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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14482/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. COEN RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. COEN RAFFAELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IG.ra in accordo con il IG. continuerà a vivere con la figlia presso la casa Parte_2 Parte_1
coniugale sita in Torbole Casaglia (BS), Via Cesare Battisti 24 ed ivi manterrà la propria residenza. Il predetto immobile viene assegnato alla IG.ra con tutte le relative pertinenze ed alle condizioni Parte_2 di cui all'art. 337 sexies c.c. sino alla maggiore età ed autosufficienza economica della figlia Per_1
1 3. Il IG. entro 30 gg dalla sentenza di omologa della separazione lascerà la casa coniugale Parte_1
trasferendosi in un altro immobile e dandone tempestiva comunicazione.
4. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in Torbole Casaglia (BS), Via
Cesare Battisti 24 ove manterrà la propria residenza.
5. Il IG. avrà diritto di tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale comprensivo di Parte_1
pernottamento. Le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente giorni ed orari di scambio della figlia nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli orari scolastici e degli impegni extrascolastici della minore.
6. Il padre avrà altresì diritto a tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di Per_1
cena sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola o alla casa materna.
7. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o della minore verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
8. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore per metà tempo con il padre e per l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza avendo premura di suddividere alternativamente di anno in anno i predetti periodi nel seguente modo: quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola.
9. Altre festività dovranno essere alternate di anno in anno.
10. Laddove si dovessero verificare dei “ponti” di collegamento con festività infrasettimanali, i genitori si confronteranno per la più adeguata gestione di cercando di ripartire equamente i tempi di Per_1
permanenza della figlia con ciascuno di essi.
11. Nel periodo estivo trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre. Anche la Per_1
madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno e a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti delle strutture in cui alloggeranno con la minore non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni.
12. Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso secondo il principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di vedere per gli auguri di compleanno, salvo che le parti decidano, di comune Per_1
accordo, di organizzare un momento comune per festeggiare Per_1
13. I genitori avranno altresì diritto a trascorrere la giornata del proprio compleanno con Per_1
14. Le parti si danno atto che i tempi sovradescritti sono puramente indicativi e potranno variare in relazione ai loro impegni lavorativi e/o esigenze/richieste della figlia.
2 15. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che mantenga significativi e costanti rapporti con gli Per_1
ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
16. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di mantenimento ordinario della minore la Parte_1 Parte_2
somma mensile di euro 300,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra Parte_2
17. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore saranno divise al 50% su entrambi i genitori così come meglio specificate nel Protocollo in uso presso l'adito.
Tribunale e qui da intendersi interamente richiamate. Sarà inoltre cura del genitore che non le ha anticipate corrispondere la propria metà sul conto corrente del genitore che le ha anticipate entro e non oltre dieci giorni l'effettuazione della spesa.
18. Eventuali assegni familiari/assegno unico universale verranno percepiti integralmente dalla IG.ra
Parte_2
19. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate relative agli ultimi tre anni di imposta.
20. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione.
21. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello della figlia e di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castel Mella (BS) in data 14.4.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castel Mella (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 4.3.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14482/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. COEN RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. COEN RAFFAELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La IG.ra in accordo con il IG. continuerà a vivere con la figlia presso la casa Parte_2 Parte_1
coniugale sita in Torbole Casaglia (BS), Via Cesare Battisti 24 ed ivi manterrà la propria residenza. Il predetto immobile viene assegnato alla IG.ra con tutte le relative pertinenze ed alle condizioni Parte_2 di cui all'art. 337 sexies c.c. sino alla maggiore età ed autosufficienza economica della figlia Per_1
1 3. Il IG. entro 30 gg dalla sentenza di omologa della separazione lascerà la casa coniugale Parte_1
trasferendosi in un altro immobile e dandone tempestiva comunicazione.
4. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in Torbole Casaglia (BS), Via
Cesare Battisti 24 ove manterrà la propria residenza.
5. Il IG. avrà diritto di tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale comprensivo di Parte_1
pernottamento. Le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente giorni ed orari di scambio della figlia nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli orari scolastici e degli impegni extrascolastici della minore.
6. Il padre avrà altresì diritto a tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di Per_1
cena sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola o alla casa materna.
7. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o della minore verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
8. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore per metà tempo con il padre e per l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza avendo premura di suddividere alternativamente di anno in anno i predetti periodi nel seguente modo: quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola.
9. Altre festività dovranno essere alternate di anno in anno.
10. Laddove si dovessero verificare dei “ponti” di collegamento con festività infrasettimanali, i genitori si confronteranno per la più adeguata gestione di cercando di ripartire equamente i tempi di Per_1
permanenza della figlia con ciascuno di essi.
11. Nel periodo estivo trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre. Anche la Per_1
madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno e a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti delle strutture in cui alloggeranno con la minore non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni.
12. Il giorno del compleanno della minore verrà trascorso secondo il principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di vedere per gli auguri di compleanno, salvo che le parti decidano, di comune Per_1
accordo, di organizzare un momento comune per festeggiare Per_1
13. I genitori avranno altresì diritto a trascorrere la giornata del proprio compleanno con Per_1
14. Le parti si danno atto che i tempi sovradescritti sono puramente indicativi e potranno variare in relazione ai loro impegni lavorativi e/o esigenze/richieste della figlia.
2 15. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che mantenga significativi e costanti rapporti con gli Per_1
ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
16. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di mantenimento ordinario della minore la Parte_1 Parte_2
somma mensile di euro 300,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra Parte_2
17. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore saranno divise al 50% su entrambi i genitori così come meglio specificate nel Protocollo in uso presso l'adito.
Tribunale e qui da intendersi interamente richiamate. Sarà inoltre cura del genitore che non le ha anticipate corrispondere la propria metà sul conto corrente del genitore che le ha anticipate entro e non oltre dieci giorni l'effettuazione della spesa.
18. Eventuali assegni familiari/assegno unico universale verranno percepiti integralmente dalla IG.ra
Parte_2
19. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate relative agli ultimi tre anni di imposta.
20. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione.
21. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello della figlia e di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castel Mella (BS) in data 14.4.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castel Mella (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 2007, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 4.3.2011. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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