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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 17/2024 promossa da:
c.f. nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Cincotti, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
con Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Fiumicino del 23 gennaio 2023, Rep. n. 37590/7131, ed elettivamente domiciliato in
[...]
Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_1
- resistente –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.01.2024, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 375 2023 00003696 08 000 relativo alla matricola N. 1558031510 CP_1 dell'importo di € 9.636,11, notificatogli via PEC in data 2.01.2024, eccependo la prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 355/95 della pretesa creditoria ad essa sottesa, avente ad oggetto quanto richiesto a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale e una serie di somme aggiuntive per omesso versamento su contributi I.V.S., chiedendo che, per l'effetto, l'avviso opposto venisse dichiarato nullo/inefficace, con vittoria di spese e competenze.
Si è costituito in giudizio l' , rilevando che l'avviso di addebito n. 37520230000369607000 CP_1
(non n. 37520230000369608000 come riportato da controparte), notificato in data 22.12.2023 (non
1 2.1.2024 come riportato da controparte), riguardava l'omesso versamento dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti da quale iscritto alla gestione previdenziale degli Parte_1
artigiani, e che, con il medesimo avviso, erano state pretese anche le somme aggiuntive conseguenti alla predetta evasione.
Ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso, sostenendo l'infondatezza della avversa eccezione di prescrizione, atteso che i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale avrebbero dovuto essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ossia, per quanto riguarda quelli relativi all'anno 2018, oggetto dell'avviso di addebito opposto, entro il 1.7.2019.
Oltretutto, il decorso della prescrizione era stato interrotto per i periodi dal 23.02.2020 al
30.06.2020 (129 giorni) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (182 giorni), ai sensi dell'art. 37 del DL n.
18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), e dell'art. 11 del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21).
Con nota depositata in via telematica il 10.04.2025, procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda.
§§§
Occorre premettere che, secondo un orientamento consolidato, da cui non vi è motivo di discostarsi, occorre distinguere la rinuncia al diritto soggettivo, quale atto giuridico adbicativo per la cui validità ed efficacia non si richiede alcuna accettazione ad opera delle controparti processuali ma la sola capacità giuridica del titolare del diritto azionato, dalla rinuncia agli atti del giudizio, per la quale si richiede accettazione. In questo senso, si è precisato che "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (v. Cass. civ., 12.10.2011, n. 23749; Cass. civ.,
19.12.2019, n. 33761).
Si è altresì chiarito, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la rinunzia all'azione presuppone il riconoscimento, da parte dell'attore, dell'infondatezza della propria azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Sicché la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (Cass. civ., Sez. II, 23.07.2019, n. 19845).
Analogamente, è stato più volte affermato che la rinuncia all'azione “non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio” (Cass. civ., Sez. I,
8.05.1992, n. 5506 e Cass. civ., Sez. L, 13.03.1999, n. 2268).
Nel caso in esame, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante la
2 rinuncia alla domanda proveniente dalla odierna ricorrente, per il tramite del proprio difensore all'uopo abilitato, che ha fatto venire meno alcun interesse dell'ente convenuto a una pronuncia nel merito sull'oggetto della lite.
In ragione della “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente, con efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito, le spese devono essere poste a carico dello stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I,
10.09.2004, n. 18255), non essendovi accordo sulla compensazione delle spese del giudizio (l' ha CP_1
chiesto la condanna della controparte alle spese).
Per completezza, si consideri che a non dissimili conclusioni si perverrebbe quand'anche si ritenesse applicabile il principio della c.d. soccombenza virtuale, atteso che non sarebbe stato accoglibile l'unico motivo di opposizione, fondato sull'asserito maturare della prescrizione, ove si consideri che, come correttamente evidenziato dalla difesa , in caso di reddito eccedente il CP_1
minimale, i contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovverosia, nel caso in esame, trattandosi di contributi dovuti per l'annualità 2018, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (2019), ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435, sicché, alla data di notifica dell'avviso di addebito qui opposto, il 22.12.2023 (v. avviso di ricevimento prodotto dall' ), il quinquennio non era ancora CP_1
maturato.
D'altro canto, occorre tenere conto di due periodi di sospensione del termine di prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale: il primo, previsto dall'art. 37 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020, prevedendo, quindi, un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, a cui ha fatto seguito un secondo periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per altri 182 giorni, previsto all'art. 11, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Pertanto, deve escludersi che, alla data di notifica dell'avviso opposto, fosse maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10 della legge 8.08.1995, n. 335.
In conclusione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il ricorrente deve essere condannata a rifondere in favore dell' le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del CP_1
3 d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, anche in ragione dell'unica questione trattata, per cui si giustifica l'applicazione dei parametri tra minimi e medi per le fasi introduttiva e di studio, compensate invece le spese per la restante parte, in ragione della rinuncia alla domanda/azione, formulata in giudizio da parte del ricorrente prima della spedizione della causa a decisione, in assenza di svolgimento di alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell' , che liquida CP_1 nell'importo di complessivi Euro 1.280,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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