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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il 19 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 20 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2498 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Como n. 2, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, a Palma di Montechiaro (AG), nella via V. Bellini n. 18, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Lauricella e Salvatore Lauricella, che la rappresentano e difendono,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositato il 2/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa
Sandra Di Mino, a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
1 2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 2 Agosto 2024 la signora Parte_1
premetteva di avere presentato il 25 Novembre 2022 apposita domanda per avere riconosciuta una percentuale di invalidità pari, o superiore al 74%, al fine di usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30
Marzo 1971. Esponendo che, la Commissione Medica dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stata sottoposta il 20 Marzo 2024, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 67%. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_2
di accertare che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge sia per essere riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari, o superiore al 74%; sia per avere diritto al pagamento della citata prestazione economica a decorrere dalla data della domanda amministrativa, nonché alla corresponsione dei relativi ratei arretrati.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 Dicembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo, innanzitutto, eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Ciò in quanto, era titolare nell'anno in cui aveva presentato la domanda amministrativa in dibattito di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito per legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Per il resto,
contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 28 Agosto 2024. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20
Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall' il 19 Giugno 2025, la CP_2 causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall'ente resistente nella propria
2 memoria di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire della signora ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Evidenziando che, Parte_1 nell'anno in cui ha presentato la domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della sussistenza a suo favore di una invalidità civile pari, o superiore al 74% per ottenere la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30
Marzo 1971, la ricorrente è stata titolare di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito ex lege per averne diritto, poiché ha svolto l'attività di collaboratrice familiare ed ha percepito la prestazione NASPI.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, dall'esame del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che ha incoato il procedimento de quo emerge chiaramente una significativa ed emblematica circostanza. Segnatamente che, la sua proposizione è finalizzata ad accertare la sussistenza in capo alla signora del requisito sanitario per avere diritto all'assegno Parte_1
mensile di assistenza previsto dal suddetto art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971. Quindi, non può revocarsi in dubbio che, mediante l'enunciato scritto la istante ha inteso espletare la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. esclusivamente per verificare la ricorrenza del requisito sanitario per essere riconosciuta invalida civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari, o superiore al 74%. Or dunque, il nominato art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 stabilisce che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione
della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono
attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse CP_2 condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”. Per
l'anno 2022 il limite di reddito personale annuo per potere accedere alla ricordata prestazione economica è stato fissato in € 5.010,20. Ebbene, sulla scorta di quanto opportunamente rilevato dall' nella richiamata memoria di costituzione e risposta, provato dall'esame dell'estratto CP_2
conto previdenziale emesso il 13 Dicembre 2024 concernente la signora , allegato Parte_1
nel proprio fascicolo di parte, è agevole constatare un dirimente aspetto. Nello specifico che, nel corso dell'anno 2022, coincidente con quello nel quale ha presentato la domanda amministrativa in argomento, la ricorrente ha percepito un reddito superiore al citato limite reddituale. Di guisa che, al di là di quanto dedotto dalla stessa in seno alla memoria difensiva
3 depositata il 5 Febbraio 2025, che non è affatto conducente, nel caso di specie non risulta soddisfatto il requisito di carattere reddituale prescritto per legge per avere riconosciuto il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, oggetto della domanda espressamente avanzata dalla istante attraverso il predetto ricorso ex art. 445bis c.p.c. Il che comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultima ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante che, mancando il menzionato presupposto, pur in presenza di quello sanitario, l'espletamento della C.T.U. richiesta dalla signora comporterebbe soltanto una inutile spesa a carico dello Stato, priva del Parte_1
conseguimento di qualsivoglia utilità di tipo economico a suo vantaggio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dalla ricorrente instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
L'odierna istante, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo della controversia in esame;
- infine, dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento in data 20 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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