Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2382/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024 da:
(C.F: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa OTTOLINI presso il cui studio in Arona (NO), via Roma, 32, è elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia CALLONE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via De Amicis, 3, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sigg.ri e Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione
[...] dell'emananda sentenza ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Arona (NO), Via XX settembre n. 31, condotta in locazione, verrà assegnata con gli arredi ivi contenuti alla Sig.ra , che subentrerà nel contratto di Parte_1
locazione sottoscritto dal Sig. La Sig.ra provvederà ad Controparte_1 Parte_1
effettuare le volture relative a tutte le utenze domestiche;
3. il Signor che ha già lasciato la casa coniugale e ha reperito idonea Controparte_1
soluzione abitativa in Arona (NO), Via Piave n. 29, provvederà ad asportare dalla casa coniugale gli ulteriori effetti personali e beni di sua proprietà ivi ancora presenti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, accordandosi direttamente con la Sig.ra Parte_1
in merito ai tempi ed alle modalità di tale prelievo;
[...]
Per_ 4. le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pertanto tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute,
l'educazione e l'istruzione delle stesse saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
5. il padre potrà vedere le figlie secondo il seguente protocollo, fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera dalle ore 18.00 sino alle ore 20.30 della domenica, nonché un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle ore 18.00 sino alle ore 20.30, con impegno del papà di andare a prendere e riportare le figlie presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno con la madre il week end, il padre potrà tenere con sè le figlie due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30, con impegno del papà di andare a prendere e riportare le figlie presso l'abitazione materna;
Per_
- durante le vacanze estive e potranno trascorrere quindici giorni (anche non Per_2
consecutivi) con il padre e con la madre. Entro il 30 maggio di ogni anno i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
Per_
- il padre trascorrerà con e la metà delle vacanze natalizie, in base al principio Per_2 dell'alternanza, prevedendosi che le figlie trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera ed il 6 gennaio;
- le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico;
- nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
- ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirli quotidianamente via telefono, Face Time, Whatsapp;
- ciascun genitore si impegna, sin d'ora, in caso di sua impossibilità ad occuparsi diretta mente dei figli durante gli spazi di visita di propria competenza, a rivolgersi preferibil mente all'altro genitore, prima di ricorrere a qualsiasi altro aiuto esterno al nucleo fami liare (baby sitter, amici, ecc.);
- il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, della crescita, delle esigenze e dei desideri delle figlie minori, fermo restando che qualsiasi variazione al regime di visita sopra indicato dovrà essere condivisa e concordata tra i genitori con adeguato preavviso;
6. in considerazione della collocazione prevalente delle figlie presso la madre, il Sig. CP_1
a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso corrisponderà a titolo di contributo
[...] al mantenimento ordinario l'importo di € 420,00 mensili (€ 210,00 mensili per ciascuna figlia), importo da intendersi comprensivo di mensa scolastica, entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico bancario, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
7. le spese straordinarie delle minori saranno suddivise al 70 % a carico del padre e 30% a carico della madre, secondo le modalità indicate e disciplinate Protocollo d'intesa delle spese di Verbania che si intende integralmente richiamato;
8. le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva al 100% dalla madre;
9. il veicolo Volkswagen AS tg. EX340CH rimarrà di proprietà del Sig. Controparte_1
10. con la sottoscrizione dei presenti accordi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile. Le Parti dichiarano, altresì, reciprocamente di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa;
11. il Sig. ad avvenuto deposito del presente ricorso provvederà all'immediata Controparte_1
remissione della querela sporta nei confronti della Sig.ra in data 03.04.2024; Parte_1
12. i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e delle figlie minori e si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
13. spese legali integralmente compensate fra le parti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 25/10/2024, premesso Controparte_1 Persona_3
di avere contratto matrimonio in Nebbiuno (NO) il 22/06/2018, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, va dato atto che le parti hanno convenuto che: che ha già Controparte_1
lasciato la casa coniugale e ha reperito idonea soluzione abitativa in Arona (NO), Via Piave, 29, provvederà ad asportare dalla casa coniugale gli ulteriori effetti personali e beni di sua proprietà ivi ancora presenti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del ricorso, accordandosi direttamente con in merito ai tempi ed alle modalità di tale prelievo;
che il Parte_1
veicolo Volkswagen AS tg. EX340CH rimarrà di proprietà del che Controparte_1
questi, ad avvenuto deposito del ricorso, provvederà all'immediata remissione della querela sporta nei confronti di in data 03.04.2024; che entrambi i coniugi prestano sin d'ora Parte_1 il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e delle figlie minori e si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
che i medesimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con un reddito proprio e di rinunciare, pertanto, ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento nei confronti dell'altro coniuge mediante corresponsione di assegno di mantenimento mensile;
che hanno regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo, ragione e/o causa.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 Persona_3
uniti in matrimonio in Nebbiuno (NO) il 22/06/2018;
- assegna la casa coniugale sita in Arona (NO), Via XX Settembre, 31, condotta in locazione, con gli arredi ivi contenuti a che subentrerà nel contratto di locazione Parte_1
sottoscritto da la stessa provvederà ad effettuare le volture Controparte_1
relative a tutte le utenze domestiche;
- affida le figlie minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute,
l'educazione e l'istruzione delle stesse saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, ai sensi dell'art. 337-ter c.c;
- dà facoltà al padre di vedere le figlie e secondo il seguente protocollo, fatto salvo ogni diverso e migliorativo accordo che potrà intercorrere tra i genitori: - a fine settimana alterni dal venerdì sera dalle ore 18.00 sino alle ore 20.30 della domenica, nonché un giorno infrasettimanale (mercoledì) dalle ore 18.00 sino alle ore 20.30, con impegno del papà di andare a prendere e riportare le figlie presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui le figlie trascorreranno con la madre il week end, il padre potrà tenere con sè le figlie due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30, con impegno del papà di andare a prendere e riportare le figlie presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive e potranno trascorrere quindici giorni (anche non Per_1 Per_2
consecutivi) con il padre e con la madre. Entro il 30 maggio di ogni anno i genitori decideranno di comune accordo le date e le modalità per il prelievo e il riaccompagnamento dei figli minori, con impegno reciproco di ciascun genitore di fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico della località ove soggiornerà con i figli;
il padre trascorrerà con e Per_1 la metà delle vacanze natalizie, in base al principio dell'alternanza, prevedendosi che Per_2
le figlie trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre sera e con l'altro il periodo tra il 30 dicembre sera ed il 6 gennaio;
- le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, in base al principio dell'alternanza, tenendo conto dell'effettivo calendario scolastico;
- nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori ciascun genitore si occuperà delle attività dei figli minori nei periodi di propria competenza;
- ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, consentirà all'altro genitore di sentirli quotidianamente via telefono, Face Time, Whatsapp;
- ciascun genitore si impegna, sin d'ora, in caso di sua impossibilità ad occuparsi direttamente dei figli durante gli spazi di visita di propria competenza, a rivolgersi preferibilmente all'altro genitore, prima di ricorrere a qualsiasi altro aiuto esterno al nucleo familiare (baby sitter, amici, ecc.);
- il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto anche degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, della crescita, delle esigenze e dei desideri delle figlie minori, fermo restando che qualsiasi variazione al regime di visita sopra indicato dovrà essere condivisa e concordata tra i genitori con adeguato preavviso
- pone a carico del padre l'obbligo, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo di €
420,00 mensili (€ 210,00 mensili per ciascuna figlia), importo da intendersi comprensivo di mensa scolastica, entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico bancario, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico del padre l'obbligo di provvedere nella misura del 70% alle spese straordinarie delle minori secondo le modalità indicate e disciplinate Protocollo d'intesa delle spese di
Verbania che si intende integralmente richiamato;
- pone a carico della madre l'obbligo di provvedere nella misura del 30% alle spese straordinarie delle minori secondo le modalità indicate e disciplinate Protocollo d'intesa delle spese di Verbania che si intende integralmente richiamato;
- dispone che l'assegno unico verrà percepito dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20/05/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 9.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
INVITA LE PARTI AL DEPOSITO, entro il medesimo termine, di:
- ATTO INTEGRALE DI MATRIMONIO;
- CERTIFICATI DI RESIDENZA AGGIORNATI DEI CONIUGI;
- ATTESTAZIONE PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZA DI SEPARAZIONE.
Si comunichi
Verbania, 07/05/2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO