Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 21/07/2025, n. 14401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14401 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3173 del 2022, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- s.r.l., Società Agricola -OMISSIS- s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Enrico Pierantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Panama, 68;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20.01.2022 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato alla Società Agricola -OMISSIS- S.r.l. la parziale decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5.5.2011 (c.d. “ Quarto Conto Energia ”), disponendo per l'effetto che “ la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto è quella spettante agli impianti di potenza compresa tra i 200 KW e 1.000 KW, in misura pari a 0,276 €/KWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli ”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le Società Agricola -OMISSIS- s.r.l. e Società Agricola -OMISSIS- s.r.l. hanno impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20.1.2022, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato alla Società Agricola -OMISSIS- S.r.l. la parziale decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5.5.2011 (c.d. “ Quarto Conto Energia ”), disponendo per l’effetto che “ la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto è quella spettante agli impianti di potenza compresa tra i 200 KW e 1.000 KW, in misura pari a 0,276 €/KWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli ”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.
La Società Agricola -OMISSIS- s.r.l. ha esposto di essere “ una società attiva, tra l’altro, nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica ”; che “ con comunicazione in data 29.8.2011 (…), ha presentato al GSE domanda di riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) relativamente all’impianto n. 629961 di potenza pari a 196,56 kW, entrato in esercizio in data 14.7.2011, sito in Strada Provinciale del -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS- (PI)”; che “l’impianto in questione è stato correttamente autorizzato alla costruzione e all’esercizio tramite DIA presentata al Comune di -OMISSIS- in data 12.11.2010 ” (cfr. pag. 3); che “ l’istanza di incentivazione in parola è stata accolta integralmente dal GSE con provvedimento del 11 aprile 2012, in forza del quale è stata riconosciuta la tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,300 €/KWh ” (cfr. pag. 4).
E’, poi, accaduto che il GSE ha avviato (15.3.2018) un procedimento ai sensi dell’art. 42, comma 1 del d.lgs. 28/2011, preordinato alla verifica dei dati forniti, e ciò mediante il controllo della documentazione trasmessa; nel corso dell'attività di controllo, il GSE ha riscontrato che presso lo stesso sito di installazione dell'impianto oggetto di verifica, identificato al foglio 56, p.lla 180 del Catasto Terreni dei Comune di -OMISSIS- (ex foglio 56, p.lla 1), è stato installato anche l'impianto fotovoltaico identificato dal n. 624279, nella titolarità della Società Agricola -OMISSIS- S.r.l., di potenza pari 196,56 kWp e il cui intervento di installazione è stato assentito mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A,) prot. 7343 del 15 novembre 2010; di talché, il GSE ha rilevato che dall'analisi delle visure camerali delle predette società sarebbe emerso che, alla data della presentazione al GSE della richiesta delle tariffe incentivanti (comunicazione del 29.8.2011), le quote societarie delle predette società erano fossero tra i medesimi soggetti: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; e che, inoltre, gli impianti sarebbero entrati in esercizio nella medesima data (14.7.2011) e eserciti in regime di cessione totale.
Sulla scorta di tali elementi, il GSE ha concluso che gli impianti fossero “ riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale, derivandone l'applicazione delle norme anti-frazionamento di cui all'art. 12, comma 5, del Decreto. Detti impianti sono pertanto da considerarsi, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, quale unico impianto di potenza complessiva pari a 393,12 kW ”.
E’ stato, pertanto, avviato il contraddittorio con la ricorrente, la quale ha opposto “ le plurime ragioni (anche documentali) valevoli ad escludere in nuce qualsivoglia fondata contestazione circa la regolarità del titolo autorizzativo dell’impianto nonché sulla integrale spettanza dei benefici incentivanti (…). Nello specifico, sono state ivi rappresentate: (i) dapprima le ragioni in fatto e diritto idonee ad escludere recisamente (poiché insussistenti nel caso di specie) i presupposti per la riconduzione dell’impianto in parola, unitamente a quello di proprietà della Società Agricola -OMISSIS- S.r.l., “ad un’unica iniziativa imprenditoriale”; (ii) successivamente, le condizioni che avrebbero dovuto determinare il superamento della ulteriore contestazione in ordine all’asserito deterioramento delle targhe dei moduli fotovoltaici che compongono l’impianto; (iii) infine, in ogni caso, le ragioni che avrebbero dovuto portare il GSE a rilevare l’abbondante superamento dei termini procedimentali amministrativi ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 1990, così come richiamato dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (a fronte delle modifiche già introdotte a tale data dall’art. 56, comma 7, lett. a) del D.L. 76/2020), per l’adozione di un provvedimento di secondo grado ” (cfr. pagg. 6 – 7 del ricorso).
Tale interlocuzione ha condotto, tuttavia, all’adozione dell’impugnato provvedimento, contestandosi che “ l’impianto oggetto di verifica e l’impianto fotovoltaico n. 624279, nella titolarità della Società Agricola -OMISSIS- S.r.I. di potenza pari a 196,56 kW, sono, pertanto, da considerarsi ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Decreto e dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, quale unico impianto fotovoltaico di potenza cumulativa pari alla somma delle potenze dei singoli impianti (393,12 kW) ”; e, conseguentemente, applicandosi una rimodulazione al ribasso dell’8% (da € 0,300 a € 0,276) della tariffa spettante.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli agli artt. 21-nonies l. 241/1990 e 42 del d.lgs. n. 28/2011, nonché del D.M. 31.01.2014. Violazione dell’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020. Violazione dell’art. 63, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buona fede. Manifesta irragionevolezza. Violazione del principio di affidamento. Violazione del principio della certezza del diritto. Violazione del termine per l’esercizio del potere di adozione di provvedimenti di secondo grado. Eccesso di potere per motivazione erronea, travisata ed omessa. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per assenza dei presupposti. Eccesso di potere per difetto istruttorio ”.
In prima battuta, le ricorrenti hanno sostenuto che “ a seguito della modifica introdotta dall’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, l’esercizio del potere in capo al GSE di disporre la decadenza dagli incentivi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 è oggi espressamente condizionato al ricorrere dei presupposti che giustificano l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/90 ” (cfr. pag. 9); ed hanno lamentato che il GSE, “ noncurante del lunghissimo lasso di tempo trascorso sia dalla data di riconoscimento degli incentivi (2012) che della prima comunicazione di avvio del procedimento di verifica (2018) ha concluso il procedimento solamente di recente (2022) trascurando abbondantemente tutti i requisiti minimi prescritti dall’ordinamento a salvaguardia dell’interesse legittimamente maturato dal privato ” (cfr. pag. 12).
Hanno, quindi, stigmatizzato che “ un eventuale provvedimento di secondo grado avrebbe dovuto essere comunque adottato entro e non oltre il termine massimo del 17 gennaio 2022, ovverosia al più tardi dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione (art. 56 d.l. 16 luglio 2020 n. 76) che ha previsto anche in capo ai procedimenti GSE il rispetto pedissequo dei termini della legge sul procedimento amministrativo ” (cfr. pag. 14).
2°) “ Violazione e falsa applicazione di legge: Art. 42 del d.lgs. n. 28/2011; Art. 12, comma 5, del D.M. del Ministero Sviluppo Economico 5 maggio 2011 (c.d. 4° conto energia) e del D.M. 31 gennaio 2014; Art. 29 del D.M. 23 giugno 2016. Eccesso di potere per motivazione erronea, travisata ed omessa. Irragionevolezza. Contraddittorietà ”.
Con tale motivo le ricorrenti hanno contestato che i due impianti, reputati costituire un’unica unità dal GSE, “ sono stati realizzati con indipendenti denunce di inizio attività, presentate al Comune di -OMISSIS-, peraltro in due diverse date e con numeri di protocollo non consequenziali, da soggetti fisici distinti e privi di alcuna correlazione tra loro (ancor più alla data di presentazione delle citate DIA); in particolare, in data 12 novembre 2010 prot. 7324 dal sig. -OMISSIS- e, il 15 novembre 2010 prot.7343 dal sig. -OMISSIS- (…); (ii) sono stati realizzati sulla scorta di due progetti del tutto differenti, allegati alle sopracitate DIA, aventi singoli cavidotti, cabine separate, singoli allacciamenti; nessuna connessione fisica e/o tecnica, del resto, sussiste tra gli impianti in parola (…); (iii) hanno ottenuto singoli e separati certificati di ultimazione lavori, peraltro in differente data, trasferiti al Comune di -OMISSIS-; (iv) hanno ottenuto singole certificazioni di agibilità da parte del Comune competente (…); (v) hanno conseguito l’ottenimento della DIA quando la società Agricola -OMISSIS- srl, come riscontrabile dalla visura, neppure esisteva e/o era stata ancora costituita; all’epoca della richiesta del titolo abilitativo la citata società, infatti, neppure rappresentava un centro di imputazione giuridica (…); (vi) hanno conseguito l’ammissione agli incentivi da parte del Gestore a fronte di singole ed autonome istanze di riconoscimento dei benefici incentivanti e, segnatamente, per quanto qui rileva: a) l’impianto realizzato con DIA del Sig. -OMISSIS- dalla Società Agricola -OMISSIS- S.r.l.; b) l’impianto realizzato con DIA del Sig. -OMISSIS- nella società Agricola -OMISSIS- S.r.l. ” (cfr. pagg. 17 - 18).
Hanno soggiunto che “ solo successivamente alla costruzione, i predetti titoli di cui si è detto sono entrati nella gestione di due società, comunque tra loro del tutto distinte sia oggettivamente che soggettivamente, oltretutto prima ancora dell’entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011 (e, quindi, della disposizione di cui all’art, 12, comma 5 del medesimo decreto) ” (cfr. pag. 20); e che “ la Società Agricola -OMISSIS- è stata costituita in data 22 ottobre 2010 con il nome di -OMISSIS- S.r.l. e con oggetto sociale “Costruzione di impianti”, salvo poi trasformarsi in società agricola a decorrere dal 14 luglio 2014 e cambiare denominazione come è a tutt’oggi; la Società Agricola -OMISSIS- è stata costituita in data 18 novembre 2010 avendo per oggetto “l’esercizio esclusivo di attività Agricola di cui all’art 2135 c.c. ” (cfr. pag. 21); ed ancora, che “ né il sig. -OMISSIS- né il sig. -OMISSIS-, iniziali titolari dei titoli autorizzativi, detenevano quote di maggioranza assembleare nelle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, circostanza che esclude di poterli considerare quali soggetti responsabili a cui è riconducibile l’iniziativa imprenditoriale; iii. come si evince da apposita visura camerale, i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- delle due società alla data del 29.8.2011 (vale a dire quella di presentazione della istanza di incentivazione da parte della -OMISSIS-) avevano quote differenti, pari rispettivamente al 25% nella Società -OMISSIS- e 20% nella Società Agricola -OMISSIS- ” (cfr. paf. 22).
3°) “ Lesione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Travisamento dei fatti e assenza dei presupposti ”.
Le ricorrenti hanno, altresì, contestato il rilievo del GSE secondo cui “ le targhe in via di deterioramento devono essere ricondotte alle certificazioni di conformità e di origine dei moduli stessi dallo stesso Organismo che le ha rilasciate mediante un’attestazione nella quale siano dettagliate le caratteristiche costruttive e i numeri di matricol a”; evidenziando, a tal proposito, il carattere meramente indiziario di tale contestazione.
4°) “ Difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente. Lesione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e assenza dei presupposti ”.
Da ultimo, le ricorrenti hanno lamentato che “ la ponderazione degli interessi nel caso di specie è stata meramente fittizia ed ancorata a frasi di puro stile in cui non si evince mai una reale istruttoria svolta sul punto e/o quale sia stato l’iter logico seguito dal Gestore ” (cfr. pag. 25).
Si è costituito in giudizio il GSE (6.4.2022).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 18 luglio 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 16.6.2025 le ricorrenti hanno ribadito le doglianze proposte;
- nella memoria del 17.6.2025 il GSE ha opposto che in tema di divieto di “artato frazionamento” degli impianti la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che tale divieto costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico.
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata nelle memorie di replica e all’udienza pubblica del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, la giurisprudenza ha evidenziato che il potere di verifica da parte del GSE della spettanza dei benefici concessi ha carattere “immanente”, la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso, con la conseguenza che il provvedimento di decadenza “ non ha natura sanzionatoria ” ma, al contrario, “ è un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; id., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo, posto che il provvedimento adottato dal Gestore non è riconducibile all’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, essendo, piuttosto, espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, “ volto ad acclarare lo stato dell'impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato; siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità”, essendo deputato non già “al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di spessore provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442).
Non è, pertanto, fondatamente contestabile la violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990; senza contare che, comunque, è persuasiva l’opposizione della difesa erariale, secondo cui “ il termine di 18 mesi andava a scadere il 17 febbraio 2022 dopo, quindi, l’adozione provvedimento di rideterminazione della tariffa di cui alla nota del GSE in data 20 gennaio 2022, impugnata con il ricorso ” (cfr. pag. 3 della memoria di replica), non potendo computarsi nei predetti 18 mesi anche il periodo (30 giorni di sospensione procedimentale) concesso dal GSE in favore della ricorrente, vale a dire al precipuo fine di consentirle il deposito di documenti che avrebbero potuto determinare – in teoria – la positiva definizione della posizione di quest’ultima nell’ambito della pendente verifica.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Giova precisare innanzitutto che il DM 31 gennaio 2014 (recante “ Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici ”) costituisce attuazione della disciplina di cui all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, che “ prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) avente ad oggetto: a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE; c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale, d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3; e) le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità) gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza della medesima Autorità di cui all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 ”.
Tale decreto annovera tra le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1, la “ alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata ”; oggetto, quindi, della verifica meglio disciplinata dall’art. 9, che ammette un controllo mediante sopralluogo presso l'impianto preordinato all’accertamento della “ configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica ”.
Proprio su tale versante, il DM 23 giugno 2016 ha previsto all’art. 29 che il GSE “ verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti ” (comma 1); che “ applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari ” (comma 2); e che “ considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa ” (comma 3).
La necessità di tale, puntuale, regolamentazione è originata dalla circostanza che, come si legge nel preambolo del sopra citato DM, “ la pratica dell’artato frazionamento consente agli operatori di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, e può comportare l’elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al registro ovvero la partecipazione all’asta ”.
Il che ha condotto ad individuare “ come elemento indicativo di un artato frazionamento degli impianti, l’unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione ”.
Può, pertanto, dirsi positivizzato un concetto di frazionamento che, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, non è subordinato a profili esclusivamente edilizi, correlati, cioè, alla separazione dei procedimenti di formazione dei titoli e, in esito a tali procedimenti, alla distinzione degli titoli autorizzatori alla realizzazione degli impianti.
È stato precisato che il divieto dell’abuso degli istituti giuridici – cui è funzionale la nozione di “artato frazionamento” – è un valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all’intrinseca necessità di rispettare la ratio dell’istituto volta per volta in considerazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; id., sez. IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
In coerenza con tale orientamento, il DM 31 gennaio 2014 sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti espressamente contemplate nell’allegato 1 il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “violazioni” e “inadempimenti”, anche da “elusioni” a cui consegua un indebito accesso agli incentivi (art 11).
Anche di recente, si è statuito che “ il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428). Per queste ragioni, norme come l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) comunque operante in materia, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, con l’indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l’artato frazionamento (Cons. Stato, Sez. II, 640 del 18 gennaio 2023) ” (cfr. TAR Lazio, 16 maggio 2025, n. 9385).
Ora, sotto tale, specifico, profilo occorre rilevare che gli impianti sono stati realizzati sulla medesima particella catastale (foglio 56, p.lla 180 del Catasto Terreni del Comune di -OMISSIS-).
Non meno rilevante è che le denunce di inizio attività edilizie sono state presentate a distanza di tre giorni l’una dall’altra (12 e 15 novembre 2010); che il tecnico incaricato per entrambi gli impianti, in qualità di direttore dei lavori, è l’arch. -OMISSIS-; che medesima è, altresì, l’impresa esecutrice (-OMISSIS- s.r.l.); che le dichiarazioni di ultimazione dei lavori e le attestazioni di agibilità degli impianti sono date presentante il 22.2.2011 dal predetto tecnico comune.
Pertanto, l’autonomia formale dei titoli e delle certificazioni edilizie non vale a confutare l’assimilazione sostanziale delle finalità realizzative degli impianti.
Sull’altrettanto, decisivo, profilo funzionale e gestorio, il GSE ha, inoltre, rilevato e contestato che le quote societarie della Società -OMISSIS- s.r.l. e della -OMISSIS- sono possedute dai medesimi soggetti (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-); e che gli impianti sono entrati in esercizio nella medesima data (14.7.2011).
Ad avviso del Collegio è stata, quindi, ampiamente provata dal GSE un’operazione di artato frazionamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile, volta a conseguire incentivi superiori a quelli spettanti attraverso un artificioso spacchettamento delle iniziative economiche e delle domande di incentivo.
L’affermazione della mancanza di buona fede dell’operatore economico risulta, insomma, basata in modo consequenziale sui molteplici dati di fatto presi in considerazione, puntualmente contestati e, sia nell’ambito del procedimento, sia, anche, nell’odierna sede processuali, sono rimasti privi di adeguata confutazione.
Ciò ha condotto il GSE ad orientare le risultanze della ponderazione degli interessi concludendo per una condotta che ha violato – e non soltanto eluso – in modo oggettivo le disposizioni sulla corretta attribuzione delle fasce tariffarie per gli impianti, attraverso in particolare la violazione della presentazione al GSE di una configurazione infrastrutturale non veritiera.
Tanto chiarito, va poi notato che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare che l’accertamento dell’artato frazionamento e della falsità delle dichiarazioni rese al GSE in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11552; id., 18 gennaio 2023, n. 640) e che “ la rimodulazione dell’incentivo presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento ” degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462).
Irrilevante sono, inoltre, le vicende societarie sulla base delle quali i ricorrenti hanno sostenuto l’indipendenza gestionale.
Anche sotto tale aspetto, la giurisprudenza citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640) ha statuito che addirittura “ la circostanza del subentro nella titolarità degli incentivi è del tutto irrilevante innanzitutto perché la decadenza non è una sanzione e poi perché il subentrante è soggetto a tutte gli effetti negativi imputabili dal cessionario in ordine all’assenza dei requisiti per ottenere gli incentivi, essendo la posizione giuridica trasferita nello stato di fatto e diritto esistente in capo al cedente, né il trasferimento può “sanare” i vizi inerenti al diritto all’incentivazione. Infine, il soggetto cessionario deve operare con diligenza e assicurarsi della validità e integrità della posizione acquisita e restando le eventuali questioni inerenti a “vizi” di quanto ceduto, eventuali invalidità, come anche l’assenza dei presupposti per il conseguimento di incentivi, nell’ambito dei rapporti tra cedente e cessionario. Ciò che rileva in definitiva è la concreta realizzazione di un intervento unitario espressivo di una potenza nominale superiore a kW 50 e la sua non incentivabilità secondo le regole in concreto applicate, con conseguente carenza dei requisiti di accesso ai benefici economici de quibus; ciò, a prescindere dalle cessioni intervenute nelle more della realizzazione del progetto originario. Non trattandosi nella specie di sanzioni amministrative per le quali occorre ravvisare anche il coefficiente psicologico di colpevolezza, ma di integrazione dei presupposti per la concessione di benefici economici pubblici, l’accertata assenza di tali presupposti si traduce nella mancanza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale e dunque nel carattere indebito dell’erogazione, all’uopo da ripetere ”.
La puntualità di tali rilievi è stata esplicitata dal GSE in modo del tutto completo ed esauriente: il che depone per il rigetto del quarto motivo.
Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo.
Anzitutto, va rilevato che la contestazione mossa dal GSE si è concentrata – relativamente al deterioramento delle targhe – sulla “ potenziale perdita di informazioni in ordine ai dati caratteristici dei moduli, vale a dire il modello, il costruttore e i parametri elettrici ”: il tutto rilevando, dunque, sul piano dell’efficienza dell’accertamento istruttorio ed esulando, quindi, da profili idonei a comportare l’annullamento del provvedimento finale, quest’ultimo regolato dalla disciplina di cui all’art. 10, comma 3 del DM 31 gennaio 2014, improntata all’imposizione di misure riparatorie (“ atto finale individua la violazione e le conseguenti determinazioni disposte ai sensi dell'art. 11. In caso contrario, il GSE dichiara la conformità dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi e, ove ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni ”).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 2.500,00, oltre accessori, che le ricorrenti dovranno corrispondere al GSE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore del GSE S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO