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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui sono state riunite le cause nn. 565/24, 566/24 e 594/24, vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
98; C.F. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
31/5/1971, residente in [...] e Parte_4
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._4
(GR) C.S. Monticello 14/A, tutti rappresentati e difesi in giudizio, unitamente ma disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla busta telematica di deposito, dagli
Avvocati Paolo Bastianini con studio in Grosseto alla Piazza Mensini, 2 ed Andrea
ON con studio in Pitigliano, alla Via Cardella, 60, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine di appartenenza: e Email_1 Email_2
RICORRENTI
E , (C.F. e P.IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Dott. , nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 pro-tempore della con sede legale in Arezzo (AR), Controparte_1
Via Piero Calamandrei n. 173, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Rossi, Gabriele
BA, GI NA, NI CC e SA RI Salvadori, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Avvocatura in Arezzo Via Calamandrei n.
173, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da dequalificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente : “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni Pt_1 domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento del Sig. perpetrato in Parte_1 suo danno dall' convenuta per averlo adibito a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire il Sig. allo svolgimento esclusivo delle Parte_1 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento del ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dal Sig. Pt_1
in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni
[...] mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Pag. 2 di 12 Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa Parte_2 ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento del Sig. perpetrato in Parte_2 suo danno dall' convenuta per averlo adibito a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire il Sig. allo svolgimento esclusivo delle Parte_2 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento del ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dal Sig.
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Parte_2 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni Pt_3 domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento della Sig.ra perpetrato in Parte_3 suo danno dall' convenuta per averla adibita a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire la Sig.ra allo svolgimento esclusivo delle Parte_3 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento della ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
Pag. 3 di 12 - condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dalla Sig.ra
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Pt_3 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa Parte_4 ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento della Sig.ra perpetrato Parte_4 in suo danno dall' convenuta per averla adibita a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire la Sig.ra allo svolgimento esclusivo delle Parte_4 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento della ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dalla Sig.ra
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Parte_4 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Convenuta per tutti i giudizi: ““Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via pregiudiziale dichiarare la nullità del ricorso;
- nel merito:
Pag. 4 di 12 in tesi respingere le domande proposte dal ricorrente in quanto parzialmente prescritte
e infondate in fatto e in diritto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. 2° cc;
- in ipotesi ridurre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. 1° cc il risarcimento in ragione della gravità del concorso colposo di controparte;
- in ogni caso limitare il risarcimento del danno alle sole somme per le quali non sia decorso il relativo termine di prescrizione per i motivi meglio esposti in narrativa.
- Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo Parte_6 di oneri di legge accessori al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
1. Con distinti ricorsi riuniti gli infermieri professionali Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano innanzi a questo Tribunale l' Parte_5
deducendo d'aver subito un demansionamento per essere stati
[...]
adibiti in via continuativa allo svolgimento di mansioni inferiori,
proprie della figura dell'operatore socio sanitario. Chiedevano quindi la cessazione della condotta illegittima, la condanna dell' ad Pt_6
adibirli allo svolgimento delle sole mansioni appartenenti alla categoria professionale d'appartenenza e al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, indicati nella misura del 30 % di ogni mensilità netta, moltiplicata per tutta la durata di ciascuna dequalificazione;
il tutto come da conclusioni sopra riportate.
Pag. 5 di 12 2. Si costituiva in giudizio l' Parte_5
contestando che i ricorrenti avessero svolto – e, a monte, invero financo dedotto – lo svolgimento di mansioni inferiori in misura prevalente. Concludeva comunque chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
3. Sulla scorta della documentazione prodotta, escussi alcuni testi,
all'odierna udienza la causa – previo deposito di memorie finali ex art. 429 cpc. - è stata discussa e quindi decisa con la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso non è fondato.
5. Una necessaria e preliminare rilevante considerazione: è
incontestato che i lavoratori svolgessero abitualmente le mansioni proprie della figura di appartenenza, quali responsabili dell'assistenza infermieristica generale, alla stregua delle previsioni contenute nel
D.M. 14 settembre 1994, n. 739.
Essi assumono, tuttavia, d'aver aggiuntivamente svolto – all'interno del P.S. del piccolo ospedale di Pitigliano - mansioni proprie dell'operatore socio sanitario, figura professionale chiamata a coadiuvare il medico e, soprattutto, il personale infermieristico nello svolgimento delle attività necessarie, fornendo supporto di base all'igiene, alla mobilità e all'alimentazione dei pazienti e dedicandosi ai loro bisogni primari.
È quindi chiaro come la figura dell'OSS, per la stessa natura delle sue prestazioni, veda quale campo tipico e precipuo d'intervento quello della degenza ospedaliera.
Pag. 6 di 12 Un'ulteriore connessa considerazione preliminare appare utile: la distribuzione dei compiti e dei fabbisogni sono di stretta competenza della PA e la mera circostanza che una pianta organica preveda in astratto una certa consistenza non comporta necessariamente un giudizio di non marginalità delle mansioni svolte da coloro che operano in un certo settore assolvendo (anche) compiti di figure presenti in pianta organica ma non de facto poiché il giudizio cui, in questa sede, è chiamato il Tribunale deve essere assolto alla stregua di canoni di effettività, calati nel caso concreto.
La questione sottoposta non può essere risolta insomma invocando deficit organizzativi o gestori e sull'assunto che in pianta organica regionale sarebbe prevista la presenza di 12 infermieri e 2,6 OSS.
Legittimamente parte resistente, tenuto conto delle peculiarità della situazione pitiglianese, ha deciso di dotare l'organico del locale P.S. di due figure di infermieri professionali per turno e non di un infermiere e di un OSS (con la disposizione, di cui a breve meglio si dirà, che in
Parte caso di necessità l' in forza in altri reparti, scendesse di un piano per recarsi al pian terreno e prestare ausilio all'infermiere del P.S.).
Il tutto nel contesto del principio consolidato per cui il lavoratore pubblico dipendente ha un generale dovere di leale collaborazione,
particolarmente pregnante in tale settore in ragione della necessità di tutelare l'interesse pubblico che è generalmente sotteso all'esercizio dell'attività dei pubblici impiegati, oltre che in attuazione dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 c.c. Occorre
aggiungere che si tratta di principi e interessi pubblici ancor più
significativamente pregnanti nel settore della sanità pubblica.
Pag. 7 di 12 Non è quindi sulla base di dati meramente statistici o formali che può
essere affrontata la vicenda in esame.
6. Negligendo tali aspetti e affidandosi a una visione più formalistica che concreta della vicenda, parte ricorrente sembra incorrere in un equivoco di fondo ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del demansionamento, la prova che una certa attività sia stata svolta in maniera non occasionale o persino costante nel tempo (in ipotesi anche giornalmente), trascurando tuttavia il fondamentale rilievo per cui non meno rilevante è altresì il necessario accertamento del profilo quantitativo dell'impegno svolto nell'assolvimento di mansioni inferiori ovvero la sua misura e rilevanza. In altri, e più chiari, termini:
l'impegno di un infermiere in un'attività propria dell'OSS potrebbe essere in astratto anche frequente, ma ben poco consistente rispetto ai residui compiti propri giornalmente svolti.
In tale prospettiva, le deposizioni testimoniali non hanno fatto altro che confermare un dato ovvero che non erano applicati OSS in pianta stabile presso il reparto di PS dell'U.O. di Pitigliano e che le relative mansioni venivano quindi svolte dagli infermieri di turno. Il che non è
sufficiente in presenza di un dato quantitativo di non rilevanza rispetto alle mansioni proprie di infermieri che erano (altrettanto pacificamente) svolte dai diretti interessati con continuità e assoluta prevalenza.
7. Volendo fare il punto rispetto ai parametri interpretativi consolidati fatti propri dalla giurisprudenza in subiecta materia
(limitandosi a quella di legittimità, si vedano, fra le tante, le sentenze nn. 1774/2006, 8910/2019, 19419/2020 e, da ultimo, 12138/2025)
Pag. 8 di 12 possono dirsi ricorrenti i seguenti principi: (i) l'interprete deve verificare che le mansioni inferiori cui il lavoratore pubblico può
essere adibito siano accessorie rispetto a quelle di assegnazione, (ii)
che egli svolga tali ultime mansioni in misura prevalente e assorbente,
(iii) che le mansioni inferiori accessorie non siano del tutto estranee al profilo d'appartenenza e siano svolte in presenza di esigenze organizzative obiettive (nel senso, ad esempio, che l'adibizione non sia rispondente a mera, evitabile, disorganizzazione o, peggio, a una volontà priva di qualsivoglia giustificazione o persino illegittima da parte del datore di lavoro pubblico), restando invece del tutto ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità
amministrativa che le è propria, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore e venendo, per contro,
in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.
Sussistenti tali presupposti, non si realizza violazione alcuna dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'omologa disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2103 del cod. civ., essendo legittima la richiesta da parte datoriale di marginali attività, corrispondenti a mansioni inferiori, che il lavoratore è tenuto a espletare allorché sia garantito che l'attività prevalente e assorbente da lui svolta rientri invece fra le mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza.
8. Ritiene il Tribunale che proprio questo sia il caso dei ricorrenti.
Essi lavoravano al P.S. ove - è dato notorio - le mansioni richieste sono di natura medica e infermieristica, non residuando spazio per le
Pag. 9 di 12 mansioni di un OSS. Dal che si spiega come già in radice l'impiego di
OSS in quel reparto fosse previsto in via residuale.
Parte ricorrente tenta di recuperare tale deficit allegatorio richiamando l'esistenza presso il P.S. di un'attività di osservazione breve intensiva (cd. OBI).
Ebbene già in astratto è evidente che l'impegno di tale peculiare settore è ridotto rispetto ai compiti propri del P.S. dove l'attività
principale si esaurisce nella visita immediata del paziente e nel suo invio a casa o, in alternativa, in reparto, con impiego di attività che involgono solo figure professionali riconducili al settore medico e infermieristico. Il che è particolarmente vero per un P.S. di un piccolo ospedale quale è quello di Pitigliano.
Coerente con tale impostazione è la previsione di soli due posti letto presso quella struttura (cfr. doc. 6 di parte resistente da cui si evince che tale tipologia di posti in osservazione breve è stata introdotta nel
2012 e limitata addirittura a un solo posto letto fino al 2016).
In aderenza a quanto finora detto, il numero dei servizi OBI a
Pitigliano risulta circoscritto, sia come valore assoluto sia in rapporto agli accessi complessivi al P.S. (che la stessa parte ricorrente individua in circa 5.000 annui, quindi tra 13 e 14 al giorno;
dal doc. 7 di parte resistente si evince, in effetti, che tra il 2019 e il 2024 annualmente sono stai registrati ingressi al PS variabili da poco più di 3.000 a poco più di 5.000, con la sola eccezione dell'anno 2019 ove si sono registrati circa 5.800 accessi;
il che significa un tempo di permanenza medio al
P.S. di circa due ore).
Pag. 10 di 12 Senza trascurare il fatto che un'osservazione breve è, per definizione,
temporalmente delimitata ed essa non richiede - anche quando si protragga per ore, con la necessità di provvedere all'assistenza del paziente per i bisogni fisiologici o per la sua igiene personale – un impegno costante e quantitativamente rilevante di attività lavorativa propria di un OSS, come potrebbe dirsi se si trattasse di assicurare invece assistenza in un reparto di degenza con numerosi posti letto.
Se tale dato è già decisamente significativo e idoneo a sconfessare la tesi dei ricorrenti, va detto inoltre che dall'istruttoria testimoniale è
emerso che – nel siffatto contesto delle pur limitate esigenze dell'OBI -
laddove necessario era previsto l'intervento di OSS dalle altre aree del presidio ospedaliero di Pitigliano previa richiesta da parte degli infermieri (cfr. dichiarazioni dei testi Testimone_1 Testimone_2
e ). Testimone_3 Testimone_4
9. Pertanto, stante quanto sopra, anche qualora non fosse intervenuto alcun sostegno da altri OSS, non sarebbe stato comunque possibile sostenere che le mansioni inferiori, svolte in maniera così limitata (in ipotesi, anche frequente), potessero assorbire la gran parte dei compiti svolti nel turno dal singolo infermiere ricorrente, sì da potersi definire non marginali rispetto alle mansioni rientranti fra quelle corrispondenti alla qualifica di appartenenza, svolte in forma prevalente e assorbente da ciascun ricorrente (si veda anche il doc. 5
di parte resistente, contenente i dati estratti dalle cartelle cliniche mediante l'applicativo first aid, al cui interno le prestazioni in OBI
vengono così riportate: “eseguite cure igieniche di base e rifacimento
letto”).
Pag. 11 di 12 10. In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente respinto.
La specificità della vicenda e le peculiarità relative alla gestione del presidio ospedaliero di Pitigliano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da Parte_1 [...]
e ogni diversa Parte_2 Parte_3 Parte_4
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui sono state riunite le cause nn. 565/24, 566/24 e 594/24, vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
98; C.F. , nata a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_3
31/5/1971, residente in [...] e Parte_4
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._4
(GR) C.S. Monticello 14/A, tutti rappresentati e difesi in giudizio, unitamente ma disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla busta telematica di deposito, dagli
Avvocati Paolo Bastianini con studio in Grosseto alla Piazza Mensini, 2 ed Andrea
ON con studio in Pitigliano, alla Via Cardella, 60, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine di appartenenza: e Email_1 Email_2
RICORRENTI
E , (C.F. e P.IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Dott. , nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 pro-tempore della con sede legale in Arezzo (AR), Controparte_1
Via Piero Calamandrei n. 173, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Rossi, Gabriele
BA, GI NA, NI CC e SA RI Salvadori, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Avvocatura in Arezzo Via Calamandrei n.
173, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da dequalificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente : “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni Pt_1 domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento del Sig. perpetrato in Parte_1 suo danno dall' convenuta per averlo adibito a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire il Sig. allo svolgimento esclusivo delle Parte_1 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento del ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dal Sig. Pt_1
in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni
[...] mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Pag. 2 di 12 Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa Parte_2 ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento del Sig. perpetrato in Parte_2 suo danno dall' convenuta per averlo adibito a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire il Sig. allo svolgimento esclusivo delle Parte_2 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento del ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dal Sig.
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Parte_2 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa ogni Pt_3 domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento della Sig.ra perpetrato in Parte_3 suo danno dall' convenuta per averla adibita a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire la Sig.ra allo svolgimento esclusivo delle Parte_3 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento della ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
Pag. 3 di 12 - condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dalla Sig.ra
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Pt_3 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ricorrente “Piaccia al Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, disattesa Parte_4 ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
- Accertato e dichiarato il demansionamento della Sig.ra perpetrato Parte_4 in suo danno dall' convenuta per averla adibita a mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di assunzione, così provvedere:
- ordinare alla in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, di adibire la Sig.ra allo svolgimento esclusivo delle Parte_4 mansioni appartenenti alla propria categoria professionale, con conseguente cessazione della condotta illecita della consistente nel Parte_5 demansionamento della ricorrente e nel mancato inquadramento di personale OSS nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pitigliano;
- condannare la in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti patiti dalla Sig.ra
[...] in ragione del demansionamento anzidetto, nella misura del 30 % di ogni Parte_4 mensilità netta conseguita moltiplicata per tutta la durata della dequalificazione;
salvo il più o meno ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Convenuta per tutti i giudizi: ““Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via pregiudiziale dichiarare la nullità del ricorso;
- nel merito:
Pag. 4 di 12 in tesi respingere le domande proposte dal ricorrente in quanto parzialmente prescritte
e infondate in fatto e in diritto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. 2° cc;
- in ipotesi ridurre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. 1° cc il risarcimento in ragione della gravità del concorso colposo di controparte;
- in ogni caso limitare il risarcimento del danno alle sole somme per le quali non sia decorso il relativo termine di prescrizione per i motivi meglio esposti in narrativa.
- Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite. In punto di liquidazione delle spese di lite a favore dell' si richiede, a titolo Parte_6 di oneri di legge accessori al compenso professionale, il riconoscimento degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, previsti ope legis a carico dell'amministrazione e dei sottoscritti pubblici procuratori, anziché dell'IVA e del CPA (in termini Corte di
Cassazione, SS.UU., ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592)”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
1. Con distinti ricorsi riuniti gli infermieri professionali Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano innanzi a questo Tribunale l' Parte_5
deducendo d'aver subito un demansionamento per essere stati
[...]
adibiti in via continuativa allo svolgimento di mansioni inferiori,
proprie della figura dell'operatore socio sanitario. Chiedevano quindi la cessazione della condotta illegittima, la condanna dell' ad Pt_6
adibirli allo svolgimento delle sole mansioni appartenenti alla categoria professionale d'appartenenza e al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, indicati nella misura del 30 % di ogni mensilità netta, moltiplicata per tutta la durata di ciascuna dequalificazione;
il tutto come da conclusioni sopra riportate.
Pag. 5 di 12 2. Si costituiva in giudizio l' Parte_5
contestando che i ricorrenti avessero svolto – e, a monte, invero financo dedotto – lo svolgimento di mansioni inferiori in misura prevalente. Concludeva comunque chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
3. Sulla scorta della documentazione prodotta, escussi alcuni testi,
all'odierna udienza la causa – previo deposito di memorie finali ex art. 429 cpc. - è stata discussa e quindi decisa con la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso non è fondato.
5. Una necessaria e preliminare rilevante considerazione: è
incontestato che i lavoratori svolgessero abitualmente le mansioni proprie della figura di appartenenza, quali responsabili dell'assistenza infermieristica generale, alla stregua delle previsioni contenute nel
D.M. 14 settembre 1994, n. 739.
Essi assumono, tuttavia, d'aver aggiuntivamente svolto – all'interno del P.S. del piccolo ospedale di Pitigliano - mansioni proprie dell'operatore socio sanitario, figura professionale chiamata a coadiuvare il medico e, soprattutto, il personale infermieristico nello svolgimento delle attività necessarie, fornendo supporto di base all'igiene, alla mobilità e all'alimentazione dei pazienti e dedicandosi ai loro bisogni primari.
È quindi chiaro come la figura dell'OSS, per la stessa natura delle sue prestazioni, veda quale campo tipico e precipuo d'intervento quello della degenza ospedaliera.
Pag. 6 di 12 Un'ulteriore connessa considerazione preliminare appare utile: la distribuzione dei compiti e dei fabbisogni sono di stretta competenza della PA e la mera circostanza che una pianta organica preveda in astratto una certa consistenza non comporta necessariamente un giudizio di non marginalità delle mansioni svolte da coloro che operano in un certo settore assolvendo (anche) compiti di figure presenti in pianta organica ma non de facto poiché il giudizio cui, in questa sede, è chiamato il Tribunale deve essere assolto alla stregua di canoni di effettività, calati nel caso concreto.
La questione sottoposta non può essere risolta insomma invocando deficit organizzativi o gestori e sull'assunto che in pianta organica regionale sarebbe prevista la presenza di 12 infermieri e 2,6 OSS.
Legittimamente parte resistente, tenuto conto delle peculiarità della situazione pitiglianese, ha deciso di dotare l'organico del locale P.S. di due figure di infermieri professionali per turno e non di un infermiere e di un OSS (con la disposizione, di cui a breve meglio si dirà, che in
Parte caso di necessità l' in forza in altri reparti, scendesse di un piano per recarsi al pian terreno e prestare ausilio all'infermiere del P.S.).
Il tutto nel contesto del principio consolidato per cui il lavoratore pubblico dipendente ha un generale dovere di leale collaborazione,
particolarmente pregnante in tale settore in ragione della necessità di tutelare l'interesse pubblico che è generalmente sotteso all'esercizio dell'attività dei pubblici impiegati, oltre che in attuazione dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 c.c. Occorre
aggiungere che si tratta di principi e interessi pubblici ancor più
significativamente pregnanti nel settore della sanità pubblica.
Pag. 7 di 12 Non è quindi sulla base di dati meramente statistici o formali che può
essere affrontata la vicenda in esame.
6. Negligendo tali aspetti e affidandosi a una visione più formalistica che concreta della vicenda, parte ricorrente sembra incorrere in un equivoco di fondo ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del demansionamento, la prova che una certa attività sia stata svolta in maniera non occasionale o persino costante nel tempo (in ipotesi anche giornalmente), trascurando tuttavia il fondamentale rilievo per cui non meno rilevante è altresì il necessario accertamento del profilo quantitativo dell'impegno svolto nell'assolvimento di mansioni inferiori ovvero la sua misura e rilevanza. In altri, e più chiari, termini:
l'impegno di un infermiere in un'attività propria dell'OSS potrebbe essere in astratto anche frequente, ma ben poco consistente rispetto ai residui compiti propri giornalmente svolti.
In tale prospettiva, le deposizioni testimoniali non hanno fatto altro che confermare un dato ovvero che non erano applicati OSS in pianta stabile presso il reparto di PS dell'U.O. di Pitigliano e che le relative mansioni venivano quindi svolte dagli infermieri di turno. Il che non è
sufficiente in presenza di un dato quantitativo di non rilevanza rispetto alle mansioni proprie di infermieri che erano (altrettanto pacificamente) svolte dai diretti interessati con continuità e assoluta prevalenza.
7. Volendo fare il punto rispetto ai parametri interpretativi consolidati fatti propri dalla giurisprudenza in subiecta materia
(limitandosi a quella di legittimità, si vedano, fra le tante, le sentenze nn. 1774/2006, 8910/2019, 19419/2020 e, da ultimo, 12138/2025)
Pag. 8 di 12 possono dirsi ricorrenti i seguenti principi: (i) l'interprete deve verificare che le mansioni inferiori cui il lavoratore pubblico può
essere adibito siano accessorie rispetto a quelle di assegnazione, (ii)
che egli svolga tali ultime mansioni in misura prevalente e assorbente,
(iii) che le mansioni inferiori accessorie non siano del tutto estranee al profilo d'appartenenza e siano svolte in presenza di esigenze organizzative obiettive (nel senso, ad esempio, che l'adibizione non sia rispondente a mera, evitabile, disorganizzazione o, peggio, a una volontà priva di qualsivoglia giustificazione o persino illegittima da parte del datore di lavoro pubblico), restando invece del tutto ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità
amministrativa che le è propria, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore e venendo, per contro,
in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.
Sussistenti tali presupposti, non si realizza violazione alcuna dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'omologa disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2103 del cod. civ., essendo legittima la richiesta da parte datoriale di marginali attività, corrispondenti a mansioni inferiori, che il lavoratore è tenuto a espletare allorché sia garantito che l'attività prevalente e assorbente da lui svolta rientri invece fra le mansioni corrispondenti alla sua qualifica di appartenenza.
8. Ritiene il Tribunale che proprio questo sia il caso dei ricorrenti.
Essi lavoravano al P.S. ove - è dato notorio - le mansioni richieste sono di natura medica e infermieristica, non residuando spazio per le
Pag. 9 di 12 mansioni di un OSS. Dal che si spiega come già in radice l'impiego di
OSS in quel reparto fosse previsto in via residuale.
Parte ricorrente tenta di recuperare tale deficit allegatorio richiamando l'esistenza presso il P.S. di un'attività di osservazione breve intensiva (cd. OBI).
Ebbene già in astratto è evidente che l'impegno di tale peculiare settore è ridotto rispetto ai compiti propri del P.S. dove l'attività
principale si esaurisce nella visita immediata del paziente e nel suo invio a casa o, in alternativa, in reparto, con impiego di attività che involgono solo figure professionali riconducili al settore medico e infermieristico. Il che è particolarmente vero per un P.S. di un piccolo ospedale quale è quello di Pitigliano.
Coerente con tale impostazione è la previsione di soli due posti letto presso quella struttura (cfr. doc. 6 di parte resistente da cui si evince che tale tipologia di posti in osservazione breve è stata introdotta nel
2012 e limitata addirittura a un solo posto letto fino al 2016).
In aderenza a quanto finora detto, il numero dei servizi OBI a
Pitigliano risulta circoscritto, sia come valore assoluto sia in rapporto agli accessi complessivi al P.S. (che la stessa parte ricorrente individua in circa 5.000 annui, quindi tra 13 e 14 al giorno;
dal doc. 7 di parte resistente si evince, in effetti, che tra il 2019 e il 2024 annualmente sono stai registrati ingressi al PS variabili da poco più di 3.000 a poco più di 5.000, con la sola eccezione dell'anno 2019 ove si sono registrati circa 5.800 accessi;
il che significa un tempo di permanenza medio al
P.S. di circa due ore).
Pag. 10 di 12 Senza trascurare il fatto che un'osservazione breve è, per definizione,
temporalmente delimitata ed essa non richiede - anche quando si protragga per ore, con la necessità di provvedere all'assistenza del paziente per i bisogni fisiologici o per la sua igiene personale – un impegno costante e quantitativamente rilevante di attività lavorativa propria di un OSS, come potrebbe dirsi se si trattasse di assicurare invece assistenza in un reparto di degenza con numerosi posti letto.
Se tale dato è già decisamente significativo e idoneo a sconfessare la tesi dei ricorrenti, va detto inoltre che dall'istruttoria testimoniale è
emerso che – nel siffatto contesto delle pur limitate esigenze dell'OBI -
laddove necessario era previsto l'intervento di OSS dalle altre aree del presidio ospedaliero di Pitigliano previa richiesta da parte degli infermieri (cfr. dichiarazioni dei testi Testimone_1 Testimone_2
e ). Testimone_3 Testimone_4
9. Pertanto, stante quanto sopra, anche qualora non fosse intervenuto alcun sostegno da altri OSS, non sarebbe stato comunque possibile sostenere che le mansioni inferiori, svolte in maniera così limitata (in ipotesi, anche frequente), potessero assorbire la gran parte dei compiti svolti nel turno dal singolo infermiere ricorrente, sì da potersi definire non marginali rispetto alle mansioni rientranti fra quelle corrispondenti alla qualifica di appartenenza, svolte in forma prevalente e assorbente da ciascun ricorrente (si veda anche il doc. 5
di parte resistente, contenente i dati estratti dalle cartelle cliniche mediante l'applicativo first aid, al cui interno le prestazioni in OBI
vengono così riportate: “eseguite cure igieniche di base e rifacimento
letto”).
Pag. 11 di 12 10. In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente respinto.
La specificità della vicenda e le peculiarità relative alla gestione del presidio ospedaliero di Pitigliano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte da Parte_1 [...]
e ogni diversa Parte_2 Parte_3 Parte_4
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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