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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: contratti bancari, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
avente sede legale in Lamezia Terme (CZ) al Viale Primo Maggio., III trav., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla all'atto di citazione, dall''Avv. presso il CP_1
cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), Piazza 5 Dicembre n. 1, ha eletto domicilio;
-Attore-
CONTRO
(P.I. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
C.so Cavour n. 19, in persona dei Commissari Straordinari e l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dalla Controparte_3
- e per essa l'Avv. Francesca De Luca, presso il cui studio sito in Roma,
[...]
Via di Monte Giordano n. 5 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), in via dell'Unione
Europea n. 6a-6b, nella qualità di mandataria di Controparte_5
(P.I. ) società per azioni con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, P.IVA_4
1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Medaglie d'Oro n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Maddalena Giungato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.;
-Intervenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla in data 7.12.2019, la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., chiedeva l'accertamento, in relazione ai rapporti Parte_1
di c/c ordinario n. 01/00394 e il conto anticipi n. 01/00053, dell'illegittima applicazione di: interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto ed interessi usurai.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
La si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_2
avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e concludeva come in atti.
Nelle more del giudizio, con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera, in data
29 giugno 2020 e con efficacia economica e giuridica dal 1° luglio 2020, la Controparte_6
ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un portafoglio di contratti e
[...] CP_5
crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1° giugno 2020.
Ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, parte II, n°
82.
In seguito a detta cessione, anche la posizione per cui è causa, è stata ceduta alla precitata che, in qualità di successore a titolo particolare, è intervenuta ex art. 111 CP_7
c.p.c. nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e ha concluso come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletata CTU tecnico -contabile; rigettata l'istanza di riunione del fascicolo recante n.
575/2024; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 10.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda posto che risulta allegato in atti il verbale del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
Deduce parte attrice di aver posto in essere, con la (convenuto Controparte_2
originario e succeduto alla ), i seguenti rapporti: Controparte_8
a) rapporto di conto corrente ordinario n. 01/00394/03 aperto presso la dipendenza di
, successivamente confluita Parte_2 Controparte_8
in dove ha preso il n. 106020300394-0; Controparte_2
b) rapporto di conto anticipi n. 01/00053/02 aperto presso la dipendenza di
[...]
, successivamente confluita in Controparte_9 Controparte_2
dove ha preso il n. 10620200053-0;
[...]
c) a ciò devono aggiungersi diverse aperture di credito sui predetti conti.
In relazione a detti rapporti, parte attrice lamenta l'applicazione di un tasso di interesse usurario, nonché l'illegittima applicazione della Commissione di massimo scoperto.
Tali doglianze sono fondate, come emerge dalle conclusioni dell'espletata C.T.U. tecnico- contabile, dalle cui risultanze non si ritiene in questa sede di doversi discostare.
Infatti, all'esito dell'esame peritale, emerge incontrovertibilmente come:
a) con riferimento al contratto di c/c ord. n. 00394 del 06/04/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,0667%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 19,68%. Ne consegue che non è presente usura contrattuale;
b) con riferimento all'apertura di credito su c/c ord. n. 00394 del 20/05/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,9814%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 14,73%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale;
c) con riferimento all'apertura di credito su c/c ord. n. 00394 del 06/08/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,5929%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 13,71%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale;
d) con riferimento al contratto di c/c ant. n. 00053 e all'apertura di credito del 20/05/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 10,1712%, mentre il tasso soglia-usura è pari al
9,465%. Ne consegue che è presente usura contrattuale;
e) con riferimento all'apertura di credito su c/c ant. n. 00053 del 06/08/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 10,0075%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 8,895%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale.
Non è stata riscontrata applicazione di interessi di mora.
3 Dunque, per quanto riguarda i rapporti contrattuali in cui è stata riscontrata l'usura, si è proceduto al ricalcolo dei rapporti dare-avere eliminando gli interessi corrispettivi.
Inoltre, per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto, risultano rispettate le condizioni di legge sino al 27.12.2011 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art.
6-bis
DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, che ha introdotto il nuovo art. 117-bis TUB); invece, per il periodo successivo, la L. 214/2011, introducendo il nuovo art. 117-bis TUB, prevedeva l'applicazione quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva (pari allo 0,50% massimo trimestrale) e di una commissione di istruttoria veloce (in caso di mancanza o superamento del fido), oltre che di un tasso di interesse debitore.
Per i contratti in corso vi era l'obbligo di adeguamento con modalità conformi all'art. 118
TUB.
Dal momento che in atti risulta convenuta solo la CMS, priva di qualsiasi clausola di adeguamento come per legge, qualsiasi onere alternativo è da ritenersi non valido per mancanza della richiesta pattuizione scritta secondo le modalità previste dall'art. 118 TUB.
Infine, per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, dalle risultanze della consulenza d'Ufficio emerge che:
a) dalle date di stipula dei singoli contratti al 31/12/2013 (prima dell'entrata in vigore della
L. 147/2013), la documentazione contrattuale presente in fascicolo rispetta le condizioni della delibera CICR richiamate dal quesito, pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sarà mantenuta in questo periodo;
b) dal 01/01/2014 (entrata in vigore L. 147/2013) al 30/09/2016 (prima della data di applicazione DM 03/08/2016) deve essere eliminata ogni forma di capitalizzazione;
c) dal 01/10/2016 (data di applicazione DM 03/08/2016) al 31/03/2021;
considerato che
il
DM 03/08/2016 prescrive l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso ai sensi degli articoli 118 e 126‐sexies TUB, adeguamento di cui non vi è traccia negli atti di causa, anche in questo periodo la capitalizzazione deve essere eliminata.
3. Da tutto ciò consegue che, all'esito della C.T.U., il definitivo rapporto di dare-avere deve così determinarsi: per il c/c ordinario n. 00394 la somma di euro 27.523,91 a credito del correntista;
per il c/c anticipi n. 00053 la somma di euro 40.055,02 a credito del correntista.
Il tutto per un totale di euro 67.578,93 a credito del correntista.
4. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della parte intervenuta.
4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, e poste definitivamente a carico della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1968/2019, pendente tra in persona del l.r.p.t., - attrice- contro Parte_1
in persona del l.r.p.t., -convenuta- nonché Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., -intervenuta-, ogni altra Controparte_4
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il definitivo rapporto di dare- avere relativo ai rapporti di c/c ordinario n. 00394 e c/c anticipi n. 00053, intercorrenti tra parte attrice e la convenuta deve essere quantificato in un totale di Controparte_2
euro 67.578,93, a credito della correntista Parte_1
c) pone definitivamente a carico della parte intervenuta le spese di C.T.U.;
d) condanna la parte intervenuta alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 31.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: contratti bancari, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
avente sede legale in Lamezia Terme (CZ) al Viale Primo Maggio., III trav., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla all'atto di citazione, dall''Avv. presso il CP_1
cui studio sito in Lamezia Terme (CZ), Piazza 5 Dicembre n. 1, ha eletto domicilio;
-Attore-
CONTRO
(P.I. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
C.so Cavour n. 19, in persona dei Commissari Straordinari e l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dalla Controparte_3
- e per essa l'Avv. Francesca De Luca, presso il cui studio sito in Roma,
[...]
Via di Monte Giordano n. 5 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese (MI), in via dell'Unione
Europea n. 6a-6b, nella qualità di mandataria di Controparte_5
(P.I. ) società per azioni con sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, P.IVA_4
1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Medaglie d'Oro n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Maddalena Giungato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.;
-Intervenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla in data 7.12.2019, la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., chiedeva l'accertamento, in relazione ai rapporti Parte_1
di c/c ordinario n. 01/00394 e il conto anticipi n. 01/00053, dell'illegittima applicazione di: interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto ed interessi usurai.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
La si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_2
avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e concludeva come in atti.
Nelle more del giudizio, con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera, in data
29 giugno 2020 e con efficacia economica e giuridica dal 1° luglio 2020, la Controparte_6
ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un portafoglio di contratti e
[...] CP_5
crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1° giugno 2020.
Ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, parte II, n°
82.
In seguito a detta cessione, anche la posizione per cui è causa, è stata ceduta alla precitata che, in qualità di successore a titolo particolare, è intervenuta ex art. 111 CP_7
c.p.c. nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e ha concluso come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletata CTU tecnico -contabile; rigettata l'istanza di riunione del fascicolo recante n.
575/2024; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 10.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda posto che risulta allegato in atti il verbale del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
Deduce parte attrice di aver posto in essere, con la (convenuto Controparte_2
originario e succeduto alla ), i seguenti rapporti: Controparte_8
a) rapporto di conto corrente ordinario n. 01/00394/03 aperto presso la dipendenza di
, successivamente confluita Parte_2 Controparte_8
in dove ha preso il n. 106020300394-0; Controparte_2
b) rapporto di conto anticipi n. 01/00053/02 aperto presso la dipendenza di
[...]
, successivamente confluita in Controparte_9 Controparte_2
dove ha preso il n. 10620200053-0;
[...]
c) a ciò devono aggiungersi diverse aperture di credito sui predetti conti.
In relazione a detti rapporti, parte attrice lamenta l'applicazione di un tasso di interesse usurario, nonché l'illegittima applicazione della Commissione di massimo scoperto.
Tali doglianze sono fondate, come emerge dalle conclusioni dell'espletata C.T.U. tecnico- contabile, dalle cui risultanze non si ritiene in questa sede di doversi discostare.
Infatti, all'esito dell'esame peritale, emerge incontrovertibilmente come:
a) con riferimento al contratto di c/c ord. n. 00394 del 06/04/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,0667%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 19,68%. Ne consegue che non è presente usura contrattuale;
b) con riferimento all'apertura di credito su c/c ord. n. 00394 del 20/05/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,9814%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 14,73%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale;
c) con riferimento all'apertura di credito su c/c ord. n. 00394 del 06/08/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 17,5929%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 13,71%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale;
d) con riferimento al contratto di c/c ant. n. 00053 e all'apertura di credito del 20/05/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 10,1712%, mentre il tasso soglia-usura è pari al
9,465%. Ne consegue che è presente usura contrattuale;
e) con riferimento all'apertura di credito su c/c ant. n. 00053 del 06/08/2010, il T.E.G. in concreto applicato è del 10,0075%, mentre il tasso soglia-usura è pari al 8,895%. Ne
consegue che è presente usura contrattuale.
Non è stata riscontrata applicazione di interessi di mora.
3 Dunque, per quanto riguarda i rapporti contrattuali in cui è stata riscontrata l'usura, si è proceduto al ricalcolo dei rapporti dare-avere eliminando gli interessi corrispettivi.
Inoltre, per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto, risultano rispettate le condizioni di legge sino al 27.12.2011 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art.
6-bis
DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, che ha introdotto il nuovo art. 117-bis TUB); invece, per il periodo successivo, la L. 214/2011, introducendo il nuovo art. 117-bis TUB, prevedeva l'applicazione quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva (pari allo 0,50% massimo trimestrale) e di una commissione di istruttoria veloce (in caso di mancanza o superamento del fido), oltre che di un tasso di interesse debitore.
Per i contratti in corso vi era l'obbligo di adeguamento con modalità conformi all'art. 118
TUB.
Dal momento che in atti risulta convenuta solo la CMS, priva di qualsiasi clausola di adeguamento come per legge, qualsiasi onere alternativo è da ritenersi non valido per mancanza della richiesta pattuizione scritta secondo le modalità previste dall'art. 118 TUB.
Infine, per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, dalle risultanze della consulenza d'Ufficio emerge che:
a) dalle date di stipula dei singoli contratti al 31/12/2013 (prima dell'entrata in vigore della
L. 147/2013), la documentazione contrattuale presente in fascicolo rispetta le condizioni della delibera CICR richiamate dal quesito, pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sarà mantenuta in questo periodo;
b) dal 01/01/2014 (entrata in vigore L. 147/2013) al 30/09/2016 (prima della data di applicazione DM 03/08/2016) deve essere eliminata ogni forma di capitalizzazione;
c) dal 01/10/2016 (data di applicazione DM 03/08/2016) al 31/03/2021;
considerato che
il
DM 03/08/2016 prescrive l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso ai sensi degli articoli 118 e 126‐sexies TUB, adeguamento di cui non vi è traccia negli atti di causa, anche in questo periodo la capitalizzazione deve essere eliminata.
3. Da tutto ciò consegue che, all'esito della C.T.U., il definitivo rapporto di dare-avere deve così determinarsi: per il c/c ordinario n. 00394 la somma di euro 27.523,91 a credito del correntista;
per il c/c anticipi n. 00053 la somma di euro 40.055,02 a credito del correntista.
Il tutto per un totale di euro 67.578,93 a credito del correntista.
4. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della parte intervenuta.
4 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, e poste definitivamente a carico della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1968/2019, pendente tra in persona del l.r.p.t., - attrice- contro Parte_1
in persona del l.r.p.t., -convenuta- nonché Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., -intervenuta-, ogni altra Controparte_4
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che il definitivo rapporto di dare- avere relativo ai rapporti di c/c ordinario n. 00394 e c/c anticipi n. 00053, intercorrenti tra parte attrice e la convenuta deve essere quantificato in un totale di Controparte_2
euro 67.578,93, a credito della correntista Parte_1
c) pone definitivamente a carico della parte intervenuta le spese di C.T.U.;
d) condanna la parte intervenuta alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte attrice, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 31.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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