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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/06/2024, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 208/2024RG
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente rel.
dott. ssa Elvira Palma Consigliere
dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere all'udienza del 3 giugno 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.208/2024R.G.
TRA
nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Berloco e Giuseppe Frascella;
-Appellante-
E in persona del suo Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in alla via Pietro Leonida Laforgia n° 24, CP_1
rappresentata e difesa dell'avv. Fabio Pozzi;
-Appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato in data 5.04.2023 la Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Bari giudice del lavoro di ingiungere al sig.
[...] Pt_1
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, il pagamento della somma di euro
[...]
1.647,39 oltre interessi e rivalutazione per contributi previdenziali non versati per il periodo settembre 2022 - gennaio 2023 e spese di procedura. In data 21.04.2023 la notificava - unitamente al precetto - il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n. 521/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 20.04.2023 avverso il quale proponeva ricorso in opposizione in data 5.05.2023 chiedendo: 1) Parte_1 preliminarmente di sospendere, anche “inaudita altera parte”, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc stante l'avvenuto pagamento delle somme dovute, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come da prova documentale;
2) nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_1
alla revoca del decreto ingiuntivo, stante la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto ingiunto, tuttavia insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
2.Con sentenza n. 2644/2023 resa in data 9.10.2023 il Tribunale di Bari ritenendo pacifico e documentalmente provato che la somma in oggetto era stata corrisposta con bonifico telematico il 21/29.03.2023, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Il giudice di prime cure motivava la compensazione delle spese di lite rilevando che:
-la somma dovuta era stata accreditata soltanto il 21/29 marzo, ovvero sette giorni prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 05.04.2023, precisando che il debitore non aveva contestualmente comunicato alla l'avvenuto pagamento;
CP_1
-evidenziava che l'Ente aveva notificato al Priore lettera di messa in mora inviata a mezzo pec (14.11.2022), seguita da due formali richieste di pagamento (28.02.2023 e
09.03.2023) con riepilogo della posizione contributiva al periodo di paga per l'annualità
2022/2023 rimaste prive di riscontro;
-la aveva conferito incarico ai propri legali per il recupero del credito in data CP_1
23.03.2023 (come si rileva dalla data della procura), e dunque prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo, né l'opponente aveva in qualche modo informato la di aver saldato le mensilità dovute, già ripetutamente richieste;
CP_1
-rilevava che, tenuto conto dei tempi tecnici delle operazioni eseguite con modalità telematica e della massa di posizioni trattate dall'opposta, la tempistica descritta consentiva di escludere qualunque negligenza da parte dell'Ente nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per recuperare il credito vantato.
3.Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 27.03.2024, ha proposto appello il pag. 2/8 chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione in punto di spese. Pt_1
Con memoria del 24.05.2024 la ha resistito al Controparte_1 gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5.Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite.
Deduce che il Tribunale aveva motivato la compensazione delle spese di lite ritenendo erroneamente rilevante:
a) la “mancata contestuale comunicazione dell'avvenuto pagamento alla ” da CP_1
parte del , sebbene non sussistesse alcun obbligo di legge che prevedeva a carico Pt_1 del deducente di comunicare l'avvenuto pagamento, rilevando invece il pagamento effettuato dall'appellante in favore di avvenuto prima del deposito del CP_1
ricorso monitorio;
b) la data di conferimento dell'incarico da parte di ai propri legali CP_1
(23.03.2023) ovvero “solo sei giorni prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo”, atteso che tale conferimento e la tempistica dello stesso rappresentava un atto interno tra la ed i propri legali. CP_1
Evidenzia, invece, la rilevanza del comportamento poco diligente tenuto dall'Ente, che prima di procedere con l'ingiunzione di pagamento dando incarico al proprio legale di fiducia avrebbe dovuto verificare preliminarmente lo stato dei pagamenti.
Censura altresì la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha giustificato l'azione intrapresa dall'ente in virtù della presunta “massa di posizioni trattate dalla appellata” che invece non esentava l'ente dall'adottare comportamenti diligenti né tantomeno da responsabilità in caso di azioni temerarie.
********
6.L'appello è infondato, dovendosi confermare la impugnata sentenza.
7.Va premesso che l'art. 92 c.p.c. ha subito recenti e reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile pag. 3/8 del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero
“altri giusti motivi”, all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su
“altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Infine, con la L. n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Con riferimento a detta disposizione – che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92 c.p.c. – si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica
(configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola
pag. 4/8 della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017).
8.Va altresì osservato (Cass. n. 26083/2010) che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati anche d'ufficio in sede di appello dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del
“devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Invero il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr., da ultimo, Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 4945/1987, n.
696/2002 e n. 4889/2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130/2015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69/2009; vd. altresì Cass. n. 7815/2016).
9.Fermi i superiori principi, e non essendovi perciò un automatismo in forza del quale il giudice debba fare meccanica applicazione della regola della soccombenza, ben potendo derogare al criterio ordinario della soccombenza e compensare le spese in presenza, appunto, di “gravi ed eccezionali ragioni” nel senso sopra precisato, la Corte ritiene che nel caso di specie siano individuabili “quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza” (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
10. Nel caso in esame, infatti, il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese in ragione dell'esistenza di gravi motivi rilevando che:
- la somma dovuta era stata accreditata soltanto il 21/29 marzo, ovvero sette giorni prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 05.04.2023, in assenza da parte del debitore di una contestuale comunicazione alla dell'avvenuto CP_1
pag. 5/8 pagamento;
- l'Ente aveva notificato al Priore due formali richieste di pagamento (28.02.2023 e
09.03.2023) con riepilogo della posizione contributiva al periodo di paga per l'annualità
2022/2023, che hanno fatto seguito alla lettera di messa in mora inviata a mezzo pec
(14.11.2022) senza ricevere riscontro alcuno;
- la aveva provveduto a conferire incarico ai propri legali per il recupero del CP_1
credito in data 23.03.2023 (come si rileva dalla data della procura), e dunque prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo, né l'opponente aveva informato la di aver saldato le mensilità dovute, già ripetutamente richieste;
CP_1
-tenuto conto dei tempi tecnici delle operazioni eseguite con modalità telematica e della massa di posizioni trattate dall'opposta, la tempistica descritta consentiva di escludere qualunque negligenza da parte dell'Ente nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per recuperare il credito vantato.
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo alla concreta situazione oggetto di giudizio come indicata dal primo giudice ed integrata in questa sede.
Dalla documentazione versata già in primo grado emerge che l'Ente ha intrapreso l'azione monitoria nei confronti del solo dopo aver inviato una prima diffida di Pt_1
pagamento (nel termine di dieci giorni) inviata a mezzo pec in data 14.11.2022, (all. 3 del fascicolo di primo grado) rimasta priva di riscontro, e successivi solleciti in data
28.02.2023 e 09.3.2023 (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado) in occasione dei quali la aveva anche trasmesso il riepilogo della posizione debitoria CP_1
evidenziato l'omesso versamento dei contributi per i periodi di paga da settembre 2022 a gennaio 2023 ed invitato il debitore a contattare i propri uffici.
Pertanto, solo a seguito del reiterato inadempimento del , l'Ente aveva provveduto Pt_1 al conferimento dell'incarico al legale (23.03.2023), e successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il 5.04.2023.
Non coglie dunque nel segno la censura di parte appellante secondo la quale l'Ente sarebbe responsabile per aver negligentemente depositato il decreto ingiuntivo senza preventivamente effettuare un controllo al fine di verificare possibili pagamenti.
pag. 6/8 Invero, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non può considerarsi grave negligenza dell'ente non aver verificato giornalmente se il debitore, reiteratamente inadempiente alle diffide rivoltegli per l'esecuzione dei pagamenti dovuti, avesse saldato la debitoria piuttosto rilevando la consolidata situazione di mora in cui versava l'opponente e la tardiva regolarizzazione del pagamento da parte del
(oltre quattro mesi dopo il ricevimento della prima diffida di pagamento del Pt_1
14.11.2022) che ben avrebbe potuto essere accompagnata da una comunicazione agli uffici dell'Ente, proprio al fine di evitare legittime iniziative giudiziarie nel frattempo intraprese dal creditore.
Va inoltre rimarcato che l'operazione di pagamento era stata eseguita con modalità telematica sicchè è condivisibile l'osservazione del primo giudice volta ad evidenziare i tempi tecnici necessari per le verifiche di tali pagamenti soprattutto tenuto conto della molteplicità di posizioni trattate dall'Ente.
Neppure può trascurarsi di considerare che la costituendosi nel giudizio di CP_1
opposizione, ha fin da subito tenuto un comportamento processuale improntato a correttezza e lealtà dando atto dell'avvenuto versamento della debitoria ed aderendo così alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo pur evidenziando che il Pt_1
risultava debitore della di ulteriori e successive contribuzioni previdenziali non CP_1
assolte per le mensilità 06/2023 e 07/2023 (all. n.7 della costituzione della in CP_1
primo grado).
Ne deriva che non può addebitarsi all'Ente la responsabilità di una intempestiva iniziativa giudiziaria intrapresa a seguito di un acclarato inadempimento del debitore assolto solo a ridosso dell'iniziativa monitoria.
11. Sulla base delle considerazioni esposte, l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12.Resta assorbita ogni altra questione.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua pag. 7/8 complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
14.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 dal nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza n. 2644/2023 resa dal Controparte_1
Tribunale di Bari sezione lavoro il 9 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 3 giugno 2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 208/2024RG
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente rel.
dott. ssa Elvira Palma Consigliere
dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere all'udienza del 3 giugno 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.208/2024R.G.
TRA
nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Berloco e Giuseppe Frascella;
-Appellante-
E in persona del suo Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in alla via Pietro Leonida Laforgia n° 24, CP_1
rappresentata e difesa dell'avv. Fabio Pozzi;
-Appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato in data 5.04.2023 la Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Bari giudice del lavoro di ingiungere al sig.
[...] Pt_1
, in qualità di titolare dell'omonima ditta, il pagamento della somma di euro
[...]
1.647,39 oltre interessi e rivalutazione per contributi previdenziali non versati per il periodo settembre 2022 - gennaio 2023 e spese di procedura. In data 21.04.2023 la notificava - unitamente al precetto - il decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_1
esecutivo n. 521/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 20.04.2023 avverso il quale proponeva ricorso in opposizione in data 5.05.2023 chiedendo: 1) Parte_1 preliminarmente di sospendere, anche “inaudita altera parte”, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 cpc stante l'avvenuto pagamento delle somme dovute, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come da prova documentale;
2) nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva Controparte_1
alla revoca del decreto ingiuntivo, stante la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto ingiunto, tuttavia insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
2.Con sentenza n. 2644/2023 resa in data 9.10.2023 il Tribunale di Bari ritenendo pacifico e documentalmente provato che la somma in oggetto era stata corrisposta con bonifico telematico il 21/29.03.2023, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Il giudice di prime cure motivava la compensazione delle spese di lite rilevando che:
-la somma dovuta era stata accreditata soltanto il 21/29 marzo, ovvero sette giorni prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 05.04.2023, precisando che il debitore non aveva contestualmente comunicato alla l'avvenuto pagamento;
CP_1
-evidenziava che l'Ente aveva notificato al Priore lettera di messa in mora inviata a mezzo pec (14.11.2022), seguita da due formali richieste di pagamento (28.02.2023 e
09.03.2023) con riepilogo della posizione contributiva al periodo di paga per l'annualità
2022/2023 rimaste prive di riscontro;
-la aveva conferito incarico ai propri legali per il recupero del credito in data CP_1
23.03.2023 (come si rileva dalla data della procura), e dunque prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo, né l'opponente aveva in qualche modo informato la di aver saldato le mensilità dovute, già ripetutamente richieste;
CP_1
-rilevava che, tenuto conto dei tempi tecnici delle operazioni eseguite con modalità telematica e della massa di posizioni trattate dall'opposta, la tempistica descritta consentiva di escludere qualunque negligenza da parte dell'Ente nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per recuperare il credito vantato.
3.Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 27.03.2024, ha proposto appello il pag. 2/8 chiedendone la riforma limitatamente alla statuizione in punto di spese. Pt_1
Con memoria del 24.05.2024 la ha resistito al Controparte_1 gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 giugno 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5.Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite.
Deduce che il Tribunale aveva motivato la compensazione delle spese di lite ritenendo erroneamente rilevante:
a) la “mancata contestuale comunicazione dell'avvenuto pagamento alla ” da CP_1
parte del , sebbene non sussistesse alcun obbligo di legge che prevedeva a carico Pt_1 del deducente di comunicare l'avvenuto pagamento, rilevando invece il pagamento effettuato dall'appellante in favore di avvenuto prima del deposito del CP_1
ricorso monitorio;
b) la data di conferimento dell'incarico da parte di ai propri legali CP_1
(23.03.2023) ovvero “solo sei giorni prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo”, atteso che tale conferimento e la tempistica dello stesso rappresentava un atto interno tra la ed i propri legali. CP_1
Evidenzia, invece, la rilevanza del comportamento poco diligente tenuto dall'Ente, che prima di procedere con l'ingiunzione di pagamento dando incarico al proprio legale di fiducia avrebbe dovuto verificare preliminarmente lo stato dei pagamenti.
Censura altresì la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha giustificato l'azione intrapresa dall'ente in virtù della presunta “massa di posizioni trattate dalla appellata” che invece non esentava l'ente dall'adottare comportamenti diligenti né tantomeno da responsabilità in caso di azioni temerarie.
********
6.L'appello è infondato, dovendosi confermare la impugnata sentenza.
7.Va premesso che l'art. 92 c.p.c. ha subito recenti e reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile pag. 3/8 del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero
“altri giusti motivi”, all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su
“altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Infine, con la L. n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Con riferimento a detta disposizione – che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92 c.p.c. – si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica
(configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr. Cass., S.U., 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola
pag. 4/8 della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017).
8.Va altresì osservato (Cass. n. 26083/2010) che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati anche d'ufficio in sede di appello dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del
“devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Invero il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr., da ultimo, Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 4945/1987, n.
696/2002 e n. 4889/2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130/2015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69/2009; vd. altresì Cass. n. 7815/2016).
9.Fermi i superiori principi, e non essendovi perciò un automatismo in forza del quale il giudice debba fare meccanica applicazione della regola della soccombenza, ben potendo derogare al criterio ordinario della soccombenza e compensare le spese in presenza, appunto, di “gravi ed eccezionali ragioni” nel senso sopra precisato, la Corte ritiene che nel caso di specie siano individuabili “quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza” (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
10. Nel caso in esame, infatti, il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese in ragione dell'esistenza di gravi motivi rilevando che:
- la somma dovuta era stata accreditata soltanto il 21/29 marzo, ovvero sette giorni prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 05.04.2023, in assenza da parte del debitore di una contestuale comunicazione alla dell'avvenuto CP_1
pag. 5/8 pagamento;
- l'Ente aveva notificato al Priore due formali richieste di pagamento (28.02.2023 e
09.03.2023) con riepilogo della posizione contributiva al periodo di paga per l'annualità
2022/2023, che hanno fatto seguito alla lettera di messa in mora inviata a mezzo pec
(14.11.2022) senza ricevere riscontro alcuno;
- la aveva provveduto a conferire incarico ai propri legali per il recupero del CP_1
credito in data 23.03.2023 (come si rileva dalla data della procura), e dunque prima dell'accredito del versamento avvenuto il 29 marzo, né l'opponente aveva informato la di aver saldato le mensilità dovute, già ripetutamente richieste;
CP_1
-tenuto conto dei tempi tecnici delle operazioni eseguite con modalità telematica e della massa di posizioni trattate dall'opposta, la tempistica descritta consentiva di escludere qualunque negligenza da parte dell'Ente nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per recuperare il credito vantato.
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo alla concreta situazione oggetto di giudizio come indicata dal primo giudice ed integrata in questa sede.
Dalla documentazione versata già in primo grado emerge che l'Ente ha intrapreso l'azione monitoria nei confronti del solo dopo aver inviato una prima diffida di Pt_1
pagamento (nel termine di dieci giorni) inviata a mezzo pec in data 14.11.2022, (all. 3 del fascicolo di primo grado) rimasta priva di riscontro, e successivi solleciti in data
28.02.2023 e 09.3.2023 (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado) in occasione dei quali la aveva anche trasmesso il riepilogo della posizione debitoria CP_1
evidenziato l'omesso versamento dei contributi per i periodi di paga da settembre 2022 a gennaio 2023 ed invitato il debitore a contattare i propri uffici.
Pertanto, solo a seguito del reiterato inadempimento del , l'Ente aveva provveduto Pt_1 al conferimento dell'incarico al legale (23.03.2023), e successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il 5.04.2023.
Non coglie dunque nel segno la censura di parte appellante secondo la quale l'Ente sarebbe responsabile per aver negligentemente depositato il decreto ingiuntivo senza preventivamente effettuare un controllo al fine di verificare possibili pagamenti.
pag. 6/8 Invero, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non può considerarsi grave negligenza dell'ente non aver verificato giornalmente se il debitore, reiteratamente inadempiente alle diffide rivoltegli per l'esecuzione dei pagamenti dovuti, avesse saldato la debitoria piuttosto rilevando la consolidata situazione di mora in cui versava l'opponente e la tardiva regolarizzazione del pagamento da parte del
(oltre quattro mesi dopo il ricevimento della prima diffida di pagamento del Pt_1
14.11.2022) che ben avrebbe potuto essere accompagnata da una comunicazione agli uffici dell'Ente, proprio al fine di evitare legittime iniziative giudiziarie nel frattempo intraprese dal creditore.
Va inoltre rimarcato che l'operazione di pagamento era stata eseguita con modalità telematica sicchè è condivisibile l'osservazione del primo giudice volta ad evidenziare i tempi tecnici necessari per le verifiche di tali pagamenti soprattutto tenuto conto della molteplicità di posizioni trattate dall'Ente.
Neppure può trascurarsi di considerare che la costituendosi nel giudizio di CP_1
opposizione, ha fin da subito tenuto un comportamento processuale improntato a correttezza e lealtà dando atto dell'avvenuto versamento della debitoria ed aderendo così alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo pur evidenziando che il Pt_1
risultava debitore della di ulteriori e successive contribuzioni previdenziali non CP_1
assolte per le mensilità 06/2023 e 07/2023 (all. n.7 della costituzione della in CP_1
primo grado).
Ne deriva che non può addebitarsi all'Ente la responsabilità di una intempestiva iniziativa giudiziaria intrapresa a seguito di un acclarato inadempimento del debitore assolto solo a ridosso dell'iniziativa monitoria.
11. Sulla base delle considerazioni esposte, l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12.Resta assorbita ogni altra questione.
13.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua pag. 7/8 complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
14.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 marzo 2024 dal nei confronti Parte_1
della avverso la sentenza n. 2644/2023 resa dal Controparte_1
Tribunale di Bari sezione lavoro il 9 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso, in Bari in data 3 giugno 2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
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