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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/04/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SIMONE RICCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), V.le Roma n.20, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. accertare che i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e, per l'effetto, dispensare i coniugi l'uno verso l'altro da qualsivoglia obbligo di mantenimento o alimentare;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente Persona_1 presso la madre;
stante il pregresso regime di “separazione di fatto” i coniugi hanno regolato tempi e modi di convivenza della figlia col padre nella seguente modalità: tutti i venerdì dopo l'uscita da scuola (ore 14/15 circa) fino alla domenica sera (prima o dopo cena); i genitori concordano nel voler mantenere questo regime, che fino ad oggi non ha dimostrato alcuna problematica e che ha garantito alla figlia di vivere in maniera del tutto pacifica la separazione fra i genitori, ferma restando la possibilità di concordare differenti orari e/o giorni, anche in base alle richieste della figlia stessa o eventuali impegni lavorativi, familiari, etc., dei genitori;
1 3. per quanto concerne le festività, i coniugi si accorderanno per un'alternanza (ad es. Vigilia di Natale con la madre, Natale col padre, S.to NO con la madre, etc.): sono da ritenersi festività l'Epifania (5/6 gennaio), Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto (15 agosto), Vigilia di Natale (24 dicembre), Natale (25 dicembre), S.to NO (26 dicembre) e Capodanno (31 gennaio);
4. per quanto concerne eventuali periodi di vacanza (ad es. una settimana consecutiva) potranno essere concordati di volta in volta (tutte le spese concernenti il periodo di vacanza trascorso dai figli saranno a carico del genitore che li ha in custodia); compleanni e cerimonie religiose (comunione, cresima, etc.) verranno festeggiate in presenza di entrambi i genitori;
5. in ordine alle spese ordinarie relative alla figlia minore, i coniugi hanno da sempre diviso equamente le somme dovute per mensa scolastica, attività sportive, abbigliamento, etc.; visti i tempi di collocamento paritetico della figlia minore di cui supra, i coniugi ritengono non necessaria la disposizione di un contributo di mantenimento, sussistendo l'ipotesi del c.d. “mantenimento diretto”;
6. per quanto concerne le spese straordinarie, verranno poste a carico di ciascun genitore al 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che sosterrà la singola spesa. A tal fine, come da linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14/07/2017 e da relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca, devono intendersi come “straordinarie”: le spese dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche o saltuarie ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Tra queste devono distinguersi quelle che necessitano di consenso preventivo di entrambi i genitori (es. quelle connotate da requisiti di particolare gravosità o di voluttuarie), e quelle che devono essere obbligatoriamente rimborsate al genitore che le ha sostenute perché riconducibili a scelte fatte di comune accordo, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la concertazione, ovvero ancora le spese alle quali comunque i genitori non potrebbero sottrarsi. Più in particolare, sempre a mero titolo di esemplificazione, le spese straordinarie, da documentare in ogni caso, devono quindi essere così ripartite:
- Spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per la quota mensile eccedente € 15,00; cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura;
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti e indifferibili;
protesi, presidi ortopedici e ausili medico-sanitari (es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purché di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
protesi e ausili medico-sanitari di significativo valore economico;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante;
visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non
2 erogati dal servizio pubblico.
- Spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuola di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad Internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico;
uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad € 40,00; spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro genitore); abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo;
tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e relative spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); corsi di specializzazione;
spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero;
gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero.
- Spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportivi, ludiche, artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate;
spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile;
campus estivi (se necessari per documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad € 100,00 a settimana); spese per conseguimento della patente di guida B.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar); spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), centri ricreativi;
spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori;
spese per acquisto computer, iPad, con connessione Internet (salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), telefonini, ecc.; spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni, ecc.); spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori;
spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
3 sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. gli assegni familiari saranno richiesti ed accreditati dalla madre sulla propria busta paga;
in caso di sopravvenuta impossibilità per la madre di richiederli, sarà onere del padre di richiederli, con addebito sul conto corrente della madre;
8. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi Per_1
• dichiarare le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 2/9/2012, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 2/9/2012, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio II, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/04/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SIMONE RICCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), V.le Roma n.20, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. accertare che i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e, per l'effetto, dispensare i coniugi l'uno verso l'altro da qualsivoglia obbligo di mantenimento o alimentare;
2. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalente Persona_1 presso la madre;
stante il pregresso regime di “separazione di fatto” i coniugi hanno regolato tempi e modi di convivenza della figlia col padre nella seguente modalità: tutti i venerdì dopo l'uscita da scuola (ore 14/15 circa) fino alla domenica sera (prima o dopo cena); i genitori concordano nel voler mantenere questo regime, che fino ad oggi non ha dimostrato alcuna problematica e che ha garantito alla figlia di vivere in maniera del tutto pacifica la separazione fra i genitori, ferma restando la possibilità di concordare differenti orari e/o giorni, anche in base alle richieste della figlia stessa o eventuali impegni lavorativi, familiari, etc., dei genitori;
1 3. per quanto concerne le festività, i coniugi si accorderanno per un'alternanza (ad es. Vigilia di Natale con la madre, Natale col padre, S.to NO con la madre, etc.): sono da ritenersi festività l'Epifania (5/6 gennaio), Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Ferragosto (15 agosto), Vigilia di Natale (24 dicembre), Natale (25 dicembre), S.to NO (26 dicembre) e Capodanno (31 gennaio);
4. per quanto concerne eventuali periodi di vacanza (ad es. una settimana consecutiva) potranno essere concordati di volta in volta (tutte le spese concernenti il periodo di vacanza trascorso dai figli saranno a carico del genitore che li ha in custodia); compleanni e cerimonie religiose (comunione, cresima, etc.) verranno festeggiate in presenza di entrambi i genitori;
5. in ordine alle spese ordinarie relative alla figlia minore, i coniugi hanno da sempre diviso equamente le somme dovute per mensa scolastica, attività sportive, abbigliamento, etc.; visti i tempi di collocamento paritetico della figlia minore di cui supra, i coniugi ritengono non necessaria la disposizione di un contributo di mantenimento, sussistendo l'ipotesi del c.d. “mantenimento diretto”;
6. per quanto concerne le spese straordinarie, verranno poste a carico di ciascun genitore al 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che sosterrà la singola spesa. A tal fine, come da linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14/07/2017 e da relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca, devono intendersi come “straordinarie”: le spese dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche o saltuarie ma non fisse;
le spese che, in relazione alle possibilità economiche delle parti, si rivelino particolarmente gravose. Tra queste devono distinguersi quelle che necessitano di consenso preventivo di entrambi i genitori (es. quelle connotate da requisiti di particolare gravosità o di voluttuarie), e quelle che devono essere obbligatoriamente rimborsate al genitore che le ha sostenute perché riconducibili a scelte fatte di comune accordo, ovvero connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la concertazione, ovvero ancora le spese alle quali comunque i genitori non potrebbero sottrarsi. Più in particolare, sempre a mero titolo di esemplificazione, le spese straordinarie, da documentare in ogni caso, devono quindi essere così ripartite:
- Spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante, e prodotti medicinali da banco per la quota mensile eccedente € 15,00; cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche;
accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura;
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private (nel caso di impossibilità ad effettuarli in strutture pubbliche in tempi compatibili con le esigenze di cura); tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti e indifferibili;
protesi, presidi ortopedici e ausili medico-sanitari (es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti da medico curante o specialista, purché di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
protesi e ausili medico-sanitari di significativo valore economico;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate;
spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante;
visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non
2 erogati dal servizio pubblico.
- Spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di asili nido, scuola dell'infanzia, scuola di primo e secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad Internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico;
uscite didattiche e gite scolastiche senza il pernottamento, che comportino esborsi non superiori ad € 40,00; spese per pre-scuola e dopo scuola (anche quando la necessità sorge a seguito della cessazione della convivenza genitoriale ed a fronte dell'impossibilità/indisponibilità da parte dell'altro genitore); abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati;
specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo;
tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile.
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e relative spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (tranne che la scelta dell'istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale a seguito della cessazione della stessa); corsi di specializzazione;
spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora trattasi di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano la agevole frequentazione giornaliera dei corsi (tranne il caso in cui l'iscrizione presso la specifica sede universitaria sia concordata tra i genitori); spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero;
gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero.
- Spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per utilizzo, per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo;
spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportivi, ludiche, artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate;
spese di baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, a condizione che si tratti di spesa ancora sostenibile;
campus estivi (se necessari per documentati motivi di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori ad € 100,00 a settimana); spese per conseguimento della patente di guida B.
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli, minicar); spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), centri ricreativi;
spese per viaggi e vacanze, se non accompagnati dai genitori;
spese per acquisto computer, iPad, con connessione Internet (salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), telefonini, ecc.; spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (battesimi, prime comunioni, compleanni, ecc.); spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori;
spese di baby sitter, salvo l'ipotesi di cui al paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
3 sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. gli assegni familiari saranno richiesti ed accreditati dalla madre sulla propria busta paga;
in caso di sopravvenuta impossibilità per la madre di richiederli, sarà onere del padre di richiederli, con addebito sul conto corrente della madre;
8. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi Per_1
• dichiarare le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 2/9/2012, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 2/9/2012, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 13, Parte II, Serie A, Ufficio II, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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