con la convenuta. Il richiamo diffuso all'istituto della servitù di cui al R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.lgs. n. 259/2003 non coglie nel segno della fattispecie giuridica, provata dalle stesse parti, con le proprie produzioni documentali: un contratto. La responsabilità va colta e accertata sul versante dell'inadempimento e della disciplina dei danni che da esso possono derivare. Il titolo giuridico è il contratto concluso tra il 4 e il 7 giugno 2021 e non la disciplina legale delle servitù.
Si tratta di una premessa imprescindibile al fine di valutare l'eventuale illecito vista la commistione di fatti e tempi nella quale si cimenta la difesa attorea nel fondare la responsabilità civile altrui.
E noto che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256
c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore.
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due pagina 4 di 9 autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Appare evidente, quindi, che non può utilizzarsi quale parametro di valutazione dell'inadempimento colpevole del debitore (quella che l'attrice definisce negligenza) un fatto antecedente allo stesso contratto oppure i motivi che supportavano l'agire del creditore. È ciò che viene indicato dall'attrice con la locuzione 'urgenza” dell'attività di dislocamento altrove dell'impianto telefonico. Il nodo fondamentale della vicenda appare essere l'imposizione autonoma di tempi di esecuzione dell'intervento, in via unilaterale, da parte dell'attrice per le proprie esigenze costruttive che non costituiscono, di contro, alcuna urgenza in senso oggettivo intesa quale necessità di salvaguardare un diritto da una colpevole inerzia altrui. In questi termini non si può addossare su di un altro soggetto la ristrettezza temporale di un proprio agere negoziale con terze parti dal cui “ritardo” si verrebbe a subite un danno emergente o a perdere un'occasione di lucro. Ciò prescinde dalla stessa sussistenza o meno di una servitù pubblica telefonica. La difesa attorea – ancora in comparsa conclusionale – si duole che dalla richiesta dell'intervento fino alla sua esecuzione (peraltro parziale) sarebbero trascorsi undici mesi con ciò sorvolando dall'insorgenza dell'obbligo giuridico del di eseguire l'attività per come promessa a CP_2 partire dal contratto di giugno 2021. La preparazione della propria attività di impresa e negoziale non può che tenere conto del contesto fattuale e giuridico in cui si snoda. In questo caso la plastica e fisica presenza dell'impianto telefonico sul marciapiede frontistante una facciata del fabbricato quale area non di proprietà della attrice (fatto incontestato). La demolizione dell'edificio non poteva che scontare la necessità del previo spostamento dell'impianto avente queste caratteristiche di posizionamento con quel che ne segue circa il tempo tecnico e negoziale per valutare ed eseguire l'intervento. A questo proposito appare giuridicamente irrilevante l'affermazione spesa in tutti gli atti assertivi dall'attrice secondo cui: “Addirittura, al sol fine di accelerare le tempistiche, la società attrice acconsentiva al pagamento della somma non dovuta di € 9.000,00 al sol fine di garantire l'esecuzione dei lavori di spostamento nel più breve tempo possibile e per l'effetto, proseguire i lavori di demolizione del vecchio fabbricato nonché alla costruzione del nuovo”. Si tratta di una sorta di motivo soggettivo che non integra la causa del contratto concluso con la e che non può essere CP_2 introiettato dentro la prestazione dedotta nell'obbligazione al fine di stigmatizzare l'inadempimento della controparte contrattuale. Il contratto stipulato fra le parti non lo prevedeva, anzi, attribuiva alla debitrice un termine dilatorio di giorni trenta per l'esecuzione dei lavori, previo rilascio CP_2 dei permessi comunali. Non rileva giuridicamente quale sorta di riserva mentale la circostanza che la parte attrice avesse una necessità temporale diversa. Essa rimane nell'ambito della sua sfera di autodeterminazione non potendo essere riversata sulla controparte. La valutazione di cui all'art. 1218 c.c. va svolta in base a tale titolo e rispetto ai dati temporali da esso desumibili sia rispetto ad un inadempimento definitivo che a quello inesatto. La difesa attorea, infatti, imputa alla che: “agiva, come provato documentalmente, solo a distanza di un notevole CP_2 lasso temporale (11 mesi) rispetto a quello in cui veniva inoltrata la richiesta di rimozione dei fili, dei cavi e della centralina da parte della e, solo, in maniera parziale, determinando, per Parte_1 l'effetto, l'impossibilità di proseguire i lavori di demolizione e costruzione del nuovo fabbricato da parte della società attrice” (p. 11 comparsa conclusionale) e che:”l'intervento della veniva CP_1 eseguito limitatamente alla rimozione della centralina che, comunque, veniva lasciata in cantiere per pagina 5 di 9 poi essere materialmente dislocata solo in data 30.11.2021. Per i fili e cavi interrati, nessun intervento veniva mai posto in essere”. A fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento e dell'inadempimento la era tenuta CP_2 alla prova dell'adempimento oppure della sussistenza di una causa a sé non imputabile. Occorre esaminare distintamente le due tematiche. Per quanto concerne lo spostamento della cabina e delle “colonne” risulta pacifico in causa che esse sono state rimosse nel novembre 2021 e che, pertanto, il termine di trenta giorni per l'esecuzione dei lavori non sia stato rispettato sia che fosse decorso dal 7 giugno o dal 14 giugno 2021 (giorno del pagamento del corrispettivo).
Si tratta, tuttavia, di un inesatto inadempimento in gran parte imputabile alla condotta attorea. A dispetto di quanto controeccepito dalla sua difesa, il 29 luglio 2021 il Geom. – che Parte_2 rappresentava la nei rapporti con la convenuta - aveva espressamente Parte_1
“denunciato” una variante nei lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti a seguito di un sopralluogo Con con gli incaricati della (doc. 7 fasc. ). Trattasi proprio dei lavori di spostamento dei CP_2 cavi e dell'infrastruttura di cui al contratto stipulato a giugno.
Proposta concordata con la convenuta (doc. 8 fasc. IM).
Questa deviazione si colloca temporalmente poco al di là del lasso temporale dedotto in contratto sicchè il relativo ritardo non appare possa aver inciso in maniera significativa sulla prosecuzione dei lavori. Nel settembre 2021 la stessa attrice (fatto incontestato) ha “rinunciato” alla diversa canalizzazione dei cavi prospetta in variante così da rendere definitivo il tracciato precedente. Peraltro dalle comunicazione prodotte in causa dalla (docc 7,8,9, e 10 fasc. IM) che fosse la stessa CP_2
a realizzare l'infrastruttura necessaria al dislocamento dell'impianto e non Parte_3 direttamente la convenuta esseno una parte della stessa inglobata nel cantiere e nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico. A ciò si giustappone il fatto che la ripresa parziale dei lavori era stata ostacolata da due ulteriori fattori:
- l'avvenuta esecuzione dei lavori di demolizione tutto attorno alla cabina che non consentivano in termini fisici la libertà di accesso nel cantiere dei tecnici della convenuta come si evince dalla comunicazione interna del 19 ottobre 2021 (doc. 10 fasc. IM) ove si discorre di
“completamento dei lavori” dando la stura indiziaria di un suo inizio e stato di avanzamento pagina 6 di 9 − una parte dell'impianto “vecchio” era stato reso inagibile dalle acque piovane che erano defluite a causa dei lavori di costruzione che l'attrice stava eseguendo nell'area determinando la necessità di svuotarla come si evince ( a fatica) dall'estratto della comunicazione del novembre
2021
Da qui si ricavano due elementi fattuali:
• l'obiettiva attenuata responsabilità della convenuta nel non aver eseguito i lavori di spostamento della cabina e della colonna nei trenta giorni dedotti (ancorchè non costituenti un termine essenziale) vista l'interferenza di almeno tre fatti esterni di cui due sicuramente imputabili all'attrice;
• la dimostrazione della infondatezza dell'assunto della econdo cui Parte_1 la presenza dell'infrastruttura telefonica rendeva impossibile i lavori di demolizione. Il suolo pubblico ove era presente l'impianto è divenuto sin dal giugno 2021 area di cantiere permettendo alla società di compiere la gran parte delle opere di demolizione e cagionando altresì il difficile accesso e manovra dei tecnici della CP_2 Questo quadro viene corroborato proprio delle fotografie dimesse in atti dall'attrice (infra doc. 8 seconda memoria fasc. ) da cui si osserva la demolizione avvenuta nell'intorno della struttura Pt_1 telefonica pagina 7 di 9 In sintesi l'inesatto adempimento oltre a non essere grave non potrebbe costituire, soprattuto, l'origine causale della molteplicità di voci di danno prospettate dalla parte attrice.
Dall'altro lato l'inadempimento definitivo circa il mancato spostamento dei cavi (che negli scritti conclusivi attorei parrebbe mai avvenuto) appare smentito dalle stesse foto dimesse in atti ove si evince Con che nel novembre 2021 non vi erano più cavi attorno all'edificio come sostenuto dalla né Parte_4
(sulla rimozione il 30 novembre 2021).
[...]
I cavi sono stati rimossi il 30 novembre 2021. In definitiva pur accedendo ad un ritardo nella ultimazione dei lavori non può non considerarsi la non imputabilità alla convenuta della gran parte del lasso temporale eccedente i trenta giorni dedotti nel contratto. Imputabilità, di converso, con buona ragionevolezza attribuibile alla parte attrice e alla sua organizzazione complessiva del cantiere e della programmazione dei lavori. L'assenza di un danno – evento quale lesione del diritto soggettivo della parte contrattuale avversa elide l'accertamento dell'addebito di eventuali conseguenze pregiudizievoli in capo alla odierna convenuta (danno – conseguenza). Gli accertamenti su esposti, peraltro, “scolorano” l'efficacia assertiva delle illustrazioni attoree circa l'impedimento assoluto che la presenza della cabina e dei cavi pagina 8 di 9 avrebbe rappresentato per l'esecuzione delle demolizioni del cantiere e sulla cui scorta la parte ha allegato il danno per il risarcimento dovuto alla società di scavo. Le foto prodotte dimostrano la demolizione completa del fabbricato nel novembre 2021 con la presenza del solo frammento di muro dietro la colonna telefonica.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto non vi è un nesso di causalità giuridica tra le poste pregiudizievoli allegate ed il comportamento tenuto dalla convenuta. Ciò assorbe la disamina della prova stessa delle singole voci allegate sia come esistenza che come eziologia dai fatti per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del domandato in citazione ma anche della ripetizione di difese su molteplici punti da parte della difesa convenuta) in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
• rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
(già liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre spese CP_2 Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26203/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNELLA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA ed elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 10 71100 FOGGIA presso il difensore avv.
PENNELLA GRAZIA
ATTORE contro
IM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
COMMARA UMBERTO e NI NI ( ) elettivamente domiciliato C.F._1 in Viale Bruno Buozzi 64 00197 ROMA presso il difensore avv. LA COMMARA UMBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. condannare la società , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Controparte_1 restituite la somma di € 9.000,00 indebitamente pagata dalla società oltre Parte_1 interessi di mora e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 9 2. accertare e dichiarare la condotta colposa adottata dalla nell'esecuzione Controparte_1 dell'intervento di rimozione dei fili, cavi e centralina presenti sul terreno di proprietà della
[...]
e per l'effetto, condannare la in persona del Suo legale rappresentate Parte_1 CP_1 p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla pari a € Parte_1
660.000,00 e/o la maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. in ogni caso condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del CP_1 presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si è costituita con comparsa di risposta del 12 ottobre 2022 la (già CP_2 Controparte_1
eccependo:
[...]
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice per intervenuta transazione tra le parti;
− in via principale e nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in virtù di quanto argomentato in narrativa;
− in via subordinata, nell'ipotesi, invero non temuta, in cui venisse accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno, ridurre l'entità del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., tenendo conto della gravità della colpa dell'attore nella causazione del danno e delle conseguenze che ne sono derivate;
− in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 4 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. a, b e c in parte generica, d), genericamente formulate (cap, e, r) oltre che negativa), documentali o da provarsi documentalmente (cap. f e g, h, i visti i docc. 7 e 8 fasc. , j, l, q, s oltre che generica) valutative (cap. k, m,n,o,p oltre che documentali); CP_1
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate
(cap. a,b e genericamente formulate, c) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, ), documentali o da provarsi documentalmente (cap. d oltre che valutativa) genericamente formulate (cap, e, f), valutative (cap. g in parte documentale, h, i oltre che superflue ai fini della decisione);
• ritenuta l'irrilevanza di un accertamento tecnico vista la natura e l'oggetto della causa petendi spesa dall'attrice (con il conseguente onus probandi a suo carico);
• rinviato la causa all'udienza del 4 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di restituzione della somma di € 9.000,00 proposta dall'attrice è infondata e va respinta. In limine litis occorre procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie veicolata in “fatto” dalla difesa attorea. Questa non ha qualificato giuridicamente il fondamento normativo della domanda richiamandosi “in negativo” alla disciplina delle servitù di telecomunicazioni (et similia) e all'assenza di un diritto dell'esercente l'impianto pubblico ad ottenere un indennizzo per l'attività di spostamento dell'impianto dal sedime privato vista la natura legale della servitù.
pagina 2 di 9 Ora ciò risulta dirimente poiché disvela l'insussistenza ab origine dei presupposti previsti dagli artt. 1173 e 2033 c.c. per l'esercizio della domanda. Essa pare di capire, non è altro che un ordinario indebito oggettivo poiché si incentra sull'allegazione in fatto dell'assenza di un diritto della società convenuta a richiedere un compenso (o contropartita) a fronte delle spese da sostenere per lo spostamento dell'impianto telefonico. A tal fine, tuttavia, non può non rivelarsi come proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto (infra ex arg. VI-III 26 maggio 2021, n.
14428). In questo caso la stessa difesa attorea ha prodotto il titolo giustificativo della soluti retentio della somma in parola ovvero l'accordo lato sensu transattivo concluso tra le parti con le comunicazioni del:
- 26 maggio 2021 (doc. 8 fasc. ) con la quale il legale dell'attrice formulava la seguente:” Pt_1
Proposta di definizione pro bono pacis in relazione alla richiesta di rimozione e spostamento dell'armadio n. 203 e dei cavi insistenti sull'immobile sito in Foggia alla Piazza Ugo Foscolo n.
2, angolo Via Goffredo Mameli” e nello specifico “..al fine di definire bonariamente la vicenda
e senza alcun riconoscimento di debito da parte della mia Assistita, formulo, per conto della la proposta di pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo di € 9.000,00 Parte_1 incluso IVA quale corrispettivo per l'esecuzione dei predetti lavori e a condizione imprescindibile che l'intervento venga da Voi eseguito entro 7 giorni dalla data odierna..”
- 4 giugno 2021 (doc. 9 fasc. ; dc. 5 fasc. IM) la accettava nei limiti d cui Pt_1 CP_2 appresso:” dopo attente valutazioni, si è deciso di accettare la proposta di pagamento di € 9.000,00 iva compresa con pagamento a saldo per il lavoro di spostamento impianti, eccezione fatta per la tempistica proposta che dovrà essere di 30 gg., per impossibilità a procedere in tempi stretti, per via di rilascio permessi, approvvigionamenti e altre motivazioni di carattere tecnico. Lo spostamento è subordinato al rilascio di permesso comunale”;
- 7 giugno 2021 (doc. 14 fasc. ) con la formale conferma della proposta e l'espunzione del Pt_1 termine di giorni sette inoltrata dal legale dell'attrice avente il seguente incipit:”Riscontro la mail del 04.06.2021 inviata da per trasmetterVi in allegato Controparte_3
l'accettazione, da parte della della esecuzione, a Vostra cura, della Parte_1 rimozione e spostamento dell'armadio n. 203 e dei cavi insistenti sull'immobile sito in Foggia alla Piazza Ugo Foscolo n. 2, angolo Via Goffredo Mameli a fronte del pagamento dell'importo di € 9.000,00 iva inclusa”. In allegato alla stessa e- mail sono indicati i documenti tra cui il Con
“modulo di accettazione” della citata proposta di del 4 giugno 2021 che l'attrice avrebbe compilato (tale modulo non è stato prodotto in giudizio).
Da ciò possono trarsi le conseguenze giuridiche:
- conclusione di un contratto a seguito di una trattativa circa an, quomodo et quid con la definizione finale delle condizioni. Agli odierni fini non rileva se possa qualificarsi come una transazione ex art. 1965 c.c. oppure un contratto atipico (vista la difficolta di ricondurlo ad un appalto), ciò che rileva è l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti;
- l'efficacia di un titolo di matrice negoziale non è stata in alcun modo “attaccata” dalla difesa attorea mediante azioni tese alla sua demolizione a fronte di patologie di carattere primigenio
(nullità annullabilità per vizi del consenso) o successive (risoluzione pe inadempimento);
- la causa adquirendi della somma di € 9.000,00 preesisteva alla odierna controversia ed esiste tuttora inibendo alla radice qualsivoglia richiesta restitutoria. Queste considerazioni elidono quelle svolte dalla patrona attorea circa l'insussistenza di un diritto sul piano sostanziale dell'esercente di un pubblico servizio ad essere indennizzato per lo spostamento di un impianto asseritamente presente su di un fondo privato quale servitù. Appare incongruo giuridicamente pagina 3 di 9 porre a fondamento della domanda la seguente affermazione: ”La si vedeva costretta Parte_1
a corrispondere tale somma alla società convenuta, seppur nulla era a questa dovuto, al sol fine di riprendere il prima possibile i lavori di demolizione del vecchio fabbricato. La richiesta e il contestuale pagamento della somma appare icto oculi indebito poiché contrario alla disciplina dettata dall'art. 92, comma 7, d.lgs. n. 259/2003”. In definitiva, anche accedendo a questa tesi la CP_2 sarebbe legittimata a trattenere la somma di denaro in quanto ricevuta dall'attrice in virtù della stipulazione di un contratto che non è stato privato di efficacia né prima né in questa causa.
La domanda di risarcimento del danno contrattuale è infondata e va respinta.
A monte della decisione va operata la qualificazione giuridica della fattispecie atteso che la parte attrice pare pretermettere l'esistenza di un titolo giuridico a governo della vicenda fattuale intercorsa con la convenuta. Il richiamo diffuso all'istituto della servitù di cui al R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.lgs. n. 259/2003 non coglie nel segno della fattispecie giuridica, provata dalle stesse parti, con le proprie produzioni documentali: un contratto. La responsabilità va colta e accertata sul versante dell'inadempimento e della disciplina dei danni che da esso possono derivare. Il titolo giuridico è il contratto concluso tra il 4 e il 7 giugno 2021 e non la disciplina legale delle servitù.
Si tratta di una premessa imprescindibile al fine di valutare l'eventuale illecito vista la commistione di fatti e tempi nella quale si cimenta la difesa attorea nel fondare la responsabilità civile altrui.
E noto che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'art. 1218 c.c disciplina l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256
c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore.
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due pagina 4 di 9 autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). Appare evidente, quindi, che non può utilizzarsi quale parametro di valutazione dell'inadempimento colpevole del debitore (quella che l'attrice definisce negligenza) un fatto antecedente allo stesso contratto oppure i motivi che supportavano l'agire del creditore. È ciò che viene indicato dall'attrice con la locuzione 'urgenza” dell'attività di dislocamento altrove dell'impianto telefonico. Il nodo fondamentale della vicenda appare essere l'imposizione autonoma di tempi di esecuzione dell'intervento, in via unilaterale, da parte dell'attrice per le proprie esigenze costruttive che non costituiscono, di contro, alcuna urgenza in senso oggettivo intesa quale necessità di salvaguardare un diritto da una colpevole inerzia altrui. In questi termini non si può addossare su di un altro soggetto la ristrettezza temporale di un proprio agere negoziale con terze parti dal cui “ritardo” si verrebbe a subite un danno emergente o a perdere un'occasione di lucro. Ciò prescinde dalla stessa sussistenza o meno di una servitù pubblica telefonica. La difesa attorea – ancora in comparsa conclusionale – si duole che dalla richiesta dell'intervento fino alla sua esecuzione (peraltro parziale) sarebbero trascorsi undici mesi con ciò sorvolando dall'insorgenza dell'obbligo giuridico del di eseguire l'attività per come promessa a CP_2 partire dal contratto di giugno 2021. La preparazione della propria attività di impresa e negoziale non può che tenere conto del contesto fattuale e giuridico in cui si snoda. In questo caso la plastica e fisica presenza dell'impianto telefonico sul marciapiede frontistante una facciata del fabbricato quale area non di proprietà della attrice (fatto incontestato). La demolizione dell'edificio non poteva che scontare la necessità del previo spostamento dell'impianto avente queste caratteristiche di posizionamento con quel che ne segue circa il tempo tecnico e negoziale per valutare ed eseguire l'intervento. A questo proposito appare giuridicamente irrilevante l'affermazione spesa in tutti gli atti assertivi dall'attrice secondo cui: “Addirittura, al sol fine di accelerare le tempistiche, la società attrice acconsentiva al pagamento della somma non dovuta di € 9.000,00 al sol fine di garantire l'esecuzione dei lavori di spostamento nel più breve tempo possibile e per l'effetto, proseguire i lavori di demolizione del vecchio fabbricato nonché alla costruzione del nuovo”. Si tratta di una sorta di motivo soggettivo che non integra la causa del contratto concluso con la e che non può essere CP_2 introiettato dentro la prestazione dedotta nell'obbligazione al fine di stigmatizzare l'inadempimento della controparte contrattuale. Il contratto stipulato fra le parti non lo prevedeva, anzi, attribuiva alla debitrice un termine dilatorio di giorni trenta per l'esecuzione dei lavori, previo rilascio CP_2 dei permessi comunali. Non rileva giuridicamente quale sorta di riserva mentale la circostanza che la parte attrice avesse una necessità temporale diversa. Essa rimane nell'ambito della sua sfera di autodeterminazione non potendo essere riversata sulla controparte. La valutazione di cui all'art. 1218 c.c. va svolta in base a tale titolo e rispetto ai dati temporali da esso desumibili sia rispetto ad un inadempimento definitivo che a quello inesatto. La difesa attorea, infatti, imputa alla che: “agiva, come provato documentalmente, solo a distanza di un notevole CP_2 lasso temporale (11 mesi) rispetto a quello in cui veniva inoltrata la richiesta di rimozione dei fili, dei cavi e della centralina da parte della e, solo, in maniera parziale, determinando, per Parte_1 l'effetto, l'impossibilità di proseguire i lavori di demolizione e costruzione del nuovo fabbricato da parte della società attrice” (p. 11 comparsa conclusionale) e che:”l'intervento della veniva CP_1 eseguito limitatamente alla rimozione della centralina che, comunque, veniva lasciata in cantiere per pagina 5 di 9 poi essere materialmente dislocata solo in data 30.11.2021. Per i fili e cavi interrati, nessun intervento veniva mai posto in essere”. A fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento e dell'inadempimento la era tenuta CP_2 alla prova dell'adempimento oppure della sussistenza di una causa a sé non imputabile. Occorre esaminare distintamente le due tematiche. Per quanto concerne lo spostamento della cabina e delle “colonne” risulta pacifico in causa che esse sono state rimosse nel novembre 2021 e che, pertanto, il termine di trenta giorni per l'esecuzione dei lavori non sia stato rispettato sia che fosse decorso dal 7 giugno o dal 14 giugno 2021 (giorno del pagamento del corrispettivo).
Si tratta, tuttavia, di un inesatto inadempimento in gran parte imputabile alla condotta attorea. A dispetto di quanto controeccepito dalla sua difesa, il 29 luglio 2021 il Geom. – che Parte_2 rappresentava la nei rapporti con la convenuta - aveva espressamente Parte_1
“denunciato” una variante nei lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti a seguito di un sopralluogo Con con gli incaricati della (doc. 7 fasc. ). Trattasi proprio dei lavori di spostamento dei CP_2 cavi e dell'infrastruttura di cui al contratto stipulato a giugno.
Proposta concordata con la convenuta (doc. 8 fasc. IM).
Questa deviazione si colloca temporalmente poco al di là del lasso temporale dedotto in contratto sicchè il relativo ritardo non appare possa aver inciso in maniera significativa sulla prosecuzione dei lavori. Nel settembre 2021 la stessa attrice (fatto incontestato) ha “rinunciato” alla diversa canalizzazione dei cavi prospetta in variante così da rendere definitivo il tracciato precedente. Peraltro dalle comunicazione prodotte in causa dalla (docc 7,8,9, e 10 fasc. IM) che fosse la stessa CP_2
a realizzare l'infrastruttura necessaria al dislocamento dell'impianto e non Parte_3 direttamente la convenuta esseno una parte della stessa inglobata nel cantiere e nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico. A ciò si giustappone il fatto che la ripresa parziale dei lavori era stata ostacolata da due ulteriori fattori:
- l'avvenuta esecuzione dei lavori di demolizione tutto attorno alla cabina che non consentivano in termini fisici la libertà di accesso nel cantiere dei tecnici della convenuta come si evince dalla comunicazione interna del 19 ottobre 2021 (doc. 10 fasc. IM) ove si discorre di
“completamento dei lavori” dando la stura indiziaria di un suo inizio e stato di avanzamento pagina 6 di 9 − una parte dell'impianto “vecchio” era stato reso inagibile dalle acque piovane che erano defluite a causa dei lavori di costruzione che l'attrice stava eseguendo nell'area determinando la necessità di svuotarla come si evince ( a fatica) dall'estratto della comunicazione del novembre
2021
Da qui si ricavano due elementi fattuali:
• l'obiettiva attenuata responsabilità della convenuta nel non aver eseguito i lavori di spostamento della cabina e della colonna nei trenta giorni dedotti (ancorchè non costituenti un termine essenziale) vista l'interferenza di almeno tre fatti esterni di cui due sicuramente imputabili all'attrice;
• la dimostrazione della infondatezza dell'assunto della econdo cui Parte_1 la presenza dell'infrastruttura telefonica rendeva impossibile i lavori di demolizione. Il suolo pubblico ove era presente l'impianto è divenuto sin dal giugno 2021 area di cantiere permettendo alla società di compiere la gran parte delle opere di demolizione e cagionando altresì il difficile accesso e manovra dei tecnici della CP_2 Questo quadro viene corroborato proprio delle fotografie dimesse in atti dall'attrice (infra doc. 8 seconda memoria fasc. ) da cui si osserva la demolizione avvenuta nell'intorno della struttura Pt_1 telefonica pagina 7 di 9 In sintesi l'inesatto adempimento oltre a non essere grave non potrebbe costituire, soprattuto, l'origine causale della molteplicità di voci di danno prospettate dalla parte attrice.
Dall'altro lato l'inadempimento definitivo circa il mancato spostamento dei cavi (che negli scritti conclusivi attorei parrebbe mai avvenuto) appare smentito dalle stesse foto dimesse in atti ove si evince Con che nel novembre 2021 non vi erano più cavi attorno all'edificio come sostenuto dalla né Parte_4
(sulla rimozione il 30 novembre 2021).
[...]
I cavi sono stati rimossi il 30 novembre 2021. In definitiva pur accedendo ad un ritardo nella ultimazione dei lavori non può non considerarsi la non imputabilità alla convenuta della gran parte del lasso temporale eccedente i trenta giorni dedotti nel contratto. Imputabilità, di converso, con buona ragionevolezza attribuibile alla parte attrice e alla sua organizzazione complessiva del cantiere e della programmazione dei lavori. L'assenza di un danno – evento quale lesione del diritto soggettivo della parte contrattuale avversa elide l'accertamento dell'addebito di eventuali conseguenze pregiudizievoli in capo alla odierna convenuta (danno – conseguenza). Gli accertamenti su esposti, peraltro, “scolorano” l'efficacia assertiva delle illustrazioni attoree circa l'impedimento assoluto che la presenza della cabina e dei cavi pagina 8 di 9 avrebbe rappresentato per l'esecuzione delle demolizioni del cantiere e sulla cui scorta la parte ha allegato il danno per il risarcimento dovuto alla società di scavo. Le foto prodotte dimostrano la demolizione completa del fabbricato nel novembre 2021 con la presenza del solo frammento di muro dietro la colonna telefonica.
La domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto non vi è un nesso di causalità giuridica tra le poste pregiudizievoli allegate ed il comportamento tenuto dalla convenuta. Ciò assorbe la disamina della prova stessa delle singole voci allegate sia come esistenza che come eziologia dai fatti per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (tenendo conto del domandato in citazione ma anche della ripetizione di difese su molteplici punti da parte della difesa convenuta) in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
• rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
(già liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre spese CP_2 Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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