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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1461/2023 del R.A.C.C. in data
03/06/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 17/05/2023
d a
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZONI C.F._2
STEFANIA, elettivamente domiciliati in VIA REPUBBLICA, 67 25017
LONATO, presso il difensore avv. LORENZONI STEFANIA,
attori c o n t r o
- (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F. ),
[...] C.F._4
convenuti / contumaci
- Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GAGGIOTTI
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA BULLONI N. 12
BRESCIA presso lo studio dell'avv. GAGGIOTTI ANTONELLA,
convenuta avente per oggetto: Morte, trattenuta in decisione all'udienza del 25/02/2025, nella quale le parti hanno
Pag. 1 formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e “1) accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
la responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro de quo, in via solidale tra loro e ciascuno per i titoli di cui in premessa, in capo a CP_1
, c.f. , residente a [...]
n.9, nella sua qualità di conducente del veicolo BMW X1, targato EK222EW,
c.f. , residente in [...], Controparte_2 C.F._4
via Crosato n. 9, nella sua qualità di civilmente responsabile in quanto proprietaria del predetto veicolo, P. VA , in CP_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20145
Milano, Piazza Tre Torri n. 3, nella sua qualità di civilmente responsabile
(R.C.A.) quale Compagnia Assicuratrice del veicolo BMW X1, targato
EK222EW;
2) e, per l'effetto, condannare i medesimi a risarcire tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, nessuno escluso, per qualsiasi titolo e ragione, patiti e patiendi da nata a [...] il Parte_2
12.06.1954 e residente in [...], cod. fisc.
, e nata a [...], C.F._2 Parte_1
l'01.04.1977 e residente in [...], cod. fisc.
, in qualità di eredi legittimi di C.F._1 Persona_1
cod. fisc. , a seguito del sinistro per cui è causa, da C.F._5
determinarsi nell'importo di € 8.870,41 a titolo di danno patrimoniale ed €
235.360,80 a titolo di danno non patrimoniale da perdita di congiunto in favore di e di € 410.780,60 a titolo di danno patrimoniale Parte_1
(lucro cessante) ed € 304.007,70 a titolo di danno non patrimoniale da
Pag. 2 perdita di congiunto in favore di come precisato in narrativa o Parte_2
quelli diversi, anche maggiori o minori, che saranno accertatati, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
ove prevista.
3) dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento del relativo danno per la mancata e/o ingiustificata partecipazione alla negoziazione assistita.
In subordine
4) nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere totalmente accolta la domanda attorea, piaccia all'Ill.mo Giudice adito accertare il grado di responsabilità da imputare ai convenuti, gradando quindi la percentuale di colpa e liquidando il danno in equa misura”;
- per Controparte_3
“ : “Nel merito: respingersi ogni domanda avanzata nei CP_3
confronti di perché infondata in fatto e in diritto. Spese e CP_3
compensi professionali rifusi.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 18.10.2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le attrici evocavano in giudizio le parti convenute deducendo che il loro congiunto ( ) fosse stato coinvolto in un sinistro causato dal Persona_2
convenuto alla guida dell'autovettura di proprietà della Controparte_1 [...]
con esito fatale. Controparte_2
Il conseguente procedimento penale instauratosi presso la Procura della
Repubblica veniva infine archiviato dal GiP del Tribunale di Mantova nella
Pag. 3 impossibilità di formulare un giudizio di responsabilità dell'indagato a causa della impossibilità di effettuare una precisa ricostruzione del sinistro.
Le attrici adivano pertanto il Tribunale di Mantova chiedendo il ristoro dei danni civili patiti in seguito alla morte del prossimo congiunto.
Le parti convenute, guidatore e proprietaria dell'auto, non si costituivano,
mentre si costituiva la compagnia assicuratrice la quale chiedeva il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Le domande attoree sono solo in parte fondate e vanno accolte in parte.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110
del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
Pag. 4 motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C.,
enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Appare necessario ricordare che il procedimento penale è stato archiviato nella impossibilità di effettuare una ricostruzione precisa della dinamica del sinistro sulla base delle valutazioni che in allora fece il consulente del Pm.
Per questo motivo, nel presente giudizio, è stato necessario svolgere una
CTU che ricostruisse la dinamica del sinistro.
La consulenza ha potuto effettuare le seguenti ricostruzioni:
“4 ELEMENTI OGGETTIVI
Gli elementi che seguono sono stati tratti dal rapporto dei Verbalizzanti e dalla
relazione e sono stati, per quanto possibile, verificati nel corso Per_3
del sopralluogo peritale.
Pag. 5 4.1 Condizioni ambientali
Il sinistro avvenne in condizioni di visibilità ancora diurna, con cielo sereno,
fondo asciutto e trasparenza atmosferica buona,
4.2 Tracce al suolo
Non vennero individuate al suolo tracce di frenata o scarrocciamento, né
detriti riconducibili all'autovettura. Venne invece rilevata la presenza di una ciabatta
appartenente al pedone oltre il margine destro della carreggiata, in corrispondenza del segnale stradale di preavviso rotatoria, che si è assunta quale riferimento di posizione relativa per gli altri elementi. Il corpo del pedone venne rilevato secondo il Rapporto dei Verbalizzanti “sulla platea stradale”, ovvero sulla banchina asfaltata, (“nel fosso” viceversa secondo il verbale PS), circa 11,4m a valle della posizione della ciabatta;
l'autovettura,
venne rilevata parcheggiata dal conducente, circa 25.8m a valle, anch'essa sulla banchina, orientata secondo l'originale direttrice di marcia. Non
vennero rilevate scie ematiche che permettessero di individuare la traiettoria di rilancio del pedone:
Il punto di ritrovamento del corpo del cane viene indicato, nella testimonianza del Geom. ”nel fossato adiacente la strada […] Tes_1
laddove presente la sera prima la ciabatta dell'uomo investito”.
4.3 Esiti d'urto
4.3.1 Autovettura BMW targa EK222EW
Non avendo potuto esaminare personalmente l'autovettura sinistrata, si riporta
quanto rilevato sul veicolo in sequestro in data 21/06/2017 nel corso del sopralluogo eseguito dalla PG:
Pag. 6 A. Il parafango anteriore destro, esposto al retrocedere del faro, lasciava vivo
uno spuntone di lamiera lungo 4 cm ancora intriso di materiale ematico cerebrale
B. Cofano anteriore, lato destro, ammaccato nella sua parte inferiore e superiore
C. Montante del parabrezza destro ammaccato all'altezza dello specchietto laterale
Alzata mediante ponte, sotto di essa non si rilevavano segni evidenti,
ammaccature ovvero qualsivoglia indizio da ricondurre al sinistro. Nella
relazione del CTPM, sull'argomento, analogamente si rilevano danni leggermente differenti (vedi punto D) ma non contestati:
urto con punto di applicazione in corrispondenza della sede del faro anteriore destro e del rivestimento anteriore angolare destro
Deformazione del parafango anteriore destro con sollevamento della parte frontale per circa 4-5cm con terminale appuntito e rivolto verso l'alto
Colpito il montante anteriore destro - Nessun danno al cristallo parabrezza D. L'angolare anteriore destro del rivestimento anteriore della parte inferiore risulta lievemente introflesso. Purtroppo sia le immagini dei
Verbalizzanti che quelle del CTPM sono state rese disponibili allo scrivente soltanto in formato in b/n e a bassa risoluzione. Per la verifica visiva, si è
quindi fatto ricorso alle immagini riportate dall'ing. nella sua CP_4
relazione in atti. In realtà il dissesto dei lamierati, in particolare di paraurti e parafango nel terzo destro appare più pronunciato di quanto sopra descritto. Dalle immagini si rilevano infatti sia una estroflessione di consenso dell'estremità posteriore del paraurti, conseguenza di un
Pag. 7 arretramento assiale della parte frontale, sia una modesta ma ben definita
“imbozzatura” del parafango in prossimità dello “spuntone”. Si evidenzia quindi una collisione frontale che ha interessato a tutta altezza l'intero spigolo destro dell'autovettura, e non soltanto il faro.
4.3.2 Pedone.
Secondo quanto indicato in atti, il pedone riportò:
Ferita lacero contusa profonda destra, da cui fuoriesce abbondante materiale ematico
Multiple escoriazioni agli arti superiorie al dorso
Arto inferiore destro diosarticolato e con ampia ferita laterale della coscia dalla quale si evidenziano i fasci muscolari del quadricipite
Non evidenti fratture cervicali
5 RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA.
Come premesso, le informazioni certe disponibili per la ricostruzione dell'evento sono molto limitate, per cui, soprattutto per quanto attiene la posizione del punto d'urto ed il comportamento del pedone, nel rispetto degli elementi oggettivi, si dovrà ragionare in termini di maggior probabilità.
5.1 Accoppiamento all'urto
In funzione dei soli esiti d'urto, l'accoppiamento all'urto più verosimile parrebbe essere quello di seguito rammostrato, con il pedone che, in posizione
eretta, offre il lato sinistro (gamba risultata disarticolata) alla parte anteriore dx dell'autovettura: non troverebbero quindi riscontro le dichiarazioni del . Nel caso in oggetto sussiste però un elemento CP_1
oggettivo, evidenziato dal CTPM nella sua relazione, che contrasta
Pag. 8 insanabilmente con tale ricostruzione, ovvero il rinvenimento da parte della
P.G. di materia cerebrale del pedone sulla sporgenza creatasi nella deformazione del parafango, prova di un contatto tra la tempia destra del pedone e lo spigolo anteriore dell'autovettura. Il tipo di evoluzione post urto impresso al pedone dalla collisione dipende dalla mutua posizione verticale tra il baricentro del corpo del pedone (a quota normalmente prossima a quella del bacino) ed il centro della spinta impressa dall'urto (collocabile all'altezza della mascherina/cofano). Quando un pedone, in posizione normalmente eretta,
viene urtato da un'autovettura, per effetto della maggior quota del baricentro viene “sgambettato”: mentre le gambe vengono spinte in avanti e sollevate da terra, il tronco, non direttamente urtato, per inerzia, “resta indietro” e ruota verso il cofano motore. Dato che, nel tempo in cui avviene il rovesciamento in orizzontale del corpo, la vettura avanza, il contatto con la testa può normalmente avvenire solo in prossimità del parabrezza o, per urti fortemente eccentrici, del montante dell'abitacolo;
Il contatto diretto tra testa e frontale si potrebbe avere se il pedone fosse già
seduto o inginocchiato a terra, simulando la situazione tipica del “front forward” (investimento da parte di un veicolo dal frontale molto alto
(camion/autobus).
In questo caso, anche la parte superiore del corpo verrebbe sospinta in avanti, ma, non essendovi sollevamento, l'elevato attrito al suolo della parte su cui appoggia lo farebbe rovesciare in avanti, e venir quindi sormontato o arrotato dal veicolo, il che chiaramente non si è verificato nel caso in esame.
Pag. 9 Perché contemporaneamente si verificasse l'urto tra la testa e la parte frontale dell'autovettura, ed il corpo venisse comunque sollevato e caricato sul cofano,
sarebbe necessario quindi che sia la testa che il baricentro già al momento della collisione si trovassero a quota prossima a quella del cofano.
Si tratta di una condizione complessa da realizzare in situazione di equilibrio, soprattutto per un anziano, e quindi l'ipotesi maggiormente verosimile è che l'urto sia avvenuto durante un transitorio (perdita di equilibrio e caduta involontaria), con una postura innaturale, come peraltro testimoniato dal . Determinare la postura del pedone con precisione CP_1
non è semplice, in quanto sussistono gli ulteriori vincoli seguenti:
1. Essendo la sporgenza non preesistente, bensì creatasi come conseguenza delle deformazioni dovute all'urto, ne consegue che quello che ha interessato la testa del pedone non può essere il primo contatto.
2. Essendo il contatto proseguito sul cofano, necessariamente il baricentro del pedone deve essersi trovato, seppur di poco, al di sopra del profilo frontale dell'autovettura.
3. Trovandosi la lesione alla gamba e quella alla tempia sui due lati opposti del corpo, deve essere intervenuta una rotazione di 180° tra un contatto e l'altro.
4. Il corpo è stato solo parzialmente caricato, e non avendo apparentemente urtato nè il parabrezza né il tetto, deve esser caduto a fianco dell'autovettura continuando poi a sfilare lungo la fiancata destra senza ulteriori urti.
Procedendo per esclusione, a titolo di esempio, si può suggerire la seguente ipotesi ricostruttiva (non dimostrata):
Pag. 10 il che sta camminando parallelamente all'autovettura in Tes_2
prossimità della linea di margine, inciampa, forse sul guinzaglio del cane,
forse su un'asperità, cadendo diagonalmente in avanti (o, in subordine, verso l'indietro). Per reazione istintiva, nel tentativo di recuperare l'equilibrio,
durante la caduta accenna una sorta di breve corsa, di due o tre passi,
scambiata dal per uno “scatto in avanti”, e diretta diagonalmente CP_1
verso la corsia.
La sua traiettoria interseca quella dell'auto ed il pedone viene attinto dal paraurti/faro sulla gamba sinistra, sospinto in avanti e contemporaneamente ruotato su se stesso, ricadendo con la testa sul parafango stesso.
5.2 Punto d'urto
La determinazione della distanza, positiva o negativa, dalla linea di margine cui è avvenuto il contatto è il punto più importante per la determinazione della
cause e responsabilità del sinistro. Anche in questo caso mancano riferimenti oggettivi certi per determinarla, e si deve procedere per maggior probabilità,
escludendo le situazioni meno probabili. Possiamo considerare sostanzialmente tre situazioni principali in funzione della posizione del pedone all'urto:
1) Pedone in banchina;
2) Pedone in corsia, ad una distanza max di 1m dalla linea di margine;
3) Pedone in corsia ad una distanza superiore ad 1m dalla linea di margine.
Si è assunto il valore di 1m in quanto è la massima invasione che verosimilmente il pedone (che lo stesso inizialmente colloca “sul CP_1
ciglio
Pag. 11 della strada”) può aver messo in atto tra la turbativa e l'urto. Possiamo
escludere il caso 3) perché avrebbe richiesto tempi molto lunghi per essere attuato, e quindi il pedone già al primo avvistamento avrebbe dovuto trovarsi palesemente all'interno della corsia, creando turbativa. Ad avviso dello scrivente si può ritenere improbabile anche il caso 1): In primo luogo non appare ragionevole ammettere che il potesse descrivere il CP_1
comportamento anomalo del pedone (per il quale sussistono riscontri tecnici)
e non accorgersi di aver invaso la banchina.
In secondo luogo, se la BMW avesse invaso la banchina in misura sufficiente a sovrapporsi al pedone, non sarebbe residuato alla sua destra uno spazio sufficiente alla caduta e quiete post urto dello stesso, ed il corpo sarebbe stato rinvenuto nel fossato, come quello del cane. E' altresì vero che esistono versioni contrastanti sull'effettivo punto di ritrovamento del corpo, spostato dai soccorritori.
Possiamo quindi concludere che la più verosimile collocazione trasversale
Contr del punto d'urto è all'interno della corsia di marcia della , entro la fascia abitualmente denominata “stretta destra” della stessa.
5.3 Velocità all'urto
Gli unici dati di cui disponiamo per determinare, in via approssimata, la velocità all'urto dell'autovettura sono l'entità degli esiti d'urto riportati e la distanza di proiezione del corpo. Assunta la posizione longitudinale della ciabatta come approssimativo punto d'urto, la distanza di proiezione del corpo è di circa 12m. Ricorrendo alle usuali tabelle elaborate nello studio condotto dall'Università di Catania1, si otterrebbe una velocità all'urto di
35-40 km/h, che appare sostanzialmente coerente con gli esiti d'urto
Pag. 12 apparenti dell'autovettura. Si ribadisce che si tratta di un valore largamente approssimato, data la scarsa precisione dei dati disponibili, ma si può
serenamente affermare che l'autovettura all'urto procedeva entro il limite di velocità zonale di 50 km/h. Il prolungato spazio percorso post urto è
fisiologico, in quanto si è riscontrato che il comportamento normotipo del conducente è, cessata la situazione di pericolo, quello di privilegiare il mantenimento del controllo dell'autovettura anziché la brevità dello spazio percorso, e quindi di ridurre l'intensità della decelerazione a valori molto blandi.
5.4 Evitabilità del sinistro
E' questo l'unico punto della ricostruzione su cui è possibile pronunciarsi con
ragionevole certezza. A prescindere da ogni altra considerazione su tempi e velocità, il sinistro si sarebbe evitato se l'autovettura avesse mantenuto un congruo franco laterale di sicurezza in fase di avvicinamento al pedone. Per
sua stessa ammissione, il ha avvistato il pedone con largo anticipo CP_1
ed, indipendentemente dal suo comportamento, vista anche la presenza del cane, avrebbe dovuto attivarsi per superarlo in condizioni di sicurezza. Data
la larghezza della corsia di ben 3,8m, avrebbe potuto distanziarsi dalla linea di
margine di almeno un metro senza pregiudicare la possibilità di incrociare altri veicoli in piena sicurezza. Ed in ogni caso, avrebbe potuto e dovuto farlo quanto ha percepito lo “strano” ed incomprensibile comportamento del pedone (“dondolava”). Se quindi il avesse usato la dovuta prudenza, CP_1
il sinistro si sarebbe sicuramente evitato. La violazione dell'automobilista all'art 191C3 CdS2 costituisce pertanto una causa tecnica dell'evento. Per
Pag. 13 quanto attiene il pedone, è verosimile, sebbene non provata, una sua, per quanto involontaria, occupazione della sede stradale che avrebbe potuto essere evitata mantenendosi nella parte esterna della banchina ed indossando calzature adatte. L'invasione di corsia da parte del pedone è, in questa ipotesi, l'altra causa tecnica non marginale del sinistro”.
Il verificarsi del sinistro è quindi in parte da attribuirsi al conducente dell'auto ed in parte al pedone così come ricostruito dal CTU.
Il conducente dell'auto procedeva ad una velocità congrua, ma ha tenuto una distanza dal pedone non congrua con la situazione di fatto nella quale si è
trovato a doverlo superare, a più forte ragione visto che lo stesso conducente dichiara di aver visto il pedone procedere in modo anomalo e quindi con un procedere dondolante.
Se quindi avesse tenuto una maggiore distanza nel superare il pedone l'evento non si sarebbe verificato. Il CTU infatti così conclude: “a prescindere da ogni altra considerazione sui tempi e velocità, il sinistro si sarebbe evitato se l'autovettura avesse mantenuto un congruo franco laterale di sicurezza in fase di avvicinamento al pedone”.
Appare tuttavia necessario calcolare la giusta componente di contributo causale dovuto proprio al procedere anomalo e dondolante del pedone così
che la corresponsabilità nella causazione del sinistro va attribuita al 50% al conducente dell'autovettura ed al 50% alla condotta tenuta dal pedone.
Quanto alle domande dimesse valgano le seguenti considerazioni: le parti attrici, in particolare la moglie, chiede il ristoro del lucro cessante per non potere più godere dei redditi che il marito produceva dal suo lavoro e anche quale socio di alcune società.
Pag. 14 Tale danno non può essere ristorato poiché l'attrice, in quando erede, è
certamente succeduta nella posizione ereditaria del marito e se invece le è
stata liquidata la sua quota sociale, nessun danno ha patito avendo monetizzato la partecipazione sociale del marito al pari di come l'avrebbe ottenuta lui.
Quanto al reddito annuale prodotto, il marito defunto aveva una età (66 anni),
al momento del sinistro, che lo collocava ormai prossimo al pensionamento sicché nessun danno ha patito la moglie che può beneficiare della pensione di reversibilità e potrebbe al più chiedere il risarcimento differenziale tra il
100% dello stipendio del marito ed il 60% della pensione di reversibilità se avesse dimostrato in causa il valore differenziale.
Quanto al danno patrimoniale, non possono essere ristorate le spese funerarie visto che quella spesa sarebbe stata sostenuta anche nel caso in cui il congiunto fosse morto per cause naturali e non a seguito del sinistro e quindi non rappresentano un danno eziologicamente collegato al sinistro.
Medesimo discorso per le spese per la presentazione della denuncia di successione che si devono pagare a prescindere dalla causa della morte.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale si precisa che nella parte motiva di questa decisione si calcoleranno gli importi al 100%, mentre in dispositivo verranno liquidati gli importi al 50% in ragione della corresponsabilità nella causazione del sinistro.
Facendo applicazione del Metodo del Tribunale di Milano per la moglie spetta un risarcimento di euro 301.147,00 come da seguente prospetto riepilogativo
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Pag. 15 Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 301.147,00
Tale importo va devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato alla data della presente decisione.
La devalutazione porta ad un importo di euro 251.584,80. Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data della presente decisione per un valore finale di euro 330.691,75. Questo valore rappresenta il 100% dell'importo liquidabile, sicché il valore finale che spetta alla parte è pari ad euro 165.345,88.
Quanto al risarcimento per il danno da perdita parentale spettante alla figlia che non conviveva nella medesima abitazione, ma nello stesso immobile nell'appartamento posto a piano di sotto, ad essa spetterebbe un importo pari ad euro 234.660,00 come da seguente prospetto
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per abitazione nello stesso stabile/condominio: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 60
Pag. 16 IMPORTO del RISARCIMENTO € 234.660,00
Tale importo va devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato alla data della presente decisione.
La devalutazione porta ad un importo di euro 196.040,10. Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data della presente decisione per un valore finale di euro 257.681,86. Questo valore rappresenta il 100% dell'importo liquidabile, sicché il valore finale che spetta alla parte è pari ad euro 128.840,93.
Non spettano invece le spese sostenute per CTP per il procedimento penale considerato peraltro che all'esito di quel procedimento non vi è stata alcuna sentenza di condanna.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nello scaglione
260.000-520.000, ma vanno compensate al 50% in ragione dell'esito del procedimento restituendo un importo finale di euro 11.228,50.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) ed Controparte_2 C.F._4 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1
solido tra loro, a corrispondere a (C.F. Parte_2
) la capital somma di euro 165.345,88 maggiorati C.F._2
degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
Pag. 17 2) Condanna (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) ed Controparte_2 C.F._4 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1
solido tra loro, a corrispondere ad (C.F. Parte_1
) la somma di euro 128.840,93 maggiorati C.F._1 CP_6
degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) ed Controparte_2 C.F._4 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1
solido tra loro, a rifondere ad (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) le C.F._1 Parte_2 C.F._2
spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 1.686,00 per esborsi ed € 11.228,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, ed I.V.A.; CP_7
Così deciso in Mantova, il 9 marzo 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
Pag. 18