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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. n. 250/2024
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Michele Caroppoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 250 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: Opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia ex artt. 170 DPR 115/2002 - 15 D.Lgs. 150/2011 e s.m.i.
vertente
TRA
), rappresentata e difesa (C.F. C.F. 1 L'AVV. Parte_1
), presso il cui studio in dall'Avv. Bojana Ristova (C.F. C.F. 2
Trento, alla Via Calepina, n. 75 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Ministro in carica, legale
[...]
rappresentante pro tempore, e Controparte_3
و in persona del legale
[...] (C.F. P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. P.IVA_4 ), presso i cui uffici in Campobasso, alla via Insorti d'Ungheria n. 74, sono domiciliati ope legis;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 25.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 l'Avv. Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio del
28.02.2024, depositato il 05.03.2024 e comunicatole in data 06.03.2024, emesso in suo favore quale difensore di nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale CP_4 R.G. n. 669/2023 tra la stessa e A sostegno dell'opposizione la Controparte_5
ricorrente deduceva l'incongruità degli onorari liquidati con l'impugnato provvedimento di liquidazione, in quanto consistenti nell'esigua somma complessiva di € 354,50 (oltre accessori di legge), non corrispondente ai parametri di cui alle tabelle del DM n. 55/14, né rispettosa della normativa relativa al gratuito patrocinio di cui al DPR n. 115/2002 e del protocollo d'Intesa adottato in materia dal Consiglio Nazionale Forense, nonché
l'inadeguatezza della valutazione da parte del Collegio della complessità dell'incarico professionale svolto ed il difetto di motivazione del decreto oggetto di opposizione.
L'istante eccepiva, in particolare, l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00) per la liquidazione degli onorari nelle cause di valore indeterminabile, nonché il divieto per i giudici di scendere al di sotto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al citato D.M., chiedendo, pertanto: "nel merito revocare/annullare/riformare il decreto di liquidazione opposto e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente avv. Parte_1 difensore della
,
parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, come indicati nell'istanza di liquidazione depositata nel procedimento n. 669/2023 RG del Tribunale di Isernia, con riconoscimento del rimborso forfettario in misura pari al 15% dei compensi liquidati oltre iva e cpa o, in subordine, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte;
in ogni caso condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri, relative al presente giudizio".
Con decreto del 27.05.2024 il G.I. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
07.01.2025, disponendo che la ricorrente provvedesse alla notifica ai resistenti del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il 22.07.2024 la ricorrente depositava ricevute attestanti il perfezionamento in pari data della predetta notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti dei resistenti. Il 04.01.2025 si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva del [...]
Controparte_2 e dell' Controparte_3
[...] , contestando, nel merito, l'infondatezza delle pretese della ricorrente, in particolare, per erronea applicazione dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e chiedendo, pertanto: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva del
[...]
Controparte_2 e dell' Controparte_3
[...] ; nel merito, respingere il ricorso avversario, poiché infondato. Con vittoria di spese ed onorari".
A seguito dell'astensione del giudice assegnatario del presente procedimento, in quanto componente del Collegio che aveva emesso il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, la trattazione dello stesso veniva assegnata allo scrivente ed all'udienza del
25.09.2025, svoltasi in forma cartolare, le parti rassegnavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte.
*****
In via preliminare va riconosciuta la ammissibilità della opposizione in quanto tempestivamente proposta.
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in senso sostanziale, del Controparte_2 e dell' [...]
convenuti nel presente giudizio, in quanto il titolare Controparte_3
,
passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è il sul quale grava Controparte_1
,
l'eventuale onere dei relativi esborsi (cfr. Cass. SS.UU., n. 8516 del 29.05.2012).
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Va premesso, con ciò disattendendosi le doglianze sul punto formulate dalla ricorrente, che correttamente il giudice di prime cure ha operato riferimento nella liquidazione degli onorari allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
L'art. 5 D.M. n. 55/14 sancisce invero che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, ma resta, comunque, consentito al giudicante di operare riferimento allo scaglione inferiore qualora venga in rilievo una bassa complessità della controversia (cfr. Cass., sez.
VI civile, sent. n. 29821/2019): non emergendo, dalla lettura degli atti, che la controversia nel cui ambito risulta prestata attività professionale fosse connotata da aspetti e problematiche di particolare complessità ed emergendo, al contrario, che risultano affrontate essenzialmente questioni di fatto, si giustifica la qualificazione della stessa in termini di bassa complessità.
Tanto premesso, vanno condivise le ulteriori doglianze dell'opponente, essendosi il giudice di prime cure limitato nella specie a liquidare un importo (pari ad euro 354,50) che non appare - nella sua misura finale onnicomprensiva- avere considerato le varie fasi del giudizio, ex art. 4 comma 5 D.M. 55/2014, e che ad ogni modo non trova giustificazione nei parametri di riferimento, limitandosi a determinare un importo meramente simbolico e, pertanto, non liquidabile, in quanto non rispettoso del decoro della professione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 20183/2018).
Invero, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo, che di fatto certifica l'attività difensiva effettivamente svolta dall'opponente, gli onorari vanno correttamente liquidati come segue: 1) fase di studio della controversia: euro 459,50; 2) fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; 3) fase decisionale: euro 1063,12 (con aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.M. n. 55/2014 e success. modificaz. ed integraz.), nulla essendo dovuto per la fase istruttoria, in quanto carente, e così per complessivi € 1911,12, (valori relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotti del 50%, in ragione della natura della controversia e della natura delle questioni esaminate).
Ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002 il compenso come sopra determinato va ridotto della metà, di tal che conclusivamente l'importo da liquidare in favore dell'Avv. Pt_1
[...] è di € 955,56, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento si ritiene, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, dell'attività prestata e della non imputabilità della violazione di legge all'opposto, che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Ogni altra istanza e domanda disattesa, accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso il 28.02.2024 e depositato il 05.03.2024 nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 669/2023, e, in riforma dello stesso, liquida all'Avv.
Parte_1 la complessiva somma di € 955,56, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. se dovuti, condannando il Controparte_1 al pagamento dovuto;
2. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Isernia, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. n. 250/2024
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Michele Caroppoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 250 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 avente ad OGGETTO: Opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia ex artt. 170 DPR 115/2002 - 15 D.Lgs. 150/2011 e s.m.i.
vertente
TRA
), rappresentata e difesa (C.F. C.F. 1 L'AVV. Parte_1
), presso il cui studio in dall'Avv. Bojana Ristova (C.F. C.F. 2
Trento, alla Via Calepina, n. 75 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Ministro in carica, legale
[...]
rappresentante pro tempore, e Controparte_3
و in persona del legale
[...] (C.F. P.IVA_3 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. P.IVA_4 ), presso i cui uffici in Campobasso, alla via Insorti d'Ungheria n. 74, sono domiciliati ope legis;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come da note di udienza del 25.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 l'Avv. Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio del
28.02.2024, depositato il 05.03.2024 e comunicatole in data 06.03.2024, emesso in suo favore quale difensore di nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale CP_4 R.G. n. 669/2023 tra la stessa e A sostegno dell'opposizione la Controparte_5
ricorrente deduceva l'incongruità degli onorari liquidati con l'impugnato provvedimento di liquidazione, in quanto consistenti nell'esigua somma complessiva di € 354,50 (oltre accessori di legge), non corrispondente ai parametri di cui alle tabelle del DM n. 55/14, né rispettosa della normativa relativa al gratuito patrocinio di cui al DPR n. 115/2002 e del protocollo d'Intesa adottato in materia dal Consiglio Nazionale Forense, nonché
l'inadeguatezza della valutazione da parte del Collegio della complessità dell'incarico professionale svolto ed il difetto di motivazione del decreto oggetto di opposizione.
L'istante eccepiva, in particolare, l'erronea applicazione dello scaglione di riferimento (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00) per la liquidazione degli onorari nelle cause di valore indeterminabile, nonché il divieto per i giudici di scendere al di sotto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al citato D.M., chiedendo, pertanto: "nel merito revocare/annullare/riformare il decreto di liquidazione opposto e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente avv. Parte_1 difensore della
,
parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, come indicati nell'istanza di liquidazione depositata nel procedimento n. 669/2023 RG del Tribunale di Isernia, con riconoscimento del rimborso forfettario in misura pari al 15% dei compensi liquidati oltre iva e cpa o, in subordine, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte;
in ogni caso condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri, relative al presente giudizio".
Con decreto del 27.05.2024 il G.I. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
07.01.2025, disponendo che la ricorrente provvedesse alla notifica ai resistenti del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il 22.07.2024 la ricorrente depositava ricevute attestanti il perfezionamento in pari data della predetta notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti dei resistenti. Il 04.01.2025 si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva del [...]
Controparte_2 e dell' Controparte_3
[...] , contestando, nel merito, l'infondatezza delle pretese della ricorrente, in particolare, per erronea applicazione dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e chiedendo, pertanto: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva del
[...]
Controparte_2 e dell' Controparte_3
[...] ; nel merito, respingere il ricorso avversario, poiché infondato. Con vittoria di spese ed onorari".
A seguito dell'astensione del giudice assegnatario del presente procedimento, in quanto componente del Collegio che aveva emesso il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, la trattazione dello stesso veniva assegnata allo scrivente ed all'udienza del
25.09.2025, svoltasi in forma cartolare, le parti rassegnavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte.
*****
In via preliminare va riconosciuta la ammissibilità della opposizione in quanto tempestivamente proposta.
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in senso sostanziale, del Controparte_2 e dell' [...]
convenuti nel presente giudizio, in quanto il titolare Controparte_3
,
passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 è il sul quale grava Controparte_1
,
l'eventuale onere dei relativi esborsi (cfr. Cass. SS.UU., n. 8516 del 29.05.2012).
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Va premesso, con ciò disattendendosi le doglianze sul punto formulate dalla ricorrente, che correttamente il giudice di prime cure ha operato riferimento nella liquidazione degli onorari allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
L'art. 5 D.M. n. 55/14 sancisce invero che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, ma resta, comunque, consentito al giudicante di operare riferimento allo scaglione inferiore qualora venga in rilievo una bassa complessità della controversia (cfr. Cass., sez.
VI civile, sent. n. 29821/2019): non emergendo, dalla lettura degli atti, che la controversia nel cui ambito risulta prestata attività professionale fosse connotata da aspetti e problematiche di particolare complessità ed emergendo, al contrario, che risultano affrontate essenzialmente questioni di fatto, si giustifica la qualificazione della stessa in termini di bassa complessità.
Tanto premesso, vanno condivise le ulteriori doglianze dell'opponente, essendosi il giudice di prime cure limitato nella specie a liquidare un importo (pari ad euro 354,50) che non appare - nella sua misura finale onnicomprensiva- avere considerato le varie fasi del giudizio, ex art. 4 comma 5 D.M. 55/2014, e che ad ogni modo non trova giustificazione nei parametri di riferimento, limitandosi a determinare un importo meramente simbolico e, pertanto, non liquidabile, in quanto non rispettoso del decoro della professione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 20183/2018).
Invero, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo, che di fatto certifica l'attività difensiva effettivamente svolta dall'opponente, gli onorari vanno correttamente liquidati come segue: 1) fase di studio della controversia: euro 459,50; 2) fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; 3) fase decisionale: euro 1063,12 (con aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6 D.M. n. 55/2014 e success. modificaz. ed integraz.), nulla essendo dovuto per la fase istruttoria, in quanto carente, e così per complessivi € 1911,12, (valori relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, ridotti del 50%, in ragione della natura della controversia e della natura delle questioni esaminate).
Ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002 il compenso come sopra determinato va ridotto della metà, di tal che conclusivamente l'importo da liquidare in favore dell'Avv. Pt_1
[...] è di € 955,56, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento si ritiene, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, dell'attività prestata e della non imputabilità della violazione di legge all'opposto, che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Ogni altra istanza e domanda disattesa, accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso il 28.02.2024 e depositato il 05.03.2024 nel procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 669/2023, e, in riforma dello stesso, liquida all'Avv.
Parte_1 la complessiva somma di € 955,56, oltre il 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.P.A. se dovuti, condannando il Controparte_1 al pagamento dovuto;
2. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Isernia, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele Caroppoli