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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/05/2024, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°13011 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]) e (C.F. Parte_2
nata a [...] il [...]), elettivamente C.F._2 domiciliati in Palermo, Corso Calatafimi 589, presso lo studio dell'Avv.to
Pietro Martorana, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.to Paolo
Perrone, giusta procura in atti,
Appellanti
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore,
Appellata-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 26.2.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c. 2
I FATTI
1. Con sentenza n. 452/19, depositata il 6.02.2019, il Giudice di Pace di
Palermo, rigettava la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non) proposta da e per il Parte_1 Parte_3 ritardo/smarrimento dei bagagli durante il volo Palermo-Miami, con scalo a
Madrid, operato dalla compagnia , ritenendola sfornita di prova e non CP_1 riconoscendo alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
2. Contro la sentenza, e interponevano appello, sul Pt_1 Pt_2 rilievo che il Gdp aveva erroneamente valutato le risultanze di causa, considerando esente da responsabilità la compagnia e ritenendo la domanda essenzialmente sfornita di prova in ordine al pregiudizio lamentato dagli attori.
Seppur regolarmente evocata, rimaneva contumace. Controparte_2
3. La causa, allo scadere del termine perentorio del 26.2.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere, il giudice, adeguatamente valutato il compendio probatorio a sostegno della propria domanda, e per non aver quindi ritenuto sussistente il danno
(patrimoniale e non) da loro richiesto, come pure quello da c.d. “vacanza rovinata” derivante dallo smarrimento e dalla ritardata consegna dei bagagli.
Nel dettaglio, allegavano di avere acquistato, dalla compagnia CP_2
[...
, in occasione del proprio viaggio di nozze, un volo in partenza dall'aeroporto di Roma in data 8.8.2015 con destinazione Miami, con scalo a
Madrid (e ritorno in data 21.8.2015), e che, giunti all'aeroporto di Miami, avevano constatato che i loro bagagli, regolarmente imbarcati all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con i nn. di imbarco e non erano Numer_1 Numero_2 3
pervenuti a destinazione;
immediatamente, avevano pertanto denunciato l'accaduto presso l'ufficio reclami sito all'interno dell'aeroporto (cfr. all 2 fasc I grado). Soggiungevano di essersi trovati privi, a seguito della ritardata consegna dei bagagli e per tutta la durata del viaggio (dall'8 al 21 agosto), degli effetti personali, circostanza che aveva impedito loro di godere appieno della vacanza, costringendoli all'acquisto di beni di prima necessità
e capi di abbigliamento. Al rientro a Palermo, poiché solo uno dei due bagagli veniva recapitato (identificato con il n. AZ565725), risultando l'altro definitivamente smarrito, agivano per la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per il bagaglio smarrito e per il bagaglio consegnato in ritardo, come pure per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, per un importo complessivo pari a € 5.000,00.
2. Così ricostruiti i fatti, occorre preliminarmente chiarire che la fattispecie oggetto di giudizio è regolata dalla Convenzione di Montreal del
1999, entrata in vigore in Italia in data 28.06.2004, e volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi. Essa reca, al "Capitolo III", la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni. In particolare, l'art. 17 prevede chiaramente l'ipotesi dei danni ai bagagli"
(comma 2), contemplando una specifica responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, autonoma rispetto a quella del comma 1 (morte o lesioni passeggeri), e alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2. Ai sensi della citata normativa, il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore ha avuto in custodia i bagagli consegnati (cfr. 4
Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021). Essendo
l'ipotesi di perdita del bagaglio di cui al citato art. 17, comma 2, del pari contemplata, come quella del ritardo nella consegna (v. art. 19 della medesima Convenzione), dall'art. 22, comma 2, cit., non può non richiamarsi quanto in esso statuito. L'articolo 22, infatti, regola le "limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci", prevedendo al comma n.
2 che, nel caso di trasporto di bagagli, "la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero". Ciò, "salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare": in siffatta ipotesi, il vettore “sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione".
Sul tema, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 Org_ maggio 2010, in C-63/09 c. ), nell'interpretare l'art. 22, n. 2, Org_2 della citata Convenzione, ha affermato che la nozione di "danno" ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, stando alla fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa in senso omnicomprensiva "nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale" (p. 39 e dispositivo), operando, dunque, in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero e, quindi, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati. 5
Nel caso di specie, la documentazione in atti, in disparte l'incontestabilità del fatto per come descritto dagli appellanti (cfr. all.4 fascicolo primo grado, email di scuse della per il disagio Parte_4 arrecato), comprova adeguatamente che lo smarrimento e il ritardo dei bagagli si sono verificati durante l'esecuzione del contratto di trasporto aereo, precisamente nel periodo di tempo in cui il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati (v. copia dei biglietti aerei e denuncia di smarrimento con l'indicazione del numero identificativo dei bagagli); dal canto suo, la convenuta, non costituendosi, e abdicando perciò al suo diritto di difesa, ha trascurato di fornire prova contraria, ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per causa a lei non imputabili. Si deve, pertanto, ritenere che, in applicazione della disciplina relativa al contratto di trasporto aereo ed ai principi sanciti dalla Convenzione di Montreal del 1999, per come sopra sinteticamente descritti, la responsabilità per la perdita dei bagagli degli appellanti sia imputabile esclusivamente al vettore.
All'accertamento di responsabilità a carico della compagnia consegue, a favore degli appellanti, il diritto al risarcimento dei danni subiti, atteso che un bagaglio è stato consegnato ai passeggeri in ritardo, soltanto dopo il loro rientro dal viaggio, mentre l'altro è andato completamente smarrito. Deve poi ragionevolmente ammettersi che gli stessi abbiano subito un evidente disagio a seguito dell'indisponibilità immediata dei loro beni personali, disagio da considerarsi di gravità non modesta, atteso che lo smarrimento è avvenuto durante il loro viaggio di nozze, e, quindi, in un'occasione assolutamente irripetibile, e si è protratto per l'intero periodo all'estero.
Avendo riguardo al preciso limite previsto dall'art. 22 co, 2 quale sopra descritto, superabile esclusivamente in virtù di una dichiarazione speciale del passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare, dichiarazione non prodotta dagli appellanti, il Tribunale ritiene, dunque, pienamente operante 6
– tenuto conto di tutte le circostanze del caso (in primis: durata e motivo del viaggio) – il limite risarcitorio di 1.000 DSP (diritti speciali di prelievo, unità convenzionale il cui valore, legato alle quotazioni dell'oro, è rilevabile giornalmente, ai sensi delle tabelle ufficiali predisposte dal Fondo
Monetario) di cui all'art. 22, comma 2 della Convenzione di Montreal, equivalente alla somma di € 1.221,87 per passeggero, in base alla conversione in euro operata alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così liquidato decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli appellanti per acquistare beni di prima necessità, va rimarcata la valenza omnicomprensiva del danno, che fonda, insieme al limite risarcitorio fissato legislativamente, un regime rigoroso di responsabilità, che mira a preservare il "giusto equilibrio degli interessi" dei vettori aerei e dei passeggeri e richiede, pertanto, l'esistenza di margini chiari di risarcimento del danno subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest'ultimo (Corte di
Giustizia UE, sent. 6 maggio 2010, C. 63/09). Ne consegue che, riconosciuti ai passeggeri il risarcimento previsto nei limiti dell'art. 22, 2 c., della
Convenzione, la somma liquidata a tale titolo deve essere considerata esaustiva e comprensiva di ogni tipo di risarcimento per lo stesso evento lesivo, comprensivo quindi anche delle suddette spese (v. Cass. n.
14667.2015; Cass. n. 4996.2019), e perciò anche della componente non patrimoniale del danno, a tacere che la richiesta di risarcimento dei danni da
"vacanza rovinata" avanzata dagli appellanti risulta configurabile esclusivamente a carico del tour operator o dell'agenzia di viaggi in riferimento ad un contratto di acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso", in cui l'oggetto della prestazione non si limita al trasporto, ma comprende anche la sistemazione alberghiera, il vitto ed ulteriori attività 7
connesse al tipo di vacanza organizzata. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, poiché è circostanza pacifica e incontestata che il contratto oggetto di inadempimento è stato concluso dalle parti con una compagnia aerea ed ha avuto ad oggetto esclusivamente il trasporto aereo da Roma-Miami.
3. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Le spese del primo e secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù delle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore da 1.101,00 a sino ad € 5.200,00).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in esame e, per l'effetto,
NN parte appellata al pagamento della somma di € 1.221,87 in favore di ciascuno degli appellanti, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
NN parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 30 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°13011 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]) e (C.F. Parte_2
nata a [...] il [...]), elettivamente C.F._2 domiciliati in Palermo, Corso Calatafimi 589, presso lo studio dell'Avv.to
Pietro Martorana, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.to Paolo
Perrone, giusta procura in atti,
Appellanti
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore,
Appellata-contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 26.2.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c. 2
I FATTI
1. Con sentenza n. 452/19, depositata il 6.02.2019, il Giudice di Pace di
Palermo, rigettava la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non) proposta da e per il Parte_1 Parte_3 ritardo/smarrimento dei bagagli durante il volo Palermo-Miami, con scalo a
Madrid, operato dalla compagnia , ritenendola sfornita di prova e non CP_1 riconoscendo alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
2. Contro la sentenza, e interponevano appello, sul Pt_1 Pt_2 rilievo che il Gdp aveva erroneamente valutato le risultanze di causa, considerando esente da responsabilità la compagnia e ritenendo la domanda essenzialmente sfornita di prova in ordine al pregiudizio lamentato dagli attori.
Seppur regolarmente evocata, rimaneva contumace. Controparte_2
3. La causa, allo scadere del termine perentorio del 26.2.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere, il giudice, adeguatamente valutato il compendio probatorio a sostegno della propria domanda, e per non aver quindi ritenuto sussistente il danno
(patrimoniale e non) da loro richiesto, come pure quello da c.d. “vacanza rovinata” derivante dallo smarrimento e dalla ritardata consegna dei bagagli.
Nel dettaglio, allegavano di avere acquistato, dalla compagnia CP_2
[...
, in occasione del proprio viaggio di nozze, un volo in partenza dall'aeroporto di Roma in data 8.8.2015 con destinazione Miami, con scalo a
Madrid (e ritorno in data 21.8.2015), e che, giunti all'aeroporto di Miami, avevano constatato che i loro bagagli, regolarmente imbarcati all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con i nn. di imbarco e non erano Numer_1 Numero_2 3
pervenuti a destinazione;
immediatamente, avevano pertanto denunciato l'accaduto presso l'ufficio reclami sito all'interno dell'aeroporto (cfr. all 2 fasc I grado). Soggiungevano di essersi trovati privi, a seguito della ritardata consegna dei bagagli e per tutta la durata del viaggio (dall'8 al 21 agosto), degli effetti personali, circostanza che aveva impedito loro di godere appieno della vacanza, costringendoli all'acquisto di beni di prima necessità
e capi di abbigliamento. Al rientro a Palermo, poiché solo uno dei due bagagli veniva recapitato (identificato con il n. AZ565725), risultando l'altro definitivamente smarrito, agivano per la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per il bagaglio smarrito e per il bagaglio consegnato in ritardo, come pure per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, per un importo complessivo pari a € 5.000,00.
2. Così ricostruiti i fatti, occorre preliminarmente chiarire che la fattispecie oggetto di giudizio è regolata dalla Convenzione di Montreal del
1999, entrata in vigore in Italia in data 28.06.2004, e volta all'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi. Essa reca, al "Capitolo III", la disciplina della responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni. In particolare, l'art. 17 prevede chiaramente l'ipotesi dei danni ai bagagli"
(comma 2), contemplando una specifica responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, autonoma rispetto a quella del comma 1 (morte o lesioni passeggeri), e alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2. Ai sensi della citata normativa, il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore ha avuto in custodia i bagagli consegnati (cfr. 4
Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021). Essendo
l'ipotesi di perdita del bagaglio di cui al citato art. 17, comma 2, del pari contemplata, come quella del ritardo nella consegna (v. art. 19 della medesima Convenzione), dall'art. 22, comma 2, cit., non può non richiamarsi quanto in esso statuito. L'articolo 22, infatti, regola le "limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci", prevedendo al comma n.
2 che, nel caso di trasporto di bagagli, "la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero". Ciò, "salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare": in siffatta ipotesi, il vettore “sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione".
Sul tema, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 Org_ maggio 2010, in C-63/09 c. ), nell'interpretare l'art. 22, n. 2, Org_2 della citata Convenzione, ha affermato che la nozione di "danno" ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, stando alla fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa in senso omnicomprensiva "nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale" (p. 39 e dispositivo), operando, dunque, in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero e, quindi, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati. 5
Nel caso di specie, la documentazione in atti, in disparte l'incontestabilità del fatto per come descritto dagli appellanti (cfr. all.4 fascicolo primo grado, email di scuse della per il disagio Parte_4 arrecato), comprova adeguatamente che lo smarrimento e il ritardo dei bagagli si sono verificati durante l'esecuzione del contratto di trasporto aereo, precisamente nel periodo di tempo in cui il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati (v. copia dei biglietti aerei e denuncia di smarrimento con l'indicazione del numero identificativo dei bagagli); dal canto suo, la convenuta, non costituendosi, e abdicando perciò al suo diritto di difesa, ha trascurato di fornire prova contraria, ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per causa a lei non imputabili. Si deve, pertanto, ritenere che, in applicazione della disciplina relativa al contratto di trasporto aereo ed ai principi sanciti dalla Convenzione di Montreal del 1999, per come sopra sinteticamente descritti, la responsabilità per la perdita dei bagagli degli appellanti sia imputabile esclusivamente al vettore.
All'accertamento di responsabilità a carico della compagnia consegue, a favore degli appellanti, il diritto al risarcimento dei danni subiti, atteso che un bagaglio è stato consegnato ai passeggeri in ritardo, soltanto dopo il loro rientro dal viaggio, mentre l'altro è andato completamente smarrito. Deve poi ragionevolmente ammettersi che gli stessi abbiano subito un evidente disagio a seguito dell'indisponibilità immediata dei loro beni personali, disagio da considerarsi di gravità non modesta, atteso che lo smarrimento è avvenuto durante il loro viaggio di nozze, e, quindi, in un'occasione assolutamente irripetibile, e si è protratto per l'intero periodo all'estero.
Avendo riguardo al preciso limite previsto dall'art. 22 co, 2 quale sopra descritto, superabile esclusivamente in virtù di una dichiarazione speciale del passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare, dichiarazione non prodotta dagli appellanti, il Tribunale ritiene, dunque, pienamente operante 6
– tenuto conto di tutte le circostanze del caso (in primis: durata e motivo del viaggio) – il limite risarcitorio di 1.000 DSP (diritti speciali di prelievo, unità convenzionale il cui valore, legato alle quotazioni dell'oro, è rilevabile giornalmente, ai sensi delle tabelle ufficiali predisposte dal Fondo
Monetario) di cui all'art. 22, comma 2 della Convenzione di Montreal, equivalente alla somma di € 1.221,87 per passeggero, in base alla conversione in euro operata alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così liquidato decorrono gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di rimborso delle spese sostenute dagli appellanti per acquistare beni di prima necessità, va rimarcata la valenza omnicomprensiva del danno, che fonda, insieme al limite risarcitorio fissato legislativamente, un regime rigoroso di responsabilità, che mira a preservare il "giusto equilibrio degli interessi" dei vettori aerei e dei passeggeri e richiede, pertanto, l'esistenza di margini chiari di risarcimento del danno subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest'ultimo (Corte di
Giustizia UE, sent. 6 maggio 2010, C. 63/09). Ne consegue che, riconosciuti ai passeggeri il risarcimento previsto nei limiti dell'art. 22, 2 c., della
Convenzione, la somma liquidata a tale titolo deve essere considerata esaustiva e comprensiva di ogni tipo di risarcimento per lo stesso evento lesivo, comprensivo quindi anche delle suddette spese (v. Cass. n.
14667.2015; Cass. n. 4996.2019), e perciò anche della componente non patrimoniale del danno, a tacere che la richiesta di risarcimento dei danni da
"vacanza rovinata" avanzata dagli appellanti risulta configurabile esclusivamente a carico del tour operator o dell'agenzia di viaggi in riferimento ad un contratto di acquisto di un pacchetto turistico "tutto compreso", in cui l'oggetto della prestazione non si limita al trasporto, ma comprende anche la sistemazione alberghiera, il vitto ed ulteriori attività 7
connesse al tipo di vacanza organizzata. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, poiché è circostanza pacifica e incontestata che il contratto oggetto di inadempimento è stato concluso dalle parti con una compagnia aerea ed ha avuto ad oggetto esclusivamente il trasporto aereo da Roma-Miami.
3. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Le spese del primo e secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù delle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore da 1.101,00 a sino ad € 5.200,00).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in esame e, per l'effetto,
NN parte appellata al pagamento della somma di € 1.221,87 in favore di ciascuno degli appellanti, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
NN parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il secondo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, il 30 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi