Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 338
Articolo 2
Versione
1 novembre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.
Entrata in vigore il 1 novembre 1991