Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
L'improcedibilità processuale prevista dall'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non opera se l'espulsione dello straniero è stata eseguita in difetto di nulla osta dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2023, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
077 13-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - LUCA RAMACCI Sent. n. sez. 772/2023 UP 20/04/2023- ANGELO MATTEO SOCCI Relatore R.G.N. 40395/2022 ANTONELLA DI STASI NI PP UD EP NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA RI ( C.U.I. 01SQPXR) nato il [...] avverso la sentenza del 14/06/2013 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo di acquisire la documentazione necessaria con rinvio dell'udienza. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. し ge!llettin fece RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con decisione del 14 giugno 2013 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini ha rideterminato la pena nei confronti di FR AH in 9 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 123.000,00 di multa relativamente ai reati in materia di stupefacenti contestatigli in rubrica. La Corte di Cassazione con sentenza del 13 dicembre 2021 ha restituito nel termine FR AH (art. 175 cod. proc. pen.) per l'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 14 giugno 2013. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 13, comma 3 quater, d. lgs. 286 del 1998). Il ricorrente era arrestato e giudicato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, T.U. stup. commesso il 14 giugno 2002; l'imputato non era a conoscenza del procedimento e il processo si è svolto nella sua assenza. Inoltre, è stato giudicato nonostante fosse stato espulso con decreto emesso prima della citazione in giudizio, con la violazione dell'art. 13, comma 3 quater, d. lgs. 286/1998. Il Tribunale del riesame in data 9 luglio 2002 in accoglimento dell'impugnazione disponeva la liberazione del ricorrente. Il 12 luglio 2002 il Prefetto emetteva nei confronti del ricorrente provvedimento di espulsione, che veniva eseguito come si evince dal timbro del passaporto attestante la partenza con l'abbandono del territorio italiano il 13 luglio 2002. La sentenza della Corte di appello deve ritenersi nulla in quanto emessa in assenza dell'imputato e senza il rispetto dell'art. 13, comma 3 quater del d.lgs. 286/1998. 1 Au toMadh an. L'assenza dell'imputato era dovuta ad una sua mancata incolpevole conoscenza del procedimento penale, inquanto espulso prima dell'inizio dello stesso. Il processo penale è stato celebrato dopo circa 5 anni dall'espulsione, nel 2007. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità.
4. L'improcedibilità processuale prevista dall'art. 13, comma terzo quater, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 non opera se l'espulsione dello straniero che vi è sottoposto sia stata eseguita in difetto di nulla osta dell'autorità giudiziaria. (Sez. 2, Sentenza n. 39835 del 25/09/2012 Ud. (dep. 09/10/2012 ) Rv. 253450 – 01). Al riguardo, occorre chiarire che la norma che sancisce l'improcedibilità dell'azione penale, di cui al comma 3 quater deve essere letta in relazione a quanto previsto dai commi 3, 3 bis e 3 ter. In particolare, il comma 3 prevede che: "Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria." Nel caso di specie non risulta agli atti che sia stato chiesto all'autorità giudiziaria il nulla osta per eseguire l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale. Nessun nulla osta è stato concesso dall'autorità giudiziaria procedente. Se ne deve dedurre che nel caso di specie l'espulsione è stata illegittimamente eseguita, per carenza di potere, in difetto del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Poiché l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non è conforme allo schema legale, in questo caso, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della non procedibilità dell'azione penale, prevista dal comma 3, quater. 2 NG AD Era onere del ricorrente, al fine dell'autosufficienza del ricorso in cassazione, allegare il nulla osta o, comunque, indicare specificamente la sua esistenza in quanto dal fascicolo non risulta nessun nulla osta all'espulsione. Il problema dell'assenza incolpevole è stato già valutato dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha restituito nel termine il ricorrente per l'impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente NG Matteo SOCCI Luca RAMACCI Augels Mall-four Depositata in Cancelleria Oggi. 22 FEB. 2024 E IL FUNZIONAND DENT: JARICAlley E EMA O R P U Z I O N N O and furian 3