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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17589 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11839/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11839 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gian Michele Gentile ( e Marco Gentile C.F._2 ( ) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, C.F._3 via G.G. Belli n. 96;
- attore - E
(C.F. Controparte_1
) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Cinzia P.IVA_1 Monteverdi;
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._4 Torino il 13 ottobre 1964 e (C.F. ) Parte_3 C.F._5 nato ad [...], il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Malavenda (C.F. e Valentino Sirianni (C.F. C.F._6
); C.F._7
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un articolo pubblicato su “ ” in data 5 marzo 2024, Controparte_1 dal titolo “LOTITO, il di ” terrore di ogni vocabolario”, il cui Pt_1 Per_1 tenore generale denotava, secondo parte attrice, la volontà di rappresentare il Sen. IT come persona ridicola, incapace di dialogare e di gestire un'impresa, ignorante anche nel parlare, insofferente alle regole del vivere civile. L'articolo prendeva spunto da un'intervista andata in onda su Rai 2 nel corso del programma “A tutto campo” a seguito della partita di calcio tra Lazio e Milan, nella quale la squadra di proprietà del Sen. aveva perso anche a seguito di Pt_1 episodi arbitrali che l'attore aveva ritenuto talmente controversi da paventare, nel corso dell'intervista, l'intervento di “istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose”. Nel pezzo l'attore veniva descritto come persona “dal dadaismo para- latineggiante, testimonial perfetto dello svilimento ormai irrecuperabile del calcio nostrano;
…...dà materiale in abbondanza a comici e satirici, regalando strafalcioni con l'aria di un BO convinto di essere .” Per_2 Inoltre si faceva menzione del “ ”, ovvero un provvedimento che aveva Persona_3 permesso alle società calcistiche di spalmare in 60 rate i milioni di tasse maturate e non pagate nel periodo del Covid;
in tal senso l'attore esponeva che il tono dell'articolo era quello di insinuare che la legge fosse frutto di una sua iniziativa personale (una sorta di legge ad personam) data la contestuale carica di Senatore della Repubblica e Presidente di una squadra calcistica che da quel lodo aveva tratto beneficio, in quanto erroneamente descritta come la società maggiormente indebitata. L'attore lamentava che il tono dell'articolo era teso a dileggiarlo e a metterlo in ridicolo così da travalicare il limite della continenza verbale e dunque escludere un legittimo esercizio del diritto di satira. Per tali ragioni chiedeva al Tribunale: “in accoglimento della presente domanda, sentirsi condannare in solido al risarcimento dei danni provocati al Sen. Pt_1
dalla pubblicazione diffamatoria contenuta nell'edizione del 5 marzo 2024
[...] del giornale Il Fatto Quotidiano sopra descritta, rispettivamente per le responsabilità di ciascuno di loro, nella misura che si indica in euro 150.000,00,
o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il convenuto Pt_3 sentirsi ulteriormente condannare alla riparazione pecuniaria di cui
[...] all'art. 12 della legge 47/48, nella misura di euro 50.000,00, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
sentirsi condannare alla pubblicazione della sentenza sul giornale Il Fatto Quotidiano e sul Corriere della Sera a loro spese.”. Si costituivano i convenuti esponendo che l'articolo in questione era stato pubblicato all'interno della rubrica settimanale “Identikit”, dedicata ai personaggi distintisi nella settimana precedente, il cui profilo veniva tracciato facendo sempre ricorso all'ironia ed utilizzando il registro della satira. Evidenziavano che l'articolo tratteggiava la figura del Sen. IT attingendo a piene mani dalla cronaca, riportando i suoi aforismi - da cui il riferimento ad un “dadaismo para- latineggiante”- visto il ricorrente uso del latino nelle varie interviste;
che il giornalista, peraltro, concordava con l'attore nel giudicare l'arbitraggio infelice ma dissentiva dall'ipotesi che quanto accaduto facesse parte di un complotto ordito ai suoi danni;
che quanto alla messa in ridicolo del personaggio pubblico, se ciò fosse accaduto, sarebbe stata la ulteriore conferma della legittimità della condotta del giornalista, visto che la satira è finalizzata a castigare i potenti suscitando l'ilarità degli astanti, quindi mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli su argomenti politici, sociali e morali. Rispetto all'argomento del cd. “spalmadebiti” di cui avevano beneficiato le squadre calcistiche, definito come ”, le parti convenute facevano Persona_3 notare come fosse innegabile che l'attore, nonostante non fosse tra i firmatari della proposta legislativa, ne era stato l'ispiratore, circostanza peraltro riportata da tutti i media che avevano trattato l'argomento; era inoltre indubbio che degli effetti di tale provvedimento aveva beneficiato anche la sua società di calcio. Chiedevano dunque il rigetto delle domande attoree, in quanto l'articolo contestato costituiva espressione del diritto di satira, oltre al fatto che l'attore non aveva in alcun modo provato l'esistenza del danno lamentato.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate. Come chiaramente evincibile dal tenore del pezzo, che di seguito si riporta integralmente, l'autore fa ricorso al registro satirico per criticare prese di posizione ed iniziative dell'odierno attore nella sua duplice veste di Senatore della Repubblica e Presidente di una squadra di calcio, senza mai travalicare i limiti dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al diritto di critica e satira:
“Col suo dadaismo para-latineggiante, è sempre un testimonial Parte_1 perfetto dello svilimento ormai irrecuperabile del calcio nostrano. L'uomo, va detto, non è privo di meriti. Presidente della Lazio dal luglio 2004, ha vinto in due decenni 3 Coppe Italia e altrettante Supercoppe. La sua Lazio è stata spesso una delle squadre che meglio ha giocato in Italia. Oltre a ciò, dà materiale in Pt_1 abbondanza a comici e satirici, regalando strafalcioni con l'aria di un BO convinto d'esser . Venerdì sera, dopo l'ennesimo arbitraggio infelice di Per_2 [...]
(lo stesso che non aveva fischiato un rigore gigantesco al Bologna contro la Pt_4 Juventus), ha recitato una delle parti che preferisce: quella del martire, Pt_1 vessato e vilipeso da un sistema ingiusto di cui in realtà è parte integrante. Che la Lazio sia stata derubata, o comunque oltremodo danneggiata, nello scontro perso col Milan è innegabile: un rigore non dato, tre espulsioni subite, disastri a raffica. IT ha lasciato intendere (col suo consueto parlar comicamente involuto e ancor più fumoso) che dietro l'operato di ci fosse una sorta di Pt_4 ordine dall'alto: figurarsi. Le sciocchezze degli arbitri, quasi sempre, sono figlie delle cattive giornate dei direttori di gara (il “quasi” è per esempio Calciopoli, argomento che peraltro ben conosce). E quella di è stata una Pt_1 Pt_4 serata orripilante. , da gran furbone, l'ha però usata a fini politici. Come Pt_1 ha ricordato sul sito del Fatto, “ ha ripreso la sua Persona_4 Pt_1 offensiva al palazzo del pallone. Contro il presidente della Figc, Per_5
, suo storico nemico, e in generale il sistema che rappresenta”. Terreno
[...] dello scontro è la riforma del calcio italiano elaborata dalla Figc di Gravina e la rivendicazione della Serie A, guidata da , di contare di più. Magari Pt_1 staccandosi proprio dalla Federazione. Da qui l'uscita smandruppata di Pt_1 venerdì sera, che ha delirato in tivù senza nessi logici e mitragliato Pt_5 perifrastiche astruse. Il sistema “inaffidabile”, la voglia di rivolgersi ad altri
“organismi per fare determinate valutazioni”, il ricorrere a “istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose”. Alle perplessità di che Parte_6 giustamente non ci stava capendo nulla, ha reagito peggiorando ancora di Pt_1 più il tutto: “Io faccio parte di due sistemi”; “Se lei si sente violentato, a chi si rivolge?”; “Se non ha capito è un problema suo, non è un problema mio”. Ogni volta che IT apre bocca, un vocabolario muore. E una consecutio temporum imbraccia il kalashnikov. Sessantasette anni. Laurea in Pedagogia. Giornalista pubblicista. Imprenditore multitasking. Uomo ciclicamente implicato in procedimenti giudiziari (e pure arrestato nel 1992). Senatore di Forza Italia, è suo il disinvolto “ ” che consente alle società sportive di spalmare in Persona_3 60 comode rate i milioni di tasse non pagate con la scusa del Covid, con solo una piccola mora del 3% e nessuna sanzione penale o sportiva (curiosamente, la società più indebitata è proprio la sua Lazio: vedi tu le coincidenze) Pt_1 somiglia a come a ma in quel che resta del sistema Per_6 Per_7 Per_8 calcio italiano perfino uno come lui può recitare la parte del ribelle. Del rivoluzionario: del presidente dalla parte dei più deboli. Del resto, di sé, Pt_1 arrivò a dire: “Sono come che ha cacciato i mercanti dal tempio”. Ormai CP_2 vale tutto: chiamatelo di . L'uomo che cambiò il calcio, la Pt_1 Per_1 giustizia e la grammatica. Un VO shackerato con , CP_3 Per_9 e Per citarlo ancora: “Io stabilisco un indirizzo: il metodo è la Persona_10 sinestesia”. Che vuol dire? Niente. Quindi è perfetto per . E per il suo (e Pt_1 nostro) calcio”. La Suprema Corte si è più volte pronunciata sui limiti della satira, quale espressione della critica e del diritto alla libera manifestazione del pensiero. “Com'è noto, la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale;
tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto;
essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.
Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato - soprattutto dalla giurisprudenza penale di questa Corte - che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. civ. 7.11.2000, n. 14485, Cass pen Sez. 5, Sentenza n. 2128 del 2000), più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale (Cass. pen., sez. 5^, 11.5.2006, n. 23712, G. e altro)” (così Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n. 23314 del 2007). Il tono dissacratorio e le espressioni utilizzate dal giornalista mai travalicano il limite della continenza come sopra delineato;
le parole utilizzate non sono tese al disonore e all'offesa della persona in quanto tale, ma atte a rappresentare in maniera iperbolica e con tono sarcastico caratteristiche proprie e ben identificabili dell'attore, come il riferimento all'utilizzo più che frequente del latino nelle interviste. Per quanto attiene alla questione del cosiddetto “Lodo IT”, che aveva consentito alle società calcistiche, tra cui quella di proprietà del Sen. IT, di rateizzare il pagamento delle tasse non versate durante il Covid, è riscontrabile dai numerosi articoli di giornale prodotti dalle parti convenute come la stampa avesse pacificamente attribuito all'odierno attore la veste di ispiratore dell'emendamento in questione, vicenda che aveva non a caso generato rilievi di conflitto di interessi e polemiche politiche (si vedano a tale proposito gli allegati n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alla comparsa di costituzione). La domanda sarebbe stata in ogni caso da rigettare sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Non si dispone, quindi, di alcun criterio, offerto dall'attore, come sarebbe stato suo preciso onere, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 15/12/2025
La GIUDICE
IL BA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11839 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gian Michele Gentile ( e Marco Gentile C.F._2 ( ) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, C.F._3 via G.G. Belli n. 96;
- attore - E
(C.F. Controparte_1
) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Cinzia P.IVA_1 Monteverdi;
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._4 Torino il 13 ottobre 1964 e (C.F. ) Parte_3 C.F._5 nato ad [...], il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Malavenda (C.F. e Valentino Sirianni (C.F. C.F._6
); C.F._7
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 gli odierni convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un articolo pubblicato su “ ” in data 5 marzo 2024, Controparte_1 dal titolo “LOTITO, il di ” terrore di ogni vocabolario”, il cui Pt_1 Per_1 tenore generale denotava, secondo parte attrice, la volontà di rappresentare il Sen. IT come persona ridicola, incapace di dialogare e di gestire un'impresa, ignorante anche nel parlare, insofferente alle regole del vivere civile. L'articolo prendeva spunto da un'intervista andata in onda su Rai 2 nel corso del programma “A tutto campo” a seguito della partita di calcio tra Lazio e Milan, nella quale la squadra di proprietà del Sen. aveva perso anche a seguito di Pt_1 episodi arbitrali che l'attore aveva ritenuto talmente controversi da paventare, nel corso dell'intervista, l'intervento di “istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose”. Nel pezzo l'attore veniva descritto come persona “dal dadaismo para- latineggiante, testimonial perfetto dello svilimento ormai irrecuperabile del calcio nostrano;
…...dà materiale in abbondanza a comici e satirici, regalando strafalcioni con l'aria di un BO convinto di essere .” Per_2 Inoltre si faceva menzione del “ ”, ovvero un provvedimento che aveva Persona_3 permesso alle società calcistiche di spalmare in 60 rate i milioni di tasse maturate e non pagate nel periodo del Covid;
in tal senso l'attore esponeva che il tono dell'articolo era quello di insinuare che la legge fosse frutto di una sua iniziativa personale (una sorta di legge ad personam) data la contestuale carica di Senatore della Repubblica e Presidente di una squadra calcistica che da quel lodo aveva tratto beneficio, in quanto erroneamente descritta come la società maggiormente indebitata. L'attore lamentava che il tono dell'articolo era teso a dileggiarlo e a metterlo in ridicolo così da travalicare il limite della continenza verbale e dunque escludere un legittimo esercizio del diritto di satira. Per tali ragioni chiedeva al Tribunale: “in accoglimento della presente domanda, sentirsi condannare in solido al risarcimento dei danni provocati al Sen. Pt_1
dalla pubblicazione diffamatoria contenuta nell'edizione del 5 marzo 2024
[...] del giornale Il Fatto Quotidiano sopra descritta, rispettivamente per le responsabilità di ciascuno di loro, nella misura che si indica in euro 150.000,00,
o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il convenuto Pt_3 sentirsi ulteriormente condannare alla riparazione pecuniaria di cui
[...] all'art. 12 della legge 47/48, nella misura di euro 50.000,00, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
sentirsi condannare alla pubblicazione della sentenza sul giornale Il Fatto Quotidiano e sul Corriere della Sera a loro spese.”. Si costituivano i convenuti esponendo che l'articolo in questione era stato pubblicato all'interno della rubrica settimanale “Identikit”, dedicata ai personaggi distintisi nella settimana precedente, il cui profilo veniva tracciato facendo sempre ricorso all'ironia ed utilizzando il registro della satira. Evidenziavano che l'articolo tratteggiava la figura del Sen. IT attingendo a piene mani dalla cronaca, riportando i suoi aforismi - da cui il riferimento ad un “dadaismo para- latineggiante”- visto il ricorrente uso del latino nelle varie interviste;
che il giornalista, peraltro, concordava con l'attore nel giudicare l'arbitraggio infelice ma dissentiva dall'ipotesi che quanto accaduto facesse parte di un complotto ordito ai suoi danni;
che quanto alla messa in ridicolo del personaggio pubblico, se ciò fosse accaduto, sarebbe stata la ulteriore conferma della legittimità della condotta del giornalista, visto che la satira è finalizzata a castigare i potenti suscitando l'ilarità degli astanti, quindi mira a far ridere criticando i personaggi e deridendoli su argomenti politici, sociali e morali. Rispetto all'argomento del cd. “spalmadebiti” di cui avevano beneficiato le squadre calcistiche, definito come ”, le parti convenute facevano Persona_3 notare come fosse innegabile che l'attore, nonostante non fosse tra i firmatari della proposta legislativa, ne era stato l'ispiratore, circostanza peraltro riportata da tutti i media che avevano trattato l'argomento; era inoltre indubbio che degli effetti di tale provvedimento aveva beneficiato anche la sua società di calcio. Chiedevano dunque il rigetto delle domande attoree, in quanto l'articolo contestato costituiva espressione del diritto di satira, oltre al fatto che l'attore non aveva in alcun modo provato l'esistenza del danno lamentato.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate. Come chiaramente evincibile dal tenore del pezzo, che di seguito si riporta integralmente, l'autore fa ricorso al registro satirico per criticare prese di posizione ed iniziative dell'odierno attore nella sua duplice veste di Senatore della Repubblica e Presidente di una squadra di calcio, senza mai travalicare i limiti dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al diritto di critica e satira:
“Col suo dadaismo para-latineggiante, è sempre un testimonial Parte_1 perfetto dello svilimento ormai irrecuperabile del calcio nostrano. L'uomo, va detto, non è privo di meriti. Presidente della Lazio dal luglio 2004, ha vinto in due decenni 3 Coppe Italia e altrettante Supercoppe. La sua Lazio è stata spesso una delle squadre che meglio ha giocato in Italia. Oltre a ciò, dà materiale in Pt_1 abbondanza a comici e satirici, regalando strafalcioni con l'aria di un BO convinto d'esser . Venerdì sera, dopo l'ennesimo arbitraggio infelice di Per_2 [...]
(lo stesso che non aveva fischiato un rigore gigantesco al Bologna contro la Pt_4 Juventus), ha recitato una delle parti che preferisce: quella del martire, Pt_1 vessato e vilipeso da un sistema ingiusto di cui in realtà è parte integrante. Che la Lazio sia stata derubata, o comunque oltremodo danneggiata, nello scontro perso col Milan è innegabile: un rigore non dato, tre espulsioni subite, disastri a raffica. IT ha lasciato intendere (col suo consueto parlar comicamente involuto e ancor più fumoso) che dietro l'operato di ci fosse una sorta di Pt_4 ordine dall'alto: figurarsi. Le sciocchezze degli arbitri, quasi sempre, sono figlie delle cattive giornate dei direttori di gara (il “quasi” è per esempio Calciopoli, argomento che peraltro ben conosce). E quella di è stata una Pt_1 Pt_4 serata orripilante. , da gran furbone, l'ha però usata a fini politici. Come Pt_1 ha ricordato sul sito del Fatto, “ ha ripreso la sua Persona_4 Pt_1 offensiva al palazzo del pallone. Contro il presidente della Figc, Per_5
, suo storico nemico, e in generale il sistema che rappresenta”. Terreno
[...] dello scontro è la riforma del calcio italiano elaborata dalla Figc di Gravina e la rivendicazione della Serie A, guidata da , di contare di più. Magari Pt_1 staccandosi proprio dalla Federazione. Da qui l'uscita smandruppata di Pt_1 venerdì sera, che ha delirato in tivù senza nessi logici e mitragliato Pt_5 perifrastiche astruse. Il sistema “inaffidabile”, la voglia di rivolgersi ad altri
“organismi per fare determinate valutazioni”, il ricorrere a “istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose”. Alle perplessità di che Parte_6 giustamente non ci stava capendo nulla, ha reagito peggiorando ancora di Pt_1 più il tutto: “Io faccio parte di due sistemi”; “Se lei si sente violentato, a chi si rivolge?”; “Se non ha capito è un problema suo, non è un problema mio”. Ogni volta che IT apre bocca, un vocabolario muore. E una consecutio temporum imbraccia il kalashnikov. Sessantasette anni. Laurea in Pedagogia. Giornalista pubblicista. Imprenditore multitasking. Uomo ciclicamente implicato in procedimenti giudiziari (e pure arrestato nel 1992). Senatore di Forza Italia, è suo il disinvolto “ ” che consente alle società sportive di spalmare in Persona_3 60 comode rate i milioni di tasse non pagate con la scusa del Covid, con solo una piccola mora del 3% e nessuna sanzione penale o sportiva (curiosamente, la società più indebitata è proprio la sua Lazio: vedi tu le coincidenze) Pt_1 somiglia a come a ma in quel che resta del sistema Per_6 Per_7 Per_8 calcio italiano perfino uno come lui può recitare la parte del ribelle. Del rivoluzionario: del presidente dalla parte dei più deboli. Del resto, di sé, Pt_1 arrivò a dire: “Sono come che ha cacciato i mercanti dal tempio”. Ormai CP_2 vale tutto: chiamatelo di . L'uomo che cambiò il calcio, la Pt_1 Per_1 giustizia e la grammatica. Un VO shackerato con , CP_3 Per_9 e Per citarlo ancora: “Io stabilisco un indirizzo: il metodo è la Persona_10 sinestesia”. Che vuol dire? Niente. Quindi è perfetto per . E per il suo (e Pt_1 nostro) calcio”. La Suprema Corte si è più volte pronunciata sui limiti della satira, quale espressione della critica e del diritto alla libera manifestazione del pensiero. “Com'è noto, la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale;
tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto;
essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.
Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato - soprattutto dalla giurisprudenza penale di questa Corte - che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. civ. 7.11.2000, n. 14485, Cass pen Sez. 5, Sentenza n. 2128 del 2000), più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale (Cass. pen., sez. 5^, 11.5.2006, n. 23712, G. e altro)” (così Cass. Civile Sez. 3, Sentenza n. 23314 del 2007). Il tono dissacratorio e le espressioni utilizzate dal giornalista mai travalicano il limite della continenza come sopra delineato;
le parole utilizzate non sono tese al disonore e all'offesa della persona in quanto tale, ma atte a rappresentare in maniera iperbolica e con tono sarcastico caratteristiche proprie e ben identificabili dell'attore, come il riferimento all'utilizzo più che frequente del latino nelle interviste. Per quanto attiene alla questione del cosiddetto “Lodo IT”, che aveva consentito alle società calcistiche, tra cui quella di proprietà del Sen. IT, di rateizzare il pagamento delle tasse non versate durante il Covid, è riscontrabile dai numerosi articoli di giornale prodotti dalle parti convenute come la stampa avesse pacificamente attribuito all'odierno attore la veste di ispiratore dell'emendamento in questione, vicenda che aveva non a caso generato rilievi di conflitto di interessi e polemiche politiche (si vedano a tale proposito gli allegati n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alla comparsa di costituzione). La domanda sarebbe stata in ogni caso da rigettare sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Non si dispone, quindi, di alcun criterio, offerto dall'attore, come sarebbe stato suo preciso onere, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 15/12/2025
La GIUDICE
IL BA