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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
07/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5324/2025 vertente
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALERMO FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. MENDOLA GIROLAMO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2025 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 20/11/2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che all'udienza del 07/10/2025 ed eccepiva il pagamento e CP_1
chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , CP_1
nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Si comunichi
Aversa, 10/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
07/10/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5324/2025 vertente
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALERMO FRANCESCA, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. MENDOLA GIROLAMO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/04/2025 la ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 20/11/2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che all'udienza del 07/10/2025 ed eccepiva il pagamento e CP_1
chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell' , CP_1
nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Si comunichi
Aversa, 10/10/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna