Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2603 /2024
con l'avv. CASTAGNA GIUSEPPE Parte_1
MORGAN IMPIANTI DI GATTO MASSIMO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Prima civile
Il Giudice
A scioglimento della propria riserva, lette le note scritte ex art. 127ter cpc sostitutive dell'odierna udienza,
1- rilevato che il ricorrente nel suo atto introduttivo così chiede:
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria, condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 660/2024 di questo Tribunale in ordine alle cause e agli interventi indicati per ovviarvi NEL MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della in persona del titolare Sig. Controparte_1
alle obbligazioni di cui al contratto d'opera e, per l'effetto, Parte_2
CONDANNARE parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 4.661,85, oltre IVA e oneri di legge pari al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati, come quantificato e dettagliato in sede di CTU;
CONDANNARE parte convenuta, al pagamento delle spese processuali, onorari e diritti di avvocato, competenze, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, del presente giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del CTU Ing. (ad oggi ancora non liquidati dal Giudice ma quantificati dal perito in € 1.256,37 al Persona_1 netto di IVA e cassa previdenziale).
2- rilevato che il ricorrente così dichiara quanto al valore della causa:
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, e successive modificazioni, si dichiara che la presente controversia ha valore di € 4.661,85 e che è stato versato il contributo unificato nella misura di € 98,00.
3- osservato che seppure risulti errata, per difetto del valore, tale ultima dichiarazione di valore, la complessiva somma delle domande, del c.d. capitale e delle spese per l'ATP come sopra ivi riportato, sia certamente inferiore ad € 10.000 e dunque di competenza per valore del Giudice di Pace;
4- il principio della valenza e della autonomia della competenza di valore anche post ATP è stato ribadito ancora di recente dalla Corte di Cassazione: “il Tribunale ha deciso sul punto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di regolamento di competenza, secondo cui «Ai fini della determinazione della competenza per valore agli effetti dell'introduzione del giudizio di merito dopo l'accoglimento di una domanda di accertamento tecnico preventivo le spese sostenute da chi ha ottenuto l'accoglimento di tale domanda si sommano con il valore della domanda di merito che egli proponga» (Cass. n. 24726 del 2013; nello stesso senso, Cass.
n. 15571 del 2001, Cass. n. 4108 del 1975, n. 6901 del 1982, n. 812 del 1973 e n. 250 del 1972); a tale principio reputa il Collegio di dover dare continuità, pienamente condividendone gli argomenti, esaustivamente illustrati, in particolare, nel più recente degli arresti sopra citati (Cass. n. 24726 del
2013), il quale anche si fa carico delle opposte conclusioni in quella sede espresse dal P.G., sostanzialmente riprese e reiterate nelle conclusioni di egual segno oggi formulate dal rappresentante dell'Ufficio di Procura;
tali argomenti possono riassumersi nei termini seguenti: ─ con l'introduzione
regola similare a quella che, dopo l'introduzione nell'art. 669-octies di una disciplina del provvedimento cautelare anticipatorio non contemplante la fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito, nonché dopo l'ulteriore novità rappresentata dall'inserimento del settimo comma nello stesso articolo da parte della l. n. 69 del 2009,
è rimasta limitata al procedimento cautelare uniforme per le sole misure meramente strumentali e non anticipatorie e che è nel senso che le spese non si liquidano;
─ da tale comunanza di disciplina discende che la soluzione della questione posta è suscettibile di influenzare anche il problema dell'eventuale cumulo delle spese sostenute tanto nel procedimento cautelare uniforme che porti ad una misura meramente strumentale, quanto in quello che porti ad una misura anticipatoria, ancorché nel primo caso le spese non si liquidino e nel secondo invece si liquidino;
ciò nonostante che per i provvedimenti cautelari diversi dall'accertamento tecnico preventivo non sia mai competente il giudice di pace, ma sempre il giudice togato, sicché in essi è palese che quando in relazione ad una domanda di merito riconducibile alla competenza del giudice di pace per ragioni di valore si chieda una misura cautelare, ai fini della individuazione della competenza sull'azione di merito cui la cautela è correlata si pone l'identico problema del se, ai fini del valore, le spese non liquidate nel primo caso e quelle liquidate nel secondo debbano computarsi ai sensi dell'art. 10 c.p.c., cioè incidano sulla competenza;
─ nessuna influenza può avere la circostanza che l'istanza di accertamento tecnico preventivo sia stata proposta ad un certo giudice sull'assunto che esso fosse competente nel merito e che lo svolgimento del procedimento sia seguito senza che si sia messa in discussione la competenza cautelare così individuata, essendo pacifico che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies cod. proc. civ., all'esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela (Cass. n. 2505 del 2010; n. 24869 del 2010); tale principio comportando che qualora si adisca il tribunale instando per una misura cautelare strumentale o anticipatoria di una causa di merito che si indichi di competenza del giudice di pace, una volta concessa la cautela, il giudizio di merito (tanto nel caso di misura strumentale, quanto in quello di misura anticipatoria) debba iniziarsi dinanzi al giudice competente senza alcun vincolo rispetto a quel che si era sostenuto in sede cautelare e, quindi, dinanzi al tribunale;
─ tutto ciò conferma che quando si inizia il giudizio di merito il problema della competenza sull'azione di merito si pone ex novo e si pone secondo la regola che presiede all'individuazione del valore della domanda, siccome espressa dall'art. 10 c.p.c.; ─ poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde — com'è noto ─ da una domanda di parte, donde la necessità che l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore;
─ la necessità che siano oggetto di domanda fa aggio completamente sul fatto che si tratta di spese sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio e ciò per l'assorbente ragione che tale circostanza assume solo rilievo di fatto storico che si deduce con la distinta domanda inerente al merito e alla loro ripetizione in quanto giustificata dal suo accoglimento” (Cass., sez. III,
Pres. Frasca, Cons. rel. Iannello, ord. 4 giugno 2024 n. 15640).
Ciò premesso, provvede con la seguente
ORDINANZA
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere e a decidere, essendo competente il
Giudice di Pace;
- fissa termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo innanzi al giudice competente. Spese compensate.
Si comunichi.
Verbale aperto ore 14,45 e chiuso ore 15,28.
Alessandria, 21/03/2025 Il Giudice
Marcello Adriano Mazzola