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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2071/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv.GRASSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO e
(cf. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv.GRASSO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] ad [...] maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente e RO nato in data [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n.
412/2022, pubblicata il 04/04/2022, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era previsto un contributo di mantenimento per RO in capo al padre di euro
400,00.
Con ricorso del 23/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, segnalando che il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica di RO è unicamente riconducibile all'inerzia di quest'ultimo, in considerazione del suo rifiuto ingiustificato di accettare le proposte lavorative pervenute attraverso i genitori nonché la scarsa propensione agli studi e l'età avanzata:
“revocarsi l'obbligo previsto in capo al sig. di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio con il versamento della somma di euro 400,00 e pertanto dichiarare che nulla Persona_2
è più dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento per il figlio maggiorenne , ivi comprese le spese di natura Persona_2
straordinarie, a decorrere dalla presentazione della presente domanda.
Le spese legali della presente procedura sono interamente a carico del sig. Parte_1
.”
[...]
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori. Il figlio maggiorenne RO potrà attivarsi, ove lo ritenga, per richiedere ad entrambi i genitori un contributo per il suo mantenimento, sussistendone i presupposti di legge.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena 412/2022
pubblicata il 04/04/2022, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2071/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv.GRASSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO e
(cf. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv.GRASSO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli nata il [...] ad [...] maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente e RO nato in data [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n.
412/2022, pubblicata il 04/04/2022, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era previsto un contributo di mantenimento per RO in capo al padre di euro
400,00.
Con ricorso del 23/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, segnalando che il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica di RO è unicamente riconducibile all'inerzia di quest'ultimo, in considerazione del suo rifiuto ingiustificato di accettare le proposte lavorative pervenute attraverso i genitori nonché la scarsa propensione agli studi e l'età avanzata:
“revocarsi l'obbligo previsto in capo al sig. di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio con il versamento della somma di euro 400,00 e pertanto dichiarare che nulla Persona_2
è più dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento per il figlio maggiorenne , ivi comprese le spese di natura Persona_2
straordinarie, a decorrere dalla presentazione della presente domanda.
Le spese legali della presente procedura sono interamente a carico del sig. Parte_1
.”
[...]
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori. Il figlio maggiorenne RO potrà attivarsi, ove lo ritenga, per richiedere ad entrambi i genitori un contributo per il suo mantenimento, sussistendone i presupposti di legge.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Modena 412/2022
pubblicata il 04/04/2022, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3