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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6737 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3861/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
279/2022 del Tribunale di Benevento depositata in data 07.02.2022 nell'ambito del procedimento n. 5377/2019 R.G.
t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Barbato Parte_1
); C.F._1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bellaroba Controparte_1
( ); C.F._2
APPELLATO
Conclusioni: come da note di udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1222/2019, emesso dal Tribunale di Benevento, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 6.874,00 oltre accessori, in favore di , Controparte_1 in forza degli assegni bancari n. 3218542338-11 e n. 3218542340-00.
A sostegno della propria pretesa deduceva che:
-nell'anno 2011 aveva ottenuto un prestito personale da , Controparte_1 emettendo, a fronte delle somme ricevute, due effetti cambiari, rispettivamente, di Euro 3.750,00 con scadenza il 30.09.2011 e di Euro
3.780,00, con scadenza il 30.10.2011;
- all'atto della prima scadenza, non disponendo delle somme necessarie, aveva chiesto una dilazione del pagamento, concessagli dal CP_1 previo riconoscimento di interessi;
- in data 11.10.2011, aveva rilasciato tre assegni bancari postdatati a garanzia del debito, tra cui i due azionati in sede monitoria, tutti senza indicazione del beneficiario e per un importo complessivo di Euro
10.362,00;
- alle scadenze degli assegni, il gli aveva chiesto ulteriori somme CP_1
a titolo di interessi ed in data 31.03.2017 aveva provveduto al pagamento del proprio debito, consegnando allo stesso la somma in contanti di Euro
12.022,00, comprensivi degli interessi maturati, come da ricevuta sottoscritta dal creditore e depositata in atti;
- all'atto del pagamento, il creditore gli aveva restituito le sole cambiali, trattenendo, invece, gli assegni bancari.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di:
“a) emettere il provvedimento di sospensione della esecutorietà del titolo opposto, con decreto “inaudita altera parte” e/o previa fissazione di apposita udienza di comparizione, per tutti i motivi sopra esposti;
b) dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per la ragioni in fatto e in diritto, e per quanto evidenziato nel presente atto;
c) accertare e dichiarare
2 la nullità del patto di garanzia e/o dei titoli bancari per contrarietà alle norme contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 ed alla luce del criterio della non conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.; d) accertare e dichiarare
l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti a seguito dell'avvenuto pagamento del capitale maggiorato degli interessi e la restituzione degli effetti cambiari, e pertanto dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per estinzione del rapporto sottostante;
e) in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per invalidità del rapporto sottostante e comunque per causa illecita e contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 106, 107, 111, 112
e 132 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché per l'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura pro-tempore da determinarsi anche a mezzo C.T.U., e la violazione dell'art. 644 c.p., in ragione del combinato disposto degli artt. 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.; f) in via gradata e subordinata accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti e del pagamento per mancanza di atto pubblico, ed in particolare per la violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c.;
g) per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente, degli assegni numero 3218542338-11 di euro 3.346,00, numero 3218542339-12 di euro 3.488,00 e numero 3218542340-00 di euro 3.528,00, della banca Unicredit S.p.A., aventi data di emissione, rispettivamente, il giorno 30.01.2012 il primo, il 28.02.2012 il secondo ed il
30.03.2012 il terzo;
h) in ogni caso condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 12.022,00 corrisposta a titolo di capitale più interessi, e/o in subordine alla restituzione della somma versata a titolo di interessi pari ad euro 4.492,00, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o determinata a mezzo
C.T.U., il tutto con interessi a far data dal pagamento ex art. 2033 c.c.; i) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per spese generali, CPA ed IVA, e con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e formulando le seguenti conclusioni: “- in via definitiva,
3 rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda con essa avanzata siccome improcedibile e/o inammissibile e/o ed infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente ed integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo, con l'accoglimento di tutte le eccezioni e richieste avanzate nella narrativa del presente atto.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori, sia relative alla fase inibitoria che al merito, attribuiti all'Avv. GIUSEPPE BELLAROBA, che dichiara di aver anticipato i primi e non percetto il resto.”
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Rigetta
l'opposizione e ogni altra domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna
l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.417,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.”
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 07.09.2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza per i motivi di seguito indicati, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per la ragioni in fatto e in diritto, e per quanto evidenziato nel presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del patto di garanzia e/o dei titoli bancari per contrarietà alle norme contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 ed alla luce del criterio della non conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.; - accertare e dichiarare
l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti a seguito dell'avvenuto pagamento del capitale maggiorato degli interessi e la restituzione degli effetti cambiari, e pertanto dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per estinzione del rapporto sottostante;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia della promessa di paga-mento per
4 invalidità del rapporto sottostante e comunque per causa illecita e contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 106, 107, 111, 112
e 132 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché per l'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura pro-tempore da determinarsi anche a mezzo C.T.U., e la violazione dell'art. 644 c.p., in ragione del combinato disposto degli artt. 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.; - per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente, degli assegni numero 3218542338-11 di euro 3.346,00, numero 3218542339-12 di euro 3.488,00 e numero 3218542340-00 di euro 3.528,00, della banca Unicredit S.p.A., aventi data di emissione, rispettivamente, il giorno 30.01.2012 il primo, il 28.02.2012 il secondo ed il
30.03.2012 il terzo;
- in ogni caso condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 12.022,00 corrisposta a titolo di capitale più interessi, e/o in subordine alla restituzione della somma versata a titolo di interessi pari ad euro 4.492,00, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o determinata a mezzo
C.T.U., il tutto con interessi a far data dal paga-mento ex art. 2033 c.c.; - in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado ed oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, e delle spese sostenute contributo unificato, marca e costi di registrazione se dovuti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
Si è costituito in giudizio , così concludendo:“- in via Controparte_1 preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità dell'avverso appello per tutti i motivi esposti in narrativa da rilevare già in prima udienza, ai sensi dell'art.342, 2° comma n.1 e 2 c.p.c. nonchè dell'art.348 ter c.p.c.; - in via cautelativa ed istruttoria ed ove ritenuto ammissibile l'appello e/o le connesse richieste istruttorie, per l'ammissione di ogni mezzo di prova indicato ed articolato dall'opposto nelle memorie ex art.183 VI° comma c.p.c. e negli atti di causa, con il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da controparte perché inammissibili ed irrilevanti;
- in via definitiva e nel merito, per il rigetto dell'appello così come proposto e di ogni domanda avanzata dall'opponente in primo e secondo grado, in quanto inammissibile, improcedibile, nulla ed infondata nei relativi rilievi,
5 con la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento di ogni eccezione e deduzione contenuta nel presente atto. Sempre e comunque con vittoria integrale di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, posti a carico dell'appellante ed attribuiti all'Avv.Giuseppe Bellaroba, anticipatario e non percettore.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita tardività del gravame proposto.
Il codice di rito, nell'individuare i termini per la proposizione dell'impugnazione, distingue tra il termine breve di 30 giorni (art. 325
c.p.c.), applicabile nell'ipotesi di rituale notificazione della sentenza, ed il termine lungo di sei mesi (art.327 c.p.c.), decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, operante in difetto di notificazione.
Nel caso in esame, il termine cui fare riferimento è quello di sei mesi non essendo stata notificata la sentenza di primo grado.
Parte appellata sostiene che il dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione sarebbe quello del 03/02/2022 (data di trasmissione telematica della sentenza).
La deduzione non è corretta, atteso che la pubblicazione della sentenza si perfeziona solo nel momento in cui il provvedimento diviene effettivamente ostensibile alle parti attraverso il completamento dell'iter amministrativo di deposito in cancelleria.
Nella specie, come attestato dalle risultanze del sistema informatico, sebbene la sentenza sia stata trasmessa telematicamente in data
03/02/2022, la sua pubblicazione ufficiale (con l'attribuzione del numero di cronologico e la relativa visibilità alle parti costituite) è avvenuta solo in data 07/02/2022. Solo da tale ultima data può dunque a decorrere il termine per l'impugnazione.
Ne consegue che, il gravame (notificato in data 07.09.2022), considerato il periodo della sospensione feriale, risulta tempestivo.
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
6 dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di primo grado si è pronunciato nonostante la Procura della Repubblica avesse emesso - nell'ambito del procedimento penale n. 1529/2020, relativo all'imputazione dell'appellato per i reati previsti dagli artt. 644 e 629 c.p. - un provvedimento di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/1999.
Secondo la prospettazione dell'impugnate, il predetto provvedimento
(notificato all'appellante il 13.11.2021 e prodotto unitamente alle note conclusive in primo grado) avrebbe dovuto impedire al giudice civile di pronunciarsi durante il disposto periodo di sospensione, atteso che “La sospensione dei termini di cui si discute, ha effetto immediato a seguito
7 della verifica del p.m. circa la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici riconosciuti dalla norma. Ai sensi dell'art. 298 c.p.c. durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. Gli atti compiuti nel corso del periodo di sospensione sono inefficaci.” (cfr. atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto assente la prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto obbligatorio.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibili le istanze istruttorie e le prove testimoniali proposte, nonché nel non aver dato seguito alla formulata istanza di verificazione.
Evidenzia, nello specifico, la sussistenza di un principio di prova scritta
(art. 2724 c.c.), consistente nella scrittura depositata in atti, sottoscritta dall'appellato ed asseritamente attestante l'avvenuto pagamento del debito oggetto di lite. Tale scrittura, secondo la ricostruzione dell'appellante, avrebbe legittimato l'ammissione della prova testimoniale, permettendo di dimostrare in modo compiuto l'estinzione dell'obbligazione, avvenuta con consegna di denaro contante. Inoltre, la formulata istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata, cui il giudice non ha dato seguito, sarebbe stata idonea a confermare la paternità della firma apposta, fornendo ulteriore elemento probatorio a sostegno della propria tesi.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli assegni bancari posti a base del d.i. opposto fossero idonei ad assumere il valore di promesse di pagamento.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante i predetti assegni, postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, sarebbero stati consegnati al il giorno 11.10.2011 allo scopo di garantire un debito CP_1 precedentemente contratto. Ne conseguirebbe la nullità dei titoli e del patto di garanzia, contrario a norme imperative.
L'appellante evidenzia, inoltre, che tali assegni sarebbero stati emessi per coprire un interesse usurario, rendendo di conseguenza nullo il rapporto sottostante per illiceità della causa, in ragione del combinato disposto
8 degli articoli 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'impugnante censura l'omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la restituzione dei titoli bancari e le somme versate da esso appellante a per Controparte_1
l'estinzione dell'obbligazione.
L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il provvedimento emesso nell'ambito del procedimento penale n. 1529/2020 non avrebbe potuto determinare la sospensione del giudizio di primo grado.
Esso, infatti, è stato emesso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del
1999, norma che disciplina una misura di tutela speciale in favore delle vittime di estorsione e di usura. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini legali, sostanziali e processuali, nonché delle procedure esecutive e delle operazioni di vendita forzata, esclusivamente con riguardo agli atti esecutivi e alle iniziative dirette alla riscossione coattiva dei crediti. La sospensione in questione, tuttavia, non comporta né presuppone la sospensione del giudizio civile di cognizione volto all'accertamento del credito, che rimane totalmente estraneo all'ambito applicativo della norma.
L'art. 20 citato, infatti, incide unicamente sulla fase esecutiva e sui termini connessi all'adempimento o all'esercizio di azioni esecutive, senza paralizzare l'ordinario svolgimento dei giudizi di merito destinati ad accertare l'esistenza o l'entità del credito. Ne consegue che il giudice di primo grado ben poteva definire il giudizio di cognizione, non essendo ravvisabile alcuna causa legale di sospensione del processo civile di accertamento. Il motivo, pertanto, è infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
- < La prova testimoniale è palesemente inammissibile, opponendosi ad essa le regole che limitano l'ammissibilità di detta prova (art. 2721 c.c. e seguenti)>>;
- <A parte l'inammissibilità della prova orale, appare del tutto improbabile che il debitore, che non aveva onorato precedentemente il debito per mancanza di provvista, fosse in grado di pagare in contanti, in violazione
9 della tracciabilità dei pagamenti, addirittura una somma ben maggiore in un'unica soluzione e senza pretendere il rilascio di una quietanza dal creditore>>;
- << la scrittura prodotta in giudizio, cui l'opponente vuol attribuire valore di quietanza, tale non piò essere considerata, sia per il disconoscimento effettuato dall'opposto, sia perché la firma di sottoscrizione, in quanto apposta al di sopra della dicitura “pagato” e dei conteggi, non può avere efficacia di approvazione di quanto sottoscritto (non a caso
“sottoscrizione” significa firma apposta “sotto” e non “sopra” ad una scrittura) >>.
La decisione merita condivisione.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la tesi dell'appellante, secondo cui quest'ultimo avrebbe estinto l'obbligazione tramite la consegna nelle mani di di denaro contante pari ad Euro 12.022,00, non Controparte_1 risulta supportata da alcuna valida prova.
La scrittura prodotta dal , alla quale quest'ultimo pretende di Pt_1 attribuire valore di quietanza liberatoria, è infatti formalmente inidonea a tale scopo, atteso che, effettivamente, la firma del risulta CP_1 apposta al di sopra della dicitura attestante il pagamento e non al di sotto.
Un tale documento non può assumere efficacia liberatoria, né può integrare il principio prova scritta richiesto dall' art. 2721 c.c. ai fini dell'ammissione della prova testimoniale (peraltro volta, come efficacemente rilevato dal giudice di prime cure, a dimostrare l'improbabile circostanza secondo cui il debitore - il quale non aveva onorato precedentemente il debito per mancanza di provvista - avrebbe pagato in contanti, in violazione della tracciabilità dei pagamenti, una somma ben maggiore, in un'unica soluzione e senza neanche pretendere il rilascio di una idonea quietanza dal creditore).
L'istanza di verificazione, poi, sarebbe stata priva di utilità, atteso che, anche qualora fosse stata accertata la paternità della firma apposta, il documento, come detto, non avrebbe avuto comunque alcun valore probatorio, in quanto inefficace ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Né alcun rilevo assume la censura formulata con il terzo motivo.
10 L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli assegni bancari posti a base del d.i. opposto fossero idonei ad assumere il valore di promesse di pagamento, ignorando che gli stessi erano stati consegnati postdatati e senza l'indicazione del beneficiario, allo scopo di garantire un debito precedentemente contratto.
Sul punto, il primo giudice osserva: <Gli assegni bancari, inoltre, seppure fossero stati consegnati postdatati, privi dell'indicazione del beneficiario e con funzione di mera garanzia (su detto punto vi sono mere asserzioni e alcuna prova), in ogni caso non sarebbero nulli come titoli di credito, giusto l'art. 31 R.D. 1933/1733 e la giurisprudenza consolidata (cfr.
2160/2006), la quale non considera nullo l'assegno, ma il patto di non presentazione o il patto di garanzia. In ogni caso, gli assegni bancari nel caso in esame non sono stati fatti valere come titoli di credito, ma come scritture private di ricognizione di debito e promessa di pagamento, in relazione alle quali, non risultano provati pagamenti nemmeno riguardo alla sola sorte capitale>>.
La decisione è corretta.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato
a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass.
Civ 10710/16).
In altri termini, l'assegno postdatato o in bianco consegnato a scopo di garanzia è contrario a norme imperative e determina, dunque, la nullità del
11 patto di garanzia. Esso, tuttavia, mantiene, tra le parti, pieno valore di scrittura privata di riconoscimento del debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Nel caso di specie, fra l'altro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, gli assegni prodotti non sono stati fatti valere come titoli di credito mediante azione cartolare, ma sono stati utilizzati quale strumento probatorio a sostegno della pretesa creditoria. In tal senso, essi devono, di certo, ritenersi idonei a fondare la presunzione iuris tantum circa l'esistenza del rapporto obbligatorio e dell'obbligo dell'emittente di corrispondere la somma indicata, indipendentemente dalla dedotta -e mai provata- funzione originaria di garanzia, dalla postdatazione ovvero dall'assenza del beneficiario.
A fronte di tale presunzione, l'appellante non ha fornito alcun valido elemento di senso contrario. Il , invero, si è limitato a mere Pt_1 deduzioni difensive, prive di qualsivoglia supporto probatorio.
In assenza di una prova concreta e specifica dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ovvero di altro fatto estintivo della stessa, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto obbligatorio non può ritenersi superata.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi applicati. Anche sotto tale profilo, l'appellante si è limitato ad affermazioni meramente assertive. In difetto di qualsiasi elemento, anche indiziario, non può ritenersi dimostrata né la funzione degli assegni quale strumento di pagamento di interessi, né, tantomeno, la sussistenza di una condotta usuraria.
In proposito, non può non rilevarsi, peraltro, che, con sentenza irrevocabile n. 570/2025, emessa in data 16.10.2025 dal Tribunale Penale di Benevento, è stato assolto dal reato di usura “perché il Controparte_1 fatto non sussiste”.
I giudici penali hanno, in particolare, rilevato che “…le contraddizioni evidenziate involgono aspetti determinanti che riguardano la data e le modalità di erogazione del prestito nonché il tasso di interesse effettivamente pattuito, contribuendo ad evidenziare la fragilità del narrato del , la cui attendibilità risulta ampiamente compromessa dalle Pt_1
12 ulteriori prove acquisite nella fase istruttoria anche in relazione alla presunta estorsione subita. La ricostruzione accusatoria soffre invero di una insanabile intrinseca fragilità, determinata verosimilmente dall'esistenza di un forte interesse personale della persona offesa ad una ricostruzione a sé favorevole della vicenda in regione degli interessi economici sottesi.” (cfr. sent. N .570/2025 allegata al fascicolo di parte appellata).
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
Infondato, infine, si rivela anche il quarto motivo di impugnazione, con cui l'appellante cesura l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei titoli bancari e della somma di Euro 12.022,00 che egli sostiene aver corrisposto al . Invero, tali domande risultano evidentemente CP_1 rigettate dal primo giudice, come emerge dalla lettura del dispositivo della sentenza. Inoltre, la richiesta di restituzione del titolo ovvero della somma asseritamente versata presuppone necessariamente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. In mancanza di allegazioni specifiche e di idonei riscontri probatori circa l'effettiva corresponsione della somma, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna statuizione restitutoria.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, l'appello va rigettato, e per l'effetto la pronuncia gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente
13 pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 07.09.2022 avverso la sentenza n.279/2022 del
Tribunale di Benevento pubblicata in data 07/02/2022, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.357,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Bellaroba;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3861/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
279/2022 del Tribunale di Benevento depositata in data 07.02.2022 nell'ambito del procedimento n. 5377/2019 R.G.
t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Barbato Parte_1
); C.F._1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bellaroba Controparte_1
( ); C.F._2
APPELLATO
Conclusioni: come da note di udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1222/2019, emesso dal Tribunale di Benevento, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 6.874,00 oltre accessori, in favore di , Controparte_1 in forza degli assegni bancari n. 3218542338-11 e n. 3218542340-00.
A sostegno della propria pretesa deduceva che:
-nell'anno 2011 aveva ottenuto un prestito personale da , Controparte_1 emettendo, a fronte delle somme ricevute, due effetti cambiari, rispettivamente, di Euro 3.750,00 con scadenza il 30.09.2011 e di Euro
3.780,00, con scadenza il 30.10.2011;
- all'atto della prima scadenza, non disponendo delle somme necessarie, aveva chiesto una dilazione del pagamento, concessagli dal CP_1 previo riconoscimento di interessi;
- in data 11.10.2011, aveva rilasciato tre assegni bancari postdatati a garanzia del debito, tra cui i due azionati in sede monitoria, tutti senza indicazione del beneficiario e per un importo complessivo di Euro
10.362,00;
- alle scadenze degli assegni, il gli aveva chiesto ulteriori somme CP_1
a titolo di interessi ed in data 31.03.2017 aveva provveduto al pagamento del proprio debito, consegnando allo stesso la somma in contanti di Euro
12.022,00, comprensivi degli interessi maturati, come da ricevuta sottoscritta dal creditore e depositata in atti;
- all'atto del pagamento, il creditore gli aveva restituito le sole cambiali, trattenendo, invece, gli assegni bancari.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di:
“a) emettere il provvedimento di sospensione della esecutorietà del titolo opposto, con decreto “inaudita altera parte” e/o previa fissazione di apposita udienza di comparizione, per tutti i motivi sopra esposti;
b) dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per la ragioni in fatto e in diritto, e per quanto evidenziato nel presente atto;
c) accertare e dichiarare
2 la nullità del patto di garanzia e/o dei titoli bancari per contrarietà alle norme contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 ed alla luce del criterio della non conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.; d) accertare e dichiarare
l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti a seguito dell'avvenuto pagamento del capitale maggiorato degli interessi e la restituzione degli effetti cambiari, e pertanto dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per estinzione del rapporto sottostante;
e) in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per invalidità del rapporto sottostante e comunque per causa illecita e contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 106, 107, 111, 112
e 132 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché per l'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura pro-tempore da determinarsi anche a mezzo C.T.U., e la violazione dell'art. 644 c.p., in ragione del combinato disposto degli artt. 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.; f) in via gradata e subordinata accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti e del pagamento per mancanza di atto pubblico, ed in particolare per la violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c.;
g) per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente, degli assegni numero 3218542338-11 di euro 3.346,00, numero 3218542339-12 di euro 3.488,00 e numero 3218542340-00 di euro 3.528,00, della banca Unicredit S.p.A., aventi data di emissione, rispettivamente, il giorno 30.01.2012 il primo, il 28.02.2012 il secondo ed il
30.03.2012 il terzo;
h) in ogni caso condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 12.022,00 corrisposta a titolo di capitale più interessi, e/o in subordine alla restituzione della somma versata a titolo di interessi pari ad euro 4.492,00, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o determinata a mezzo
C.T.U., il tutto con interessi a far data dal pagamento ex art. 2033 c.c.; i) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per spese generali, CPA ed IVA, e con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e formulando le seguenti conclusioni: “- in via definitiva,
3 rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda con essa avanzata siccome improcedibile e/o inammissibile e/o ed infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente ed integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo, con l'accoglimento di tutte le eccezioni e richieste avanzate nella narrativa del presente atto.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori, sia relative alla fase inibitoria che al merito, attribuiti all'Avv. GIUSEPPE BELLAROBA, che dichiara di aver anticipato i primi e non percetto il resto.”
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) Rigetta
l'opposizione e ogni altra domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna
l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.417,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario.”
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 07.09.2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza per i motivi di seguito indicati, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per la ragioni in fatto e in diritto, e per quanto evidenziato nel presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità del patto di garanzia e/o dei titoli bancari per contrarietà alle norme contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 ed alla luce del criterio della non conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.; - accertare e dichiarare
l'estinzione del rapporto intercorso tra le parti a seguito dell'avvenuto pagamento del capitale maggiorato degli interessi e la restituzione degli effetti cambiari, e pertanto dichiarare l'inefficacia della promessa di pagamento per estinzione del rapporto sottostante;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia della promessa di paga-mento per
4 invalidità del rapporto sottostante e comunque per causa illecita e contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 106, 107, 111, 112
e 132 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché per l'applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura pro-tempore da determinarsi anche a mezzo C.T.U., e la violazione dell'art. 644 c.p., in ragione del combinato disposto degli artt. 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.; - per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente, degli assegni numero 3218542338-11 di euro 3.346,00, numero 3218542339-12 di euro 3.488,00 e numero 3218542340-00 di euro 3.528,00, della banca Unicredit S.p.A., aventi data di emissione, rispettivamente, il giorno 30.01.2012 il primo, il 28.02.2012 il secondo ed il
30.03.2012 il terzo;
- in ogni caso condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 12.022,00 corrisposta a titolo di capitale più interessi, e/o in subordine alla restituzione della somma versata a titolo di interessi pari ad euro 4.492,00, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa e/o determinata a mezzo
C.T.U., il tutto con interessi a far data dal paga-mento ex art. 2033 c.c.; - in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado ed oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, e delle spese sostenute contributo unificato, marca e costi di registrazione se dovuti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
Si è costituito in giudizio , così concludendo:“- in via Controparte_1 preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità dell'avverso appello per tutti i motivi esposti in narrativa da rilevare già in prima udienza, ai sensi dell'art.342, 2° comma n.1 e 2 c.p.c. nonchè dell'art.348 ter c.p.c.; - in via cautelativa ed istruttoria ed ove ritenuto ammissibile l'appello e/o le connesse richieste istruttorie, per l'ammissione di ogni mezzo di prova indicato ed articolato dall'opposto nelle memorie ex art.183 VI° comma c.p.c. e negli atti di causa, con il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da controparte perché inammissibili ed irrilevanti;
- in via definitiva e nel merito, per il rigetto dell'appello così come proposto e di ogni domanda avanzata dall'opponente in primo e secondo grado, in quanto inammissibile, improcedibile, nulla ed infondata nei relativi rilievi,
5 con la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento di ogni eccezione e deduzione contenuta nel presente atto. Sempre e comunque con vittoria integrale di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori, posti a carico dell'appellante ed attribuiti all'Avv.Giuseppe Bellaroba, anticipatario e non percettore.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita tardività del gravame proposto.
Il codice di rito, nell'individuare i termini per la proposizione dell'impugnazione, distingue tra il termine breve di 30 giorni (art. 325
c.p.c.), applicabile nell'ipotesi di rituale notificazione della sentenza, ed il termine lungo di sei mesi (art.327 c.p.c.), decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, operante in difetto di notificazione.
Nel caso in esame, il termine cui fare riferimento è quello di sei mesi non essendo stata notificata la sentenza di primo grado.
Parte appellata sostiene che il dies a quo da cui far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione sarebbe quello del 03/02/2022 (data di trasmissione telematica della sentenza).
La deduzione non è corretta, atteso che la pubblicazione della sentenza si perfeziona solo nel momento in cui il provvedimento diviene effettivamente ostensibile alle parti attraverso il completamento dell'iter amministrativo di deposito in cancelleria.
Nella specie, come attestato dalle risultanze del sistema informatico, sebbene la sentenza sia stata trasmessa telematicamente in data
03/02/2022, la sua pubblicazione ufficiale (con l'attribuzione del numero di cronologico e la relativa visibilità alle parti costituite) è avvenuta solo in data 07/02/2022. Solo da tale ultima data può dunque a decorrere il termine per l'impugnazione.
Ne consegue che, il gravame (notificato in data 07.09.2022), considerato il periodo della sospensione feriale, risulta tempestivo.
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
6 dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di primo grado si è pronunciato nonostante la Procura della Repubblica avesse emesso - nell'ambito del procedimento penale n. 1529/2020, relativo all'imputazione dell'appellato per i reati previsti dagli artt. 644 e 629 c.p. - un provvedimento di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/1999.
Secondo la prospettazione dell'impugnate, il predetto provvedimento
(notificato all'appellante il 13.11.2021 e prodotto unitamente alle note conclusive in primo grado) avrebbe dovuto impedire al giudice civile di pronunciarsi durante il disposto periodo di sospensione, atteso che “La sospensione dei termini di cui si discute, ha effetto immediato a seguito
7 della verifica del p.m. circa la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici riconosciuti dalla norma. Ai sensi dell'art. 298 c.p.c. durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. Gli atti compiuti nel corso del periodo di sospensione sono inefficaci.” (cfr. atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto assente la prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto obbligatorio.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibili le istanze istruttorie e le prove testimoniali proposte, nonché nel non aver dato seguito alla formulata istanza di verificazione.
Evidenzia, nello specifico, la sussistenza di un principio di prova scritta
(art. 2724 c.c.), consistente nella scrittura depositata in atti, sottoscritta dall'appellato ed asseritamente attestante l'avvenuto pagamento del debito oggetto di lite. Tale scrittura, secondo la ricostruzione dell'appellante, avrebbe legittimato l'ammissione della prova testimoniale, permettendo di dimostrare in modo compiuto l'estinzione dell'obbligazione, avvenuta con consegna di denaro contante. Inoltre, la formulata istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata, cui il giudice non ha dato seguito, sarebbe stata idonea a confermare la paternità della firma apposta, fornendo ulteriore elemento probatorio a sostegno della propria tesi.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli assegni bancari posti a base del d.i. opposto fossero idonei ad assumere il valore di promesse di pagamento.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante i predetti assegni, postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, sarebbero stati consegnati al il giorno 11.10.2011 allo scopo di garantire un debito CP_1 precedentemente contratto. Ne conseguirebbe la nullità dei titoli e del patto di garanzia, contrario a norme imperative.
L'appellante evidenzia, inoltre, che tali assegni sarebbero stati emessi per coprire un interesse usurario, rendendo di conseguenza nullo il rapporto sottostante per illiceità della causa, in ragione del combinato disposto
8 degli articoli 1321, 1324, 1418 e 1343 c.c.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'impugnante censura l'omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la restituzione dei titoli bancari e le somme versate da esso appellante a per Controparte_1
l'estinzione dell'obbligazione.
L'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il provvedimento emesso nell'ambito del procedimento penale n. 1529/2020 non avrebbe potuto determinare la sospensione del giudizio di primo grado.
Esso, infatti, è stato emesso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del
1999, norma che disciplina una misura di tutela speciale in favore delle vittime di estorsione e di usura. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini legali, sostanziali e processuali, nonché delle procedure esecutive e delle operazioni di vendita forzata, esclusivamente con riguardo agli atti esecutivi e alle iniziative dirette alla riscossione coattiva dei crediti. La sospensione in questione, tuttavia, non comporta né presuppone la sospensione del giudizio civile di cognizione volto all'accertamento del credito, che rimane totalmente estraneo all'ambito applicativo della norma.
L'art. 20 citato, infatti, incide unicamente sulla fase esecutiva e sui termini connessi all'adempimento o all'esercizio di azioni esecutive, senza paralizzare l'ordinario svolgimento dei giudizi di merito destinati ad accertare l'esistenza o l'entità del credito. Ne consegue che il giudice di primo grado ben poteva definire il giudizio di cognizione, non essendo ravvisabile alcuna causa legale di sospensione del processo civile di accertamento. Il motivo, pertanto, è infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
- < La prova testimoniale è palesemente inammissibile, opponendosi ad essa le regole che limitano l'ammissibilità di detta prova (art. 2721 c.c. e seguenti)>>;
- <A parte l'inammissibilità della prova orale, appare del tutto improbabile che il debitore, che non aveva onorato precedentemente il debito per mancanza di provvista, fosse in grado di pagare in contanti, in violazione
9 della tracciabilità dei pagamenti, addirittura una somma ben maggiore in un'unica soluzione e senza pretendere il rilascio di una quietanza dal creditore>>;
- << la scrittura prodotta in giudizio, cui l'opponente vuol attribuire valore di quietanza, tale non piò essere considerata, sia per il disconoscimento effettuato dall'opposto, sia perché la firma di sottoscrizione, in quanto apposta al di sopra della dicitura “pagato” e dei conteggi, non può avere efficacia di approvazione di quanto sottoscritto (non a caso
“sottoscrizione” significa firma apposta “sotto” e non “sopra” ad una scrittura) >>.
La decisione merita condivisione.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la tesi dell'appellante, secondo cui quest'ultimo avrebbe estinto l'obbligazione tramite la consegna nelle mani di di denaro contante pari ad Euro 12.022,00, non Controparte_1 risulta supportata da alcuna valida prova.
La scrittura prodotta dal , alla quale quest'ultimo pretende di Pt_1 attribuire valore di quietanza liberatoria, è infatti formalmente inidonea a tale scopo, atteso che, effettivamente, la firma del risulta CP_1 apposta al di sopra della dicitura attestante il pagamento e non al di sotto.
Un tale documento non può assumere efficacia liberatoria, né può integrare il principio prova scritta richiesto dall' art. 2721 c.c. ai fini dell'ammissione della prova testimoniale (peraltro volta, come efficacemente rilevato dal giudice di prime cure, a dimostrare l'improbabile circostanza secondo cui il debitore - il quale non aveva onorato precedentemente il debito per mancanza di provvista - avrebbe pagato in contanti, in violazione della tracciabilità dei pagamenti, una somma ben maggiore, in un'unica soluzione e senza neanche pretendere il rilascio di una idonea quietanza dal creditore).
L'istanza di verificazione, poi, sarebbe stata priva di utilità, atteso che, anche qualora fosse stata accertata la paternità della firma apposta, il documento, come detto, non avrebbe avuto comunque alcun valore probatorio, in quanto inefficace ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Né alcun rilevo assume la censura formulata con il terzo motivo.
10 L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere che gli assegni bancari posti a base del d.i. opposto fossero idonei ad assumere il valore di promesse di pagamento, ignorando che gli stessi erano stati consegnati postdatati e senza l'indicazione del beneficiario, allo scopo di garantire un debito precedentemente contratto.
Sul punto, il primo giudice osserva: <Gli assegni bancari, inoltre, seppure fossero stati consegnati postdatati, privi dell'indicazione del beneficiario e con funzione di mera garanzia (su detto punto vi sono mere asserzioni e alcuna prova), in ogni caso non sarebbero nulli come titoli di credito, giusto l'art. 31 R.D. 1933/1733 e la giurisprudenza consolidata (cfr.
2160/2006), la quale non considera nullo l'assegno, ma il patto di non presentazione o il patto di garanzia. In ogni caso, gli assegni bancari nel caso in esame non sono stati fatti valere come titoli di credito, ma come scritture private di ricognizione di debito e promessa di pagamento, in relazione alle quali, non risultano provati pagamenti nemmeno riguardo alla sola sorte capitale>>.
La decisione è corretta.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato
a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass.
Civ 10710/16).
In altri termini, l'assegno postdatato o in bianco consegnato a scopo di garanzia è contrario a norme imperative e determina, dunque, la nullità del
11 patto di garanzia. Esso, tuttavia, mantiene, tra le parti, pieno valore di scrittura privata di riconoscimento del debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Nel caso di specie, fra l'altro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, gli assegni prodotti non sono stati fatti valere come titoli di credito mediante azione cartolare, ma sono stati utilizzati quale strumento probatorio a sostegno della pretesa creditoria. In tal senso, essi devono, di certo, ritenersi idonei a fondare la presunzione iuris tantum circa l'esistenza del rapporto obbligatorio e dell'obbligo dell'emittente di corrispondere la somma indicata, indipendentemente dalla dedotta -e mai provata- funzione originaria di garanzia, dalla postdatazione ovvero dall'assenza del beneficiario.
A fronte di tale presunzione, l'appellante non ha fornito alcun valido elemento di senso contrario. Il , invero, si è limitato a mere Pt_1 deduzioni difensive, prive di qualsivoglia supporto probatorio.
In assenza di una prova concreta e specifica dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ovvero di altro fatto estintivo della stessa, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto obbligatorio non può ritenersi superata.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi applicati. Anche sotto tale profilo, l'appellante si è limitato ad affermazioni meramente assertive. In difetto di qualsiasi elemento, anche indiziario, non può ritenersi dimostrata né la funzione degli assegni quale strumento di pagamento di interessi, né, tantomeno, la sussistenza di una condotta usuraria.
In proposito, non può non rilevarsi, peraltro, che, con sentenza irrevocabile n. 570/2025, emessa in data 16.10.2025 dal Tribunale Penale di Benevento, è stato assolto dal reato di usura “perché il Controparte_1 fatto non sussiste”.
I giudici penali hanno, in particolare, rilevato che “…le contraddizioni evidenziate involgono aspetti determinanti che riguardano la data e le modalità di erogazione del prestito nonché il tasso di interesse effettivamente pattuito, contribuendo ad evidenziare la fragilità del narrato del , la cui attendibilità risulta ampiamente compromessa dalle Pt_1
12 ulteriori prove acquisite nella fase istruttoria anche in relazione alla presunta estorsione subita. La ricostruzione accusatoria soffre invero di una insanabile intrinseca fragilità, determinata verosimilmente dall'esistenza di un forte interesse personale della persona offesa ad una ricostruzione a sé favorevole della vicenda in regione degli interessi economici sottesi.” (cfr. sent. N .570/2025 allegata al fascicolo di parte appellata).
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
Infondato, infine, si rivela anche il quarto motivo di impugnazione, con cui l'appellante cesura l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei titoli bancari e della somma di Euro 12.022,00 che egli sostiene aver corrisposto al . Invero, tali domande risultano evidentemente CP_1 rigettate dal primo giudice, come emerge dalla lettura del dispositivo della sentenza. Inoltre, la richiesta di restituzione del titolo ovvero della somma asseritamente versata presuppone necessariamente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. In mancanza di allegazioni specifiche e di idonei riscontri probatori circa l'effettiva corresponsione della somma, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna statuizione restitutoria.
In definitiva, per le esposte ragioni in fatto e diritto, l'appello va rigettato, e per l'effetto la pronuncia gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente
13 pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 07.09.2022 avverso la sentenza n.279/2022 del
Tribunale di Benevento pubblicata in data 07/02/2022, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.357,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Bellaroba;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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