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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15835/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15835/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. ROSATO Gabriele in forza di procura alle liti Parte_1
13.9.2024 ATTORE e con il patrocinio dell'avv. PIOLATTO Pierpaolo in Controparte_1 forza di procura alle liti 25.2.2024 CONVENUTO Oggi 1° dicembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. ROSATO GABRIELE e Parte_1
- per l'avv. De Laurenti Antonella in sost. per Controparte_1 delega orale dell'Avv. PIOLATTO PIERPAOLO. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. ROSATO precisa le conclusioni come da note conclusive che richiama integralmente anche quanto alle argomentazioni de difese svolte. L'avv. De Laurenti precisa le conclusioni come da comparsa del 25.11.2024 e contesta la sussistenza dei presupposti ex art. 96 terzo comma c.p.c. sostenendo che alcuno dei documenti prodotti è stato artefatto e che al contrario è la controparte che ha prodotto documenti che deontologicamente non avrebbe dovuto produrre (scambio di mail tra i legali costituiti). L'avv. Rosato precisa che la corrispondenza prodotta non era coperta da riservatezza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2024 avente ad oggetto: impugnazione deliberazione condominiale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSATO Gabriele in forza di procura alle liti Parte_1
13.9.2024 ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PIOLATTO Pierpaolo in forza Controparte_1
di procura alle liti 25.2.2024 CONVENUTO
Udienza di discussione in data 1.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso tutte,
Nel merito.
In via principale:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e conseguentemente inefficace la delibera assunta in data 26.03.2024 dall'assemblea straordinaria del Controparte_1
, limitatamente al punto n. 1 dell'Ordine del giorno ed ogni atto ad essa
[...]
connesso e/o conseguente per tutti i motivi esposti pagina 2 di 6 e, per l'effetto:
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere al sig. l'importo di € Pt_1
1.474,43, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da quest'ultimo patiti;
- condannare, ai sensi dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ., il convenuto al pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudicante secondo il Pt_1
proprio prudente apprezzamento per tutte le ragioni in atto esposte.
In via istruttoria(..)
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre TF, IVA e CPA come per legge.”
Per , : Controparte_1 CP_1
“NEL MERITO
Rigettare la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 26/03/2024, formulata dal sig. , poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni suesposte in Parte_1
narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., nonché rifusione degli esposti anticipati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto impugnazione avverso la deliberazione assunta dal Condominio Parte_1
sito in , (in seguito anche “ ”) in data 26.03.2024 limitatamente CP_1 CP_1 CP_1
al punto n. 1 dell'ordine del giorno avente a oggetto: “Esamina preventivi rifacimento balconi lato strada e cornicione e delibera in merito, con possibilità di finanziare l'importo lavori o messa in sicurezza con ripristino parti ammalorate” e ne ha chiesto l'annullamento in quanto
(i) aveva posto a carico di tutti i condomini le spese relative ai balconi aggettanti di proprietà esclusiva;
(ii) aveva conferito all'amministratore un potere che per legge non gli era attribuito costituito dalla redazione del piano di riparto senza sottoporlo all'approvazione assembleare;
(iii) non aveva provveduto alla contestuale costituzione del fondo speciale per un importo pagina 3 di 6 pari all'ammontare delle opere straordinarie deliberate.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione posto che: CP_1
(i) i balconi vanno ad inserirsi e ad incidere nell'estetica generale della facciata. In particolare, nella loro semplicità e linearità, risultano comunque avere una certa ricercatezza: il parapetto con le varie scanalature, le colonne – formanti la ringhiera – più corte rispetto all'altezza totale, che creano un motivo, il sotto balcone anch'esso con un riquadro centrale in bassorilievo, il frontalino leggermente più largo della pavimentazione calpestabile. Il Condominio ha, dunque, affermato che si tratta di manufatti che rendono esteticamente più gradevole lo stabile e che, unitamente al mattone in paramano, identificano l'immobile nel suo complesso, con la conseguenza che i balconi non sono di proprietà individuale, ma integrano parti comuni dell'edificio;
(ii) i prospetti allegati al verbale non costituiscono un piano di riparto, ma semplicemente una simulazione di finanziamento richiesta espressamente dai condòmini nell'assemblea del 26/03/2024 e alla quale gli stessi, dopo averla esaminata, avrebbero potuto non aderire;
(iii) l'assemblea, in concomitanza con l'appalto delle opere, aveva deliberato di aprire un conto dedicato, con la conseguenza che alcuna violazione era stata integrata.
Rigettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dal giudice e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda proposta da merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
Parte attrice si duole, in primo luogo, della illegittimità della deliberazione nella parte in cui pone a carico di tutti i condomini spese che riguardano proprietà esclusive costituite dai balconi, di cui l'immobile di esso esponente non è dotato essendo un locale ad uso negozio situato al piano terreno.
Il contesta la fondatezza della censura di parte attrice evidenziando che i balconi CP_1
rendono esteticamente più gradevole lo stabile e integrano una parte comune dell'edificio.
Invero, secondo il consolidato principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., pagina 4 di 6 non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. tra le altre Cass. n. 637/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n.
6624/2012; Cass. n. 30071/2017 e Cass. 10848/2020).
Orbene, le immagini che riproducono la facciata del condominio di , (doc. CP_1 CP_1
13 di parte attrice) mostrano la presenza di balconi aggettanti caratterizzati da linee semplici che non presentano alcun fregio o altro elemento ornamentale o decorativo e che si inseriscono in una facciata anch'essa caratterizzata da essenzialità e linearità.
Deve, dunque, escludersi che detti balconi svolgano in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l'edificio, consentendo, al contrario, unicamente ai singoli condomini di affacciarsi dalla propria unità immobiliare e spiegare il proprio diritto di veduta.
Ne discende che l'assemblea avrebbe dovuto essere chiamata a deliberare solo sulle opere straordinarie riguardanti la facciata, il cornicione e il sotto cornicione, ma non anche quelle riguardanti i frontalini e i sotto balconi in quanto opere inerenti alle parti esclusive di proprietà. La circostanza che il preventivo approvato dall'assemblea – rispetto al quale dalla lettura della deliberazione non risultano neppure chiare le opere approvate e, in particolare, che non siano comprese quelle al punto 8 del preventivo – non distingua i costi relativi a facciata, cornicione e sotto cornicione rispetto a quelli riguardanti i frontalini e i sotto balconi rende la deliberazione invalida in quanto pone a carico dei soggetti che non sono proprietari dei balconi costi relativi a detti manufatti.
L'illegittimità della deliberazione, d'altra parte, emerge dagli allegati che sono stati inviati ai condomini unitamente al verbale assembleare (doc. 3 di parte attrice). Tali allegati presentano il riparto delle spese ai singoli condomini con o senza finanziamento senza distinguere la quota dei costi relativa a facciata, cornicione e sotto cornicione rispetto da quella riguardante i frontalini e i sotto balconi.
L'accoglimento della prima censura proposta da assorbe l'esame delle Parte_1
ulteriori censure proposte dall'attore.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del e devono essere liquidate secondo CP_1 pagina 5 di 6 il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità della questione trattata e così per € 3.809,00 per compensi, oltre a € 536,00 quale compenso per la mediazione, a € 735,32 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non essendovi alcun elemento dal quale evincere l'abuso del processo da parte del e trattandosi, CP_1
invero, di causa vertente su questione di diritto relativa alla natura o meno condominiale dei balconi.
Deve, infine, condannarsi il convenuto ex art. 12 bis, secondo comma, del D. Lgs. CP_1
n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo alla mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA la deliberazione assunta dal sito in , , in data CP_1 CP_1 CP_1
26.03.2024 limitatamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno avente a oggetto: “Esamina preventivi rifacimento balconi lato strada e cornicione e delibera in merito, con possibilità di finanziare l'importo lavori o messa in sicurezza con ripristino parti ammalorate”.
CONDANNA il Condominio sito in , a rimborsare in favore di CP_1 CP_1 Pt_1
le spese di lite liquidate in € 4.345,00 per compensi, € 735,32 per esborsi, oltre al 15%
[...]
a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il sito in , , al versamento all'entrata del bilancio CP_1 CP_1 CP_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 1° dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15835/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. ROSATO Gabriele in forza di procura alle liti Parte_1
13.9.2024 ATTORE e con il patrocinio dell'avv. PIOLATTO Pierpaolo in Controparte_1 forza di procura alle liti 25.2.2024 CONVENUTO Oggi 1° dicembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. ROSATO GABRIELE e Parte_1
- per l'avv. De Laurenti Antonella in sost. per Controparte_1 delega orale dell'Avv. PIOLATTO PIERPAOLO. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. ROSATO precisa le conclusioni come da note conclusive che richiama integralmente anche quanto alle argomentazioni de difese svolte. L'avv. De Laurenti precisa le conclusioni come da comparsa del 25.11.2024 e contesta la sussistenza dei presupposti ex art. 96 terzo comma c.p.c. sostenendo che alcuno dei documenti prodotti è stato artefatto e che al contrario è la controparte che ha prodotto documenti che deontologicamente non avrebbe dovuto produrre (scambio di mail tra i legali costituiti). L'avv. Rosato precisa che la corrispondenza prodotta non era coperta da riservatezza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15835/2024 avente ad oggetto: impugnazione deliberazione condominiale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSATO Gabriele in forza di procura alle liti Parte_1
13.9.2024 ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PIOLATTO Pierpaolo in forza Controparte_1
di procura alle liti 25.2.2024 CONVENUTO
Udienza di discussione in data 1.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso tutte,
Nel merito.
In via principale:
- accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e conseguentemente inefficace la delibera assunta in data 26.03.2024 dall'assemblea straordinaria del Controparte_1
, limitatamente al punto n. 1 dell'Ordine del giorno ed ogni atto ad essa
[...]
connesso e/o conseguente per tutti i motivi esposti pagina 2 di 6 e, per l'effetto:
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto a corrispondere al sig. l'importo di € Pt_1
1.474,43, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da quest'ultimo patiti;
- condannare, ai sensi dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ., il convenuto al pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudicante secondo il Pt_1
proprio prudente apprezzamento per tutte le ragioni in atto esposte.
In via istruttoria(..)
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre TF, IVA e CPA come per legge.”
Per , : Controparte_1 CP_1
“NEL MERITO
Rigettare la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 26/03/2024, formulata dal sig. , poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni suesposte in Parte_1
narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., nonché rifusione degli esposti anticipati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto impugnazione avverso la deliberazione assunta dal Condominio Parte_1
sito in , (in seguito anche “ ”) in data 26.03.2024 limitatamente CP_1 CP_1 CP_1
al punto n. 1 dell'ordine del giorno avente a oggetto: “Esamina preventivi rifacimento balconi lato strada e cornicione e delibera in merito, con possibilità di finanziare l'importo lavori o messa in sicurezza con ripristino parti ammalorate” e ne ha chiesto l'annullamento in quanto
(i) aveva posto a carico di tutti i condomini le spese relative ai balconi aggettanti di proprietà esclusiva;
(ii) aveva conferito all'amministratore un potere che per legge non gli era attribuito costituito dalla redazione del piano di riparto senza sottoporlo all'approvazione assembleare;
(iii) non aveva provveduto alla contestuale costituzione del fondo speciale per un importo pagina 3 di 6 pari all'ammontare delle opere straordinarie deliberate.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione posto che: CP_1
(i) i balconi vanno ad inserirsi e ad incidere nell'estetica generale della facciata. In particolare, nella loro semplicità e linearità, risultano comunque avere una certa ricercatezza: il parapetto con le varie scanalature, le colonne – formanti la ringhiera – più corte rispetto all'altezza totale, che creano un motivo, il sotto balcone anch'esso con un riquadro centrale in bassorilievo, il frontalino leggermente più largo della pavimentazione calpestabile. Il Condominio ha, dunque, affermato che si tratta di manufatti che rendono esteticamente più gradevole lo stabile e che, unitamente al mattone in paramano, identificano l'immobile nel suo complesso, con la conseguenza che i balconi non sono di proprietà individuale, ma integrano parti comuni dell'edificio;
(ii) i prospetti allegati al verbale non costituiscono un piano di riparto, ma semplicemente una simulazione di finanziamento richiesta espressamente dai condòmini nell'assemblea del 26/03/2024 e alla quale gli stessi, dopo averla esaminata, avrebbero potuto non aderire;
(iii) l'assemblea, in concomitanza con l'appalto delle opere, aveva deliberato di aprire un conto dedicato, con la conseguenza che alcuna violazione era stata integrata.
Rigettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dal giudice e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La domanda proposta da merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
esposte.
Parte attrice si duole, in primo luogo, della illegittimità della deliberazione nella parte in cui pone a carico di tutti i condomini spese che riguardano proprietà esclusive costituite dai balconi, di cui l'immobile di esso esponente non è dotato essendo un locale ad uso negozio situato al piano terreno.
Il contesta la fondatezza della censura di parte attrice evidenziando che i balconi CP_1
rendono esteticamente più gradevole lo stabile e integrano una parte comune dell'edificio.
Invero, secondo il consolidato principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., pagina 4 di 6 non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (cfr. tra le altre Cass. n. 637/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n.
6624/2012; Cass. n. 30071/2017 e Cass. 10848/2020).
Orbene, le immagini che riproducono la facciata del condominio di , (doc. CP_1 CP_1
13 di parte attrice) mostrano la presenza di balconi aggettanti caratterizzati da linee semplici che non presentano alcun fregio o altro elemento ornamentale o decorativo e che si inseriscono in una facciata anch'essa caratterizzata da essenzialità e linearità.
Deve, dunque, escludersi che detti balconi svolgano in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l'edificio, consentendo, al contrario, unicamente ai singoli condomini di affacciarsi dalla propria unità immobiliare e spiegare il proprio diritto di veduta.
Ne discende che l'assemblea avrebbe dovuto essere chiamata a deliberare solo sulle opere straordinarie riguardanti la facciata, il cornicione e il sotto cornicione, ma non anche quelle riguardanti i frontalini e i sotto balconi in quanto opere inerenti alle parti esclusive di proprietà. La circostanza che il preventivo approvato dall'assemblea – rispetto al quale dalla lettura della deliberazione non risultano neppure chiare le opere approvate e, in particolare, che non siano comprese quelle al punto 8 del preventivo – non distingua i costi relativi a facciata, cornicione e sotto cornicione rispetto a quelli riguardanti i frontalini e i sotto balconi rende la deliberazione invalida in quanto pone a carico dei soggetti che non sono proprietari dei balconi costi relativi a detti manufatti.
L'illegittimità della deliberazione, d'altra parte, emerge dagli allegati che sono stati inviati ai condomini unitamente al verbale assembleare (doc. 3 di parte attrice). Tali allegati presentano il riparto delle spese ai singoli condomini con o senza finanziamento senza distinguere la quota dei costi relativa a facciata, cornicione e sotto cornicione rispetto da quella riguardante i frontalini e i sotto balconi.
L'accoglimento della prima censura proposta da assorbe l'esame delle Parte_1
ulteriori censure proposte dall'attore.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del e devono essere liquidate secondo CP_1 pagina 5 di 6 il D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità della questione trattata e così per € 3.809,00 per compensi, oltre a € 536,00 quale compenso per la mediazione, a € 735,32 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non essendovi alcun elemento dal quale evincere l'abuso del processo da parte del e trattandosi, CP_1
invero, di causa vertente su questione di diritto relativa alla natura o meno condominiale dei balconi.
Deve, infine, condannarsi il convenuto ex art. 12 bis, secondo comma, del D. Lgs. CP_1
n. 28/2010, per non aver partecipato senza giustificato motivo alla mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA la deliberazione assunta dal sito in , , in data CP_1 CP_1 CP_1
26.03.2024 limitatamente al punto n. 1 dell'ordine del giorno avente a oggetto: “Esamina preventivi rifacimento balconi lato strada e cornicione e delibera in merito, con possibilità di finanziare l'importo lavori o messa in sicurezza con ripristino parti ammalorate”.
CONDANNA il Condominio sito in , a rimborsare in favore di CP_1 CP_1 Pt_1
le spese di lite liquidate in € 4.345,00 per compensi, € 735,32 per esborsi, oltre al 15%
[...]
a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il sito in , , al versamento all'entrata del bilancio CP_1 CP_1 CP_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 1° dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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