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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( con il proc. dom. avv. Michele Parte_1 C.F._1
Terribile, delega in atti
-attrice- contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, con i Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 22.043,76, patiti a seguito della caduta occorsale in data
27.10.2016 intorno alle ore 12.00, a causa di una buca colma di acqua, non visibile né transennata, presente sul manto stradale di Piazza Salvo D'Acquisto in . CP_1
Costituitosi, il instava per il rigetto della domanda. Controparte_1
pagina 1 di 4 Sosteneva in primo luogo l'assenza di buche sui luoghi di causa e rimarcava che la presenza di pozzanghere avrebbe dovuto indurre il pedone alla massima prudenza, eccependo il concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 9.9.2024.
Ricostruiti quindi i fascicoli di parte non restituiti dal ctu (cfr. deposito parte attrice del 6.10.2025) e regolarizzato il rilascio della procura alle liti da parte del
[...]
(cfr. ordinanza del 26.9.2025 e comparsa costituzione nuovo difensore CP_1
dell'1.10.2025), la causa era discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 30.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, parte attrice ha censurato la presenza di “una buca presente sul manto stradale, colma d'acqua né visibile, né transennata” (punto 4 atto di citazione) quale causa della propria caduta, assumendo da ciò la responsabilità di parte convenuta.
L'assunto non è condivisibile.
Va premesso che, sia con riferimento alla ipotesi di insidia stradale (art. 2043 c.c.) che di responsabilità civile per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il pagina 2 di 4 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ex multis Cassazione n. 9315/2019; n.
12895/2016).
L'applicazione di tali principi nel caso di specie porta appunto a rilevare la mancata adozione delle normali ed esigibili cautele che l'attrice avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto.
Deve osservarsi, invero, che sempre secondo la ricostruzione della danneggiata, la stessa, giunta nei pressi del locale commerciale “Saloon”, appena scesa dal predetto marciapiede, a pochi centimetri dallo stesso cadeva a terra (cfr. punto 3 citazione).
Ne deriva che l'istante, poiché stava scendendo dal marciapiede, era comunque ben consapevole della presenza in quel punto di un “vuoto” tra il marciapiede ed il piano stradale, circostanza che avrebbe dovuto indurla ad usare la massima prudenza.
A ciò si aggiunga che l'incidente è avvenuto intorno alle 12,15 del mattino e dunque la godeva di una perfetta visibilità. Pt_1
Se poi, come riferito dal teste sentito nel corso dell'istruttoria svolta, la buca nella quale sarebbe caduta parte attrice era colma di acqua (cfr. teste mi sono Testimone_1
avvicinata alla sig.ra e ho visto che il posto dove è caduta vi era una buca, colma Pt_1
d'acqua, perché quel giorno pioveva a dirotto, verb. ud. 2.12.2021), alla perfetta visibilità e percepibilità delle condizioni del sedime stradale si aggiungeva la possibilità per la danneggiata di adottare la minimale cautela di evitare la buca proprio in quanto allertata dalla presenza dell'acqua, visto che il pedone è istintivamente portato ad evitare le pozzanghere.
Infine, non è stata allegata, prima ancora che provata, l'inevitabilità della buca medesima (peraltro apparentemente confutata dalle stesse foto versate in atti dalle quale si evince la presenza di un manto stradale intatto tutto intorno).
Se infatti il passaggio su quella porzione di carreggiata non era “obbligato”, è evidente pagina 3 di 4 a maggior ragione che l'ostacolo poteva tranquillamente essere aggirato.
In definitiva, quindi, considerato che la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con la normale diligenza da parte dell'attrice, deve considerarsi incidente sul piano causale il comportamento di quest'ultima.
In senso opposto alle conclusioni sovraesposte non depone l'assenza di cartelli o di altre segnalazioni dello stato del manto stradale: la prevedibilità ed evitabilità del sinistro integrano da sé sole il “caso fortuito”, tanto più che, secondo l'orientamento della Suprema Corte più coerente con la teoria condizionalistica, l'assenza di cartelli non è ex se dirimente per elidere la rilevanza causale della condotta imprudente da parte del danneggiato trattandosi di un caso in cui la buca era visibile ad occhio nudo
(sul punto, ex multis, Cassazione n. 13669/2019).
Tanto basta, quindi, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati all'udienza del 15.6.2023.
Così deciso in Salerno, lì 6.11.2025
IL GIUDICE
DA QU
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( con il proc. dom. avv. Michele Parte_1 C.F._1
Terribile, delega in atti
-attrice- contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, con i Controparte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in complessivi € 22.043,76, patiti a seguito della caduta occorsale in data
27.10.2016 intorno alle ore 12.00, a causa di una buca colma di acqua, non visibile né transennata, presente sul manto stradale di Piazza Salvo D'Acquisto in . CP_1
Costituitosi, il instava per il rigetto della domanda. Controparte_1
pagina 1 di 4 Sosteneva in primo luogo l'assenza di buche sui luoghi di causa e rimarcava che la presenza di pozzanghere avrebbe dovuto indurre il pedone alla massima prudenza, eccependo il concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
Esaurita l'istruttoria orale ed espletata consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 9.9.2024.
Ricostruiti quindi i fascicoli di parte non restituiti dal ctu (cfr. deposito parte attrice del 6.10.2025) e regolarizzato il rilascio della procura alle liti da parte del
[...]
(cfr. ordinanza del 26.9.2025 e comparsa costituzione nuovo difensore CP_1
dell'1.10.2025), la causa era discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 30.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
La domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, parte attrice ha censurato la presenza di “una buca presente sul manto stradale, colma d'acqua né visibile, né transennata” (punto 4 atto di citazione) quale causa della propria caduta, assumendo da ciò la responsabilità di parte convenuta.
L'assunto non è condivisibile.
Va premesso che, sia con riferimento alla ipotesi di insidia stradale (art. 2043 c.c.) che di responsabilità civile per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il pagina 2 di 4 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ex multis Cassazione n. 9315/2019; n.
12895/2016).
L'applicazione di tali principi nel caso di specie porta appunto a rilevare la mancata adozione delle normali ed esigibili cautele che l'attrice avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto.
Deve osservarsi, invero, che sempre secondo la ricostruzione della danneggiata, la stessa, giunta nei pressi del locale commerciale “Saloon”, appena scesa dal predetto marciapiede, a pochi centimetri dallo stesso cadeva a terra (cfr. punto 3 citazione).
Ne deriva che l'istante, poiché stava scendendo dal marciapiede, era comunque ben consapevole della presenza in quel punto di un “vuoto” tra il marciapiede ed il piano stradale, circostanza che avrebbe dovuto indurla ad usare la massima prudenza.
A ciò si aggiunga che l'incidente è avvenuto intorno alle 12,15 del mattino e dunque la godeva di una perfetta visibilità. Pt_1
Se poi, come riferito dal teste sentito nel corso dell'istruttoria svolta, la buca nella quale sarebbe caduta parte attrice era colma di acqua (cfr. teste mi sono Testimone_1
avvicinata alla sig.ra e ho visto che il posto dove è caduta vi era una buca, colma Pt_1
d'acqua, perché quel giorno pioveva a dirotto, verb. ud. 2.12.2021), alla perfetta visibilità e percepibilità delle condizioni del sedime stradale si aggiungeva la possibilità per la danneggiata di adottare la minimale cautela di evitare la buca proprio in quanto allertata dalla presenza dell'acqua, visto che il pedone è istintivamente portato ad evitare le pozzanghere.
Infine, non è stata allegata, prima ancora che provata, l'inevitabilità della buca medesima (peraltro apparentemente confutata dalle stesse foto versate in atti dalle quale si evince la presenza di un manto stradale intatto tutto intorno).
Se infatti il passaggio su quella porzione di carreggiata non era “obbligato”, è evidente pagina 3 di 4 a maggior ragione che l'ostacolo poteva tranquillamente essere aggirato.
In definitiva, quindi, considerato che la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con la normale diligenza da parte dell'attrice, deve considerarsi incidente sul piano causale il comportamento di quest'ultima.
In senso opposto alle conclusioni sovraesposte non depone l'assenza di cartelli o di altre segnalazioni dello stato del manto stradale: la prevedibilità ed evitabilità del sinistro integrano da sé sole il “caso fortuito”, tanto più che, secondo l'orientamento della Suprema Corte più coerente con la teoria condizionalistica, l'assenza di cartelli non è ex se dirimente per elidere la rilevanza causale della condotta imprudente da parte del danneggiato trattandosi di un caso in cui la buca era visibile ad occhio nudo
(sul punto, ex multis, Cassazione n. 13669/2019).
Tanto basta, quindi, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati all'udienza del 15.6.2023.
Così deciso in Salerno, lì 6.11.2025
IL GIUDICE
DA QU
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