Ordinanza presidenziale 21 maggio 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00353/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2007, proposto da
LI SA di LI UD & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Ferron, Fabio Biancardi e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma Santa Croce, n. 466/G;
contro
Comune di Rivoli Veronese (Vr), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Andrea Fantin e Franco Zambelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Provincia di Verona, Regione Veneto, non costituite in giudizio;
nei confronti
BA RU, BA PE, Eurogranit S.r.l., Marcolini Marmi S.p.A., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Società Bassi & Bellotti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Semenzato, Claudia Bellotti, Emanuela Frigerio, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;
Ubi Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Semenzato e Claudia Bellotti, con domicilio eletto presso la prima in Venezia, via Fapanni 46;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Rivoli Veronese n. 19 Reg. Ord. dell’1.8.2007, avente ad oggetto: “Piano di lottizzazione Industriale denominato Cason 2 della ditta Consorzio Cason 2. Approvazione del piano di lottizzazione. Esame osservazioni” pubblicata il 14.8.2007 e notificata alla ricorrente il 4-7/9/2007;
della deliberazione di Giunta Comunale di Rivoli Veronese n. 57 Reg. Del. del 4.6.2007 avente ad oggetto: Piano di lottizzazione industriale denominato Cason 2 della ditta Consorzio Cason 2. Adozione piano di lottizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli Veronese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2007, la società LI s.a.s. di LI UD & C. (d’ora in poi LI) ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe approvativi del Piano di Lottizzazione (d’ora in poi “p.d.l.”) c.d. “Cason 2”, in quanto recanti previsioni progettuali di viabilità asseritamente diverse da quelle del p.r.g. del 2000 e dalla successiva variante n. 13 e tali da incidere profondamente anche sull’assetto e sulla funzionalità della contigua lottizzazione “Cason 3”, nell’ambito della quale la ricorrente aveva ottenuto la concessione edilizia n. 59 del 1999 (per la realizzazione di un insediamento produttivo) e sottoscritto una convenzione in data 12 novembre 1999, realizzando, in conseguenza, un accesso carraio diretto sulla strada provinciale n. 11 “della Val d’Adige”, nonché cedendo gratuitamente al Comune di Rivoli alcune aree adiacenti il proprio lotto, destinate alla realizzazione di un’isola ecologica.
In particolare, secondo LI, lo strumento attuativo approvato con i provvedimenti impugnati inciderebbe sugli interessi della ricorrente laddove prevede:
- la modifica delle previsioni stradali, inserendo un unico asse viario di penetrazione all’interno della lottizzazione “Cason 2” in difformità dalle previsioni di P.r.g. e della variante 13 allo stesso;
- la chiusura dell’accesso al P.d.l. Cason 3 di LI-Bagnara;
- il mutamento della destinazione urbanistica dell’area prevista in variante n. 13 al p.r.g. quale rotatoria con accesso alla strada provinciale, che viene trasformata in area edificabile e in parte indicata quale area “provvisoriamente destinata a strada”;
- la modifica del perimetro dell’area di lottizzazione rispetto a quella indicata nel p.r.g. vigente;
- la concentrazione delle aree a parcheggio pressoché unicamente a ridosso della strada provinciale;
- la modifica della destinazione urbanistica da verde pubblico a strada su area esterna all’ambito di lottizzazione.
Pertanto, LI ha introdotto il presente giudizio chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati sulla scorta dei seguenti motivi:
1. l’Amministrazione comunale non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento alla ricorrente, e non le avrebbe consentito di partecipare alla formazione dello strumento attuativo “Cason 2”, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha stipulato una convenzione con il Comune sulla scorta di una situazione urbanistica stravolta dalla nuova strada prevista per la lottizzazione contestata; l’Ente, in particolare, si sarebbe illegittimamente limitato a comunicare la deliberazione n. 19, ai sensi dell’art. 20, comma 6, l. r. Veneto n. 11 del 2004, ai soli fini della presentazione di osservazioni;
2. il Comune non avrebbe ottemperato alla previsione che impone il deposito del p.d.l. per 10 giorni presso la segreteria in quanto risulterebbe che, a fronte del deposito avvenuto in data 8 giugno 2007, in data 18 giugno 2007 il piano non fosse più in visione nonostante il giorno precedente fosse una domenica con conseguente impossibilità di accesso agli uffici comunali;
3. il p.d.l. impugnato risulterebbe del tutto irrazionale prevedendo un unico percorso per l’accesso e il recesso ai lotti, privo di qualunque spazio di manovra per gli automezzi pesanti, senza consentire un “doppio binario” di scorrimento; inoltre, le determinazioni del Comune sarebbero viziate da un mancato o inadeguato approfondimento tecnico delle problematiche anche di sicurezza concernenti l’intera area produttiva interessata dalle tre lottizzazioni;
4. le previsioni del p.d.l. sarebbero viziate per contrasto con quanto stabilito dal p.r.g. e, in via derivata, per illegittimità della variante n. 13;
5. lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 19 impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui consente la rimozione dell’accesso provvisorio dalla strada provinciale verso le ditte LI-Bagnara senza un previo formale provvedimento di revoca da parte della Provincia di Verona e tenuto conto del fatto che solo la ditta LI potrebbe procedere alla rimozione;
6. il p.d.l., laddove ha previsto un ampliamento del perimetro dell’ambito, inglobando aree originariamente esterne all’interno della lottizzazione con mutamento della loro destinazione da verde pubblico a strada, è illegittimo in quanto non sarebbe stata seguita la proceduta di cui all’art. 50, comma 4, l. r. Veneto n. 61 del 1985.
Nel corso del giudizio, con memoria del 30 maggio 2013, è intervenuta la società Bassi & Bellotti spa, quale successore a titolo particolare di LI, in forza di contratto di compravendita datato 7 dicembre 2011, comprendente gli immobili coinvolti nella controversia in oggetto.
Con memoria depositata in data 17 giugno 2020 è intervenuta in giudizio la società UBI Leasing s.p.a. quale ulteriore successore a titolo particolare nella situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, essendo divenuta, medio tempore , proprietaria degli immobili suddetti in forza di atto di compravendita del 6 aprile 2017.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rivoli Veronese contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Comune resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 20, commi 9 e 10, l. r. Veneto n. 11 del 2004, il piano urbanistico ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento o il cambio d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall’articolo 31. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente risulta decorso il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione, per la parte non attuata, di cui alle delibere del 2007 impugnate, con conseguente cessazione dell’efficacia anche della conseguente convenzione urbanistica.
In particolare, quindi, le previsioni di piano censurate da parte ricorrente nel presente giudizio risultano allo stato inattuate e inattuabili e prive di efficacia.
Si richiama, a tal proposito, l’insegnamento giurisprudenziale, peraltro espresso proprio con riferimento alla delibera consiliare n. 19 del 2007 e al p.d.l. in oggetto nel presente giudizio, secondo il quale <<dalla documentazione versata in atti risulta che il piano di lottizzazione approvato dal comune di Rivoli Veronese con deliberazione consiliare n. 19 del primo agosto 2007 è scaduto per decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 20 (Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo), commi 9 e 10, della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), come pure è scaduta la convenzione di lottizzazione, stipulata il 31 ottobre 2007 tra il comune di Rivoli Veronese ed il consorzio di lottizzazione "Cason 2". Lo stesso consorzio risulta, di fatto, cessato, avendo una durata di dieci anni dall'autorizzazione a lottizzare, ai sensi dell'articolo 4 del suo atto costitutivo (cfr. documento n. 12 depositato dall'appellante il 7 dicembre 2018). Per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione: non si possono, più eseguire neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che anche la convenzione di lottizzazione, scaduta e rimasta inattuata in parte qua, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 31 agosto 2017, n. 4144; VI, 26 agosto 2014, n. 4278; IV, 28 dicembre 2012, n. 6703). L'odierna appellante ha perso, dunque, interesse all'impugnazione, atteso che lo stesso piano di lottizzazione, nella parte che rileva nel caso di specie (ossia il terzo stralcio) non può più trovare attuazione>> (C. Stato, 1 febbraio 2019, n. 809).
Il fatto che il Comune con la decadenza del piano, in parte qua , abbia riacquistato il potere di rideterminarsi in modo potenzialmente negativo per gli interessi della ricorrente (e successivi aventi causa) non giustifica la permanenza della legittimazione e dell’interesse ad impugnare, la cui attualità, oggi venuta meno, potrà nuovamente manifestarsi solo qualora e nel momento in cui il Comune dovesse nuovamente adottare previsioni attuative lesive degli interessi vantati dalle società in causa.
Ne consegue, pertanto, come del resto riconosciuto nelle note di udienza anche dalla stessa difesa delle parti intervenute per successione a titolo particolare UBI e Bassi, che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO