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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 647/2019, promossa da:
, (c.f. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Camodeca, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE - contro
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
e
Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 21/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rossano Calabro il 31/08/2018 e depositata nella medesima data, non notificata, con la quale veniva accolta la richiesta di risarcimento dell'odierno appellato, , per i danni subiti al proprio appartamento nel mese di aprile 2008, in seguito Controparte_2 alla rottura delle tubazioni presenti all'interno di una delle colonne condominiali. Nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, , ha dedotto che: Controparte_2
- nel mese di aprile del 2008, il proprio appartamento, facente parte del Controparte_4 sito in Corigliano Calabro, subiva delle infiltrazioni di acqua dovute alla rottura di tubature nelle colonne condominiali in cattivo stato manutentivo;
- le suddette infiltrazioni avevano provocato consistenti macchie di umidità per come descritte nella perizia di parte redatta dall'ing. , redatta previo sopralluogo dell'immobile, ossia “… Persona_1 in cucina, poste a circa 2,5 Mt. Da terra, dietro i pensili, mentre sul balcone le macchie di umidità sono poste dietro la caldaia…”;
- il subiva ingenti danni, tanto che denunciava l'accaduto all'amministratore di condominio, il CP_2 quale non poneva in essere alcuna opera per eliminare l'origine del danno, oltre che quelli prodotti nell'appartamento di proprietà dell'attore;
- per il totale ripristino dello stato dei luoghi, danneggiati nell'appartamento del sig. (demolizione CP_2 del muretto e il relativo conferimento in discarica dello sterro, riparazione condotta oggetto di perdita, rifacimento intonaco, posa in opera il rivestimento, pitturazione completa cucina) dalle infiltrazioni per cui è causa, è necessaria la somma di € 3.070,00, alla quale vanno aggiunti € 1.224,00, quale compenso professionale richiesto dall'ing. ; Per_1
- la rottura che dava origine alle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dell'attore ha natura condominiale come accertato nella perizia tecnica, ove lo stesso perito esclude altre ipotesi:
- accertata la responsabilità del che non ha posto in essere tutte le opere a cui era tenuto per CP_1 legge al fine di evitare il danno, risulta palese il nesso di causalità tra l'evento occorso e la cattiva pagina 1 di 14 manutenzione delle tubature comuni in questione ed in custodia del;
qualora il CP_1 CP_1 avesse provveduto alla manutenzione e sostituzione delle stesse tubature l'evento dannoso non si sarebbe prodotto.
- il è indubbiamente tenuto al risarcimento del danno per violazione dei propri obblighi di CP_1 custodia discendenti dal disposto dell'art. 2051 c.c. ovvero dalla violazione del più generale principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c..
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione deduzione ed eccezione, accertare l'origine condominiale delle infiltrazioni d'acqua per cui è causa e conseguentemente, 2. Condannare il in persona Controparte_4 dell'Amministratore tempore, sig. , al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. CP_5 CP_2
e quantificati complessivamente in € 4.294,00 di cui € 1.224,00 per onorari di perizia tecnica
[...] di parte ed € 3.070,00 per i lavori di ripristino ex ante dello stato dei luoghi danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua di cui in premessa, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c.”. Si è costituito in giudizio il quale, dedotta la propria carenza di legittimazione passiva al CP_5 giudizio per aver cessato la carica di amministratore in data 26.03.2012, come attestato dal verbale di assemblea del 26.03.2012 versato in atti, ha chiesto il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in ragione della condotta processuale tenuta dall'attore, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente Controparte_6 giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
in via principale e nel merito: a) rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti Controparte_7 del Rag. in quanto il medesimo non risulta essere in alcun modo amministratore del CP_5 Condominio “ ” peraltro inesistente;
b) condannare il sig. ai sensi CP_4 Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”. All'udienza del 5.12.2012 il Giudice di Pace ha disposto la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale si costituiva in giudizio deducendo Controparte_3 che:
- il ” non esiste come soggetto giuridico e non ha correttamente Controparte_4 CP_8 instaurato il contraddittorio notificando una citazione affetta da vari vizi fra i quali quello della c.d. editio actionis che comporta una pronuncia in rito dichiarativa dell'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.;
- la non riveste la qualità di legale rappresentante del Controparte_3 [...]
”; CP_4
- l'attrice è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Tanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_3 preliminare, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto accertare e dichiarare la estinzione del giudizio ex art 307 c.p.c.; Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.; in via pregiudiziale accertare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in pers del l.r.p.t. nel presente a giudizio per i motivi esposti Controparte_3 nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
in via principale nel merito a) rigettare ogni domanda formulata dal signor nei confronti del Controparte_2 [...] in pers del l.r.p.t. in quanto il medesimo non risulta essere in alcun modo Controparte_3 Amministratore del Condominio “ ” peraltro inesistente;
b) condannare il signor CP_4 CP_2
ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi di
[...] ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi extra articolo 93 c.p.c.”
pagina 2 di 14 Autorizzata la chiamata in causa del Condominio correttamente individuato e nell'esatta denominazione rinvenibile nel verbale di assembleare in atti, si è costituito in giudizio il in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
-la nullità della notifica dell'atto di citazione poiché eseguita nella sede dello stabile condominiale, ovvero in Corigliano alla , in luogo diverso dalla sede dell'amministratore, ossia alla via CP_4
Walt Disney del medesimo comune;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo in una delle materie elencate dall'art. 5 D.lgs. n. 28/2010;
- l'incompetenza per valore del giudice di pace;
- l'infondatezza nel merito della domanda in ordine all'an, in quanto non risultava provata la natura del danno né il nesso causale e, in ogni caso, anche qualora accertato che le infiltrazioni fossero dipese dall'omessa manutenzione delle condutture condominiali nessuna responsabilità poteva ascriversi al
, in quanto episodi come la paventata rottura delle tubature certamente rientrano tra quei fatti CP_1 non previsti né prevedibili che farebbero venir meno la responsabilità dell'ente;
- che alcuna responsabilità può ascriversi al posto che l'unica denuncia in tal senso si è avuta CP_1 con la lettera del 22.5.2012;
- l'infondatezza della domanda in relazione all'importo richiesto a titolo di risarcimento poiché documentato con la produzione di un mero preventivo inidoneo a provare sia l'effettiva consistenza del danno sia il reale esborso sostenuto. Tanto dedotto, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, Parte_1 per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto accertare e dichiarare la nullità della notifica con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.; Sempre in via preliminare per quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per non aver esperito parte attrice l'obbligatoria conciliazione. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
Ancora in via preliminare ma gradatamente accertare e dichiarare l'incompetenza ratione valoriis del
Giudice di Pace adito in favore del Tribunale;
con vittoria di spese e competenza di giudizio ex art. 93 c.p.c.; in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei Controparte_2 confronti del l.r.p.t. in quanto assolutamente destituita del benché Controparte_9 minimo fondamento sia in fatto sia in diritto;
Con vittoria di spese e competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Istruito il giudizio ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 21/2018, depositata in Cancelleria il 31.08.2018, il Giudice di Pace di Rossano Calabro, ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato il al pagamento in suo Controparte_2 Parte_1 favore della somma di € 884,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi da dì della domanda nonché delle spese legali, liquidate in € 125,00 per spese, 700,00 oltre Iva per il costo della CTU, € 1.000,00 per onorari oltre accessori di legge. Il ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando Controparte_1 tempestivamente la sentenza del giudice di prime cure. In particolare, l'appellante ha fondamento dell'appello ha così dedotto i motivi di appello:
1) “RICHIESTA DI RICOSTRUZIONE DEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO E RISERVA DI INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO”. Il fascicolo d'ufficio il fascicolo di parte del giudizio di primo grado risultano smarriti dalla cancelleria del giudice di pace di Rossano. La certificazione rilasciata dalla cancelleria attesta l'avvenuto smarrimento. Tale situazione non ha consentito all'odierno appellante l'esame completo del giudizio di primo grado e la ricostruzione degli atti di causa e dello svolgimento del giudizio.
2) “ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO”. Il giudice di primo grado ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio pagina 3 di 14 e implicitamente sanate le nullità relative all'individuazione del soggetto convenuto in giudizio. Si contesta la valutazione operata dal primo giudice con riferimento alla corretta individuazione del convenuto e del legittimato passivo ed alla instaurazione e successiva integrazione del contraddittorio.
Si chiede pertanto la modifica delle sentenza in favore di una pronuncia che affermi: la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per le errate individuazione del soggetto convenuto;
la successiva estinzione del giudizio per l'errata notifica della citazione in riassunzione ai sensi dell'articolo 307 c.p.c.; l'impossibilità di applicazione degli istituti della chiamata in causa del terzo previsti dagli articoli 102,106 e 107 c.p.c.. Dall'esame della motivazione della sentenza emerge che la parte attrice ha originariamente proposto in modo errato la propria azione individuando quale soggetto convenuto il condominio “ ” il CP_4 legale rappresentante il quale non rivestiva il ruolo di legale rappresentante del CP_5 condominio convenuto neppure esattamente identificato. Per tale motivo la citazione originaria presentava una evidente nullità relativa alla vocatio in ius e alla corretta indicazione del soggetto convenuto e della persona che ne aveva la rappresentanza. La mancata costituzione del soggetto effettivo legittimato passivo imponeva al giudice di primo grado di rilevare la nullità e di disporre la rinnovazione dell'atto introduttivo entro un termine perentorio. In effetti veniva disposta la rinnovazione della citazione notificata, in seconda battuta, alla società la quale si rivelava anch'essa Controparte_3 priva di legittimazione passiva in quanto non aveva alcun rapporto con il condominio che continuava ad essere identificato come ”. Nel caso di specie si è quindi verificata una mancata CP_4 rinnovazione della citazione originariamente nulla che ha continuato a presentare gli stessi vizi di quello originaria. Tale ipotesi è disciplinata dall'art. 164, co. 2, c.p.c.. Il giudice di primo grado disponeva erroneamente un'ulteriore integrazione del contraddittorio. Solo in seguito alla rinnovazione della citazione si costitutiva in giudizio l'odierno appellante. Tale ulteriore integrazione del contraddittorio concessa danno un giudice di pace è stata effettuata in violazione delle norme di legge processuali. Non era presente alcun presupposto di legge per disporre integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo. In primo luogo non si poteva rinvenire nel caso di specie alcun litisconsorzio necessario. In secondo luogo l'esigenza di chiamare in causa un soggetto terzo non era sorta per l'attore in conseguenza delle difese del convenuto. In terzo luogo non era possibile utilizzare lo strumento della chiamata in causa su ordine del giudice in quanto mancava il requisito la comunanza di causa. 3) “OMESSA O ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO”. Il Giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza impugnata, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Dalla motivazione della sentenza sembra che il Giudice di primo grado abbia ritenuto l'eccezione tardivamente proposta e, di fatto, implicitamente rinunciata dalla parte convenuta del giudizio. Da ciò è derivata la circostanza decisiva del superamento della lamentata improcedibilità ed il successivo esame del merito della questione. Si contesta la correttezza della ricostruzione della vicenda processuale, operata dal primo giudice, con specifico riferimento alla tempestività della eccezione di improcedibilità. Si chiede pertanto la modifica della parte della sentenza in favore di una pronuncia che affermi l'improcedibilità della domanda di parte attrice in primo grado, all'esito dell'adozione di tutti i provvedimenti di competenza del Giudice previsti dall'art. 5 del D.lgs. n.
28 del 2010, alla luce della rituale e tempestiva eccezione sollevata dalla parte convenuta
[...] nella propria comparsa di costituzione e risposta. Il odierno appellante si è CP_1 CP_1 costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 11/02/2014. Tale costituzione in giudizio è avvenuta all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice di primo grado. In sede di comparsa di costituzione e risposta, e quindi nella prima occasione utile per il convenuto, è stata eccepita l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010. La sentenza impugnata ha pertanto violato l'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010; 4) “ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO E DELLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE C.T.U. – MANCATA PROVA DELL'EVENTO DANNOSO E
pagina 4 di 14 DEL NESSO CAUSALE”. Il giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza impugnata, ha accolto la domanda attrice sulla base della totale adesione alle conclusioni della relazione depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio. La relazione, dopo aver rilevato la totale assenza di danni attuali all'appartamento di proprietà dell'attore, riteneva provata l'esistenza dei danni solo sulla base della perizia tecnica di parte, alla quale faceva espresso riferimento, e delle dichiarazioni rese in sede di sopralluogo.
Il CTU, inoltre, riteneva che i danni derivassero da tubazioni o comunque da parti dell'edificio di proprietà condominiale, in quanto era da escludere la presenza di tubazioni di pertinenza esclusiva dell'attore singolo condomino. Il CTU, infine, pur avendo lo stesso attore riferito di avere riparato fin dal
2008 i danni e di non avere alcuna fattura a riprova di ciò, per avere svolto i lavori in economia, quantificava gli stessi danni nella somma di euro 884,00. Il giudice ha quindi ritenuto che il nesso di causalità tra la cosa in custodia del convenuto e il danno subito dall'attore fosse provato CP_1 sulla base di un giudizio probabilistico: i danni riferiti dalla parte attrice, rispetto ai quali il consulente d'ufficio non ha avuto diretta esperienza, potevano provenire solo da parti comuni dell'edificio. Si contesta la correttezza della ricostruzione del fatto, del materiale probatorio e la stessa valutazione della relazione depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, in favore di una pronuncia che affermi la totale mancanza di prova del nesso causale, l'inesistenza del danno lamentato dalla parte attrice e l'assenza di colpa e responsabilità in capo al odierno appellante. La relazione del C.T.U., infatti, è CP_1 estremamente contraddittoria e non fa riferimento ad elementi fattuali e verificabili, derivanti dalla diretta esperienza del perito, a sostegno delle conclusioni raggiunte. Il danno lamentato e il nesso causale non sono stati oggetto di prova. La Consulenza Tecnica d'Ufficio, ampiamente contestata in primo grado in sede di note conclusive alle quali ci si riporta, non ha correttamente valutato gli elementi di fatto sottoposti al suo esame: in effetti dalla relazione emergono evidenti contraddizioni, derivanti in special modo dall'avere utilizzato esclusivamente la perizia di parte attrice e le dichiarazioni dello stesso attore.
Nessun elemento derivante dalla diretta esperienza del perito d'ufficio è stato utilizzato per accertare i fatti di causa. Il CTU, al momento del sopralluogo, ha accertato l'attuale inesistenza di danni all'appartamento dell'attore. In conseguenza di ciò ha fatto pedissequo riferimento alla sola documentazione fotografica allegata alla perizia di parte per descrivere i danni lamentati dall'attore. Tale scelta appare paradossale, specie alla luce del fatto che la perizia di parte, depositata nel 2012 contestualmente alla iscrizione a ruolo del giudizio, è ampiamente posteriore alla stessa eliminazione del danno affermata dalla parte attrice come avvenuta nel 2008. La perizia di parte, inoltre, non è mai stata asseverata né ha trovato conferma, tramite prova testimoniale, nel giudizio di primo grado. Il consulente del Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare i fatti sulla base della propria esperienza diretta e tramite l'indagine dettagliata dei luoghi, con l'impiego di metodologie scientifiche e verificabili. Ciò non
è avvenuto, in quanto l'esame del CTU si è svolto in modo approssimativo e sulla base di ragionamenti presuntivi. Sulla base delle dichiarazioni fornite dal conduttore dell'appartamento, figlio dell'attore, il
CTU ha invece ritenuto che, in prossimità dell'asserito evento dannoso, una condotta condominiale fosse stata riparata dallo stesso condominio: tale affermazione non era neppure frutto della diretta conoscenza del dichiarante ma si sostanziava in una dichiarazione de relato. In ogni caso tale circostanza è stata sempre negata dalla parte convenuta del giudizio: in effetti nessun lavoro di riparazione di tubature o condotte condominiali è stato posto in essere nel 2008 o negli anni immediatamente successivi. Il sig.
, in fase di sopralluogo, ha dichiarato al CTU di non aver effettuato nessun intervento sulle CP_2 tubazioni e nessuna demolizione o ripristino di muratura: a detta del dichiarante, a tale incombenza sembra abbia provveduto l'amministratore del . Non è però possibile che siano stati effettuati CP_1 interventi su una condotta condominiale che passa nell'appartamento dell'attore, e da cui deriverebbero le lamentate infiltrazioni ed i lamentati danni, senza intervenire nell'appartamento dell'attore e senza effettuare almeno dei saggi per individuare la causa del danno. Solo in seguito a tali attività sarebbe stato possibile accertare la natura condominiale della condotta e provvedere ad una eventuale riparazione. In realtà nessun lavoro di riparazione è stato mai effettuato sulle condotte di pertinenza del CP_1
Inoltre lo stesso attore riferisce che le infiltrazioni sono comunque cessate già nel 2008. In conseguenza pagina 5 di 14 di ciò risulta evidente come, se anche tali infiltrazioni sono mai avvenute, queste non potevano provenire dalla condotta comune in quanto la stessa non è mai stata interessata da alcuna rottura o da alcuna riparazione. Il C.T.U. ha concluso la propria relazione affermando che le infiltrazioni che si verificarono nell'anno 2008 provenivano da una parte comune (non meglio specificata) dell'edificio. Tale conclusione si basa, secondo il C.T.U., sulla mancanza di possibili cause del danno differenti da quella descritta nelle conclusioni. In realtà le lamentate, ma non provate, infiltrazioni potevano derivare anche da ulteriori cause non considerate dal C.T.U. Dalla relazione emerge come il muro, che l'attore dichiara essere stato interessato dalle infiltrazioni, fosse in prossimità del balcone dell'appartamento. Tale circostanza deve far ritenere che una causa probabile di infiltrazione, pienamente compatibile con i danni lamentati dall'attore, possa essere rinvenuta nella insufficiente impermeabilizzazione degli stessi balconi soprastanti. Inoltre una condotta dell'acqua di proprietà del , la cui effettiva esistenza non è CP_1 stata accertata dal CTU (che non ha verificato neppure se una condotta di questo tipo attraversi o meno il muro perimetrale dell'appartamento dell'attore), attraversa in modo verticale l'intero stabile per poi collegarsi agli impianti dei singoli Condomini. Le tubazioni dell'edificio in condominio appartengono alla proprietà comune fino al punto di raccordo con i singoli appartamenti;
sono invece oggetto di proprietà esclusiva le parti (orizzontali) che, ramificandosi dalla colonna comune (verticale), convogliano alle singole unità abitative. Pertanto una lamentata infiltrazione potrebbe ben provenire da una diramazione laterale della tubazione, di proprietà del singolo condomino: in effetti la stessa esistenza della condotta verticale presuppone necessariamente, per ogni piano, la diramazione di una condotta orizzontale al servizio del singolo appartamento. In mancanza di tale diramazione orizzontale, la stessa esistenza della condotta verticale (condominiale) non avrebbe alcuna utilità pratica. Pertanto appare evidente come allo stato delle scarne verifiche (non) effettuate dal C.T.U., sia oggettivamente impossibile determinare se il muro dell'appartamento dell'attore oggetto dell'esame del C.T.U. sia attraversato o meno da tubazioni orizzontali al servizio del singolo condomino. Se nel muro è presente una condotta
(verticale) di pertinenza condominiale, devono essere necessariamente presenti le relative diramazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti. Il giudizio meramente probabilistico fornito dal
C.T.U., e fatto proprio dal Giudice di primo grado, non può essere condiviso in quanto appare invece estremamente probabile che asseriti danni da infiltrazione, quali quelli descritti dall'attore, siano causati dalla mancata impermeabilizzazione dei balconi o dalla rottura di tubazioni orizzontali, di pertinenza del singolo condomino, che si diramano dalla condotta verticale. In sede di sopralluogo veniva infine riferito al CTU che il danno era stato riparato in economia pochi mesi dopo il suo verificarsi nel 2008. Il primo dato che emerge è quello della asserita eliminazione del danno ben quattro anni prima della instaurazione del giudizio. Tale dilatazione temporale rende obbiettivamente impossibile sia la prova del danno e del nesso di causalità, sia la prova del caso fortuito. In ogni caso la circostanza della avvenuta riparazione, pur riferita in sede di sopralluogo, non veniva tuttavia supportata da alcun riscontro documentale. Lo stesso C.T.U. dichiarava che il sig. “non ha prodotto evidenza o riscontri di quanto affermato”. CP_2
In definitiva non è stata fornita alcuna prova del danno lamentato e della successiva riparazione. La stessa quantificazione del danno operata dal C.T.U. non si basa su alcun elemento verificabile che sia possibile ricollegare ad una effettiva perdita economica sofferta dall'attore. Il giudice di primo grado ha erroneamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze di un elaborato peritale evidentemente carente e privo di scientificità. La presunzione della natura condominiale della causa dei danni lamentati non si basa su riscontri di fatto o indagini sullo stato dei luoghi. Il CTU non ha correttamente adempiuto al proprio ufficio in quanto non è stata neppure individuata la causa del danno: nessuna verifica circa l'esistenza di una condotta in prossimità del muro interessato dai danni è stata eseguita dal consulente, che pure avrebbe avuto tutte le competenze tecniche per eseguire tale indagine. In definitiva la relazione tecnica non solo si è basata esclusivamente su dichiarazioni di parte e sulla perizia di parte, ma non ha neppure svolto le verifiche che pure avrebbe potuto svolgere nella ricerca della causa della causa del danno e, segnatamente, di una condotta di pertinenza del . Appare abnorme ricavare la causa CP_1 condominiale del danno dalla sola presunta assenza di tubazioni al servizio dell'appartamento dell'attore.
pagina 6 di 14 Una tale limitazione nell'indagine della perizia del C.T.U. non è idonea a fondare il convincimento del
Giudice, il quale in ogni caso non è certo vincolato nella propria decisione dalle conclusioni raggiunte dal consulente, che in effetti possono essere disattese nella motivazione della sentenza. Nel giudizio di primo grado è pertanto emerso come nessuna responsabilità derivante dalla custodia della cosa comune possa essere addebitata al odierno appellante. In effetti non vi è stata alcuna prova dello CP_1 stesso verificarsi del danno che, seppur lamentato dall'attore, non è stato provato in quanto lo stesso CTU non ha potuto che verificare la totale assenza di danni nell'appartamento. Inoltre non è stata fornita alcuna prova del nesso di causalità, in quanto non è stata neppure provata e accertata la presenza di una condotta di pertinenza condominiale nel muro dell'appartamento dell'attore. Non risulta in definitiva provata l'esistenza, neppure in astratto, della causa del danno, ovvero di una rottura nella condotta comune, e della stessa esistenza della condotta comune. Vista inoltre la possibile presenza di diverse e più probabili cause riconducibili ad un danno da infiltrazione (cattiva impermeabilizzazione dei balconi o tubature orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti) è evidentemente erroneo lo stesso utilizzo, compiuto nella motivazione della sentenza, di un giudizio di tipo probabilistico sull'esistenza del nesso causale che, nel caso di specie, risulta non provato. Nelle fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato la prova del danno e la prova del rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. L'attore non ha fornito prova del danno e, soprattutto, della esistenza della cosa dannosa ovvero di una condotta condominiale interessata da una rottura. La sentenza impugnata, per i motivi esposti, ha violato e non applicato correttamente l'articolo 2051 c.c., l'art. 2697 c.c., l'art. 115 c.p.c., l'art. 116 c.p.c., con specifico riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, alla formazione del convincimento del giudice e alla valutazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
5) “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRASTO TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO SULLA STATUIZIONE DI CONDANNA”. Il Giudice di primo grado ha provveduto a pronunciare, nella motivazione della sentenza, la condanna al risarcimento dei danni sofferti dall'attore a carico della convenuta Nel dispositivo della sentenza, tuttavia, la condanna al risarcimento del Controparte_3 danno in favore dell'attore è stata disposta a carico del convenuto Si contesta Controparte_1 la nullità della sentenza impugnata per la difformità tra la motivazione e il dispositivo. Tale difformità non consente l'esatta determinazione del contenuto precettivo della pronuncia e l'individuazione dello stesso obbligo posto a carico dei convenuti. Si chiede pertanto la pronuncia della nullità della sentenza di primo grado. Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza determini la nullità della stessa sentenza non essendo consentito individuare una statuizione prevalente;
6) “IMPUGNAZIONE DEL CAPO DI SENTENZA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE”. Per le ragioni esposte, in conseguenza delle richieste di modifica delle parti della sentenza appellate, si chiede la modifica di tali parti della sentenza in favore di una pronuncia che affermi l'infondatezza della domanda di parte attrice in primo grado e la soccombenza della stessa parte attrice,
e la condanna dello stesso attore in primo grado alla refusione delle spese del giudizio di prime cure in favore della parte convenuta Controparte_1
Tanto premesso, parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) accogliere per i tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21 del 2018 del Giudice di Pace di Rossano
Calabro, dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado, dichiarare l'improcedibilità della domanda di primo grado per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rigettare la domanda di parte attrice in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per il contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo, con riserva di integrazione dei motivi di appello all'esito della ricostruzione del fascicolo di primo grado;
2) in riforma della sentenza impugnata, condannare la parte attrice in primo grado al pagamento delle spese
e competenze del giudizio di primo grado in favore del convenuto “A”. 3) Controparte_1 condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di appello da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”.
pagina 7 di 14 A seguito della notifica dell'appello non si sono costituite le parti appellate ed all'udienza del 7.02.2020 è stata dichiarata la contumacia di e la società l.. Controparte_2 Controparte_10 All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I principi che governano il giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
3. Nel merito 3.1 Va premesso, innanzitutto, che, il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado - tenuto dinanzi al GdP di Corigliano, oi, Giudice di Pace di Rossano, iscritto al n. 774/2012 R.G. e definito con sentenza n. 21/2018 - è incompleto e che tale circostanza è stata sottoposta alla parte appellante, giusta ordinanza del 17.07.2024, la quale, all'udienza del 16.10.2024 ha chiesto al Tribunale di decidere sulla base degli atti a disposizione.
In particolare, con ordinanza del 17.07.2024 il Tribunale ha richiesto per mezzo della Cancelleria la trasmissione degli atti non presenti nel fascicolo d'ufficio (verbali di udienza successivi al 23.10.2014 e l'originale della relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Con pec pervenuta in Cancelleria in data 29.7.2024 l'Ufficio del Giudice di Pace di Rossano ha attestato:
“In merito a quanto richiesto con ordinanza del 17.07.24, emessa nel proc. civile 647/2019, pervenuta in data 26.07.24, si attesta che il fascicolo 774/12 risulta già trasmesso a codesto Tribunale a seguito di appello il 04.03.2020. Il fascicolo è stato trasmesso completo di verbali e CTU. Pertanto, l'ufficio non può redigere un prospetto cronologico delle udienze effettuate considerato che trattasi di fascicolo proveniente dall'ex GdP di Corigliano non migrato su SIGP.”. Il confronto tra il contenuto del fascicolo d'ufficio di primo grado e l'indice dello stesso, al quale è stato apposto dall'ufficio del giudice di pace in calce il timbro con data 5.3.2020 al momento della trasmissione del fascicolo, consente di rilevare che gli atti trasmessi dall'ufficio del giudice di pace insieme al fascicolo d'ufficio sono gli stessi presenti nell'indice, sicchè nonostante la richiesta effettuata dal Tribunale l'ufficio del GdP non ha rinvenuto gli atti mancanti. In sostanza, nonostante le ripetute ricerche non è stato rinvenuto l'integrale fascicolo di ufficio. In atti sono altresì presenti il fascicolo di parte attrice (contenente l'atto di citazione notificato a CP_5
la perizia di parte redatta dall'ing. , la parcella p.f. del 30.09.2008 redatta dall'ing.
[...] Persona_2 [...]
, l'atto di costituzione in mora del 22.05.2012), il fascicolo di parte di (contenente Per_2 CP_5 la comparsa di costituzione e risposta, la copia l'atto di citazione notificato ed il verbale di assemblea del 26.03.2012), il fascicolo di parte della (contenente la comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta e l'originale dell'atto di citazione ad esso notificato) ed il fascicolo di parte del (contenente la comparsa di costituzione e risposta e la copia l'atto di citazione Parte_1 ad esso notificato).
pagina 8 di 14 Questo giudice, come anzidetto, ha sottoposto la questione alla parte appellante, la quale, all'udienza del 16.10.2024, ha preso atto dell'esito delle ricerche effettuate dalla Cancelleria ed ha chiesto al Tribunale la decisione allo stato degli atti.
Il Tribunale, pertanto, decide la presente controversia allo stato degli atti, non essendo ammissibile una stasi sine die del processo – in attesa di un eventuale rinvenimento degli atti smarriti (stasi che si porrebbe in palese contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo). A tal proposito la Suprema Corte, ha precisato che, all'esito dello smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte, la mancata formale ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, né costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento. Infatti, nell'ipotesi di perdita del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può - entro il termine assegnato - depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (cfr. Cass. n. 3055/2013).
3.2 Tanto precisato, passando allo scrutinio dei motivi d'appello, non è fondata la doglianza secondo cui il giudice di primo grado ha errato nel ritenere correttamente instaurato il contraddittorio ed implicitamente sanate le nullità relative alla individuazione del soggetto convenuto. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di Pace non avrebbe potuto disporre la chiamata in causa del ritenendo trattarsi di rinnovazione di una citazione nulla. Secondo Parte_1 l'appellante, posto che il giudice di pace avrebbe autorizzato il rinnovo della citazione nei confronti della e che la stessa continuava a presentare i medesimi vizi per essere, Controparte_3 anch'essa estranea al giudizio, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio invece di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Parte_1
Il motivo è infondato poiché, a ben osservare, il Giudice di prime cure, rientrando tra i suoi poteri, ha disposto la chiamata in causa della società in ragione delle difese di Controparte_3 CP_5 che, costituendosi, aveva eccepito di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio,
[...] evidenziando, mercè la produzione del verbale di assemblea del 26.03.2012, che l'amministrazione del condominio era stata conferita alla (arg. da Cass. civ. n. 13907/2007: Controparte_3
“Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore.”). Da ciò che è dato evincersi dai verbali di udienza, in seguito alla costituzione in giudizio della
[...] e dell'eccepita mancanza di titolarità passiva – dovendo all'uopo essere Controparte_3 riqualificata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – il giudice di primo grado ha rimesso in termini l'attore al fine di consentirgli di evocare il Condominio, secondo l'esatta denominazione rinvenibile dal verbale di assemblea in atti. Ciò alla luce della denominazione del condominio che, pur corrente in , risultava denominato Condominio Parco Florenz Scala A- B di Piazza San CP_4
Pio n. 40. L'eccezione di estinzione, variamente argomentata, è dunque infondata. In primo luogo, a sgomberare il campo da equivoci è lo stesso provvedimento reso dal giudice di prime cure all'udienza del 15.3.2013, allorquando, a seguito dell'eccezione avanzata da
[...]
ha rimesso in termini l'attore per evocare il sicchè Controparte_3 Parte_1 l'espresso riferimento all'istituto della rimessione in termini consente di superare ogni eventuale regime decadenziale e preclusivo.
pagina 9 di 14 Inoltre, sebbene la dinamica processuale abbia seguito un tale sviluppo sino alla definitiva costituzione del giova osservare che, in effetti, non può ritenersi che l'atto introduttivo Parte_1 fosse affetto da vizi della vocatio in ius, come invece assume l'appellante. Va precisato, infatti, che un soggetto risulta legittimamente "vocatus in ius" quando, secondo la prospettazione contenuta nella domanda, s'identifica con il soggetto tenuto a subire la pronuncia chiesta dall'attore. Pertanto, ove sia stato convenuto in giudizio, nella veste di amministratore di condominio, un soggetto che non ne abbia più la rappresentanza, questi non ha l'obbligo di costituirsi in giudizio nè il potere di costituirsi in proprio, per il difetto dell'interesse a contraddire derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti. Permane a suo carico soltanto l'obbligo di dare notizia, comunicando l'atto notificato, ai condomini od al nuovo amministratore, se già nominato, delle pretese azionate in giudizio, dovendosi ritenere la sussistenza di un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione a fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili (arg. da Cass. Civ. n. 5141 del 12/06/1987). In effetti, sia sia la risultavano aver assunto l'incarico di CP_5 CP_3 Controparte_3 amministratori del . Parte_1 Altro è, invece, l'errore concernente la denominazione del contenuto nell'atto introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado, il quale non ha impedito la corretta identificazione dello stabile in relazione al quale si assumeva l'esistenza del . CP_1 Neppure, risulta che l'odierno appellante abbia mai contestato l'esistenza di un condominio in relazione allo stabile sito nell'allora Comune di Corigliano Calabro (oggi Corigliano-Rossano), alla Piazza San Pio n. 40.
3.2 Passando alla disamina del secondo motivo di appello, non appare meritevole di rilievo la censura mossa alla sentenza con la quale il giudice di pace ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto del mancato esperimento del tentativo di mediazione, seppur con le precisazioni che seguono. Orbene, se è vero che dall'atto di costituzione del risulta eccepita Parte_1 l'improcedibilità della domanda, sicchè ha errato il giudice di prime cure a ritenere la stessa non proposta, è altresì vero che con ordinanza dell'11.02.2015 il Giudice di Pace, accogliendo l'istanza formulata dall'odierno appellante nella comparsa di costituzione depositata in primo grado, ha assegnato il termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente organismo di mediazione. Dunque, in assenza di ulteriore specificazione del motivo di appello, lo stesso deve ritenersi infondato, avendo il giudice di prime cure assegnato il termine per introdurre la mediazione. Il rigetto del motivo di appello consente di non esaminare la questione relativa alla stessa obbligatorietà del procedimento di mediazione in tale fattispecie che, invero, attiene ad una domanda di risarcimento del danno. 3.3 Nel merito, l'appellante si duole della erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. all'interno del proprio elaborato che, secondo l'appellante, lo aveva così indotto a ritenere provati sia l'evento dannoso che il nesso causale, ossia la riconducibilità alle perdite d'acqua dalla colonna condominiale. Il motivo di appello è fondato.
Vanno premessi i principi applicabili alla fattispecie in esame.
La parte attrice in primo grado ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione per una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dalla rottura di tubature delle colonne condominiali.
Orbene, il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare CP_1 tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile (v. Cass. civ. n.
15291/2011).
pagina 10 di 14 Ne consegue che il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti da beni comuni, in quanto il condominio ha l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.
Occorre ribadire che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso:
Cass. n. 21675 del 20/07/2023), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
È indubbio che nel caso di specie il Garasto ha invocato la responsabilità per custodia in capo al
CP_1 Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
Ciò posto, il non ha assolto al proprio onere probatorio. CP_2 Dall'esame della relazione del consulente tecnico d'ufficio – consulenza prodotta in copia da parte appellante in allegato all'atto introduttivo – emerge che il c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di primo grado non ha individuato in maniera precisa la causa delle infiltrazioni, che l'attore indicava come risalenti all'anno 2008 e derivanti dalla rottura di tubature nelle colonne condominiali. In particolare, il c.t.u. ha osservato che al momento del sopralluogo non risultavano danni da infiltrazioni né la loro presenza, e che i danni evidenziati nelle fotografie allegate alla relazione tecnica di parte attrice erano stati eliminati.
Il c.t.u., sulla base delle foto allegate alla relazione tecnica di parte ha individuato la zona delle infiltrazioni rappresentate nelle fotografie nel locale adibito a cucina sulla “parete del balcone all'intersezione di quella dove sono alloggiati i pensili della cucina”. Quanto alla causa dei danni rappresentati nelle fotografie, il c.t.u. ha osservato che “che non ci siano motivi di carattere tecnico e funzionale che giustifichino, in tale zona, la presenza di condutture c/o canalizzazioni di pertinenza esclusiva del singolo condomino, nella fattispecie la parte attrice (..).
Pertanto, si ritiene che le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento dell'attore nell'anno 2008 e di cui allo stato attuale non risulta nessuna traccia, siano provenute da una parte comune dell'edificio e dunque la causa delle stesse sia di natura condominiale”. Sulla base di tali rilievi del c.t.u., unico elemento posto a base della decisione, il giudice di prime cure ha ritenuto riscontrato il nesso di causalità secondo la regola del “più probabile che non”. Nello specifico, il giudice di prime cure assume che “anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre cause fossero ancora più improbabili e non siano concepibili altre possibili cause. In quest'ottica diventa comprensibile il ragionamento logico deduttivo seguito dal CTU nel suo elaborato peritale: tra le varie ipotesi causali, anche concorrenti, tenuto conto che allo stato attuale non vi è alcuna traccia di infiltrazione, considerato che la stessa si è verificata in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro, guardando verso l'esterno e che in tale zona, sulla parete del balcone all'intersezione di quella dove sono alloggiati i pensi della cucina si evidenzia il distacco di vernice ed un deterioramento sia pure superficiale dell'intonaco, non si può escludere che la causa predominante sia di natura condominiale. Questo giudice, alla luce delle affermazioni del tecnico ausiliario, cadrebbe in errore se dovesse ritenere che una mera ipotesi, come quella che collega il danno
pagina 11 di 14 da infiltrazioni ad una parte comune dell'edificio, non sia sufficiente a fondare un giudizio di causalità: anche un evento improbabile può, in concreto e nella singola, specifica vicenda processuale ritenersi causa di un evento se tutte le altre possibili cause siano ancora meno probabili, nel caso in esame addirittura inesistenti. Quando un evento dannoso sia ascrivibile a più cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria per il solo fatto che le possibili cause siano più di una, ma deve accertare in concreto quali tra le possibili appaia più probabile. Tale giudizio va compiuto non in astratto, ma in concreto ed in relazione alla probabilità relativa che ciascuna ipotetica causa può avere rispetto alle altre (..)”. Ebbene, l'argomentazione proposta dal giudice di prime cure per affermare la responsabilità del odierno appellante non è condivisibile alla luce degli elementi sopramenzionati. CP_1
Giova, in primo luogo, rammentare che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati
“l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n.
12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass., sez. II, 16/04/2021, n.10141).
Partendo da tale dato, ciò che si chiedeva al giudice di pace era di affermare l'esistenza della supposta relazione causale tra il bene condominiale - nello specifico, la tubatura condominiale rotta presente “nelle colonne condominiali” - e i danni da infiltrazioni nell'appartamento del . CP_2 Una volta accertata l'esistenza di una tale relazione causale, assolto quindi in parte qua l'onere della prova del danneggiato, veniva in rilievo l'onere della prova del fortuito in capo al custode. Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. E nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, sarebbe rimasto a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
Diversamente, nel caso di specie è rimasta incerta la stessa esistenza del bene oggetto di custodia, ossia della tubatura condominiale dalla cui rottura sarebbero derivate le infiltrazioni. Di fatto, il c.t.u. ha solo escluso la presenza di tubature riferibili al nella zona degli CP_2 ammaloramenti, ma non ha affermato la presenza di una tubatura condominiale in tale zona, ossia dell'ipotetica fonte del danno. In altri termini, al fine di affermare la responsabilità del , il giudice avrebbe dovuto CP_1 quantomeno affermare l'esistenza del bene oggetto di custodia, per accertare successivamente l'effettiva esistenza della relazione causale, non escludendosi in tal caso il ricorso al canone del “più probabile che non”. Operazione, quest'ultima, da attuare valorizzando tutti gli elementi del caso in concreto sottoposto al vaglio;
elementi, di fatto, insussistenti nel caso di specie ove si è giunti ad affermare l'esistenza di una non meglio precisata “causa condominiale” quale fonte del danno. Il ragionamento seguito dal giudice di pace, dunque, non è condivisibile né può trovare conferma in questa sede, avendo affermato l'esistenza di una relazione causale tra un fenomeno infiltrativo ed una
“causa condominiale”, senza individuare il bene oggetto di custodia.
pagina 12 di 14 Neppure appare corretto, inoltre, il richiamo all'art. 115 c.p.c. affermato dal giudice di pace, senza peraltro che risulti quale sia il fatto non contestato al quale ha inteso riferirsi. In effetti, l'odierna parte appellante dinanzi al GdP ha formulato ampie contestazioni della pretesa sia in punto di an che di quantum.
La pronuncia di primo grada va pertanto riformata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dal , il quale non ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il CP_2 danno. L'accoglimento dell'appello in parte qua, comportando l'affermazione del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della pretesa da parte del consente, nell'ottica della ragione più liquida, di CP_2 non esaminare le doglianze concernenti la mancata prova del danno. Restano, inoltre, assorbite le ulteriori doglianze mosse dall'appallante in ragione dell'accoglimento dell'appello e del rigetto della domanda originaria.
4. Le spese di lite 4.1 L'accoglimento dell'appello, anche parziale, importa la riforma della sentenza impugnata, che travolge ex art. 336 c.p.c. anche il capo relativo alle spese, consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio, sicché il giudice di appello deve decidere sulle spese di entrambi i gradi, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione. In sede di appello, la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, ragion per cui vìola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass.,
Sez. VI, ord. n. 3083 del 2017). 4.2 Dal momento che, all'esito della lite, la domanda originariamente esperita dall'odierno appellato UM , è stata integralmente rigettata, atteso l'accoglimento del presente gravame, Controparte_2 le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto della complessità bassa delle questioni, del valore della domanda originaria e delle riduzioni ai valori medi operabili ai sensi del citato decreto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto tenuto della complessità bassa delle questioni, del valore della alla luce della pronuncia del giudice di pace e delle riduzioni ai valori medi operabili ai sensi del citato decreto. Devono invece compensarsi le spese tra l'appellante e la quale, in Controparte_3 quanto precedente amministratore del condominio, non aveva alcun interesse a costituirsi nel giudizio di primo grado, dovendo notiziare dell'azione l'odierno appellante in virtù del cessato rapporto di mandato, né risulta configurabile una soccombenza della parte appellata UM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 21/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rossano Calabro il 31/08/2018 e depositata nella medesima data, RIGETTA la domanda proposta da nei confronti dell'odierno appellante;
Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite tra l'appellante e Controparte_3
- CONDANNA la parte appellata , al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_2 spese del primo grado di giudizio, in complessivi € 671,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- CONDANNA parte appellata , al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 147,00 per esborsi vivi ed in complessivi € 600,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv. Camodeca Attilio;
pagina 13 di 14 - PONE A CARICO di le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel Controparte_2 giudizio di primo grado;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il giorno 8.03.2025
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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