Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.
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1 novembre 1991
1 novembre 1991